Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno dei diritti fondamentali del lavoratore dipendente. Per i dipendenti di Misericordie e ANPAS, la disciplina è quella dell’art. 2120 c.c., con le specificazioni del CCNL sulla retribuzione utile e le eventuali destinazioni a fondi di previdenza complementare del settore.

In sintesi

Il TFR matura il 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR (art. 2120 c.c.), rivalutato ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL ANPAS-Misericordie non modifica il meccanismo legale ma individua le voci utili ai fini TFR. Anticipazioni possibili dopo 8 anni di servizio (fino al 70%).

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Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Norma principale
Art. 2120 c.c. (TFR); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Tabella riepilogativa

TFR – Principali parametri di calcolo (CCNL ANPAS-Misericordie + legge)
Parametro Valore / Regola
Quota annua accantonabile 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% indice ISTAT (prezzi consumo)
Contributo Fondo adeguamento TFR (a carico lavoratore) 0,50% della retribuzione (detratto dalla quota 6,91%)
Anticipazione TFR Possibile dopo 8 anni; fino al 70% del maturato; motivazione richiesta
Frequenza massima anticipazioni Una sola anticipazione per lavoratore per la stessa motivazione
Tassazione TFR alla cessazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) o tassazione ordinaria se conviene
Previdenza complementare Il CCNL rimanda alla scelta del fondo complementare di settore

Legge vs CCNL: il TFR è interamente disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il CCNL ANPAS-Misericordie integra questa norma definendo le voci retributive che rientrano nella base di calcolo del TFR e rinviando alla scelta del fondo pensionistico complementare per il settore.

Come si calcola il TFR: la formula

La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ai fini TFR ÷ 13,5

Il divisore 13,5 corrisponde a un coefficiente che produce una quota pari al 6,91% (al lordo del contributo dello 0,50% al Fondo adeguamento TFR, che riduce la quota effettiva al 6,41%). La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie comprende:

  • Minimo tabellare annuo (12 mensilità ordinarie + tredicesima = 13 mensilità).
  • Superminimi consolidati (se previsti nel contratto individuale come voce fissa).
  • Indennità fisse e continuative (es. indennità turno fissa, se percepita con regolarità).
  • Indennità notturna e festiva: la loro inclusione o esclusione può dipendere dalla loro effettiva regolarità e continuatività. In caso di turni stabili e ripetitivi, la giurisprudenza tende a includerle.

Non rientrano nella base TFR: le voci straordinarie variabili, i rimborsi spese, l’EGR, le una-tantum.

Rivalutazione e interessi

Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso di interesse composto al tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Questo meccanismo protegge il potere d’acquisto del TFR dall’inflazione. La rivalutazione è tassata con un’imposta sostitutiva dell’11%.

Destinazione: azienda o fondo pensione

Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) il lavoratore neoassunto deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione cosa fare del proprio TFR in futuro:

  • Lasciarlo in azienda: per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti, il TFR resta presso l’ente. Per quelle con 50 o più dipendenti, viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
  • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: il lavoratore ottiene vantaggi fiscali (deducibilità dei contributi) e una pensione integrativa. Il CCNL ANPAS-Misericordie, al momento della redazione, rimandava alla contrattazione per l’individuazione di un fondo di settore specifico; in assenza di indicazione contrattuale, il lavoratore può scegliere liberamente tra i fondi pensione aperti o negoziali disponibili.

Anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti finalità:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
  • Spese sanitarie straordinarie per gravi malattie del lavoratore o dei familiari.
  • Congedo parentale (L. 53/2000): per congedi per formazione o cura dei figli.

L’anticipazione è concessa nel limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare se i limiti percentuali sono già stati raggiunti. L’anticipazione si tassa con tassazione separata.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore con 10 anni di servizio, calcolo TFR
Tizio (categoria B3, minimo 1.511,15 € mensili) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione utile annua TFR è circa 1.511,15 € × 13 mensilità = 19.644,95 €. Quota annua TFR = 19.644,95 / 13,5 = circa 1.455 €. In 10 anni, con rivalutazione media, il TFR lordo ammonta indicativamente a 15.000-17.000 € (variabile in base all’inflazione e alle rivalutazioni effettive).
Caia – OSS che richiede anticipazione per prima casa
Caia ha 9 anni di anzianità e il TFR maturato ammonta a 11.000 € lordi. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 7.700 €. La domanda è accettata se l’ente non ha già superato il limite del 10% degli aventi diritto. L’importo viene erogato netto dopo tassazione separata.
Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
Sempronio viene assunto come infermiere D1. Entro 6 mesi deve scegliere: lasciare il TFR futuro in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Sceglie il fondo per i vantaggi fiscali: i contributi versati al fondo sono deducibili dall’IRPEF fino a 5.164,57 €/anno. In futuro, alla pensione, percepirà una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione INPS.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un dipendente ANPAS-Misericordie?
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5 (= 6,91% annuo). La quota maturata viene rivalutata ogni 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT.
Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Include: minimo tabellare, tredicesima, superminimi fissi, indennità fisse e continuative. Esclude lo straordinario variabile, i rimborsi spese e le voci non continuative.
Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. Il datore può rifiutare se supera i limiti percentuali di legge.
Il TFR va lasciato in azienda o versato a un fondo pensione?
Il lavoratore sceglie entro 6 mesi dall’assunzione. Lasciare il TFR in azienda è più semplice; destinarlo a un fondo pensione offre vantaggi fiscali (deducibilità contributi) e una pensione integrativa.
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Sì. Il TFR spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento, decesso. Non è mai perdibile per colpa del lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina del TFR si fonda sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c.: si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
  • Il montante accantonato si rivaluta annualmente con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo.
  • Il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento.
  • Sono possibili anticipazioni del TFR al ricorrere dei presupposti di legge (spese sanitarie, acquisto prima casa) entro i limiti previsti.
  • Il lavoratore può destinare il TFR alla previdenza complementare; in difetto, resta accantonato secondo le regole del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Per chi presta servizio nelle Misericordie e nelle associazioni ANPAS - autisti soccorritori, barellieri, personale amministrativo dipendente - il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta una forma di retribuzione differita che matura giorno dopo giorno e viene corrisposta alla cessazione. La disciplina è quella generale dell'art. 2120 c.c., con le specificità organizzative del settore del soccorso e del volontariato dipendente.

Come si calcola l'accantonamento

Il meccanismo è fissato dall'art. 2120 c.c.: per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano, salvo diversa previsione contrattuale, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale. Per le frazioni di anno la quota è proporzionale ai mesi, computando come mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.

La rivalutazione del montante

Le quote accantonate non restano ferme: il TFR maturato al 31 dicembre di ogni anno si rivaluta con un coefficiente composto da una parte fissa dell'1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. È un meccanismo che protegge, sia pure parzialmente, il valore reale dell'accantonamento dall'inflazione, e che ogni anno incrementa il montante a disposizione del lavoratore.

Quando spetta il TFR

Il TFR è dovuto al cessare del rapporto per qualunque causa: dimissioni volontarie, licenziamento (anche per giusta causa), scadenza del contratto a termine, pensionamento, risoluzione consensuale. È un diritto che prescinde dal motivo della cessazione: a differenza di altri trattamenti, non viene meno neppure in caso di licenziamento disciplinare. La liquidazione avviene alla fine del rapporto, nei termini previsti dal CCNL vigente.

Le anticipazioni del TFR

La legge consente, in costanza di rapporto, di chiedere un'anticipazione del TFR maturato al ricorrere di determinati presupposti - tipicamente spese sanitarie straordinarie e acquisto della prima casa per sé o per i figli - e nei limiti percentuali e di anzianità fissati dall'art. 2120 c.c., che la contrattazione può ampliare. L'anticipazione è di norma concedibile una sola volta nel corso del rapporto e va a ridurre il montante finale.

TFR e previdenza complementare

Il lavoratore può scegliere di destinare le quote di TFR maturande a una forma di previdenza complementare, anziché lasciarle accantonate in azienda. La scelta, una volta espressa, ha effetti sul trattamento finale e sul regime fiscale delle somme. In assenza di una destinazione esplicita, il TFR continua a maturare secondo le regole ordinarie e le previsioni del CCNL vigente per il settore del soccorso e volontariato.

Fine rapporto: adempimenti e tutele

Alla cessazione, insieme al TFR, vanno liquidati i ratei di ferie e permessi non goduti, la tredicesima e le altre competenze maturate. In caso di decesso del lavoratore, il TFR e le indennità sono devoluti agli aventi diritto secondo l'art. 2122 c.c. La tutela del credito da TFR è particolarmente forte: in caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di garanzia gestito dall'INPS, secondo le procedure e i requisiti delle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?

Ai sensi dell'art. 2120 c.c. si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5; il montante si rivaluta poi con l'1,5% fisso più il 75% dell'aumento ISTAT.

Il TFR spetta anche se mi licenziano?

Sì. Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto, comprese le dimissioni e il licenziamento, anche per giusta causa: non viene meno per il motivo della cessazione.

Posso chiedere un anticipo del TFR?

Sì, al ricorrere dei presupposti di legge (tipicamente spese sanitarie o acquisto della prima casa) e nei limiti dell'art. 2120 c.c., di norma una sola volta nel corso del rapporto.

Cosa succede al TFR se l'ente datore è insolvente?

Interviene il Fondo di garanzia gestito dall'INPS, che assicura il pagamento del TFR secondo le procedure e i requisiti indicati nelle circolari INPS aggiornate.

Posso destinare il TFR a un fondo pensione?

Sì. Il lavoratore può destinare le quote maturande alla previdenza complementare; in assenza di scelta esplicita il TFR resta accantonato secondo le regole del CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.