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La guida

CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno dei diritti fondamentali del lavoratore dipendente. Per i dipendenti di Misericordie e ANPAS, la disciplina è quella dell’art. 2120 c.c., con le specificazioni del CCNL sulla retribuzione utile e le eventuali destinazioni a fondi di previdenza complementare del settore.

In sintesi

Il TFR matura il 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR (art. 2120 c.c.), rivalutato ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL ANPAS-Misericordie non modifica il meccanismo legale ma individua le voci utili ai fini TFR. Anticipazioni possibili dopo 8 anni di servizio (fino al 70%).

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Dati contrattuali

CCNL
CCNL di settore per il personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV (2020-2022)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Norma principale
Art. 2120 c.c. (TFR); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Tabella riepilogativa

TFR – Principali parametri di calcolo (CCNL ANPAS-Misericordie + legge)
Parametro Valore / Regola
Quota annua accantonabile 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% indice ISTAT (prezzi consumo)
Contributo Fondo adeguamento TFR (a carico lavoratore) 0,50% della retribuzione (detratto dalla quota 6,91%)
Anticipazione TFR Possibile dopo 8 anni; fino al 70% del maturato; motivazione richiesta
Frequenza massima anticipazioni Una sola anticipazione per lavoratore per la stessa motivazione
Tassazione TFR alla cessazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) o tassazione ordinaria se conviene
Previdenza complementare L’art. 74 prevede solo l’armonizzazione della previdenza complementare con il CCNL Croce Rossa Italiana; nessun fondo di settore indicato

Legge vs CCNL: il TFR è interamente disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il CCNL ANPAS-Misericordie integra questa norma elencando le voci retributive della base di calcolo (art. 64, comma 4), prevedendo che il TFR sia corrisposto di norma entro il mese successivo alla risoluzione del rapporto (comma 2) e che le assenze non retribuite non diano titolo alla maturazione (comma 3).

Come si calcola il TFR: la formula

La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ai fini TFR ÷ 13,5

Il divisore 13,5 corrisponde a una quota del 7,41% della retribuzione utile; detratto il contributo dello 0,50% al Fondo adeguamento TFR si arriva al 6,91%. La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie comprende:

  • Minimo tabellare annuo (12 mensilità ordinarie + tredicesima = 13 mensilità).
  • Superminimi consolidati (se previsti nel contratto individuale come voce fissa).
  • Indennità fisse e continuative (es. indennità turno fissa, se percepita con regolarità).
  • Indennità notturna e festiva: la loro inclusione o esclusione può dipendere dalla loro effettiva regolarità e continuatività. In caso di turni stabili e ripetitivi, la giurisprudenza tende a includerle.

L’art. 64, comma 4, elenca: retribuzione come da inquadramento, retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori, superminimi, assegni «ad personam», premio di incentivazione, tredicesima, indennità sostitutiva del preavviso ed eventuali altre indennità fisse e ricorrenti. Le voci straordinarie variabili, i rimborsi spese e l’una tantum non sono tra quelle elencate.

Rivalutazione e interessi

Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso di interesse composto al tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Questo meccanismo protegge il potere d’acquisto del TFR dall’inflazione. La rivalutazione è tassata con un’imposta sostitutiva del 17% (art. 1, comma 623, L. 190/2014).

Destinazione: azienda o fondo pensione

Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) il lavoratore neoassunto deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione cosa fare del proprio TFR in futuro:

  • Lasciarlo in azienda: per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti, il TFR resta presso l’ente. Per quelle con 50 o più dipendenti, viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
  • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: il lavoratore ottiene vantaggi fiscali (deducibilità dei contributi) e una pensione integrativa. Il CCNL ANPAS-Misericordie (art. 74) prevede solo che la previdenza complementare sia armonizzata con quella del CCNL Croce Rossa Italiana, senza indicare un fondo; in assenza di indicazione contrattuale, il lavoratore può scegliere liberamente tra i fondi pensione aperti o negoziali disponibili.
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Anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti finalità:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
  • Spese sanitarie straordinarie per gravi malattie del lavoratore o dei familiari.
  • Congedo parentale (L. 53/2000): per congedi per formazione o cura dei figli.

L’anticipazione è concessa nel limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare se i limiti percentuali sono già stati raggiunti. L’anticipazione si tassa con tassazione separata.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore con 10 anni di servizio, calcolo TFR
Tizio (soccorritore autista in C1, minimo 1.511,15 € mensili) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione utile annua TFR è circa 1.511,15 € × 13 mensilità = 19.644,95 €. Quota annua TFR = 19.644,95 / 13,5 = circa 1.455 €, che dopo il contributo dello 0,50% (circa 98 €) diventano circa 1.357 €. In 10 anni il TFR accantonato è di circa 13.600 € prima della rivalutazione, che dipende dall’inflazione.
Caia – OSS che richiede anticipazione per prima casa
Caia ha 9 anni di anzianità e il TFR maturato ammonta a 11.000 € lordi. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 7.700 €. La domanda è accettata se l’ente non ha già superato il limite del 10% degli aventi diritto. L’importo viene erogato netto dopo tassazione separata.
Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
Sempronio viene assunto come infermiere in D3 (art. 50). Entro 6 mesi deve scegliere: lasciare il TFR futuro in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Sceglie il fondo per i vantaggi fiscali: i contributi versati al fondo sono deducibili dall’IRPEF fino a 5.164,57 €/anno. In futuro, alla pensione, percepirà una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione INPS.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un dipendente ANPAS-Misericordie?
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5 (= 6,91% annuo). La quota maturata viene rivalutata ogni 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT.
Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Include: minimo tabellare, tredicesima, superminimi fissi, indennità fisse e continuative. Esclude lo straordinario variabile, i rimborsi spese e le voci non continuative.
Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. Il datore può rifiutare se supera i limiti percentuali di legge.
Il TFR va lasciato in azienda o versato a un fondo pensione?
Il lavoratore sceglie entro 6 mesi dall’assunzione. Lasciare il TFR in azienda è più semplice; destinarlo a un fondo pensione offre vantaggi fiscali (deducibilità contributi) e una pensione integrativa.
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Sì. Il TFR spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento, decesso. Non è mai perdibile per colpa del lavoratore.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). La disciplina del TFR si fonda sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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