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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie è disciplinato dall'art. 2120 c.c.: matura il 6,91% della retribuzione annua lorda, ridotto dell'0,50% per contributo al Fondo adeguamento TFR. Al momento della cessazione, il lavoratore può scegliere tra liquidazione diretta o destinazione a un fondo di previdenza complementare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno dei diritti fondamentali del lavoratore dipendente. Per i dipendenti di Misericordie e ANPAS, la disciplina è quella dell’art. 2120 c.c., con le specificazioni del CCNL sulla retribuzione utile e le eventuali destinazioni a fondi di previdenza complementare del settore.

In sintesi

Il TFR matura il 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR (art. 2120 c.c.), rivalutato ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL ANPAS-Misericordie non modifica il meccanismo legale ma individua le voci utili ai fini TFR. Anticipazioni possibili dopo 8 anni di servizio (fino al 70%).

Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Norma principale
Art. 2120 c.c. (TFR); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Tabella riepilogativa

TFR – Principali parametri di calcolo (CCNL ANPAS-Misericordie + legge)
Parametro Valore / Regola
Quota annua accantonabile 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% indice ISTAT (prezzi consumo)
Contributo Fondo adeguamento TFR (a carico lavoratore) 0,50% della retribuzione (detratto dalla quota 6,91%)
Anticipazione TFR Possibile dopo 8 anni; fino al 70% del maturato; motivazione richiesta
Frequenza massima anticipazioni Una sola anticipazione per lavoratore per la stessa motivazione
Tassazione TFR alla cessazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) o tassazione ordinaria se conviene
Previdenza complementare Il CCNL rimanda alla scelta del fondo complementare di settore

Legge vs CCNL: il TFR è interamente disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il CCNL ANPAS-Misericordie integra questa norma definendo le voci retributive che rientrano nella base di calcolo del TFR e rinviando alla scelta del fondo pensionistico complementare per il settore.

Come si calcola il TFR: la formula

La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ai fini TFR ÷ 13,5

Il divisore 13,5 corrisponde a un coefficiente che produce una quota pari al 6,91% (al lordo del contributo dello 0,50% al Fondo adeguamento TFR, che riduce la quota effettiva al 6,41%). La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie comprende:

  • Minimo tabellare annuo (12 mensilità ordinarie + tredicesima = 13 mensilità).
  • Superminimi consolidati (se previsti nel contratto individuale come voce fissa).
  • Indennità fisse e continuative (es. indennità turno fissa, se percepita con regolarità).
  • Indennità notturna e festiva: la loro inclusione o esclusione può dipendere dalla loro effettiva regolarità e continuatività. In caso di turni stabili e ripetitivi, la giurisprudenza tende a includerle.

Non rientrano nella base TFR: le voci straordinarie variabili, i rimborsi spese, l’EGR, le una-tantum.

Rivalutazione e interessi

Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso di interesse composto al tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Questo meccanismo protegge il potere d’acquisto del TFR dall’inflazione. La rivalutazione è tassata con un’imposta sostitutiva dell’11%.

Destinazione: azienda o fondo pensione

Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) il lavoratore neoassunto deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione cosa fare del proprio TFR in futuro:

  • Lasciarlo in azienda: per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti, il TFR resta presso l’ente. Per quelle con 50 o più dipendenti, viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
  • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: il lavoratore ottiene vantaggi fiscali (deducibilità dei contributi) e una pensione integrativa. Il CCNL ANPAS-Misericordie, al momento della redazione, rimandava alla contrattazione per l’individuazione di un fondo di settore specifico; in assenza di indicazione contrattuale, il lavoratore può scegliere liberamente tra i fondi pensione aperti o negoziali disponibili.

Anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti finalità:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
  • Spese sanitarie straordinarie per gravi malattie del lavoratore o dei familiari.
  • Congedo parentale (L. 53/2000): per congedi per formazione o cura dei figli.

L’anticipazione è concessa nel limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare se i limiti percentuali sono già stati raggiunti. L’anticipazione si tassa con tassazione separata.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore con 10 anni di servizio, calcolo TFR
Tizio (categoria B3, minimo 1.511,15 € mensili) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione utile annua TFR è circa 1.511,15 € × 13 mensilità = 19.644,95 €. Quota annua TFR = 19.644,95 / 13,5 = circa 1.455 €. In 10 anni, con rivalutazione media, il TFR lordo ammonta indicativamente a 15.000-17.000 € (variabile in base all’inflazione e alle rivalutazioni effettive).
Caia – OSS che richiede anticipazione per prima casa
Caia ha 9 anni di anzianità e il TFR maturato ammonta a 11.000 € lordi. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 7.700 €. La domanda è accettata se l’ente non ha già superato il limite del 10% degli aventi diritto. L’importo viene erogato netto dopo tassazione separata.
Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
Sempronio viene assunto come infermiere D1. Entro 6 mesi deve scegliere: lasciare il TFR futuro in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Sceglie il fondo per i vantaggi fiscali: i contributi versati al fondo sono deducibili dall’IRPEF fino a 5.164,57 €/anno. In futuro, alla pensione, percepirà una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione INPS.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un dipendente ANPAS-Misericordie?
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5 (= 6,91% annuo). La quota maturata viene rivalutata ogni 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT.
Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Include: minimo tabellare, tredicesima, superminimi fissi, indennità fisse e continuative. Esclude lo straordinario variabile, i rimborsi spese e le voci non continuative.
Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. Il datore può rifiutare se supera i limiti percentuali di legge.
Il TFR va lasciato in azienda o versato a un fondo pensione?
Il lavoratore sceglie entro 6 mesi dall’assunzione. Lasciare il TFR in azienda è più semplice; destinarlo a un fondo pensione offre vantaggi fiscali (deducibilità contributi) e una pensione integrativa.
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Sì. Il TFR spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento, decesso. Non è mai perdibile per colpa del lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina del TFR si fonda sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un dipendente ANPAS-Misericordie?

Il TFR si calcola in base all'art. 2120 c.c.: ogni anno il datore accantona il 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR. L'accantonamento viene rivalutato annualmente dell'1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Al momento della cessazione, la somma degli accantonamenti rivalutati costituisce il TFR lordo da liquidare.

Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie?

La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le voci retributive con carattere di continuità: minimo tabellare, superminimi, indennità turno fissa, tredicesima. Non rientrano le voci variabili come lo straordinario variabile e i rimborsi spese.

Si può richiedere l'anticipazione del TFR?

Sì. L'art. 2120 c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di servizio di richiedere un'anticipazione del TFR fino al 70% dell'importo maturato. L'anticipazione è concessa per acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo per formazione. Il datore può accordarla nel limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.

Il TFR va lasciato in azienda o versato a un fondo pensione?

Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) il lavoratore deve scegliere: lasciare il TFR maturato in azienda (per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti rimane all'ente; per quelle con 50 o più dipendenti viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS) oppure destinarlo a un fondo di previdenza complementare. Il CCNL ANPAS-Misericordie rimanda alla contrattazione per l'individuazione del fondo complementare di riferimento per il settore.

Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?

Sì. Il TFR spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni (anche ordinarie), scadenza del contratto a termine, pensionamento, decesso del lavoratore (in quest'ultimo caso agli eredi). Non è mai perdibile per colpa del lavoratore, nemmeno in caso di licenziamento per giusta causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.