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La guida

CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

Contratto a tempo determinato nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (i casi dell’art. 36 del CCNL, la sostituzione di altri lavoratori o, in mancanza di previsioni contrattuali, le esigenze indicate dalla legge fino al 31 dicembre 2026). Il tetto del CCNL è il 30% dei lavoratori stabili. Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANPAS ODV · Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL (firma definitiva 2 febbraio 2024)
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL artt. 36 e 38 (causali, contingentamento, precedenza)
Fonte
Testo del CCNL 2020-2022 pubblicato da ANPAS; vigenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con ultrattività e rinnovo tacito (art. 5)

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella confronta la legge con l’art. 36 del CCNL ANPAS-Misericordie.

Contratto a termine — limiti di legge e art. 36 del CCNL
Aspetto Regola di legge CCNL ANPAS-Misericordie (art. 36)
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) 24 mesi, proroghe comprese; contano anche i periodi in somministrazione tra lo stesso ente e lavoratore
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi: casi dei CCNL, sostituzione o, in mancanza, esigenze tecniche, organizzative o produttive fino al 31 dicembre 2026 Punte di attività da convenzioni o commesse eccezionali; ferie programmate; permessi straordinari non retribuiti; assenze prolungate per ragioni giuridiche o impugnativa di licenziamento
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio, salvo diversa previsione dei contratti collettivi 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti al 1° gennaio, con la somministrazione (artt. 36 e 38); sempre possibile fino a 3 dipendenti
Esenzioni dal tetto Ipotesi dell’art. 23 D.Lgs. 81/2015 Avvio di nuove attività o convenzioni (12 mesi), sostituzioni, stagionali, lavoratori over 50
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi Oltre il limite di legge il contratto diventa a tempo indeterminato
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi); deroghe contrattuali per le attività stagionali Indica 7 e 10 giorni; per prudenza valgono i termini di legge
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi; richiesta scritta entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali)
Fonte: testo del CCNL 2020-2022 (ANPAS, PDF), artt. 36 e 38. Se il rapporto continua oltre il 30° giorno (contratti sotto i 6 mesi) o il 50° (altri casi), diventa a tempo indeterminato (art. 36, B.2).

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: i casi previsti dal CCNL (art. 36, A.6), la sostituzione di altri lavoratori o, in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (art. 19 D.Lgs. 81/2015, norma valida fino al 31 dicembre 2026).

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi); il CCNL (art. 36, C.2) indica 7 e 10 giorni, ma la legge ammette deroghe contrattuali solo per le attività stagionali, quindi per prudenza si applicano i termini di legge.

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti; per il CCNL va chiesto per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali) e si estingue dopo un anno (art. 36, F).

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 5 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi la legge richiede 20 giorni di intervallo (il CCNL ne indica 10): il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato, sia con il termine di legge sia con quello del CCNL.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — sostituzione di altri lavoratori, i casi dell’art. 36 del CCNL o, in mancanza di previsioni contrattuali, le esigenze tecniche, organizzative o produttive ammesse dalla legge fino al 31 dicembre 2026.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti; il CCNL indica 7 e 10 giorni, ma la legge ammette deroghe contrattuali solo per le stagionali, quindi per prudenza si applicano i termini di legge.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, contingentamento (30%) e precedenza sono quelli dell’art. 36 del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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