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La guida
Contratto a tempo determinato nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): causali e durata
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (i casi dell’art. 36 del CCNL, la sostituzione di altri lavoratori o, in mancanza di previsioni contrattuali, le esigenze indicate dalla legge fino al 31 dicembre 2026). Il tetto del CCNL è il 30% dei lavoratori stabili. Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella confronta la legge con l’art. 36 del CCNL ANPAS-Misericordie.
| Aspetto | Regola di legge | CCNL ANPAS-Misericordie (art. 36) |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | 24 mesi, proroghe comprese; contano anche i periodi in somministrazione tra lo stesso ente e lavoratore |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi: casi dei CCNL, sostituzione o, in mancanza, esigenze tecniche, organizzative o produttive fino al 31 dicembre 2026 | Punte di attività da convenzioni o commesse eccezionali; ferie programmate; permessi straordinari non retribuiti; assenze prolungate per ragioni giuridiche o impugnativa di licenziamento |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio, salvo diversa previsione dei contratti collettivi | 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti al 1° gennaio, con la somministrazione (artt. 36 e 38); sempre possibile fino a 3 dipendenti |
| Esenzioni dal tetto | Ipotesi dell’art. 23 D.Lgs. 81/2015 | Avvio di nuove attività o convenzioni (12 mesi), sostituzioni, stagionali, lavoratori over 50 |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | Oltre il limite di legge il contratto diventa a tempo indeterminato |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi); deroghe contrattuali per le attività stagionali | Indica 7 e 10 giorni; per prudenza valgono i termini di legge |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi; richiesta scritta entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali) |
Durata, causali e limiti
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
Durata e causali
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: i casi previsti dal CCNL (art. 36, A.6), la sostituzione di altri lavoratori o, in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (art. 19 D.Lgs. 81/2015, norma valida fino al 31 dicembre 2026).
Proroghe e rinnovi
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi); il CCNL (art. 36, C.2) indica 7 e 10 giorni, ma la legge ammette deroghe contrattuali solo per le attività stagionali, quindi per prudenza si applicano i termini di legge.
Conversione e precedenza
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti; per il CCNL va chiesto per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali) e si estingue dopo un anno (art. 36, F).
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, contingentamento (30%) e precedenza sono quelli dell’art. 36 del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022.