La guida
CCNL ANPAS Misericordie: part-time, supplementare e turni
Orario minimo, ore supplementari, clausole elastiche e passaggi tra tempo pieno e part-time: le regole dell’art. 35 del CCNL ANPAS-Misericordie.
Il part-time va scritto e non può scendere sotto le 12 ore settimanali. Le ore supplementari arrivano al 40% dell’orario, con maggiorazione del 25%; le clausole elastiche richiedono 2 giorni di preavviso, un aumento massimo del 25% e una maggiorazione del 20%.
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Tabella riepilogativa (art. 35)
| Istituto | Regola |
|---|---|
| Forma | atto scritto con durata, distribuzione dell’orario e funzioni; con i turni basta il rinvio a turni programmati su fasce prestabilite |
| Orario minimo | 12 ore settimanali, raggiungibili anche in più sedi dell’ente entro 30 km |
| Lavoro supplementare | con il consenso del lavoratore, fino al 40% dell’orario settimanale e fino al tempo pieno (38 ore) |
| Maggiorazione del supplementare | 25%; nei festivi e di notte si aggiungono le indennità dell’art. 57 |
| Oltre il 40% (solo emergenze) | riposo compensativo entro 30 giorni o maggiorazione del 40% (comprende il 25%) |
| Consolidamento | su richiesta scritta, almeno il 40% della media delle ore supplementari dei 12 mesi precedenti entra nell’orario |
| Clausole elastiche | accordo scritto; preavviso di almeno 2 giorni lavorativi; aumento massimo 25% della prestazione annua; maggiorazione 20% delle ore spostate |
| Rimborso spese tra sedi | per tragitti non inferiori a 10 km, con criteri definiti a livello di ente |
Il contratto part-time
Il part-time deve risultare da atto scritto che indica la durata della prestazione, la distribuzione dell’orario (giorno, settimana, mese, anno) e le funzioni. Se il lavoro è organizzato a turni, la distribuzione può essere indicata rinviando a turni programmati su fasce orarie prestabilite. Il trattamento economico è lo stesso del tempo pieno di pari livello e anzianità, in proporzione alle ore. L’orario non può essere inferiore a 12 ore settimanali; se in una sede non si raggiungono, si può lavorare in più sedi dello stesso ente entro 30 km, con il consenso del lavoratore. Chi è a part-time può avere altri rapporti di lavoro non in concorrenza con l’ente, informandolo.
Ore supplementari
Con il consenso del lavoratore si possono chiedere ore supplementari fino al 40% dell’orario settimanale e fino al tempo pieno di 38 ore. Sono pagate con una maggiorazione del 25%; se cadono di notte o nei festivi si aggiungono le indennità dell’art. 57. Solo in caso di effettiva emergenza nei servizi essenziali si può superare il 40%: per quelle ore spetta un riposo compensativo, da usare entro 30 giorni, oppure una maggiorazione complessiva del 40%.
Chi rifiuta il lavoro supplementare non può essere sanzionato. Su richiesta scritta, almeno il 40% della media delle ore supplementari fatte in modo continuativo nei 12 mesi precedenti va consolidato nell’orario ordinario (escluse le ore per sostituire assenti con diritto alla conservazione del posto e quelle per maxi-emergenze).
Clausole elastiche
Spostare l’orario o aumentarlo richiede un accordo scritto. L’ente deve dare almeno 2 giorni lavorativi di preavviso; l’aumento non può superare il 25% della prestazione annua; le ore spostate sono maggiorate del 20%. Possono revocare il consenso, tra gli altri, gli studenti lavoratori, chi ha patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti e chi assiste familiari in queste condizioni o conviventi con disabilità grave.
Passaggio da tempo pieno a part-time e ritorno
- La trasformazione è ammessa su accordo; il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento.
- Il lavoratore con patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti ha diritto al part-time e a tornare al tempo pieno quando lo chiede.
- Priorità a chi assiste familiari con queste patologie, conviventi con disabilità grave, o ha figli conviventi fino a 13 anni o con disabilità.
- Una sola volta, al posto del congedo parentale, si può chiedere il part-time con riduzione non superiore al 50%: il datore deve attuarlo entro 15 giorni.
- Chi è passato a part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni.
Casi pratici
Fonti e approfondimenti
Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.
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Approfondimento
Indice dei contenuti
Il servizio di soccorso non si ferma mai: ambulanze, centrali operative e squadre di emergenza presidiano il territorio ventiquattro ore su ventiquattro, festivi compresi. In questo contesto il lavoro a tempo parziale non è una semplice riduzione di orario, ma un tassello di un mosaico organizzativo complesso, in cui ogni turno scoperto è un rischio per la collettività. Disciplinare bene il part-time nelle Misericordie e nelle realtà Anpas significa conciliare la flessibilità necessaria al servizio con le tutele inderogabili del lavoratore.
Le forme del part-time e la forma scritta
Il D.Lgs. 81/2015 impone la forma scritta del contratto a tempo parziale, con indicazione puntuale della durata della prestazione e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Nel soccorso, dove i turni ruotano su fasce diurne e notturne, questa indicazione è particolarmente delicata: il part-time può essere orizzontale, verticale o misto, e la scelta della tipologia incide su come si computano le ore aggiuntive e le maggiorazioni.
Lavoro supplementare e ore complementari
Quando al part-timer si chiede di lavorare oltre l'orario concordato, occorre distinguere: nel part-time orizzontale si parla di lavoro supplementare, nelle altre forme di ore complementari (rispetto al part-time verticale o misto). Il CCNL (art. 35) ammette il supplementare con il consenso del lavoratore fino al 40% dell'orario settimanale e fino alle 38 ore del tempo pieno, con la maggiorazione del 25%; non va confuso con lo straordinario del tempo pieno. Ogni ora aggiuntiva deve essere tracciata e correttamente remunerata.
Le clausole elastiche e il consenso
La continuità del servizio spinge spesso verso clausole elastiche, che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione o di aumentarne la durata. Il D.Lgs. 81/2015 le ammette ma le circonda di garanzie: richiedono il consenso del lavoratore formalizzato per iscritto e, per l'art. 35 del CCNL, almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, un aumento non superiore al 25% della prestazione annua e una maggiorazione del 20% sulle ore spostate. Il consenso non è un mero formalismo: tutela la vita personale del soccorritore, già provata da turni notturni e festivi.
Turnazione h24 e riposi
Anche per il part-timer del soccorso valgono i limiti del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore, riposo settimanale, pause. La copertura continua del servizio si organizza nel rispetto di questi vincoli, che non cedono di fronte all'esigenza di presidio. Il lavoro notturno, frequentissimo nel comparto, segue la nozione legale; se le ore supplementari cadono di notte o nei festivi, alla maggiorazione del 25% si aggiungono le indennità dell'art. 57 (2,50 euro l'ora il notturno, 2,00 il festivo, 4,50 il festivo notturno).
Proporzionalità e non discriminazione
Il principio cardine è quello di non discriminazione: il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti del full-time, riproporzionati in base alla minore durata della prestazione. Ferie, permessi, mensilità aggiuntive, anzianità e TFR (art. 2120 c.c.) si calcolano in proporzione. Il soccorritore part-time non è un lavoratore di serie B: la riduzione riguarda la quantità della prestazione, non la qualità delle tutele.
Volontariato e lavoro retribuito: la linea di confine
Una specificità del comparto è la convivenza tra personale dipendente e volontari. Il rapporto di lavoro subordinato part-time resta nettamente distinto dall'attività di volontariato, che è gratuita e non genera obblighi retributivi né contributivi di tipo subordinato. Confondere i due piani è fonte di contenzioso: ciò che è prestazione lavorativa va inquadrata, retribuita e tracciata come tale, con le maggiorazioni dell'art. 35 per le ore supplementari.
Domande frequenti
Qual è l'orario minimo del part-time?
12 ore settimanali, raggiungibili anche lavorando in più sedi dello stesso ente entro 30 km (art. 35).
Quante ore supplementari si possono fare?
Fino al 40% dell'orario settimanale e fino al tempo pieno di 38 ore, con il consenso del lavoratore.
Come sono pagate le ore supplementari?
Con una maggiorazione del 25%; nei festivi e di notte si aggiungono le indennità dell'art. 57.
Cosa prevedono le clausole elastiche?
Accordo scritto, almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, aumento massimo del 25% della prestazione annua e maggiorazione del 20% per le ore spostate.
Si può avere il part-time al posto del congedo parentale?
Sì, una sola volta, con riduzione non superiore al 50%; il datore deve attuarlo entro 15 giorni.