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CCNL Misericordie ANPAS: tredicesima e premi 2024
Quante mensilità aggiuntive spettano ai dipendenti di Misericordie e ANPAS? C’è la quattordicesima? Come funziona l’EGR? Questa guida analizza le mensilità aggiuntive e i premi previsti dal CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie.
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede solo la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre. Non esiste una quattordicesima contrattuale a livello nazionale. L’EGR di 120 € lordi annui (luglio) integra il trattamento per chi non ha superminimi. Eventuali premi sono demandati alla contrattazione di secondo livello.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Voce | Importo / Modalità | Erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | Pari alla retribuzione mensile base | Entro il 20 dicembre | Pro-quota mensile (12° della tredicesima per mese intero) |
| Quattordicesima mensilità | Non prevista dal CCNL nazionale | — | Solo se introdotta da accordi aziendali |
| Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) | 120 € lordi annui | Luglio di ogni anno | Proporzionale ai mesi lavorati; esclusi i beneficiari di superminimi |
| Una tantum 2024 (arretrati 2020-2021) | 450 € totali (250 + 200) | Giugno e settembre 2024 | Erogazione una tantum; non entra nella base di calcolo TFR |
| Premio di produttività / risultato | Non definito dal CCNL nazionale | Variabile | Demandato alla contrattazione di secondo livello |
La tredicesima: come si calcola
La tredicesima mensilità è un diritto acquisito da tutti i lavoratori dipendenti italiani, riconosciuto dai CCNL e consolidato nella prassi. Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede che l’importo della tredicesima sia pari alla retribuzione mensile base (minimo tabellare più le voci fisse continuative, come superminimi consolidati).
Il calcolo avviene per dodicesimi rispetto al periodo di lavoro nell’anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre):
- Chi ha lavorato tutti i 12 mesi percepisce la tredicesima intera.
- Chi ha lavorato, per esempio, 8 mesi percepisce 8/12 della tredicesima.
- Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
- I periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio e ferie non riducono la tredicesima (si computano come periodi lavorati ai fini della maturazione).
Quattordicesima: esiste nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. La quattordicesima è un istituto presente in alcuni contratti del settore commercio (CCNL Confcommercio), del turismo, dell’agricoltura, ma non è generalizzata nel settore del Terzo Settore e del volontariato organizzato.
Alcune organizzazioni di grandi dimensioni o alcune sedi locali potrebbero aver introdotto la quattordicesima attraverso accordi integrativi aziendali o di secondo livello. Chi intende verificare se la propria organizzazione ha previsto tale erogazione deve consultare il contratto di assunzione individuale o gli accordi integrativi eventualmente vigenti nella sede di lavoro.
L’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva)
L’EGR di 120 € lordi annui, erogato a luglio, è uno strumento perequativo del CCNL ANPAS-Misericordie. Garantisce un minimo di incremento economico ai lavoratori che non percepiscono già trattamenti aggiuntivi individuali. Regole principali:
- Il lavoratore deve essere in servizio alla data di erogazione (luglio).
- L’importo si riduce proporzionalmente per i rapporti a tempo parziale.
- Per i rapporti iniziati o cessati in corso d’anno, si applica pro-quota (1/12 per mese intero).
- Non spetta se il lavoratore ha già percepito nell’anno precedente trattamenti aggiuntivi (superminimi, premi, compensi straordinari fissi) di importo pari o superiore a 120 €.
- Le organizzazioni in difficoltà economica possono concordare con la RSU la sospensione, riduzione o dilazione dell’EGR.
L’EGR entra nella base di calcolo del TFR in quanto voce retributiva annua fissa? No: l’EGR, avendo natura perequativa e non essendo un elemento stabile della retribuzione ordinaria, non rientra normalmente nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. Verificare il testo contrattuale aggiornato per conferma.
Una tantum 2024 e sua natura
La firma del CCNL del 2 febbraio 2024 (per il periodo 2020-2022) ha previsto il pagamento di 450 € di una tantum a ristoro dei mancati aumenti contrattuali del biennio 2020-2021: 250 € a giugno 2024 e 200 € a settembre 2024. L’una tantum si distingue dagli aumenti tabellari ordinari: non entra nella base di calcolo del TFR e non fa parte della retribuzione continuativa. Spetta a tutti i lavoratori in forza al momento della firma, inclusi apprendisti e tempi determinati.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
C’è la quattordicesima nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato parte dell’anno?
Cos’è l’EGR e chi ne ha diritto?
Ci sono premi di produttività nel settore ANPAS-Misericordie?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il comparto del soccorso e del volontariato organizzato gestito da Misericordie e ANPAS combina una forte vocazione sociale con un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti. Sul piano delle mensilita' aggiuntive il contratto si distingue per una scelta netta: riconoscere la sola tredicesima, lasciando il resto alla contrattazione integrativa. Capire questa architettura evita aspettative errate al momento della busta paga di dicembre.
perché esiste solo la tredicesima
La tredicesima e' una mensilita' aggiuntiva di matrice contrattuale, non imposta da una norma di legge generale ma radicata nella prassi collettiva. In questo CCNL la quattordicesima non e' prevista a livello nazionale: chi proviene da settori del terziario dove le mensilita' sono due deve tenerne conto. L'assenza della quattordicesima non costituisce una lacuna ma una precisa scelta delle parti firmatarie, modulata sull'equilibrio economico del comparto non profit.
Come matura e come si calcola
La gratifica natalizia matura per quote mensili nel corso dell'anno solare: ogni mese di servizio, anche frazione, concorre al rateo secondo i criteri del contratto. La base di calcolo e' la retribuzione mensile, comprensiva delle voci stabili che il CCNL include. Per la quantificazione esatta degli importi occorre fare riferimento alle tabelle retributive del CCNL vigente, senza presumere cifre, poiché i minimi sono soggetti ai rinnovi periodici.
Il ruolo del secondo livello
Premi, elementi di garanzia retributiva e ulteriori integrazioni sono il terreno della contrattazione aziendale o territoriale. E' qui che una singola Misericordia o associazione ANPAS può riconoscere voci premiali legate alla presenza, agli obiettivi di servizio o all'anzianita'. La verifica va fatta sull'accordo di secondo livello applicato dal singolo ente, perché il livello nazionale fissa solo la cornice minima.
Trattamento fiscale e contributivo
La tredicesima e' retribuzione differita: concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ed e' assoggettata a contribuzione INPS secondo le aliquote vigenti. Sull'imposizione fiscale incide la tassazione ordinaria, con i meccanismi di conguaglio di fine anno. Per le modalita' applicative e gli eventuali sgravi temporanei conviene fare riferimento alle circolari INPS aggiornate, evitando di applicare percentuali non confermate.
Effetti su ferie, malattia e cessazione
Periodi tutelati come maternita' e congedo parentale incidono sulla maturazione del rateo secondo le regole del D.Lgs. 151/2001; durante la malattia entro il comporto (art. 2110 c.c.) il rateo prosegue secondo le previsioni contrattuali. Alla cessazione del rapporto la tredicesima maturata e non goduta viene liquidata pro-quota, sommandosi alle altre competenze di fine rapporto.
Cosa controllare in concreto
Il lavoratore dovrebbe verificare in busta paga la presenza del rateo mensile o l'erogazione in unica soluzione a dicembre, la corretta base di calcolo e l'eventuale presenza di voci integrative di secondo livello. Il datore, dal canto suo, deve applicare le tabelle aggiornate e documentare l'erogazione entro i termini contrattuali. In caso di dubbio, il testo del CCNL depositato e' la fonte dirimente.
Domande frequenti
Nel CCNL ANPAS-Misericordie spetta la quattordicesima?
No. Il contratto nazionale prevede la sola tredicesima mensilita'. Eventuali ulteriori mensilita' possono derivare solo dalla contrattazione di secondo livello del singolo ente.
Quando viene pagata la tredicesima?
E' erogata di norma a dicembre, secondo il termine indicato dal CCNL. Per la data esatta va consultato il testo contrattuale vigente applicato dall'ente.
Come si calcola l'importo della tredicesima?
Matura pro-quota per ogni mese di servizio ed e' commisurata alla retribuzione mensile base. Gli importi dei minimi vanno letti sulle tabelle retributive del CCNL aggiornato.
I premi sono garantiti dal contratto nazionale?
No. I premi e le integrazioni economiche sono demandati alla contrattazione aziendale o territoriale; la verifica va fatta sull'accordo di secondo livello applicato.
La maternita' fa perdere la tredicesima?
No. Durante i periodi tutelati dal D.Lgs. 151/2001 il rateo continua a maturare secondo le regole contrattuali; non si perde il diritto alla quota gia' accantonata.