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La guida
CCNL ANPAS Misericordie: malattia e infortunio
Quanto si conserva il posto, quanto integra l’ente e cosa succede dopo: le regole del CCNL ANPAS-Misericordie su malattia e infortunio sul lavoro.
Il posto si conserva per 18 mesi in un triennio; le patologie gravi con terapie salvavita non contano. L’ente integra l’indennità di malattia fino alla retribuzione netta per 180 giorni all’anno, quella INAIL per 365 giorni. Dopo i 18 mesi si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni.
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Tabella riepilogativa (art. 43)
| Situazione | Conservazione del posto | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Malattia | 18 mesi complessivi in un triennio (per chi ha superato la prova) | indennità di legge + integrazione dell’ente fino alla retribuzione globale netta per massimo 180 giorni all’anno |
| Patologie gravi con terapie salvavita, patologie cronico-degenerative ingravescenti | le assenze documentate non si computano nel periodo di conservazione | come la malattia |
| Dopo i 18 mesi | aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, su richiesta scritta e con certificati (art. 44) | non retribuita |
| Infortunio sul lavoro (anche in itinere) | fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL | anticipo delle indennità INAIL + integrazione fino alla retribuzione globale netta per massimo 365 giorni |
Per l’integrazione si considerano gli elementi fissi della retribuzione, non quelli variabili. L’integrazione non è dovuta se l’INPS, per qualunque motivo, non paga l’indennità di malattia (art. 43).
Il periodo di conservazione del posto
In caso di malattia accertata il lavoratore che non è in prova conserva il posto per 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio. Se si ammala più volte, i periodi si sommano (art. 43). Non si contano le assenze, documentate, dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e a patologie cronico-degenerative ingravescenti.
Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, presentando i certificati di prosecuzione della malattia. Se al termine non rientra, il datore può risolvere il rapporto (art. 44).
Integrazione economica
L’ente paga le indennità previste dalla legge e le integra fino alla retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe avuto lavorando, per un massimo di 180 giorni all’anno. Per l’infortunio sul lavoro l’ente anticipa le indennità INAIL fino alla guarigione clinica e le integra per un massimo di 365 giorni.
Comunicazioni e certificato
- Avvisare l’ente prima dell’inizio del turno, secondo le procedure fissate dall’ente, e comunicare il numero di protocollo del certificato telematico.
- Se il certificato è cartaceo, inviarne copia all’ente e all’INPS entro 48 ore dal rilascio.
- In caso di prosecuzione, avvisare prima del turno e trasmettere il protocollo del nuovo certificato entro 48 ore.
- L’infortunio, anche se permette di continuare a lavorare, va denunciato subito al proprio superiore.
Inidoneità dopo la malattia
Se al termine della malattia il lavoratore è idoneo al lavoro ma non alle proprie mansioni, l’ente può assegnarlo a mansioni equivalenti o, nel rispetto dell’art. 2103 c.c., anche inferiori; se non è possibile, può risolvere il rapporto (art. 44).
Casi pratici
Fonti e approfondimenti
Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di conservazione del posto per malattia?
18 mesi complessivi nell'arco di un triennio, sommando i diversi episodi (art. 43).
Per quanti giorni l'ente integra l'indennità di malattia?
Fino alla retribuzione globale netta, per un massimo di 180 giorni all'anno. L'integrazione non spetta se l'INPS non paga l'indennità.
E per l'infortunio sul lavoro?
L'ente anticipa le indennità INAIL fino alla guarigione clinica e le integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni.
Le terapie salvavita si contano nel comporto?
No: le assenze documentate per patologie gravi con terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti non si computano.
Cosa si può chiedere alla scadenza dei 18 mesi?
Un'aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, con richiesta scritta prima della scadenza e certificati medici (art. 44).