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CCNL Misericordie ANPAS: malattia e infortunio 2024
I dipendenti di Misericordie e ANPAS, operando in contesti di soccorso e assistenza, sono esposti a rischi di malattia professionale e infortunio. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie definisce il comporto, le integrazioni economiche e le tutele aggiuntive rispetto alla legge.
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio, con integrazione della retribuzione al 100% per i primi 365 giorni a carico dell’ente. Le ricadute post-ricovero prorogano il comporto a 20 mesi. Le terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) non si computano nel comporto. Questo è un miglioramento rispetto alla normativa di legge (art. 2110 c.c.).
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Tabella riepilogativa
| Situazione | Periodo massimo di assenza | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Malattia ordinaria | 18 mesi in 3 anni | 100% retribuzione per i primi 365 giorni (integrazione INPS a carico ente) |
| Ricaduta dello stesso evento morboso con ricovero | 20 mesi in 3 anni (+2 mesi) | 100% per i giorni rientranti nei 365; poi da definire |
| Ricovero ancora attivo al 20° mese | Fino a 23 mesi (aspettativa 3 mesi) | Aspettativa non retribuita; conservazione del posto |
| Terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) | Non computate nel comporto | Integrazione ordinaria |
| Infortunio sul lavoro / malattia professionale (INAIL) | Fino a guarigione clinica | 100% retribuzione; INAIL eroga indennità che l’ente integra |
Legge vs CCNL: l’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora la tutela legale fissando il comporto in 18 mesi e garantendo l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni, superiore all’indennità INPS (che copre il 50% dal 4° giorno e il 66,67% dall’11° giorno).
Il comporto: come si calcola
Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Nel CCNL ANPAS-Misericordie è fissato in 18 mesi nell’arco di un periodo di 3 anni (1095 giorni). Le assenze si sommano su base cumulativa: se in tre anni il lavoratore accumula più di 18 mesi di assenza per malattia, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Non si computano nel comporto:
- Assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperte da INAIL).
- Assenze per terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trasfusioni per malattie croniche).
- Periodi di maternità obbligatoria.
- Periodi di aspettativa non retribuita concessa dal datore.
Integrazione economica: legge e CCNL a confronto
Quando un dipendente si ammala, l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente all’ente datore di lavoro che la anticipa in busta paga. Il regime legale INPS prevede:
- Nessuna indennità per i primi 3 giorni di carenza (salvo contratto diverso).
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
- 66,67% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora questo trattamento garantendo l’integrazione al 100% della retribuzione per tutte le assenze per malattia coperte da INPS o INAIL, fino a un massimo di 365 giorni di assenza. L’ente anticipa la differenza tra ciò che eroga l’INPS e il 100% della retribuzione.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tutela è gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’INAIL eroga un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno fino al 90% dal 90° giorno. Il CCNL integra tale indennità fino al 100% della retribuzione ordinaria. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto di malattia ordinaria.
I dipendenti del soccorso che operano su ambulanze o in scenari di emergenza sono esposti a rischi specifici (incidenti stradali durante i servizi, aggressioni, rischio biologico). È obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (D.Lgs. 81/2008).
Certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore malato deve:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile di turno) il prima possibile, e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza.
- Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
- Rendersi disponibile per le visite mediche di controllo (VMC) disposte dall’INPS su richiesta del datore.
- Segnalare immediatamente l’eventuale guarigione anticipata per riprendere il servizio.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
Le terapie chemioterapiche si computano nel comporto?
Cosa succede al termine del comporto?
Come si certifica la malattia nel CCNL ANPAS-Misericordie?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le norme sull’integrazione della malattia fanno riferimento al testo storico delle Misericordie, confermato nel CCNL unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel volontariato organizzato del soccorso, dove il personale dipendente affianca i volontari in attività di emergenza e assistenza, la disciplina di malattia e infortunio è tarata su un'esposizione professionale elevata. Il contratto ANPAS-Misericordie costruisce tutele migliorative rispetto al codice civile, soprattutto sul fronte del comporto e dell'integrazione economica.
Un comporto costruito sul triennio
La cifra distintiva del contratto è un comporto calcolato per sommatoria nell'arco di un triennio, soluzione che tiene conto della ricorrenza di assenze tipica di chi opera nel soccorso. Entro questa soglia il rapporto è sospeso e protetto dal licenziamento per assenza ai sensi dell'art. 2110 c.c. La durata esatta e le modalità di conteggio sono fissate dal CCNL vigente, cui si rinvia.
L'integrazione economica a carico dell'ente
Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennità INPS, che l'ente integra per assicurare, nella prima fase del comporto, una copertura della retribuzione ordinaria. Si tratta di un trattamento migliorativo che riduce l'impatto economico dell'assenza sul dipendente. Le percentuali e la durata dell'integrazione sono rimesse alle tabelle del contratto vigente, da consultare per gli importi.
L'esclusione delle terapie salvavita
Il contratto esclude dal computo del comporto le assenze dovute a terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi. Questa scelta protegge il lavoratore in cura, evitando che il tempo necessario alle terapie eroda il periodo di conservazione del posto. È una tutela che si allinea alla sensibilità più recente verso i lavoratori affetti da gravi patologie.
Ricadute e proroga del comporto
Il contratto può prevedere che le ricadute, in particolare quelle post-ricovero, prorroghino il periodo di comporto, riconoscendo la continuità clinica di alcune patologie. La corretta qualificazione di un'assenza come ricaduta, anziché come nuovo evento, incide direttamente sul conteggio: è un punto su cui è opportuna la documentazione medica accurata.
Infortunio in servizio e tutela INAIL
Chi opera su ambulanze e mezzi di soccorso è esposto a infortuni e a rischi biologici. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL con prestazioni economiche e sanitarie e tutele più ampie della malattia comune. L'ente è tenuto alla denuncia nei termini e alle misure di prevenzione del D.Lgs. 81/2008, dalla vaccinazione alla fornitura di DPI, particolarmente rilevanti nel soccorso sanitario.
Obblighi di comunicazione e reperibilità
Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato telematico e rispettare le fasce di reperibilità per la visita di controllo. Una gestione documentale rigorosa è nell'interesse di entrambe le parti, sia per il corretto computo del comporto sia per l'erogazione regolare delle integrazioni economiche.
Domande frequenti
Come è calcolato il comporto ANPAS-Misericordie?
Per sommatoria nell'arco di un triennio, soluzione adatta alla ricorrenza delle assenze nel soccorso. La durata e le modalità sono nelle tabelle del CCNL vigente.
Quanto percepisco durante la malattia?
L'indennità INPS, integrata dall'ente per garantire nella prima fase una copertura della retribuzione ordinaria; misure e durata sono nel contratto vigente.
Le terapie salvavita contano nel comporto?
No: chemioterapia, dialisi e simili terapie salvavita sono escluse dal computo, a tutela del lavoratore in cura.
Le ricadute prolungano il comporto?
Il contratto può prevedere che le ricadute, specie post-ricovero, prorroghino il comporto; la qualificazione come ricaduta richiede documentazione medica.
L'infortunio in ambulanza come è tutelato?
È coperto dall'INAIL con tutele più ampie della malattia comune; l'ente deve denunciarlo e adottare le misure di prevenzione del D.Lgs. 81/2008.