Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: malattia e infortunio 2024

I dipendenti di Misericordie e ANPAS, operando in contesti di soccorso e assistenza, sono esposti a rischi di malattia professionale e infortunio. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie definisce il comporto, le integrazioni economiche e le tutele aggiuntive rispetto alla legge.

In sintesi

Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio, con integrazione della retribuzione al 100% per i primi 365 giorni a carico dell’ente. Le ricadute post-ricovero prorogano il comporto a 20 mesi. Le terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) non si computano nel comporto. Questo è un miglioramento rispetto alla normativa di legge (art. 2110 c.c.).

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Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Comporto
18 mesi in 3 anni (prorogabile a 20 mesi per ricaduta post-ricovero)
Integrazione economica
100% retribuzione per i primi 365 giorni

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico – CCNL ANPAS-Misericordie
Situazione Periodo massimo di assenza Trattamento economico
Malattia ordinaria 18 mesi in 3 anni 100% retribuzione per i primi 365 giorni (integrazione INPS a carico ente)
Ricaduta dello stesso evento morboso con ricovero 20 mesi in 3 anni (+2 mesi) 100% per i giorni rientranti nei 365; poi da definire
Ricovero ancora attivo al 20° mese Fino a 23 mesi (aspettativa 3 mesi) Aspettativa non retribuita; conservazione del posto
Terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) Non computate nel comporto Integrazione ordinaria
Infortunio sul lavoro / malattia professionale (INAIL) Fino a guarigione clinica 100% retribuzione; INAIL eroga indennità che l’ente integra

Legge vs CCNL: l’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora la tutela legale fissando il comporto in 18 mesi e garantendo l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni, superiore all’indennità INPS (che copre il 50% dal 4° giorno e il 66,67% dall’11° giorno).

Il comporto: come si calcola

Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Nel CCNL ANPAS-Misericordie è fissato in 18 mesi nell’arco di un periodo di 3 anni (1095 giorni). Le assenze si sommano su base cumulativa: se in tre anni il lavoratore accumula più di 18 mesi di assenza per malattia, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

Non si computano nel comporto:

  • Assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperte da INAIL).
  • Assenze per terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trasfusioni per malattie croniche).
  • Periodi di maternità obbligatoria.
  • Periodi di aspettativa non retribuita concessa dal datore.

Integrazione economica: legge e CCNL a confronto

Quando un dipendente si ammala, l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente all’ente datore di lavoro che la anticipa in busta paga. Il regime legale INPS prevede:

  • Nessuna indennità per i primi 3 giorni di carenza (salvo contratto diverso).
  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
  • 66,67% dal 21° giorno in poi.

Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora questo trattamento garantendo l’integrazione al 100% della retribuzione per tutte le assenze per malattia coperte da INPS o INAIL, fino a un massimo di 365 giorni di assenza. L’ente anticipa la differenza tra ciò che eroga l’INPS e il 100% della retribuzione.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tutela è gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’INAIL eroga un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno fino al 90% dal 90° giorno. Il CCNL integra tale indennità fino al 100% della retribuzione ordinaria. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto di malattia ordinaria.

I dipendenti del soccorso che operano su ambulanze o in scenari di emergenza sono esposti a rischi specifici (incidenti stradali durante i servizi, aggressioni, rischio biologico). È obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (D.Lgs. 81/2008).

Certificazione e obblighi del lavoratore

Il lavoratore malato deve:

  1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile di turno) il prima possibile, e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza.
  2. Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
  3. Rendersi disponibile per le visite mediche di controllo (VMC) disposte dall’INPS su richiesta del datore.
  4. Segnalare immediatamente l’eventuale guarigione anticipata per riprendere il servizio.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore infortunato in servizio
Tizio subisce un infortunio durante un trasporto in ambulanza. L’evento è denunciato all’INAIL. Riceve l’indennità INAIL integrata al 100% dal CCNL. Il periodo di assenza non erode il comporto di malattia ordinaria. Al rientro, se permangono limitazioni funzionali, ha diritto ad essere adibito a mansioni compatibili con lo stato di salute.
Caia – OSS con malattia oncologica
Caia riceve una diagnosi oncologica e inizia la chemioterapia. Le sessioni di chemioterapia la tengono assente per circa 3 giorni a ciclo. Queste assenze non si computano nel comporto per espressa previsione del CCNL (terapie salvavita). Le restanti assenze per malattia ordinaria si computano normalmente. Il datore è tenuto a rispettare questa tutela senza poter sommarne le giornate al comporto ordinario.
Sempronio – Lavoratore con superamento del comporto
Sempronio, in 3 anni, ha accumulato 19 mesi di assenza per malattia ordinaria, superando il comporto di 18 mesi. Il datore notifica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale. Sempronio riceve il TFR maturato, la liquidazione del preavviso (o il lavoro durante il preavviso) e tutte le competenze. Può verificare se le assenze sono state computate correttamente, escludendo terapie salvavita e infortuni.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Il CCNL prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio. In caso di ricaduta post-ricovero il comporto si prolunga di 2 mesi (fino a 20 mesi). Se il ricovero prosegue al 20° mese, è possibile richiedere aspettativa non retribuita per ulteriori 3 mesi.
Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
Il CCNL garantisce l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni di assenza, a integrazione dell’indennità INPS. L’ente anticipa la differenza tra l’importo INPS (50-66,67%) e il 100% della retribuzione.
Le terapie chemioterapiche si computano nel comporto?
No. Il CCNL prevede espressamente che le assenze per terapie salvavita (chemioterapia, dialisi e trattamenti analoghi) siano escluse dal computo del comporto.
Cosa succede al termine del comporto?
Al superamento del comporto il datore può procedere al licenziamento con preavviso contrattuale. Il lavoratore conserva TFR e tutte le competenze maturate.
Come si certifica la malattia nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS. Il lavoratore comunica l’assenza al datore il prima possibile e fornisce il numero di protocollo del certificato. Il datore può richiedere la visita di controllo INPS.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le norme sull’integrazione della malattia fanno riferimento al testo storico delle Misericordie, confermato nel CCNL unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto pluriennale calcolato nell'arco di un triennio.
  • L'ente integra l'indennità INPS per garantire, nei primi mesi, una copertura retributiva piena secondo il contratto.
  • Le terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) sono escluse dal computo del comporto.
  • Le ricadute post-ricovero possono prorogare il periodo di comporto.
  • L'infortunio in servizio è coperto da INAIL; il quadro migliora le tutele di legge (art. 2110 c.c.).
Indice dei contenuti

Nel volontariato organizzato del soccorso, dove il personale dipendente affianca i volontari in attività di emergenza e assistenza, la disciplina di malattia e infortunio è tarata su un'esposizione professionale elevata. Il contratto ANPAS-Misericordie costruisce tutele migliorative rispetto al codice civile, soprattutto sul fronte del comporto e dell'integrazione economica.

Un comporto costruito sul triennio

La cifra distintiva del contratto è un comporto calcolato per sommatoria nell'arco di un triennio, soluzione che tiene conto della ricorrenza di assenze tipica di chi opera nel soccorso. Entro questa soglia il rapporto è sospeso e protetto dal licenziamento per assenza ai sensi dell'art. 2110 c.c. La durata esatta e le modalità di conteggio sono fissate dal CCNL vigente, cui si rinvia.

L'integrazione economica a carico dell'ente

Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennità INPS, che l'ente integra per assicurare, nella prima fase del comporto, una copertura della retribuzione ordinaria. Si tratta di un trattamento migliorativo che riduce l'impatto economico dell'assenza sul dipendente. Le percentuali e la durata dell'integrazione sono rimesse alle tabelle del contratto vigente, da consultare per gli importi.

L'esclusione delle terapie salvavita

Il contratto esclude dal computo del comporto le assenze dovute a terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi. Questa scelta protegge il lavoratore in cura, evitando che il tempo necessario alle terapie eroda il periodo di conservazione del posto. È una tutela che si allinea alla sensibilità più recente verso i lavoratori affetti da gravi patologie.

Ricadute e proroga del comporto

Il contratto può prevedere che le ricadute, in particolare quelle post-ricovero, prorroghino il periodo di comporto, riconoscendo la continuità clinica di alcune patologie. La corretta qualificazione di un'assenza come ricaduta, anziché come nuovo evento, incide direttamente sul conteggio: è un punto su cui è opportuna la documentazione medica accurata.

Infortunio in servizio e tutela INAIL

Chi opera su ambulanze e mezzi di soccorso è esposto a infortuni e a rischi biologici. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL con prestazioni economiche e sanitarie e tutele più ampie della malattia comune. L'ente è tenuto alla denuncia nei termini e alle misure di prevenzione del D.Lgs. 81/2008, dalla vaccinazione alla fornitura di DPI, particolarmente rilevanti nel soccorso sanitario.

Obblighi di comunicazione e reperibilità

Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato telematico e rispettare le fasce di reperibilità per la visita di controllo. Una gestione documentale rigorosa è nell'interesse di entrambe le parti, sia per il corretto computo del comporto sia per l'erogazione regolare delle integrazioni economiche.

Domande frequenti

Come è calcolato il comporto ANPAS-Misericordie?

Per sommatoria nell'arco di un triennio, soluzione adatta alla ricorrenza delle assenze nel soccorso. La durata e le modalità sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Quanto percepisco durante la malattia?

L'indennità INPS, integrata dall'ente per garantire nella prima fase una copertura della retribuzione ordinaria; misure e durata sono nel contratto vigente.

Le terapie salvavita contano nel comporto?

No: chemioterapia, dialisi e simili terapie salvavita sono escluse dal computo, a tutela del lavoratore in cura.

Le ricadute prolungano il comporto?

Il contratto può prevedere che le ricadute, specie post-ricovero, prorroghino il comporto; la qualificazione come ricaduta richiede documentazione medica.

L'infortunio in ambulanza come è tutelato?

È coperto dall'INAIL con tutele più ampie della malattia comune; l'ente deve denunciarlo e adottare le misure di prevenzione del D.Lgs. 81/2008.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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