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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto di 18 mesi nell'arco di 3 anni, con integrazione della retribuzione al 100% per i primi 365 giorni a carico dell'ente. Per le ricadute post-ricovero il comporto si prolunga di 2 mesi. Le terapie salvavita (chemioterapia) non si computano nel comporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: malattia e infortunio 2024

I dipendenti di Misericordie e ANPAS, operando in contesti di soccorso e assistenza, sono esposti a rischi di malattia professionale e infortunio. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie definisce il comporto, le integrazioni economiche e le tutele aggiuntive rispetto alla legge.

In sintesi

Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio, con integrazione della retribuzione al 100% per i primi 365 giorni a carico dell’ente. Le ricadute post-ricovero prorogano il comporto a 20 mesi. Le terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) non si computano nel comporto. Questo è un miglioramento rispetto alla normativa di legge (art. 2110 c.c.).

Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Comporto
18 mesi in 3 anni (prorogabile a 20 mesi per ricaduta post-ricovero)
Integrazione economica
100% retribuzione per i primi 365 giorni

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico – CCNL ANPAS-Misericordie
Situazione Periodo massimo di assenza Trattamento economico
Malattia ordinaria 18 mesi in 3 anni 100% retribuzione per i primi 365 giorni (integrazione INPS a carico ente)
Ricaduta dello stesso evento morboso con ricovero 20 mesi in 3 anni (+2 mesi) 100% per i giorni rientranti nei 365; poi da definire
Ricovero ancora attivo al 20° mese Fino a 23 mesi (aspettativa 3 mesi) Aspettativa non retribuita; conservazione del posto
Terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) Non computate nel comporto Integrazione ordinaria
Infortunio sul lavoro / malattia professionale (INAIL) Fino a guarigione clinica 100% retribuzione; INAIL eroga indennità che l’ente integra

Legge vs CCNL: l’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora la tutela legale fissando il comporto in 18 mesi e garantendo l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni, superiore all’indennità INPS (che copre il 50% dal 4° giorno e il 66,67% dall’11° giorno).

Il comporto: come si calcola

Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Nel CCNL ANPAS-Misericordie è fissato in 18 mesi nell’arco di un periodo di 3 anni (1095 giorni). Le assenze si sommano su base cumulativa: se in tre anni il lavoratore accumula più di 18 mesi di assenza per malattia, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

Non si computano nel comporto:

  • Assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperte da INAIL).
  • Assenze per terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trasfusioni per malattie croniche).
  • Periodi di maternità obbligatoria.
  • Periodi di aspettativa non retribuita concessa dal datore.

Integrazione economica: legge e CCNL a confronto

Quando un dipendente si ammala, l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente all’ente datore di lavoro che la anticipa in busta paga. Il regime legale INPS prevede:

  • Nessuna indennità per i primi 3 giorni di carenza (salvo contratto diverso).
  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
  • 66,67% dal 21° giorno in poi.

Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora questo trattamento garantendo l’integrazione al 100% della retribuzione per tutte le assenze per malattia coperte da INPS o INAIL, fino a un massimo di 365 giorni di assenza. L’ente anticipa la differenza tra ciò che eroga l’INPS e il 100% della retribuzione.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tutela è gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’INAIL eroga un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno fino al 90% dal 90° giorno. Il CCNL integra tale indennità fino al 100% della retribuzione ordinaria. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto di malattia ordinaria.

I dipendenti del soccorso che operano su ambulanze o in scenari di emergenza sono esposti a rischi specifici (incidenti stradali durante i servizi, aggressioni, rischio biologico). È obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (D.Lgs. 81/2008).

Certificazione e obblighi del lavoratore

Il lavoratore malato deve:

  1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile di turno) il prima possibile, e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza.
  2. Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
  3. Rendersi disponibile per le visite mediche di controllo (VMC) disposte dall’INPS su richiesta del datore.
  4. Segnalare immediatamente l’eventuale guarigione anticipata per riprendere il servizio.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore infortunato in servizio
Tizio subisce un infortunio durante un trasporto in ambulanza. L’evento è denunciato all’INAIL. Riceve l’indennità INAIL integrata al 100% dal CCNL. Il periodo di assenza non erode il comporto di malattia ordinaria. Al rientro, se permangono limitazioni funzionali, ha diritto ad essere adibito a mansioni compatibili con lo stato di salute.
Caia – OSS con malattia oncologica
Caia riceve una diagnosi oncologica e inizia la chemioterapia. Le sessioni di chemioterapia la tengono assente per circa 3 giorni a ciclo. Queste assenze non si computano nel comporto per espressa previsione del CCNL (terapie salvavita). Le restanti assenze per malattia ordinaria si computano normalmente. Il datore è tenuto a rispettare questa tutela senza poter sommarne le giornate al comporto ordinario.
Sempronio – Lavoratore con superamento del comporto
Sempronio, in 3 anni, ha accumulato 19 mesi di assenza per malattia ordinaria, superando il comporto di 18 mesi. Il datore notifica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale. Sempronio riceve il TFR maturato, la liquidazione del preavviso (o il lavoro durante il preavviso) e tutte le competenze. Può verificare se le assenze sono state computate correttamente, escludendo terapie salvavita e infortuni.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Il CCNL prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio. In caso di ricaduta post-ricovero il comporto si prolunga di 2 mesi (fino a 20 mesi). Se il ricovero prosegue al 20° mese, è possibile richiedere aspettativa non retribuita per ulteriori 3 mesi.
Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
Il CCNL garantisce l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni di assenza, a integrazione dell’indennità INPS. L’ente anticipa la differenza tra l’importo INPS (50-66,67%) e il 100% della retribuzione.
Le terapie chemioterapiche si computano nel comporto?
No. Il CCNL prevede espressamente che le assenze per terapie salvavita (chemioterapia, dialisi e trattamenti analoghi) siano escluse dal computo del comporto.
Cosa succede al termine del comporto?
Al superamento del comporto il datore può procedere al licenziamento con preavviso contrattuale. Il lavoratore conserva TFR e tutte le competenze maturate.
Come si certifica la malattia nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS. Il lavoratore comunica l’assenza al datore il prima possibile e fornisce il numero di protocollo del certificato. Il datore può richiedere la visita di controllo INPS.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le norme sull’integrazione della malattia fanno riferimento al testo storico delle Misericordie, confermato nel CCNL unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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