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CCNL Misericordie ANPAS: malattia e infortunio 2024
I dipendenti di Misericordie e ANPAS, operando in contesti di soccorso e assistenza, sono esposti a rischi di malattia professionale e infortunio. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie definisce il comporto, le integrazioni economiche e le tutele aggiuntive rispetto alla legge.
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio, con integrazione della retribuzione al 100% per i primi 365 giorni a carico dell’ente. Le ricadute post-ricovero prorogano il comporto a 20 mesi. Le terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) non si computano nel comporto. Questo è un miglioramento rispetto alla normativa di legge (art. 2110 c.c.).
Tabella riepilogativa
| Situazione | Periodo massimo di assenza | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Malattia ordinaria | 18 mesi in 3 anni | 100% retribuzione per i primi 365 giorni (integrazione INPS a carico ente) |
| Ricaduta dello stesso evento morboso con ricovero | 20 mesi in 3 anni (+2 mesi) | 100% per i giorni rientranti nei 365; poi da definire |
| Ricovero ancora attivo al 20° mese | Fino a 23 mesi (aspettativa 3 mesi) | Aspettativa non retribuita; conservazione del posto |
| Terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) | Non computate nel comporto | Integrazione ordinaria |
| Infortunio sul lavoro / malattia professionale (INAIL) | Fino a guarigione clinica | 100% retribuzione; INAIL eroga indennità che l’ente integra |
Legge vs CCNL: l’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora la tutela legale fissando il comporto in 18 mesi e garantendo l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni, superiore all’indennità INPS (che copre il 50% dal 4° giorno e il 66,67% dall’11° giorno).
Il comporto: come si calcola
Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Nel CCNL ANPAS-Misericordie è fissato in 18 mesi nell’arco di un periodo di 3 anni (1095 giorni). Le assenze si sommano su base cumulativa: se in tre anni il lavoratore accumula più di 18 mesi di assenza per malattia, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Non si computano nel comporto:
- Assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperte da INAIL).
- Assenze per terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trasfusioni per malattie croniche).
- Periodi di maternità obbligatoria.
- Periodi di aspettativa non retribuita concessa dal datore.
Integrazione economica: legge e CCNL a confronto
Quando un dipendente si ammala, l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente all’ente datore di lavoro che la anticipa in busta paga. Il regime legale INPS prevede:
- Nessuna indennità per i primi 3 giorni di carenza (salvo contratto diverso).
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
- 66,67% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora questo trattamento garantendo l’integrazione al 100% della retribuzione per tutte le assenze per malattia coperte da INPS o INAIL, fino a un massimo di 365 giorni di assenza. L’ente anticipa la differenza tra ciò che eroga l’INPS e il 100% della retribuzione.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tutela è gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’INAIL eroga un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno fino al 90% dal 90° giorno. Il CCNL integra tale indennità fino al 100% della retribuzione ordinaria. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto di malattia ordinaria.
I dipendenti del soccorso che operano su ambulanze o in scenari di emergenza sono esposti a rischi specifici (incidenti stradali durante i servizi, aggressioni, rischio biologico). È obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (D.Lgs. 81/2008).
Certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore malato deve:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile di turno) il prima possibile, e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza.
- Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
- Rendersi disponibile per le visite mediche di controllo (VMC) disposte dall’INPS su richiesta del datore.
- Segnalare immediatamente l’eventuale guarigione anticipata per riprendere il servizio.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
Le terapie chemioterapiche si computano nel comporto?
Cosa succede al termine del comporto?
Come si certifica la malattia nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le norme sull’integrazione della malattia fanno riferimento al testo storico delle Misericordie, confermato nel CCNL unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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