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La guida

CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è inderogabile per legge e si applica integralmente al socio lavoratore di cooperativa, secondo le previsioni del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.

In sintesi

Il socio lavoratore matura ferie annuali non inferiori a 4 settimane (D.Lgs. 66/2003) e, se il CCNL di settore prevede di più, quelle maggiori. Permessi retribuiti, ROL ed ex festività si applicano secondo il CCNL. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto; alla cessazione del rapporto vengono liquidate.

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Dati contrattuali

Ferie minime legali
4 settimane/anno (D.Lgs. 66/2003, art.10); almeno 2 settimane consecutive
Ferie da CCNL di settore
Quelle del CCNL di settore richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001), mai meno di 4 settimane
Godimento obbligatorio
Almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione; il residuo entro 18 mesi
ROL / ex festività
Come da CCNL di settore applicabile
Norma di legge
Art.36 Cost.; D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 9-10

Il diritto alle ferie: fonte costituzionale e legale

Il diritto alle ferie retribuite annuali è sancito dall’art.36, comma 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e disciplinato dal D.Lgs. 66/2003. Non è derogabile, né dal contratto collettivo né dal regolamento interno della cooperativa.

Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, il diritto alle ferie si applica identicamente a quanto previsto per il lavoratore dipendente ordinario.

Maturazione e godimento delle ferie

Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo. Il CCNL di settore indica la base di calcolo (mesi interi, frazioni, assenze che non sospendono la maturazione). In generale:

  • Assenze per malattia, infortunio, maternità e paternità obbligatoria: non sospendono la maturazione delle ferie.
  • Assenze ingiustificate: possono sospendere la maturazione secondo il CCNL di settore.

Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane di ferie vengano godute consecutivamente nel corso dell’anno di maturazione; le rimanenti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, pena il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da mancato riposo.

ROL, permessi retribuiti ed ex festività

Il CCNL di settore applicabile prevede, oltre alle ferie, ulteriori permessi retribuiti:

  • ROL (Riduzione Orario di Lavoro): ore accantonate a fronte della riduzione dell’orario contrattuale rispetto all’orario legale, da fruire entro l’anno o accantonate in banca ore.
  • Ex festività: giornate sostitutive delle festività soppresse, da fruire come permessi individuali secondo il CCNL.
  • Permessi per eventi familiari: matrimonio, lutto, grave infermità familiare, come previsto dal CCNL e dalla legge: per lutto o grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il secondo grado spettano 3 giorni lavorativi l’anno (art. 4 L. 53/2000).
  • Permessi sindacali: per i rappresentanti sindacali e RSA/RSU, secondo lo Statuto dei Lavoratori.

La specificità cooperativistica: ferie durante la sospensione mutualistica

Nel caso in cui la cooperativa abbia deliberato una riduzione temporanea dell’orario o la sospensione del rapporto di lavoro per crisi (L.142/2001, art.6), occorre verificare se il periodo di sospensione sospende anche la maturazione delle ferie. In mancanza di specifica previsione nel regolamento interno, si applicano le regole ordinarie del CCNL di settore, che generalmente non prevedono sospensione della maturazione ferie per riduzione oraria concordata.

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel lavoro cooperativo: struttura generale
Istituto Fonte Durata indicativa Monetizzabile?
Ferie annuali D.Lgs. 66/2003 + CCNL di settore Min. 4 sett. legali; 20-26 gg lavorativi da CCNL Solo alla cessazione del rapporto
ROL / riduzione orario CCNL di settore Come da CCNL applicabile (tipicamente 32-96 h/anno) Sì, se non fruiti entro l’anno secondo il CCNL
Ex festività CCNL di settore Variabile (tipicamente 4 gg) Secondo le previsioni del CCNL
Permesso per matrimonio CCNL di settore / legge 15 giorni (tipico da CCNL) No
Permesso per lutto o grave infermità Art. 4 L. 53/2000 (il CCNL può dare di più) 3 giorni lavorativi l’anno No

I valori indicativi variano da CCNL a CCNL. Verificare sempre il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

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Casi pratici

Tizio – Ferie non godute e cessazione del rapporto
Tizio, socio lavoratore di una cooperativa metalmeccanica, cessa il rapporto in ottobre dopo 5 anni. Ha maturato 8 giorni di ferie residue dell’anno precedente (non fruite per impegni aziendali) e 14 giorni dell’anno corrente. La cooperativa liquida tutti i 22 giorni in busta paga nel saldo finale, al pari del TFR.
Caia – Malattia durante le ferie programmate
Caia aveva programmato 10 giorni di ferie in agosto, ma il terzo giorno si ammala con certificato medico. In applicazione del CCNL di settore (Multiservizi), la malattia documentata interrompe il decorso delle ferie: i giorni di malattia non si consumano come ferie e vengono riprogrammati in altra data entro i termini contrattuali.
Sempronio – ROL e banca ore
Il CCNL di settore applicato dalla cooperativa di Sempronio prevede, per ipotesi, 56 ore annue di ROL. Sempronio ha fruito di 32 ore entro l’anno. Le rimanenti 24 ore, secondo le previsioni del CCNL, possono essere accantonate in banca ore per essere fruite nell’anno successivo oppure, se non fruite, monetizzate secondo le tariffe del CCNL.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano al socio lavoratore di cooperativa?
Il numero è quello previsto dal CCNL di settore applicato dalla cooperativa e richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001): non esiste un contratto unico delle cooperative di produzione e lavoro. Il minimo legale è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003).
Le ferie possono essere monetizzate al socio lavoratore?
No, in costanza di rapporto. Vengono liquidate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il ROL matura anche durante la riduzione orario per crisi cooperativistica?
In linea generale sì, salvo specifiche previsioni del regolamento interno. È opportuno verificare quanto previsto dalla cooperativa.
Il socio lavoratore può usufruire dei permessi sindacali?
Sì. Il socio lavoratore con rapporto subordinato ha diritto ai permessi sindacali previsti dalla L. 300/1970, nei limiti applicabili alla cooperativa.
Le ferie non godute alla cessazione vengono liquidate?
Sì. Al momento della cessazione del rapporto, ferie e permessi non goduti vengono monetizzati e liquidati nel saldo finale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per il numero esatto di giorni di ferie e permessi occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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