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Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è inderogabile per legge e si applica integralmente al socio lavoratore di cooperativa, secondo le previsioni del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.
Il socio lavoratore matura ferie annuali non inferiori a 4 settimane (D.Lgs. 66/2003) e, se il CCNL di settore prevede di più, quelle maggiori. Permessi retribuiti, ROL ed ex festività si applicano secondo il CCNL. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto; alla cessazione del rapporto vengono liquidate.
Il diritto alle ferie: fonte costituzionale e legale
Il diritto alle ferie retribuite annuali è sancito dall’art.36, comma 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e disciplinato dal D.Lgs. 66/2003. Non è derogabile, né dal contratto collettivo né dal regolamento interno della cooperativa.
Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, il diritto alle ferie si applica identicamente a quanto previsto per il lavoratore dipendente ordinario.
Maturazione e godimento delle ferie
Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo. Il CCNL di settore indica la base di calcolo (mesi interi, frazioni, assenze che non sospendono la maturazione). In generale:
- Assenze per malattia, infortunio, maternità e paternità obbligatoria: non sospendono la maturazione delle ferie.
- Assenze ingiustificate: possono sospendere la maturazione secondo il CCNL di settore.
Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane di ferie vengano godute consecutivamente nel corso dell’anno di maturazione; le rimanenti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, pena il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da mancato riposo.
ROL, permessi retribuiti ed ex festività
Il CCNL di settore applicabile prevede, oltre alle ferie, ulteriori permessi retribuiti:
- ROL (Riduzione Orario di Lavoro): ore accantonate a fronte della riduzione dell’orario contrattuale rispetto all’orario legale, da fruire entro l’anno o accantonate in banca ore.
- Ex festività: giornate sostitutive delle festività soppresse, da fruire come permessi individuali secondo il CCNL.
- Permessi per eventi familiari: matrimonio, lutto, grave infermità familiare, come previsto dal CCNL e dalla legge (D.Lgs. 151/2001).
- Permessi sindacali: per i rappresentanti sindacali e RSA/RSU, secondo lo Statuto dei Lavoratori.
La specificità cooperativistica: ferie durante la sospensione mutualistica
Nel caso in cui la cooperativa abbia deliberato una riduzione temporanea dell’orario o la sospensione del rapporto di lavoro per crisi (L.142/2001, art.6), occorre verificare se il periodo di sospensione sospende anche la maturazione delle ferie. In mancanza di specifica previsione nel regolamento interno, si applicano le regole ordinarie del CCNL di settore, che generalmente non prevedono sospensione della maturazione ferie per riduzione oraria concordata.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Fonte | Durata indicativa | Monetizzabile? |
|---|---|---|---|
| Ferie annuali | D.Lgs. 66/2003 + CCNL di settore | Min. 4 sett. legali; 20-26 gg lavorativi da CCNL | Solo alla cessazione del rapporto |
| ROL / riduzione orario | CCNL di settore | Come da CCNL applicabile (tipicamente 32-96 h/anno) | Sì, se non fruiti entro l’anno secondo il CCNL |
| Ex festività | CCNL di settore | Variabile (tipicamente 4 gg) | Secondo le previsioni del CCNL |
| Permesso per matrimonio | CCNL di settore / legge | 15 giorni (tipico da CCNL) | No |
| Permesso per lutto | CCNL di settore / D.Lgs. 151/2001 | 3 giorni (tipico) | No |
I valori indicativi variano da CCNL a CCNL. Verificare sempre il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano al socio lavoratore di cooperativa?
Le ferie possono essere monetizzate al socio lavoratore?
Il ROL matura anche durante la riduzione orario per crisi cooperativistica?
Il socio lavoratore può usufruire dei permessi sindacali?
Le ferie non godute alla cessazione vengono liquidate?
- Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Malattia e infortunio nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Maternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Tredicesima e premi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Tabelle retributive nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per il numero esatto di giorni di ferie e permessi occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano al socio lavoratore di cooperativa?
Il numero di giorni di ferie è quello previsto dal CCNL di settore applicabile, generalmente da 20 a 26 giorni lavorativi annui secondo il livello e l'anzianità. Il minimo legale è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003, art.10), di cui almeno 2 consecutive nel corso dell'anno.
Le ferie possono essere monetizzate al socio lavoratore?
No. Le ferie non godute non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, salvo quanto previsto dalla legge in caso di cessazione del rapporto. Questa regola si applica ugualmente al socio lavoratore.
Il ROL matura anche durante i periodi di riduzione orario per crisi cooperativistica?
In linea generale sì, salvo specifiche previsioni del regolamento interno o accordi assembleare che disciplinino diversamente il periodo di riduzione mutualistica. È opportuno verificare quanto previsto dal regolamento interno della propria cooperativa.
Il socio lavoratore può usufruire di permessi per motivi sindacali?
Sì. Il socio lavoratore con rapporto subordinato ha diritto ai permessi sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), nei limiti applicabili alla cooperativa.
Le ferie non godute alla cessazione del rapporto vengono liquidate?
Sì. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro (e del rapporto associativo), le ferie non godute vengono monetizzate e liquidate al socio lavoratore, al pari di qualsiasi lavoratore dipendente.
Vedi anche