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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
La cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore ha un duplice effetto: risolve il rapporto lavorativo (con preavviso secondo il CCNL di settore) e, di norma, determina la perdita della qualità di socio. L'esclusione dalla cooperativa segue invece le regole associative (art.2533 c.c.) e può determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di cooperativa

La fine del rapporto con il socio lavoratore di cooperativa ha una doppia dimensione: lavoristica (preavviso, giusta causa, giustificato motivo) e associativa (recesso, esclusione). Conoscere entrambi i piani è fondamentale per tutelare i propri diritti.

In sintesi

Il licenziamento del socio lavoratore segue le regole del CCNL di settore (termini di preavviso per livello e anzianità) e della legge ordinaria (giusta causa, giustificato motivo). Determina di norma anche la perdita della qualità di socio. L’esclusione associativa (art.2533 c.c.) è invece un atto dell’organo amministrativo che produce la risoluzione del rapporto di lavoro: il socio può impugnarli entrambi separatamente.

Dati contrattuali

Termini di preavviso
Come da CCNL di settore (variabili per livello e anzianità)
Cause di licenziamento
Giusta causa (senza preavviso); giustificato motivo soggettivo/oggettivo (con preavviso)
Esclusione associativa
Art. 2533 c.c.; delibera CdA o assemblea; impugnabile entro 60 giorni
Norma di legge principale
L. 142/2001, artt. 1 e 5; L. 604/1966; D.Lgs. 23/2015
Impugnazione licenziamento
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta

Il preavviso nel lavoro cooperativo

I termini di preavviso per il licenziamento e per le dimissioni del socio lavoratore sono quelli previsti dal CCNL di settore richiamato nel regolamento interno, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.

Questi termini si applicano ai casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale, cambiamento organizzativo);
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento contrattuale non grave);
  • dimissioni del socio lavoratore.

Non è previsto preavviso in caso di giusta causa (mancanza grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) né durante il periodo di prova.

L’omissione del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

Licenziamento del socio lavoratore: la disciplina lavoristica

Per la parte giuslavoristica, il licenziamento del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dalla L. 604/1966, dalla L. 300/1970 e, per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, dal D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). Le tutele applicabili (reintegrazione o indennità) dipendono:

  • dal numero di dipendenti della cooperativa (soglia 15);
  • dalla data di assunzione del socio (ante o post 7 marzo 2015);
  • dalla natura del vizio del licenziamento (nullità, annullabilità o illegittimità).

L’art.5 della L.142/2001 stabilisce espressamente che allo scioglimento del rapporto di lavoro del socio lavoratore si applica la normativa ordinaria sui licenziamenti, con esclusione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori nei casi in cui il rapporto di lavoro cessa insieme al rapporto associativo (recesso o esclusione da socio). Questa è la deroga più rilevante rispetto al dipendente ordinario.

L’esclusione dal rapporto associativo: art. 2533 c.c.

L’esclusione è un provvedimento associativo, distinto dal licenziamento, con cui la cooperativa delibera la cessazione del rapporto di socio. Può essere deliberata dall’organo amministrativo o, se lo statuto prevede, dall’assemblea, nei casi indicati dall’art.2533 c.c.:

  • gravi violazioni degli obblighi associativi o contrattuali;
  • mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
  • casi previsti dallo statuto.

L’esclusione determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Il socio ha 60 giorni per proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria. Separatamente, ha ulteriori 60 giorni per impugnare il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

Tabella riepilogativa

Cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore: sintesi
Causa Preavviso Effetto associativo Impugnazione
Giusta causa (licenziamento) No Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)
GMO / GMS (licenziamento) Sì (CCNL) Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)
Dimissioni Sì (CCNL) Perde qualità di socio (recesso dal rapporto assoc.) Non applicabile
Esclusione associativa No (atto assoc.) Sì – è l’esclusione stessa Entro 60 gg (art.2533 c.c.)
Superamento comporto Sì (CCNL) Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)

Le tutele applicabili al licenziamento illegittimo (reintegrazione o indennità) variano in base alla dimensione della cooperativa, alla data di assunzione e alla natura del vizio. Verificare con un consulente del lavoro o sindacalista.

Casi pratici

Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La cooperativa logistica di cui Tizio è socio (livello 4°, 6 anni di anzianità) perde un contratto importante e decide di ridurre il personale. Tizio riceve una lettera di licenziamento per GMO con preavviso di 3 mesi (come da CCNL Logistica per quel livello e anzianità). Il licenziamento risolve anche il rapporto associativo; la cooperativa rimborsa la quota nei termini dello statuto.
Caia – Esclusione associativa e impugnazione
Il CdA della cooperativa edile delibera l’esclusione di Caia per «comportamento gravemente lesivo degli interessi sociali». Caia ritiene l’esclusione ingiustificata: entro 60 giorni propone opposizione al Tribunale (procedimento societario) e separatamente impugna il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro. Le due cause seguono binari procedurali distinti.
Sempronio – Dimissioni e recesso dal rapporto associativo
Sempronio decide di lasciare la cooperativa metalmeccanica dopo 4 anni. Presenta le dimissioni con preavviso di 2 mesi (CCNL Cooperative Metalmeccaniche, livello C3). Le dimissioni risolvono sia il rapporto di lavoro sia quello associativo; lo statuto prevede che la quota venga rimborsata entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio successivo.

Domande frequenti

Quali sono i termini di preavviso per il socio lavoratore?
I termini sono quelli del CCNL di settore applicabile, variabili per livello e anzianità. Si applicano sia in caso di licenziamento sia di dimissioni.
Il licenziamento del socio lavoratore è uguale a quello del dipendente ordinario?
Per la parte lavoristica sì: si applicano le regole ordinarie. In più, il licenziamento determina la perdita della qualità di socio. L’art.18 dello Statuto dei Lavoratori non si applica quando rapporto di lavoro e associativo cessano insieme.
Cos’è l’esclusione dalla cooperativa?
Un atto associativo deliberato dall’organo amministrativo per gravi violazioni (art.2533 c.c.). Determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Impugnabile entro 60 giorni davanti al Tribunale.
Il socio escluso può impugnare sia l’esclusione sia il licenziamento?
Sì. L’esclusione si impugna entro 60 giorni ex art.2533 c.c.; il licenziamento si impugna entro 60 giorni davanti al Giudice del Lavoro. Sono due impugnazioni distinte.
Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio?
In linea generale sì, salvo diversa previsione statutaria. Lo statuto può consentire di mantenere la qualità di socio non lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la L.142/2001, la L.604/1966, il D.Lgs.23/2015 e l’art.2533 del codice civile. Per i termini esatti di preavviso occorre consultare il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quali sono i termini di preavviso per il socio lavoratore?

I termini di preavviso sono quelli previsti dal CCNL di settore applicabile, variabili in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. Si applicano sia in caso di licenziamento da parte della cooperativa sia di dimissioni del socio.

Il licenziamento del socio lavoratore è uguale a quello del dipendente ordinario?

Per la parte lavoristica sì: si applicano le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, forme di tutela reale o indennitaria). In più, il licenziamento può determinare anche la cessazione del rapporto associativo, con la necessità di rimborsare la quota sociale nei termini dello statuto.

Cos'è l'esclusione dalla cooperativa e come si differenzia dal licenziamento?

L'esclusione è un atto associativo deliberato dall'organo amministrativo della cooperativa per gravi violazioni degli obblighi associativi (art.2533 c.c.). Determina la cessazione del rapporto di lavoro. È distinta dal licenziamento, anche se nella pratica i due atti sono spesso connessi.

Il socio escluso può impugnare sia l'esclusione sia il licenziamento?

Sì. Il socio può impugnare la delibera di esclusione entro 60 giorni davanti all'autorità giudiziaria (art.2533 c.c.). Separatamente, può impugnare il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione scritta (D.Lgs. 23/2015 o art.18 L.300/1970 secondo i requisiti dimensionali).

Le dimissioni del socio comportano anche la perdita della qualità di socio?

In linea generale sì: le dimissioni risolvono il rapporto di lavoro e, salvo diversa previsione statutaria, determinano anche il recesso dal rapporto associativo. Lo statuto può tuttavia prevedere categorie di soci non lavoratori che consentano di mantenere la qualità di socio anche dopo le dimissioni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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