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La guida
Preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di cooperativa
La fine del rapporto con il socio lavoratore di cooperativa ha una doppia dimensione: lavoristica (preavviso, giusta causa, giustificato motivo) e associativa (recesso, esclusione). Conoscere entrambi i piani è fondamentale per tutelare i propri diritti.
Il licenziamento del socio lavoratore segue le regole del CCNL di settore (termini di preavviso per livello e anzianità) e della legge ordinaria (giusta causa, giustificato motivo). Determina di norma anche la perdita della qualità di socio. L’esclusione associativa (art.2533 c.c.) è invece un atto dell’organo amministrativo che produce la risoluzione del rapporto di lavoro: il socio può impugnarli entrambi separatamente.
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Il preavviso nel lavoro cooperativo
I termini di preavviso per il licenziamento e per le dimissioni del socio lavoratore sono quelli previsti dal CCNL di settore richiamato nel regolamento interno, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.
Questi termini si applicano ai casi di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale, cambiamento organizzativo);
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento contrattuale non grave);
- dimissioni del socio lavoratore.
Non è previsto preavviso in caso di giusta causa (mancanza grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) né durante il periodo di prova.
L’omissione del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.
Licenziamento del socio lavoratore: la disciplina lavoristica
Per la parte giuslavoristica, il licenziamento del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dalla L. 604/1966, dalla L. 300/1970 e, per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, dal D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). Le tutele applicabili (reintegrazione o indennità) dipendono:
- dal numero di dipendenti della cooperativa (soglia 15);
- dalla data di assunzione del socio (ante o post 7 marzo 2015);
- dalla natura del vizio del licenziamento (nullità, annullabilità o illegittimità).
L’art.5 della L.142/2001 stabilisce espressamente che allo scioglimento del rapporto di lavoro del socio lavoratore si applica la normativa ordinaria sui licenziamenti, con esclusione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori nei casi in cui il rapporto di lavoro cessa insieme al rapporto associativo (recesso o esclusione da socio). Questa è la deroga più rilevante rispetto al dipendente ordinario.
L’esclusione dal rapporto associativo: art. 2533 c.c.
L’esclusione è un provvedimento associativo, distinto dal licenziamento, con cui la cooperativa delibera la cessazione del rapporto di socio. Può essere deliberata dall’organo amministrativo o, se lo statuto prevede, dall’assemblea, nei casi indicati dall’art.2533 c.c.:
- gravi violazioni degli obblighi associativi o contrattuali;
- mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
- casi previsti dallo statuto.
L’esclusione determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Il socio ha 60 giorni per proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria. Separatamente, ha ulteriori 60 giorni per impugnare il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.
Tabella riepilogativa
| Causa | Preavviso | Effetto associativo | Impugnazione |
|---|---|---|---|
| Giusta causa (licenziamento) | No | Perde qualità di socio | Entro 60 gg (giud. del lavoro) |
| GMO / GMS (licenziamento) | Sì (CCNL) | Perde qualità di socio | Entro 60 gg (giud. del lavoro) |
| Dimissioni | Sì (CCNL) | Perde qualità di socio (recesso dal rapporto assoc.) | Non applicabile |
| Esclusione associativa | No (atto assoc.) | Sì – è l’esclusione stessa | Entro 60 gg (art.2533 c.c.) |
| Superamento comporto | Sì (CCNL) | Perde qualità di socio | Entro 60 gg (giud. del lavoro) |
Le tutele applicabili al licenziamento illegittimo (reintegrazione o indennità) variano in base alla dimensione della cooperativa, alla data di assunzione e alla natura del vizio. Verificare con un consulente del lavoro o sindacalista.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quali sono i termini di preavviso per il socio lavoratore?
Il licenziamento del socio lavoratore è uguale a quello del dipendente ordinario?
Cos’è l’esclusione dalla cooperativa?
Il socio escluso può impugnare sia l’esclusione sia il licenziamento?
Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la L.142/2001, la L.604/1966, il D.Lgs.23/2015 e l’art.2533 del codice civile. Per i termini esatti di preavviso occorre consultare il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.