Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Periodo di prova del socio lavoratore di cooperativa

Il periodo di prova nel lavoro cooperativo segue le durate e le regole del CCNL di settore applicabile, ma con una peculiarità cruciale: il recesso durante la prova ha effetto sul rapporto di lavoro e, di regola, anche sul rapporto associativo.

In sintesi

La durata del periodo di prova è fissata dal CCNL di settore indicato nel regolamento interno. Deve essere pattuita per iscritto nella lettera di ammissione a socio o nel contratto di lavoro. Il recesso durante la prova scioglie sia il rapporto lavorativo sia, di norma, il rapporto associativo; il socio ha comunque diritto al TFR maturato e alla liquidazione della quota.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Norma di riferimento
Art. 2096-2097 codice civile; CCNL di settore applicabile; L. 142/2001
Forma
Scritta obbligatoria (pena nullità della clausola)
Durata
Come da CCNL di settore applicabile alla cooperativa
Recesso durante la prova
Libero, senza preavviso; effetto su rapporto di lavoro e associativo
TFR durante la prova
Matura dal primo giorno (art. 2120 c.c.)

Il periodo di prova nel lavoro cooperativo: doppio effetto

Il periodo di prova per il socio lavoratore ha la stessa funzione che nel lavoro ordinario: consentire alla cooperativa di valutare le attitudini del lavoratore e al lavoratore di verificare la corrispondenza del lavoro alle proprie aspettative. Le durate e le condizioni sono quelle del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.

La peculiarità cooperativistica è il doppio effetto del recesso: la cessazione del rapporto di lavoro durante la prova comporta, di regola, anche la cessazione del rapporto associativo. Lo statuto della cooperativa può tuttavia prevedere che il socio in prova, in caso di mancato superamento della prova, rimanga socio non lavoratore (se lo statuto contempla tale categoria), ma ciò deve essere espressamente previsto.

Forma scritta e contenuto della clausola

La clausola del periodo di prova deve risultare per iscritto, nella lettera di ammissione a socio o nel contratto di lavoro allegato. Deve indicare:

  • la durata del periodo, in conformità al CCNL di settore e al livello di inquadramento;
  • il livello di inquadramento attribuito;
  • le mansioni oggetto della valutazione.

In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova si sospende, e conseguentemente si prolunga, nei casi previsti dal CCNL di settore applicabile. In generale i CCNL prevedono la sospensione per:

  • malattia e infortunio;
  • ferie (se usufruibili durante la prova secondo il CCNL);
  • congedo di maternità obbligatoria e paternità obbligatoria.

La sospensione tutela il socio lavoratore dal recesso «furbesco» durante un periodo di assenza giustificata.

Quanto dura la prova

La durata è quella del CCNL di settore richiamato nel regolamento interno della cooperativa (art. 6 L. 142/2001) e cambia da contratto a contratto, di solito in base al livello di inquadramento. Per un esempio vedi la scheda sul periodo di prova nelle cooperative edili. La clausola di prova deve indicare la durata in coerenza con quel contratto e con il livello assegnato.

Effetti del recesso durante la prova

Il recesso durante il periodo di prova — da parte della cooperativa o del socio — produce i seguenti effetti:

  1. Estinzione del rapporto di lavoro: immediata, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
  2. Liquidazione del TFR: deve essere corrisposto integralmente sull’intera durata del rapporto (art.2120 c.c.).
  3. Cessazione del rapporto associativo: salvo diversa previsione statutaria, il socio perde anche la qualità di associato; la cooperativa rimborsa la quota versata nei termini previsti dallo statuto.

Il recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo anche durante la prova: il socio può impugnarlo entro 60 giorni dalla comunicazione davanti al Giudice del Lavoro.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – Recesso della cooperativa durante la prova
Tizio viene ammesso come socio lavoratore di livello 3° in una cooperativa di pulizie industriali. Dopo 3 settimane, la cooperativa gli comunica il mancato superamento della prova. Il recesso è scritto e privo di motivazione: è legittimo. La cooperativa corrisponde a Tizio il TFR maturato in proporzione ai giorni lavorati e rimborsa la quota associativa entro i termini statutari.
Caia – Malattia durante la prova
Caia è socia lavoratrice in prova (3 mesi, livello 4°, CCNL Logistica) e cade malata alla settimana 6. La malattia dura 14 giorni. Il periodo di prova si sospende e riprende al rientro: la scadenza della prova si sposta in avanti di 14 giorni. La cooperativa non può recedere durante la malattia per il solo decorso del termine originario.
Sempronio – Recesso volontario durante la prova
Sempronio, socio in prova in una cooperativa edile, decide dopo 3 settimane che il lavoro non corrisponde alle sue aspettative. Comunica per iscritto il recesso. Perde la qualità di socio lavoratore; la cooperativa gli liquida il TFR maturato (importo modesto ma dovuto) e rimborsa la quota in conformità allo statuto.

Domande frequenti

La cooperativa può recedere liberamente durante il periodo di prova del socio lavoratore?
Sì, come per qualsiasi rapporto di lavoro in prova, il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Ha però doppio effetto: risolve il rapporto di lavoro e, salvo diversa previsione statutaria, anche il rapporto associativo.
Il socio lavoratore in prova ha diritto al TFR?
Sì. Anche per il breve periodo di prova matura il TFR ai sensi dell’art.2120 c.c., calcolato sulla retribuzione percepita. Va liquidato alla cessazione del rapporto.
La malattia durante la prova sospende il computo?
In genere sì: i CCNL di settore prevedono che malattia e infortunio sospendano il computo, prolungandolo di altrettanti giorni. La cooperativa non può recedere durante la malattia per il solo fatto che il termine originario è scaduto.
Il periodo di prova deve essere scritto anche per il socio lavoratore?
Sì. Deve risultare da atto scritto (lettera di ammissione o contratto allegato). In assenza di forma scritta, il rapporto si considera confermato ab initio senza periodo di prova.
Cosa succede se la cooperativa recede durante la prova per motivi discriminatori?
Il recesso discriminatorio è nullo anche in prova. Il socio può impugnarlo davanti al Giudice del Lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Fare riferimento al testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa per le durate esatte del periodo di prova. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.