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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'apprendistato professionalizzante si applica anche nelle cooperative di produzione e lavoro secondo le regole del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL di settore. Al termine del contratto l'apprendista può essere confermato e, se la cooperativa lo prevede, essere ammesso come socio lavoratore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Apprendistato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro possono assumere apprendisti secondo le regole del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL di settore applicabile. Al termine del contratto formativo l’apprendista può essere ammesso come socio lavoratore, integrando la dimensione formativa con quella mutualistica.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante è la tipologia più diffusa nelle cooperative di produzione e lavoro. La durata e le percentuali retributive seguono il CCNL di settore applicabile. Al termine, la cooperativa decide se confermare e — se lo statuto lo prevede — proporre l’ammissione come socio. Il TFR matura durante tutto il periodo di apprendistato.

Dati contrattuali

Norma di legge
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41-47
Tipologia principale
Apprendistato professionalizzante (Tipo B)
Età di accesso
15-29 anni
Durata
Come da CCNL di settore (da 2 a 5 anni a seconda del livello)
Retribuzione
Percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, come da CCNL
Formazione
Minimo 120 ore/anno di formazione trasversale + formazione tecnico-professionale

L’apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro utilizzano l’apprendistato come strumento di inserimento lavorativo e formazione, al pari delle aziende ordinarie. L’apprendistato non presuppone la qualità di socio: l’apprendista è un lavoratore dipendente della cooperativa che segue un percorso formativo verso la qualifica professionale di destinazione.

La specificita cooperativistica emerge al termine del contratto: la cooperativa può scegliere di ammettere l’ex apprendista confermato come socio lavoratore, integrando così la valutazione professionale con quella mutualistica. Questa scelta dipende dalla cooperativa, dallo statuto e dalla volontà dell’interessato; non è automatica.

Tipologie di apprendistato applicabili

Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, tutte applicabili in cooperativa:

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Tipo A): per giovani dai 15 ai 25 anni, in alternanza con istituzioni formative regionali.
  2. Apprendistato professionalizzante (Tipo B): per giovani dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale), finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale. È il più diffuso nelle cooperative industriali, logistiche ed edili.
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (Tipo C): per giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari o post-universitari.

Durata e retribuzioni

La durata e le percentuali retributive dell’apprendistato professionalizzante sono fissate dal CCNL di settore applicabile. In linea generale:

  • La durata varia da 2 a 5 anni, in relazione alla qualifica di destinazione (livelli inferiori: durata più breve; livelli superiori: più lunga).
  • La retribuzione è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione finale: tipicamente dal 70-80% nei primi mesi, fino all’85-90% negli ultimi mesi, con scaglioni di aumento predeterminati dal CCNL.

Non si può indicare una percentuale unica valida per tutti i settori: verificare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

Formazione obbligatoria dell’apprendista

L’apprendistato professionalizzante prevede una formazione strutturata su due componenti:

  • Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, su competenze comunicative, relazionali, sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro. Può essere erogata da enti bilaterali, fondi interprofessionali o dalla cooperativa stessa.
  • Formazione tecnico-professionale: specifica per la qualifica di destinazione, erogata direttamente dalla cooperativa sotto la responsabilità del tutor aziendale.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante in cooperativa: struttura generale
Elemento Disciplina Note
Durata CCNL di settore (2-5 anni tipici) Varia per livello di destinazione
Retribuzione (inizio) CCNL (tipic. 70-80% del min. livello destinazione) Cresce per scaglioni
Retribuzione (fine) CCNL (tipic. 85-90% del min. livello destinazione) Fino a conferma
TFR Art. 2120 c.c. Matura dall’inizio
Formazione trasversale D.Lgs. 81/2015 Min. 120 h nel triennio
Recesso al termine Art. 42 D.Lgs. 81/2015 Con preavviso minimo; altrimenti trasformazione a TI
Ammissione a socio Statuto cooperativa Eventuale, non automatica

Le percentuali retributive variano da CCNL a CCNL. Verificare il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile.

Casi pratici

Tizio – Apprendista metalmeccanico e poi socio
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista di tipo B in una cooperativa metalmeccanica per il livello C3. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede una durata di 36 mesi e una retribuzione crescente dall’80% al 90% del minimo C3. Al termine, la cooperativa lo conferma e, dopo 6 mesi di attività ordinaria, propone la sua ammissione come socio lavoratore. Tizio accetta e versa la quota minima di partecipazione prevista dallo statuto.
Caia – Mancata conferma al termine dell’apprendistato
Caia completa un apprendistato di 24 mesi in una cooperativa logistica. La cooperativa, per calo di commesse, decide di non confermarla. Comunica il recesso con 30 giorni di preavviso come previsto dall’art.42 D.Lgs. 81/2015. Caia ha diritto alla liquidazione del TFR maturato in 24 mesi e alla NASpI se ha i requisiti contributivi.
Sempronio – Formazione e tutor aziendale
Sempronio è il tutor aziendale designato per seguire un apprendista in una cooperativa edile. Il piano formativo individuale, redatto alla firma del contratto, prevede 120 ore di formazione trasversale in 3 anni (40 ore/anno in e-learning via il fondo bilaterale del settore) e formazione professionale pratica sul cantiere. Sempronio firma il piano come tutor e tiene un registro delle ore.

Domande frequenti

L’apprendista in cooperativa può diventare socio?
Sì, ma non automaticamente. Al termine del contratto, se la cooperativa conferma il rapporto, l’ex apprendista può essere ammesso come socio lavoratore secondo le procedure statutarie.
Qual è la retribuzione dell’apprendista in cooperativa?
Una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione, come da CCNL di settore. Di norma dal 70-80% all’inizio fino all’85-90% negli ultimi mesi.
Il TFR matura durante l’apprendistato?
Sì. Matura dall’inizio del contratto ed è liquidato alla cessazione del rapporto.
La cooperativa può recedere al termine dell’apprendistato?
Sì. Con un preavviso minimo (art.42 D.Lgs. 81/2015). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
L’apprendistato può svolgersi in cooperativa per settori non industriali?
Sì. L’apprendistato professionalizzante si applica a tutti i settori, incluse cooperative di logistica, pulizie, servizi ambientali, edilizia. Il CCNL di riferimento disciplina le specifiche.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2015. Per le durate e le percentuali retributive occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

L'apprendista in cooperativa può diventare socio?

Sì. Al termine del periodo di apprendistato, se la cooperativa decide di confermare il rapporto, l'ex apprendista può essere ammesso come socio lavoratore secondo le procedure e i requisiti previsti dallo statuto della cooperativa. La scelta dipende dalla cooperativa e non è automatica.

Qual è la retribuzione dell'apprendista in cooperativa?

La retribuzione è fissata dal CCNL di settore applicabile in percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione finale. Le percentuali crescono nel tempo: di norma dal 70-80% all'inizio fino all'85-90% negli ultimi mesi. L'importo esatto dipende dal CCNL specifico.

Il TFR matura durante l'apprendistato?

Sì. Il TFR matura dall'inizio del contratto di apprendistato e, alla fine del rapporto (qualunque sia la causa), viene liquidato proporzionalmente al periodo lavorato.

La cooperativa può recedere al termine dell'apprendistato?

Sì. Al termine dell'apprendistato la cooperativa ha una finestra in cui può recedere liberamente (art.42 D.Lgs. 81/2015), comunicandolo con un preavviso minimo (di solito 30 giorni). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

L'apprendistato può svolgersi in cooperativa per qualifiche non di settore industriale?

Sì. L'apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) possono svolgersi in cooperativa anche in settori non industriali, purché la cooperativa stipuli un accordo con l'istituzione formativa competente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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