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Apprendistato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro possono assumere apprendisti secondo le regole del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL di settore applicabile. Al termine del contratto formativo l’apprendista può essere ammesso come socio lavoratore, integrando la dimensione formativa con quella mutualistica.
L’apprendistato professionalizzante è la tipologia più diffusa nelle cooperative di produzione e lavoro. La durata e le percentuali retributive seguono il CCNL di settore applicabile. Al termine, la cooperativa decide se confermare e — se lo statuto lo prevede — proporre l’ammissione come socio. Il TFR matura durante tutto il periodo di apprendistato.
L’apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro utilizzano l’apprendistato come strumento di inserimento lavorativo e formazione, al pari delle aziende ordinarie. L’apprendistato non presuppone la qualità di socio: l’apprendista è un lavoratore dipendente della cooperativa che segue un percorso formativo verso la qualifica professionale di destinazione.
La specificita cooperativistica emerge al termine del contratto: la cooperativa può scegliere di ammettere l’ex apprendista confermato come socio lavoratore, integrando così la valutazione professionale con quella mutualistica. Questa scelta dipende dalla cooperativa, dallo statuto e dalla volontà dell’interessato; non è automatica.
Tipologie di apprendistato applicabili
Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, tutte applicabili in cooperativa:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Tipo A): per giovani dai 15 ai 25 anni, in alternanza con istituzioni formative regionali.
- Apprendistato professionalizzante (Tipo B): per giovani dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale), finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale. È il più diffuso nelle cooperative industriali, logistiche ed edili.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (Tipo C): per giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari o post-universitari.
Durata e retribuzioni
La durata e le percentuali retributive dell’apprendistato professionalizzante sono fissate dal CCNL di settore applicabile. In linea generale:
- La durata varia da 2 a 5 anni, in relazione alla qualifica di destinazione (livelli inferiori: durata più breve; livelli superiori: più lunga).
- La retribuzione è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione finale: tipicamente dal 70-80% nei primi mesi, fino all’85-90% negli ultimi mesi, con scaglioni di aumento predeterminati dal CCNL.
Non si può indicare una percentuale unica valida per tutti i settori: verificare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.
Formazione obbligatoria dell’apprendista
L’apprendistato professionalizzante prevede una formazione strutturata su due componenti:
- Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, su competenze comunicative, relazionali, sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro. Può essere erogata da enti bilaterali, fondi interprofessionali o dalla cooperativa stessa.
- Formazione tecnico-professionale: specifica per la qualifica di destinazione, erogata direttamente dalla cooperativa sotto la responsabilità del tutor aziendale.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Disciplina | Note |
|---|---|---|
| Durata | CCNL di settore (2-5 anni tipici) | Varia per livello di destinazione |
| Retribuzione (inizio) | CCNL (tipic. 70-80% del min. livello destinazione) | Cresce per scaglioni |
| Retribuzione (fine) | CCNL (tipic. 85-90% del min. livello destinazione) | Fino a conferma |
| TFR | Art. 2120 c.c. | Matura dall’inizio |
| Formazione trasversale | D.Lgs. 81/2015 | Min. 120 h nel triennio |
| Recesso al termine | Art. 42 D.Lgs. 81/2015 | Con preavviso minimo; altrimenti trasformazione a TI |
| Ammissione a socio | Statuto cooperativa | Eventuale, non automatica |
Le percentuali retributive variano da CCNL a CCNL. Verificare il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile.
Casi pratici
Domande frequenti
L’apprendista in cooperativa può diventare socio?
Qual è la retribuzione dell’apprendista in cooperativa?
Il TFR matura durante l’apprendistato?
La cooperativa può recedere al termine dell’apprendistato?
L’apprendistato può svolgersi in cooperativa per settori non industriali?
- Livelli e qualifiche nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Periodo di prova nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Tabelle retributive nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- TFR e fine rapporto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Welfare e sanità integrativa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2015. Per le durate e le percentuali retributive occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
L'apprendista in cooperativa può diventare socio?
Sì. Al termine del periodo di apprendistato, se la cooperativa decide di confermare il rapporto, l'ex apprendista può essere ammesso come socio lavoratore secondo le procedure e i requisiti previsti dallo statuto della cooperativa. La scelta dipende dalla cooperativa e non è automatica.
Qual è la retribuzione dell'apprendista in cooperativa?
La retribuzione è fissata dal CCNL di settore applicabile in percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione finale. Le percentuali crescono nel tempo: di norma dal 70-80% all'inizio fino all'85-90% negli ultimi mesi. L'importo esatto dipende dal CCNL specifico.
Il TFR matura durante l'apprendistato?
Sì. Il TFR matura dall'inizio del contratto di apprendistato e, alla fine del rapporto (qualunque sia la causa), viene liquidato proporzionalmente al periodo lavorato.
La cooperativa può recedere al termine dell'apprendistato?
Sì. Al termine dell'apprendistato la cooperativa ha una finestra in cui può recedere liberamente (art.42 D.Lgs. 81/2015), comunicandolo con un preavviso minimo (di solito 30 giorni). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
L'apprendistato può svolgersi in cooperativa per qualifiche non di settore industriale?
Sì. L'apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) possono svolgersi in cooperativa anche in settori non industriali, purché la cooperativa stipuli un accordo con l'istituzione formativa competente.
Vedi anche