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Apprendistato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro possono assumere apprendisti secondo le regole del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL di settore applicabile. Al termine del contratto formativo l’apprendista può essere ammesso come socio lavoratore, integrando la dimensione formativa con quella mutualistica.
L’apprendistato professionalizzante è la tipologia più diffusa nelle cooperative di produzione e lavoro. La durata e le percentuali retributive seguono il CCNL di settore applicabile. Al termine, la cooperativa decide se confermare e — se lo statuto lo prevede — proporre l’ammissione come socio. Il TFR matura durante tutto il periodo di apprendistato.
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L’apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro utilizzano l’apprendistato come strumento di inserimento lavorativo e formazione, al pari delle aziende ordinarie. L’apprendistato non presuppone la qualità di socio: l’apprendista è un lavoratore dipendente della cooperativa che segue un percorso formativo verso la qualifica professionale di destinazione.
La specificita cooperativistica emerge al termine del contratto: la cooperativa può scegliere di ammettere l’ex apprendista confermato come socio lavoratore, integrando così la valutazione professionale con quella mutualistica. Questa scelta dipende dalla cooperativa, dallo statuto e dalla volontà dell’interessato; non è automatica.
Tipologie di apprendistato applicabili
Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, tutte applicabili in cooperativa:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Tipo A): per giovani dai 15 ai 25 anni, in alternanza con istituzioni formative regionali.
- Apprendistato professionalizzante (Tipo B): per giovani dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale), finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale. È il più diffuso nelle cooperative industriali, logistiche ed edili.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (Tipo C): per giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari o post-universitari.
Durata e retribuzioni
La durata e le percentuali retributive dell’apprendistato professionalizzante sono fissate dal CCNL di settore applicabile. In linea generale:
- La durata varia da 2 a 5 anni, in relazione alla qualifica di destinazione (livelli inferiori: durata più breve; livelli superiori: più lunga).
- La retribuzione è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione finale: tipicamente dal 70-80% nei primi mesi, fino all’85-90% negli ultimi mesi, con scaglioni di aumento predeterminati dal CCNL.
Non si può indicare una percentuale unica valida per tutti i settori: verificare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.
Formazione obbligatoria dell’apprendista
L’apprendistato professionalizzante prevede una formazione strutturata su due componenti:
- Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, su competenze comunicative, relazionali, sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro. Può essere erogata da enti bilaterali, fondi interprofessionali o dalla cooperativa stessa.
- Formazione tecnico-professionale: specifica per la qualifica di destinazione, erogata direttamente dalla cooperativa sotto la responsabilità del tutor aziendale.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Disciplina | Note |
|---|---|---|
| Durata | CCNL di settore (2-5 anni tipici) | Varia per livello di destinazione |
| Retribuzione (inizio) | CCNL (tipic. 70-80% del min. livello destinazione) | Cresce per scaglioni |
| Retribuzione (fine) | CCNL (tipic. 85-90% del min. livello destinazione) | Fino a conferma |
| TFR | Art. 2120 c.c. | Matura dall’inizio |
| Formazione trasversale | D.Lgs. 81/2015 | Min. 120 h nel triennio |
| Recesso al termine | Art. 42 D.Lgs. 81/2015 | Con preavviso minimo; altrimenti trasformazione a TI |
| Ammissione a socio | Statuto cooperativa | Eventuale, non automatica |
Le percentuali retributive variano da CCNL a CCNL. Verificare il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
L’apprendista in cooperativa può diventare socio?
Qual è la retribuzione dell’apprendista in cooperativa?
Il TFR matura durante l’apprendistato?
La cooperativa può recedere al termine dell’apprendistato?
L’apprendistato può svolgersi in cooperativa per settori non industriali?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2015. Per le durate e le percentuali retributive occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro intreccia due dimensioni che altrove restano separate: quella del rapporto di lavoro subordinato in formazione e quella, tipicamente mutualistica, dell'ammissione a socio. Capire questo intreccio è essenziale, perché l'apprendista in cooperativa è prima di tutto un lavoratore dipendente, e solo eventualmente, al termine del percorso, un futuro socio. Il quadro normativo è il D.Lgs. 81/2015, che ha riordinato l'istituto attorno a tre tipologie.
L'apprendistato professionalizzante come strumento principale
Tra le tre forme previste dalla legge (per la qualifica e il diploma, professionalizzante, di alta formazione e ricerca), la cooperativa di produzione e lavoro utilizza prevalentemente la seconda: l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, rivolto ai giovani tra i diciotto e i ventinove anni, finalizzato a conseguire una qualificazione professionale attraverso formazione sul lavoro e acquisizione di competenze tecnico-professionali. La durata è stabilita dal CCNL in funzione del livello di destinazione, entro i tetti massimi di legge.
L'apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti
Un punto da chiarire subito: l'apprendista non è un socio in prova né un tirocinante. È un lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato a causa formativa. Ne consegue che matura tutti gli istituti del rapporto: il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. per l'intero periodo, le ferie, le mensilità aggiuntive, i permessi, la copertura previdenziale e assicurativa. La causa formativa incide sulla retribuzione e sul recesso, non sulla natura subordinata del rapporto.
La retribuzione "sotto-inquadrata" e il suo limite
La specificità economica dell'apprendistato è il cosiddetto sotto-inquadramento: la retribuzione è fissata in percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, oppure mediante inquadramento in livelli inferiori che crescono progressivamente. Questo riconosce che l'apprendista sta ancora imparando, ma il meccanismo è temporaneo e regolato dal CCNL. Per le percentuali e la progressione esatte occorre consultare il testo contrattuale vigente, senza affidarsi a valori indicativi.
L'obbligo formativo come cuore del contratto
Ciò che distingue l'apprendistato da un normale rapporto di lavoro è la formazione effettiva. Il contratto deve prevedere un piano formativo individuale e l'azienda deve erogare formazione interna (tecnico-professionale) e, secondo le regole regionali, formazione trasversale di base. La formazione non è un adempimento formale: la sua omissione può comportare la trasformazione del rapporto e sanzioni. Nella cooperativa la formazione assume anche un valore di socializzazione al modello mutualistico.
Il passaggio a socio lavoratore
Qui sta l'elemento identitario della cooperativa. Al termine del percorso formativo, la cooperativa valuta se confermare l'apprendista e, se lo statuto lo prevede, può proporne l'ammissione come socio lavoratore. È una scelta che integra la valutazione professionale con quella mutualistica: il socio lavoratore instaura con la cooperativa un duplice rapporto, associativo e di lavoro, disciplinato dalla L. 142/2001. La conferma come dipendente e l'ammissione a socio sono atti distinti: si può essere confermati senza diventare soci.
La conclusione del periodo e la stabilizzazione
Al termine della durata formativa, se nessuna delle parti recede con il preavviso previsto, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista acquisisce la qualifica del livello di destinazione, con la piena retribuzione tabellare. È il momento in cui l'investimento formativo della cooperativa si consolida e, eventualmente, si apre la prospettiva associativa.
Domande frequenti
L'apprendista in cooperativa è già un socio?
No. L'apprendista è un lavoratore subordinato dipendente della cooperativa. L'ammissione a socio lavoratore è eventuale e successiva, decisa al termine del percorso formativo se lo statuto lo prevede.
L'apprendista matura il TFR?
Sì. L'apprendista matura il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. per tutto il periodo di apprendistato, oltre a ferie, mensilità aggiuntive, contribuzione e copertura assicurativa.
Quanto guadagna un apprendista?
La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, o un inquadramento in livelli inferiori crescente nel tempo. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL vigente.
Cosa succede alla fine dell'apprendistato?
Se nessuna parte recede con preavviso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista acquisisce la qualifica del livello di destinazione con piena retribuzione.
La cooperativa è obbligata ad ammettere l'apprendista come socio?
No. L'ammissione a socio è una facoltà, non un obbligo, ed è atto distinto dalla conferma come dipendente. Si può essere confermati lavoratori senza diventare soci, secondo lo statuto della cooperativa.