Indice
La guida
Apprendistato nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Tre anni di contratto, retribuzione ridotta e formazione obbligatoria: la guida completa all’apprendistato professionalizzante nel settore logistica, spedizioni e corrieri espressi.
L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dura 3 anni per la maggior parte dei livelli. La retribuzione è al 75% nel primo anno e all’85% nel secondo. Il datore deve garantire almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante e nominare un tutor aziendale.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Livello di destinazione | Durata | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|---|---|---|---|---|
| 1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti | 3 anni | 75% | 85% | 100% |
| 4°, 4° Junior, 5°, 6° | 3 anni | 75% | 85% | 100% |
| Area C (autisti) – tutte le qualifiche | 3 anni | 75% | 85% | 100% |
Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (non al livello effettivo durante l’apprendistato). Il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) aveva una durata di 2 anni.
Chi può essere assunto con apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante è previsto dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale triennale). Non ci sono limitazioni di settore: tutti i livelli del CCNL Logistica sono accessibili con questo contratto.
Il CCNL prevede anche la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori over 29 purché disoccupati da almeno 12 mesi e al primo contratto a tempo indeterminato, inquadrati al livello 6°. Questi lavoratori hanno una progressione retributiva speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, con passaggio al 100% dal 4° anno. Durata massima 36 mesi.
La formazione professionalizzante: 120 ore obbligatorie
Il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue. Questa formazione:
- può essere svolta in azienda (on the job) o presso enti di formazione accreditati dalla Regione;
- deve essere pertinente alle mansioni del livello di destinazione;
- deve essere documentata nel libretto formativo del cittadino o nel registro di formazione aziendale;
- rientra nell’orario di lavoro ordinario (il datore non può chiedere di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario).
Per i settori come le spedizioni e i corrieri, la formazione tipicamente include: conoscenze doganali di base, gestione delle consegne, normativa sul trasporto (Reg. CE 561/2006 per i conducenti), sicurezza sul lavoro, utilizzo dei sistemi di tracciamento e documentazione di trasporto.
Il tutor aziendale
L’assunzione in apprendistato richiede la designazione di un tutor aziendale (referente per la formazione). Il tutor deve:
- avere competenze adeguate rispetto alla qualifica da conseguire;
- seguire e guidare l’apprendista nello svolgimento delle mansioni;
- trasmettere periodicamente al responsabile aziendale un report sull’avanzamento della formazione.
Il tutor non può seguire contemporaneamente più di 5 apprendisti (salvo deroghe per piccole imprese).
La fine del contratto: conferma o recesso
Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Se nessuno recede, il rapporto continua a tempo indeterminato al livello di destinazione con la retribuzione piena (100%).
Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, comporto, ferie, TFR).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti anni dura l’apprendistato per un corriere espresso?
Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?
Le ore di formazione riducono l’orario di lavoro?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalle disposizioni contrattuali (artt. 28-36 CCNL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.