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La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Apprendistato nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Tre anni di contratto, retribuzione ridotta e formazione obbligatoria: la guida completa all’apprendistato professionalizzante nel settore logistica, spedizioni e corrieri espressi.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dura 3 anni per la maggior parte dei livelli. La retribuzione è al 75% nel primo anno e all’85% nel secondo. Il datore deve garantire almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante e nominare un tutor aziendale.

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Artt. 28-36 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante – durata e retribuzione per livello
Livello di destinazione Durata 1° anno 2° anno 3° anno
1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti 3 anni 75% 85% 100%
4°, 4° Junior, 5°, 6° 3 anni 75% 85% 100%
Area C (autisti) – tutte le qualifiche 3 anni 75% 85% 100%

Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (non al livello effettivo durante l’apprendistato). Il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) aveva una durata di 2 anni.

Chi può essere assunto con apprendistato

Il contratto di apprendistato professionalizzante è previsto dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale triennale). Non ci sono limitazioni di settore: tutti i livelli del CCNL Logistica sono accessibili con questo contratto.

Il CCNL prevede anche la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori over 29 purché disoccupati da almeno 12 mesi e al primo contratto a tempo indeterminato, inquadrati al livello 6°. Questi lavoratori hanno una progressione retributiva speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, con passaggio al 100% dal 4° anno. Durata massima 36 mesi.

La formazione professionalizzante: 120 ore obbligatorie

Il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue. Questa formazione:

  • può essere svolta in azienda (on the job) o presso enti di formazione accreditati dalla Regione;
  • deve essere pertinente alle mansioni del livello di destinazione;
  • deve essere documentata nel libretto formativo del cittadino o nel registro di formazione aziendale;
  • rientra nell’orario di lavoro ordinario (il datore non può chiedere di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario).

Per i settori come le spedizioni e i corrieri, la formazione tipicamente include: conoscenze doganali di base, gestione delle consegne, normativa sul trasporto (Reg. CE 561/2006 per i conducenti), sicurezza sul lavoro, utilizzo dei sistemi di tracciamento e documentazione di trasporto.

Il tutor aziendale

L’assunzione in apprendistato richiede la designazione di un tutor aziendale (referente per la formazione). Il tutor deve:

  • avere competenze adeguate rispetto alla qualifica da conseguire;
  • seguire e guidare l’apprendista nello svolgimento delle mansioni;
  • trasmettere periodicamente al responsabile aziendale un report sull’avanzamento della formazione.

Il tutor non può seguire contemporaneamente più di 5 apprendisti (salvo deroghe per piccole imprese).

La fine del contratto: conferma o recesso

Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Se nessuno recede, il rapporto continua a tempo indeterminato al livello di destinazione con la retribuzione piena (100%).

Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, comporto, ferie, TFR).

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Casi pratici

Tizio – Apprendista operatore spedizioni (3° livello)
Tizio, 22 anni, viene assunto in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di operatore spedizioni qualificato (livello 3S). Durata: 3 anni. Nel 1° anno percepisce il 75% del minimo del livello 3S: 1.970,37 × 75% = 1.478 euro lordi mensili (più EPA nella stessa proporzione). Nel 2° anno sale all’85% = 1.675 euro. Nel 3° anno raggiunge il 100% del minimo. Al termine, se nessuno recede, è confermato a tempo indeterminato.
Caia – Apprendista corriere espresso
Caia, 19 anni, è assunta in apprendistato come corriere espresso (Area C, qualifica 1). Il suo tutor aziendale la forma sulle procedure di consegna, sulla gestione dei resi, sull’utilizzo del palmare di tracciamento e sulla normativa sulla sicurezza stradale. Le ore di formazione (120 annue) sono svolte durante l’orario di lavoro ordinario. Alla fine dei 3 anni, se confermata, Caia entra a regime come personale viaggiante con tutti i diritti contrattuali pieni.
Sempronio – Lavoratore over 29 al primo contratto
Sempronio, 33 anni, era disoccupato da 14 mesi e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. L’azienda lo assume in apprendistato al livello 6° (profilo di ingresso per lavoratori maturi). La durata è di massimo 36 mesi con progressione speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, poi 100% dal 4° anno in poi. Al termine del 36° mese, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello 6° con il 100% del minimo.

Domande frequenti

Quanti anni dura l’apprendistato per un corriere espresso?
Per tutti i profili (livelli 1°-6°, inclusi i conducenti dell’Area C) la durata è di 3 anni. La durata può essere ridotta se il lavoratore ha già svolto formazione certificata pertinente alla qualifica.
Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?
75% del minimo tabellare del livello di destinazione nel 1° anno, 85% nel 2°, 100% nel 3°. Queste percentuali si applicano anche all’EPA proporzionalmente.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante a carico del datore di lavoro, svolte nell’orario di lavoro ordinario. Il datore deve nominare un tutor aziendale.
Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?
Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Al termine del contratto, le parti possono recedere con 30 giorni di preavviso. Senza disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Le ore di formazione riducono l’orario di lavoro?
No. Le ore di formazione professionalizzante rientrano nell’orario ordinario e sono retribuite. Il datore non può chiedere all’apprendista di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalle disposizioni contrattuali (artt. 28-36 CCNL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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