← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'apprendistato professionalizzante nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dura 3 anni (2 anni per il livello 6°J, ora soppresso). La retribuzione è al 75% nel primo anno e all'85% nel secondo. Il datore deve garantire la formazione professionalizzante (minimo 120 ore annue) e affidarsi a un tutor aziendale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

Apprendistato nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Tre anni di contratto, retribuzione ridotta e formazione obbligatoria: la guida completa all’apprendistato professionalizzante nel settore logistica, spedizioni e corrieri espressi.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dura 3 anni per la maggior parte dei livelli. La retribuzione è al 75% nel primo anno e all’85% nel secondo. Il datore deve garantire almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante e nominare un tutor aziendale.

Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Artt. 28-36 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante — durata e retribuzione per livello
Livello di destinazione Durata 1° anno 2° anno 3° anno
1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti 3 anni 75% 85% 100%
4°, 4° Junior, 5°, 6° 3 anni 75% 85% 100%
Area C (autisti) — tutte le qualifiche 3 anni 75% 85% 100%

Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (non al livello effettivo durante l’apprendistato). Il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) aveva una durata di 2 anni.

Chi può essere assunto con apprendistato

Il contratto di apprendistato professionalizzante è previsto dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale triennale). Non ci sono limitazioni di settore: tutti i livelli del CCNL Logistica sono accessibili con questo contratto.

Il CCNL prevede anche la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori over 29 purché disoccupati da almeno 12 mesi e al primo contratto a tempo indeterminato, inquadrati al livello 6°. Questi lavoratori hanno una progressione retributiva speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, con passaggio al 100% dal 4° anno. Durata massima 36 mesi.

La formazione professionalizzante: 120 ore obbligatorie

Il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue. Questa formazione:

  • può essere svolta in azienda (on the job) o presso enti di formazione accreditati dalla Regione;
  • deve essere pertinente alle mansioni del livello di destinazione;
  • deve essere documentata nel libretto formativo del cittadino o nel registro di formazione aziendale;
  • rientra nell’orario di lavoro ordinario (il datore non può chiedere di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario).

Per i settori come le spedizioni e i corrieri, la formazione tipicamente include: conoscenze doganali di base, gestione delle consegne, normativa sul trasporto (Reg. CE 561/2006 per i conducenti), sicurezza sul lavoro, utilizzo dei sistemi di tracciamento e documentazione di trasporto.

Il tutor aziendale

L’assunzione in apprendistato richiede la designazione di un tutor aziendale (referente per la formazione). Il tutor deve:

  • avere competenze adeguate rispetto alla qualifica da conseguire;
  • seguire e guidare l’apprendista nello svolgimento delle mansioni;
  • trasmettere periodicamente al responsabile aziendale un report sull’avanzamento della formazione.

Il tutor non può seguire contemporaneamente più di 5 apprendisti (salvo deroghe per piccole imprese).

La fine del contratto: conferma o recesso

Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Se nessuno recede, il rapporto continua a tempo indeterminato al livello di destinazione con la retribuzione piena (100%).

Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, comporto, ferie, TFR).

Casi pratici

Tizio — Apprendista operatore spedizioni (3° livello)
Tizio, 22 anni, viene assunto in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di operatore spedizioni (3° livello). Durata: 3 anni. Nel 1° anno percepisce il 75% del minimo del 3° livello: 1.790,78 × 75% = 1.343 euro lordi mensili (più EPA nella stessa proporzione). Nel 2° anno sale all’85% = 1.522 euro. Nel 3° anno raggiunge il 100% del minimo. Al termine, se nessuno recede, è confermato a tempo indeterminato.
Caia — Apprendista corriere espresso
Caia, 19 anni, è assunta in apprendistato come corriere espresso (Area C, qualifica 1). Il suo tutor aziendale la forma sulle procedure di consegna, sulla gestione dei resi, sull’utilizzo del palmare di tracciamento e sulla normativa sulla sicurezza stradale. Le ore di formazione (120 annue) sono svolte durante l’orario di lavoro ordinario. Alla fine dei 3 anni, se confermata, Caia entra a regime come personale viaggiante con tutti i diritti contrattuali pieni.
Sempronio — Lavoratore over 29 al primo contratto
Sempronio, 33 anni, era disoccupato da 14 mesi e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. L’azienda lo assume in apprendistato al livello 6° (profilo di ingresso per lavoratori maturi). La durata è di massimo 36 mesi con progressione speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, poi 100% dal 4° anno in poi. Al termine del 36° mese, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello 6° con il 100% del minimo.

Domande frequenti

Quanti anni dura l’apprendistato per un corriere espresso?
Per tutti i profili (livelli 1°-6°, inclusi i conducenti dell’Area C) la durata è di 3 anni. La durata può essere ridotta se il lavoratore ha già svolto formazione certificata pertinente alla qualifica.
Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?
75% del minimo tabellare del livello di destinazione nel 1° anno, 85% nel 2°, 100% nel 3°. Queste percentuali si applicano anche all’EPA proporzionalmente.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante a carico del datore di lavoro, svolte nell’orario di lavoro ordinario. Il datore deve nominare un tutor aziendale.
Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?
Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Al termine del contratto, le parti possono recedere con 30 giorni di preavviso. Senza disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Le ore di formazione riducono l’orario di lavoro?
No. Le ore di formazione professionalizzante rientrano nell’orario ordinario e sono retribuite. Il datore non può chiedere all’apprendista di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalle disposizioni contrattuali (artt. 28-36 CCNL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti anni dura l'apprendistato per un corriere espresso?

Per la maggior parte dei profili (livelli 1°-6°) la durata dell'apprendistato professionalizzante è di 3 anni. Per il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) era di 2 anni. La durata può essere ridotta per chi ha già svolto periodi di apprendistato o formazione certificata pertinenti alla qualifica da conseguire.

Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?

La retribuzione è pari al 75% del minimo tabellare del livello di destinazione nel primo anno e all'85% nel secondo anno. Dal terzo anno (ove previsto) si raggiunge il 100% del minimo. Queste percentuali si applicano ai livelli 1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti, 4°, 4° Junior, 5° e 6°.

Quante ore di formazione sono obbligatorie?

La formazione professionalizzante a cura del datore di lavoro deve ammontare ad almeno 120 ore annue. Questa formazione può essere svolta in azienda o presso enti accreditati. Si affianca all'eventuale formazione trasversale/di base prevista dalla Regione. Il tutor aziendale è obbligatorio e deve essere individuato all'atto dell'assunzione.

Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?

Durante il periodo di apprendistato il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (inadempimento grave). Al termine del contratto di apprendistato entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (come previsto dall'art. 2 d.lgs. 81/2015). In mancanza di disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Le ore di formazione dell'apprendistato riducono il normale orario di lavoro?

No, le ore di formazione professionalizzante sono a carico del datore di lavoro e rientrano nell'orario di lavoro ordinario. Il datore non può chiedere che l'apprendista recuperi le ore di formazione al di fuori dell'orario. L'apprendista ha diritto alla retribuzione anche per le ore di formazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.