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La guida
Periodo di prova nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Da 1 a 6 mesi di prova a seconda del livello di inquadramento: tutto quello che spedizionieri, corrieri, addetti doganali e magazzinieri devono sapere su forma scritta, recesso e sospensione per malattia.
Il periodo di prova nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione va da 1 mese (livelli base) a 6 mesi (Quadri). Deve risultare dalla lettera di assunzione; senza clausola scritta non esiste. Durante la prova il recesso è libero senza preavviso. La malattia sospende il computo dei giorni.
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Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima | Profili tipici |
|---|---|---|
| Quadri | 6 mesi | Capofiliale, direttore logistico |
| 1° livello | 5 mesi | Resp. agenzia, spedizioniere seniore |
| 2° livello e conducenti qualifica 3 (A, B, C) e qualifica 2 (D, E, F) | 4 mesi | Spedizioniere doganale, autista autotreno |
| 3° Super, 3°, 4° e 4° Junior, e conducenti qualifica 1 (G, H) | 3 mesi | Addetto smistamento senior, corriere con patente B |
| Tutti gli altri lavoratori (5°, 6°, rider) | 1 mese | Magazziniere, facchino, addetto movimentazione |
Le durate indicate sono i massimi contrattuali. Le parti possono concordare un periodo più breve. Non è possibile concordare un periodo più lungo di quello previsto per il livello.
La forma scritta: obbligatoria e non derogabile
Il CCNL prevede esplicitamente che il periodo di prova «dovrà risultare dalla lettera di assunzione». In pratica, la clausola di prova deve essere inserita nel contratto individuale di lavoro con indicazione di:
- la durata del periodo (in mesi o giorni);
- il livello di inquadramento;
- le mansioni da svolgere durante la prova.
Se il contratto è firmato senza questa clausola, o se la clausola è orale, il periodo di prova non esiste: il rapporto si considera a tempo indeterminato con piena tutela fin dal giorno dell’assunzione.
Il recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che sia dovuta indennità sostitutiva. Il rapporto cessa con effetto immediato alla comunicazione del recesso. Se il recesso (dimissioni o licenziamento) avviene nei primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1° livello, o nel primo mese per gli altri livelli, la retribuzione è dovuta solo per il servizio prestato; se il licenziamento dell’impiegato avviene oltre questi termini, gli spetta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che cada nella prima o nella seconda quindicina (art. 5 c. 5 e 6).
Esistono tuttavia limiti al potere di recesso del datore di lavoro:
- Il recesso non può essere discriminatorio (fondato su sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza o attività sindacale, razza, nazionalità): è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003 e degli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori;
- Il recesso non può essere ritorsivo (es. dopo una segnalazione di irregolarità o molestie): sarebbe nullo per violazione dell’art. 1418 c.c.;
- Se il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova (es. per malattia prolungata o assegnazione a mansioni diverse), la giurisprudenza ritiene che il recesso per mancato superamento della prova non sia legittimo.
La malattia e le cause di sospensione
Il CCNL stabilisce che il decorso del periodo di prova «resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o infortunio». Il meccanismo è il seguente:
- La malattia sospende il computo del periodo di prova dal primo giorno di assenza certificata;
- Alla guarigione e al rientro al lavoro, il periodo riprende dal punto in cui si era interrotto;
- Il periodo di prova si conclude quando vengono completati i giorni/mesi previsti di effettiva prestazione lavorativa.
Esempio: un addetto al 4° livello (prova massima 3 mesi) è assunto il 1° febbraio 2026 e si ammala per 20 giorni tra marzo e aprile. La prova non termina il 30 aprile ma il 20 maggio, avendo recuperato i 20 giorni di assenza.
La conferma al termine della prova
Se nessuna delle parti recede prima della scadenza del periodo di prova, il lavoratore «si intenderà confermato in servizio» automaticamente, senza necessità di comunicazione esplicita. Il rapporto diventa a tempo indeterminato a tutti gli effetti.
Il periodo di prova superato con successo:
- si computa integralmente nell’anzianità di servizio (rilevante per scatti, comporto, ferie, TFR e preavviso);
- abilita il lavoratore a tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori (compresi i limiti al licenziamento ingiustificato);
- non si ripete: sono esenti dalla prova i lavoratori che l’hanno già superata presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti (art. 5 c. 9).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un addetto allo smistamento?
Il patto di prova deve essere scritto?
Cosa succede se il lavoratore si ammala durante la prova?
Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
Il periodo di prova conta per l’anzianità?
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Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (art. 5). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.