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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni (anzianità < 5 anni) o 365 giorni (anzianità ≥ 5 anni). Il trattamento economico integra l'INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Il certificato va trasmesso entro la giornata del rilascio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.

In sintesi

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.

Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024; nuova disciplina malattia dal 1° gennaio 2025
Riferimento
Artt. 95-98 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.P.R. 1124/1965

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico per malattia
Anzianità di servizio Comporto (periodo di riferimento) Trattamento economico
Meno di 5 anni 245 giorni su 24 mesi 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi
5 anni o più 365 giorni su 36 mesi 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi
Ricovero / malattia grave Come sopra per il comporto 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità)

Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.

Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):

  • con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
  • con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.

Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.

Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL

La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.

Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:

  • Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
  • Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.

Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:

  • Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
  • Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.

Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri

Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:

  • ricovero ospedaliero;
  • day hospital;
  • emodialisi;
  • patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);

il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.

Gli obblighi di comunicazione

Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:

  1. Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
  2. Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.

Casi pratici

Tizio — Malattia prolungata con meno di 5 anni di anzianità
Tizio (3° livello, 3 anni di servizio) si ammala e rimane assente per 4 mesi. Nel primo periodo (3 mesi) percepisce il 100% della retribuzione globale grazie all’integrazione CCNL. Nel 4° mese percepisce il 50%. Complessivamente ha utilizzato 122 giorni dei 245 del comporto biennale. Rientrato, il contatore viene azzerato solo dopo 24 mesi dalla prima assenza. Se si riammala prima del reset, i nuovi giorni si sommano ai precedenti.
Caia — Ricovero ospedaliero
Caia (autista, 2 anni di servizio) subisce un intervento chirurgico con 30 giorni di ricovero seguito da 60 giorni di convalescenza. Nonostante abbia meno di 5 anni di anzianità, il CCNL le garantisce l’integrazione al 100% della retribuzione per tutti i 90 giorni perché il ricovero rientra nella categoria delle malattie gravi con trattamento speciale (100% fino a 240 giorni). Il fondo Sanilog può coprire ulteriori costi sanitari non coperti dal SSN.
Sempronio — Mancato certificato e assenza ingiustificata
Sempronio si sente male il lunedì mattina e non va al lavoro, avvisando solo via messaggio WhatsApp a un collega (non all’ufficio HR). Non trasmette il certificato medico per 3 giorni. L’azienda considera l’assenza ingiustificata per i primi 2 giorni (mancata comunicazione nei tempi e mancato certificato). Il CCNL prevede che la mancata certificazione entro 2 giorni renda l’assenza ingiustificata: Sempronio non percepisce la retribuzione per quei giorni e può ricevere una lettera di contestazione disciplinare.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni: 245 giorni nell’arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio: 365 giorni nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza preavviso.
Quanto percepisce un lavoratore malato?
Con anzianità sotto 5 anni: retribuzione al 100% per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi. L’integrazione CCNL copre la differenza tra la retribuzione globale e l’indennità INPS.
Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Il lavoratore deve inoltre avvisare l’azienda entro 2 ore dall’inizio del turno (4 ore per il personale viaggiante). La mancata trasmissione entro 2 giorni rende l’assenza ingiustificata.
Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
Per l’infortunio sul lavoro interviene l’INAIL, non l’INPS. L’INAIL corrisponde il 60% della retribuzione dal 2° al 4° giorno e il 75% dal 5° giorno in poi. Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive a carico del datore.
Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
Sì. Per ricoveri, day hospital, emodialisi e patologie gravi (circ. INPS 95/2016) il trattamento è al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dall’anzianità.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?

Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni il comporto è di 245 giorni di calendario nell'arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio il comporto sale a 365 giorni nell'arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso (ma deve comunque rispettare le tutele di legge).

Quanto percepisce un lavoratore in malattia?

Il CCNL integra l'indennità INPS. Con anzianità inferiore a 5 anni: retribuzione piena per i primi 3 mesi, poi 50% per i successivi 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: retribuzione piena per i primi 5 mesi, poi 50% per i successivi 7 mesi. L'integrazione è calcolata come differenza tra la retribuzione globale e l'indennità INPS.

Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?

Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Tramite i medici del Servizio Sanitario Nazionale il certificato viene inviato telematicamente all'INPS, che lo mette a disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore deve inoltre avvisare l'azienda entro 2 ore dall'inizio dell'orario di lavoro (4 ore per il personale viaggiante).

Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?

Per l'infortunio sul lavoro l'indennità economica è gestita dall'INAIL (non dall'INPS): il primo giorno è a carico del datore, dal 2° al 4° giorno l'INAIL paga il 60% della retribuzione giornaliera, dal 5° giorno in poi il 75%. Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore, ma la disciplina di base è quella della legge (d.P.R. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000).

Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?

Sì. Per ricoveri ospedalieri, day hospital, emodialisi e le patologie gravi elencate nella circolare INPS 95/2016, il CCNL prevede un'integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dalla durata dell'assenza e dall'anzianità del lavoratore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.