Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.

In sintesi

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024; nuova disciplina malattia dal 1° gennaio 2025
Riferimento
Artt. 95-98 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.P.R. 1124/1965

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico per malattia
Anzianità di servizio Comporto (periodo di riferimento) Trattamento economico
Meno di 5 anni 245 giorni su 24 mesi 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi
5 anni o più 365 giorni su 36 mesi 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi
Ricovero / malattia grave Come sopra per il comporto 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità)

Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.

Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):

  • con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
  • con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.

Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.

Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL

La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.

Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:

  • Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
  • Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.

Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:

  • Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
  • Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.

Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri

Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:

  • ricovero ospedaliero;
  • day hospital;
  • emodialisi;
  • patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);

il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.

Gli obblighi di comunicazione

Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:

  1. Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
  2. Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.

Casi pratici

Tizio – Malattia prolungata con meno di 5 anni di anzianità
Tizio (3° livello, 3 anni di servizio) si ammala e rimane assente per 4 mesi. Nel primo periodo (3 mesi) percepisce il 100% della retribuzione globale grazie all’integrazione CCNL. Nel 4° mese percepisce il 50%. Complessivamente ha utilizzato 122 giorni dei 245 del comporto biennale. Rientrato, il contatore viene azzerato solo dopo 24 mesi dalla prima assenza. Se si riammala prima del reset, i nuovi giorni si sommano ai precedenti.
Caia – Ricovero ospedaliero
Caia (autista, 2 anni di servizio) subisce un intervento chirurgico con 30 giorni di ricovero seguito da 60 giorni di convalescenza. Nonostante abbia meno di 5 anni di anzianità, il CCNL le garantisce l’integrazione al 100% della retribuzione per tutti i 90 giorni perché il ricovero rientra nella categoria delle malattie gravi con trattamento speciale (100% fino a 240 giorni). Il fondo Sanilog può coprire ulteriori costi sanitari non coperti dal SSN.
Sempronio – Mancato certificato e assenza ingiustificata
Sempronio si sente male il lunedì mattina e non va al lavoro, avvisando solo via messaggio WhatsApp a un collega (non all’ufficio HR). Non trasmette il certificato medico per 3 giorni. L’azienda considera l’assenza ingiustificata per i primi 2 giorni (mancata comunicazione nei tempi e mancato certificato). Il CCNL prevede che la mancata certificazione entro 2 giorni renda l’assenza ingiustificata: Sempronio non percepisce la retribuzione per quei giorni e può ricevere una lettera di contestazione disciplinare.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni: 245 giorni nell’arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio: 365 giorni nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza preavviso.
Quanto percepisce un lavoratore malato?
Con anzianità sotto 5 anni: retribuzione al 100% per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi. L’integrazione CCNL copre la differenza tra la retribuzione globale e l’indennità INPS.
Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Il lavoratore deve inoltre avvisare l’azienda entro 2 ore dall’inizio del turno (4 ore per il personale viaggiante). La mancata trasmissione entro 2 giorni rende l’assenza ingiustificata.
Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
Per l’infortunio sul lavoro interviene l’INAIL, non l’INPS. L’INAIL corrisponde il 60% della retribuzione dal 2° al 4° giorno e il 75% dal 5° giorno in poi. Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive a carico del datore.
Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
Sì. Per ricoveri, day hospital, emodialisi e patologie gravi (circ. INPS 95/2016) il trattamento è al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dall’anzianità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Logistica e Spedizioni la malattia e l'infortunio garantiscono la conservazione del posto per il periodo di comporto contrattuale (art. 2110 c.c.).
  • Il certificato medico telematico va trasmesso dal medico all'INPS; l'assenza va comunicata tempestivamente all'azienda nel rispetto delle fasce di reperibilità.
  • Il trattamento economico integra l'indennità INPS: percentuali, durate e regimi per ricoveri o malattie gravi sono fissati dal CCNL vigente.
  • L'infortunio sul lavoro - frequente nella movimentazione merci e nella guida - è coperto dall'INAIL, con adempimenti distinti.
  • Superato il comporto, l'azienda può recedere per superamento, fermi i divieti generali di licenziamento.
Indice dei contenuti

Nel settore della logistica, dei corrieri espressi e della distribuzione il rischio per la salute ha tratti specifici: movimentazione manuale di carichi, uso di muletti e transpallet, guida prolungata, lavoro notturno e su turni. La disciplina di malattia e infortunio risponde a queste caratteristiche combinando la garanzia legale di conservazione del posto con il trattamento economico modulato dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

La conservazione del posto e il comporto

L'art. 2110 c.c. assicura la conservazione del posto durante malattia e infortunio per il periodo di comporto. Nel comparto della logistica il comporto è di norma articolato per anzianità di servizio e calcolato sommando le assenze entro un arco temporale di riferimento, secondo le regole del CCNL al quale si rinvia. Distinguere il comporto secco - un unico evento prolungato - dal comporto per sommatoria di episodi è essenziale per capire quando il limite è raggiunto.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato telematico, che il medico invia all'INPS, e comunicare tempestivamente l'assenza all'azienda. Vanno osservate le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo; l'assenza ingiustificata può incidere sull'indennità. In un'organizzazione che lavora su turni la tempestività della comunicazione è ancora più rilevante per consentire la riorganizzazione dei carichi.

Trattamento economico integrato

Durante la malattia l'INPS eroga l'indennità di legge; il CCNL prevede un'integrazione datoriale che avvicina il trattamento alla retribuzione, spesso con percentuali decrescenti nel tempo e regimi più favorevoli per i ricoveri ospedalieri e le patologie gravi. Gli importi, le aliquote e le durate sono quelli del contratto vigente e delle circolari INPS aggiornate, ai quali si rinvia senza riportare valori che potrebbero essere stati modificati.

Infortunio sul lavoro e in itinere

L'infortunio occorso in occasione di lavoro - un'ernia da sforzo nella movimentazione, una caduta in fase di carico, un sinistro durante la consegna - rientra nella tutela INAIL, con indennità per inabilità temporanea e garanzie per i postumi. Per i corrieri assume rilievo anche l'infortunio in itinere, avvenuto nel tragitto casa-lavoro alle condizioni di legge. L'infortunio va denunciato dal datore all'INAIL e segue un canale di certificazione dedicato, distinto dalla malattia comune.

Superamento del comporto

Finché il comporto non è superato il licenziamento per malattia è illegittimo. Solo oltre il limite il datore può recedere per superamento, con il preavviso dovuto; restano fermi i divieti di licenziamento discriminatorio o ritorsivo. A ridosso della scadenza il lavoratore può, ove previsto dal CCNL, chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare la perdita del posto.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica e spedizioni?

È articolato per anzianità di servizio e calcolato secondo le regole del CCNL, di norma sommando le assenze entro un arco temporale di riferimento. Per la durata esatta si rinvia al testo contrattuale vigente; la garanzia di conservazione del posto deriva dall'art. 2110 c.c.

Come comunico la malattia all'azienda?

Il medico trasmette il certificato telematico all'INPS; al datore va comunicata tempestivamente l'assenza, rispettando le fasce di reperibilità per le visite di controllo. In un'organizzazione su turni la comunicazione rapida è particolarmente importante.

Quanto percepisco durante la malattia?

L'INPS eroga l'indennità di legge, integrata dal datore secondo il CCNL fino ad avvicinarsi alla retribuzione, con regimi spesso più favorevoli per ricoveri e malattie gravi. Importi e durate sono quelli del contratto vigente e delle circolari INPS aggiornate.

L'infortunio durante una consegna è coperto?

Sì, dalla tutela INAIL come infortunio sul lavoro; rileva anche l'infortunio in itinere nel tragitto casa-lavoro alle condizioni di legge. L'evento va denunciato dal datore all'INAIL e segue adempimenti distinti dalla malattia comune.

Cosa succede se supero il comporto?

Oltre il comporto l'azienda può recedere per superamento, con preavviso, fermi i divieti di licenziamento discriminatorio. A ridosso della scadenza, se previsto dal CCNL, si può chiedere un'aspettativa non retribuita per conservare il posto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.