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Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Comporto (periodo di riferimento) | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Meno di 5 anni | 245 giorni su 24 mesi | 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi |
| 5 anni o più | 365 giorni su 36 mesi | 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi |
| Ricovero / malattia grave | Come sopra per il comporto | 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità) |
Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.
Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):
- con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
- con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.
Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.
Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL
La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.
Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:
- Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
- Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.
Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:
- Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
- Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.
Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri
Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:
- ricovero ospedaliero;
- day hospital;
- emodialisi;
- patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);
il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.
Gli obblighi di comunicazione
Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:
- Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
- Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
Quanto percepisce un lavoratore malato?
Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni il comporto è di 245 giorni di calendario nell'arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio il comporto sale a 365 giorni nell'arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso (ma deve comunque rispettare le tutele di legge).
Quanto percepisce un lavoratore in malattia?
Il CCNL integra l'indennità INPS. Con anzianità inferiore a 5 anni: retribuzione piena per i primi 3 mesi, poi 50% per i successivi 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: retribuzione piena per i primi 5 mesi, poi 50% per i successivi 7 mesi. L'integrazione è calcolata come differenza tra la retribuzione globale e l'indennità INPS.
Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Tramite i medici del Servizio Sanitario Nazionale il certificato viene inviato telematicamente all'INPS, che lo mette a disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore deve inoltre avvisare l'azienda entro 2 ore dall'inizio dell'orario di lavoro (4 ore per il personale viaggiante).
Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
Per l'infortunio sul lavoro l'indennità economica è gestita dall'INAIL (non dall'INPS): il primo giorno è a carico del datore, dal 2° al 4° giorno l'INAIL paga il 60% della retribuzione giornaliera, dal 5° giorno in poi il 75%. Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore, ma la disciplina di base è quella della legge (d.P.R. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000).
Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
Sì. Per ricoveri ospedalieri, day hospital, emodialisi e le patologie gravi elencate nella circolare INPS 95/2016, il CCNL prevede un'integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dalla durata dell'assenza e dall'anzianità del lavoratore.
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