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Maternità, paternità e congedi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Integrazione al 100%, congedo del padre, permessi per lutto e le nuove ferie solidali introdotte dal rinnovo del 2024: la guida ai congedi per genitori e lavoratori con responsabilità familiari nel settore logistica e spedizioni.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione integra l’indennità INPS di maternità fino al 100% per i primi 4 mesi e all’80% per il 5°. Il rinnovo 2024 ha aggiunto 2 giornate per nascita/adozione e introdotto le «ferie solidali». Il congedo parentale rimane nella cornice della legge (d.lgs. 151/2001).
Tabella riepilogativa
| Congedo / permesso | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi (2 ante + 3 post parto) | 100% per 4 mesi · 80% per il 5° | Legge + integrazione CCNL |
| Congedo padre obbligatorio | 10 giorni entro 5 mesi | 80% INPS + 2 gg aggiuntivi al 100% CCNL | Legge + CCNL rinnovo 2024 |
| Congedo parentale | Fino a 6 mesi per genitore | Come legge (indennità INPS parziale) | d.lgs. 151/2001 |
| Permesso lutto parente 1°-2° grado | Fino a 5 giorni | Retribuito al 100% | CCNL |
| Ferie solidali | Cessione volontaria eccedenti 4 sett. | Cedente non perde la retribuzione | Rinnovo CCNL 2024 |
Il congedo di maternità: legge e integrazione CCNL
Il congedo obbligatorio di maternità è previsto dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 16-27) e dura 5 mesi: 2 mesi prima del parto presunto e 3 mesi dopo. Con opzione alternativa si può posticipare a 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, se medico specialista e medico competente attestano l’assenza di controindicazioni.
La legge garantisce l’80% della retribuzione per l’intero periodo, a carico dell’INPS. Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione migliora questo trattamento integrando la differenza:
- Primi 4 mesi: retribuzione al 100% (il datore integra il 20% non coperto dall’INPS);
- 5° mese: retribuzione all’80% (allineato all’INPS, senza integrazione aggiuntiva);
- Eventuale 6° mese (ove contrattualmente previsto): retribuzione al 50%.
Il congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo
Il congedo obbligatorio del padre è previsto dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022): 10 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita, anche non consecutivi. È retribuito all’80% dall’INPS, come la maternità.
Il rinnovo del CCNL del 6 dicembre 2024 ha aggiunto 2 giornate retribuite al 100% in occasione di nascita o adozione, a carico del datore di lavoro. Queste 2 giornate si aggiungono alle 10 giorni di legge e possono essere fruite entro i termini contrattualmente definiti.
Il congedo parentale
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è disciplinato dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 32-38, aggiornati dal d.lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). Spetta a ciascun genitore fino a 6 mesi (10 mesi se genitore solo), nei primi 12 anni di vita del bambino. Il CCNL non prevede attualmente una specifica integrazione economica oltre quanto garantito dalla legge (indennità INPS parziale).
I permessi per lutto e le nuove ferie solidali
In caso di lutto di un parente stretto (coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado), il CCNL garantisce permessi retribuiti fino a 5 giorni. Il rinnovo del 2024 ha esteso a 5 giorni il permesso per lutto (in linea con le best practice di settore).
La novità più rilevante del rinnovo 2024 è l’introduzione delle «ferie solidali»: un lavoratore può cedere volontariamente le proprie ferie eccedenti le 4 settimane minime di legge a un collega che necessita di tempo per assistere un familiare gravemente malato o disabile. La cessione è anonima, volontaria e non comporta perdita di retribuzione per il cedente (l’azienda «acquista» le ore cedute convertendole in permessi per il beneficiario).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto percepisce una lavoratrice in maternità?
Quanti giorni aggiuntivi per la nascita di un figlio prevede il CCNL?
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità?
Cosa sono le «ferie solidali» introdotte dal rinnovo 2024?
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Logistica?
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Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina del congedo di maternità e paternità è regolata principalmente dal d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità); le integrazioni descritte sono quelle contrattualmente previste. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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