Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

Dimissioni nel CCNL Spedizionieri e Corrieri: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione sono un atto libero e unilaterale del lavoratore, efficace solo se trasmesso con la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015.
  • Salvo giusta causa (art. 2119 c.c.), va rispettato il preavviso: la durata in giorni o mesi si legge sulle tabelle del CCNL vigente, in funzione di livello e anzianita.
  • Il modulo telematico va inviato tramite il portale del Ministero o un soggetto abilitato (patronato, consulente, sindacato); senza l’invio le dimissioni sono inefficaci.
  • Entro 7 giorni dalla trasmissione il lavoratore puo revocare le dimissioni con la stessa modalita telematica.
  • La mancata osservanza del preavviso legittima il datore a trattenere la relativa indennita sostitutiva; nelle dimissioni per giusta causa il preavviso non e dovuto.
Indice dei contenuti

Nel comparto della logistica, del trasporto merci e della spedizione il rapporto di lavoro vive di turni, scadenze di consegna e organizzazione di magazzino: per questo le dimissioni vanno gestite con attenzione alle forme e ai tempi, perche un’uscita disordinata rischia di lasciare scoperti turni e tratte. La disciplina poggia su due pilastri: il codice civile, che regola recesso e preavviso, e il D.Lgs. 151/2015, che impone dal 2016 la forma telematica obbligatoria per la generalita dei rapporti subordinati.

La natura del recesso del lavoratore

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio: producono effetto quando giungono a conoscenza del datore, indipendentemente dalla sua accettazione. Il lavoratore non deve motivarle e non puo essere costretto a restare. Cio che la legge richiede non e un consenso del datore, ma il rispetto di una forma e di un termine di preavviso, salvo le ipotesi in cui il rapporto puo essere interrotto immediatamente.

Il preavviso nel settore della logistica

Il preavviso serve a dare all’azienda il tempo di riorganizzare turni, tratte e gestione del magazzino. La sua durata non e fissata dalla legge ma dal contratto collettivo, che la grada in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita di servizio: gli importi e i giorni precisi si leggono sempre sulle tabelle del CCNL vigente, evitando di affidarsi a valori orecchiati. Il termine decorre, di norma, dal primo o dal sedicesimo giorno del mese a seconda di quanto previsto dalle clausole contrattuali.

La procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni hanno effetto solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dal D.Lgs. 151/2015. L’invio avviene tramite il portale ministeriale, direttamente con le credenziali del lavoratore oppure per il tramite di un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro o ente bilaterale. Una lettera consegnata a mano o una mail, da sole, non bastano: in assenza dell’invio telematico le dimissioni sono prive di efficacia e il rapporto prosegue.

La revoca entro sette giorni

Il legislatore ha previsto una finestra di ripensamento: entro sette giorni dalla data di trasmissione il lavoratore puo revocare le dimissioni, sempre per via telematica. La revoca riapre il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state date. E uno strumento di tutela contro decisioni affrettate o estorte, particolarmente utile in contesti dove le pressioni di fine turno possono incidere sulle scelte.

Dimissioni per giusta causa

Quando si verifica un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto — tipicamente il mancato pagamento delle retribuzioni o gravi violazioni della sicurezza nelle operazioni di carico e movimentazione — il lavoratore puo dimettersi per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., senza preavviso. In questi casi spetta comunque l’indennita di mancato preavviso a carico del datore, e l’uscita per giusta causa apre l’accesso alla NASpI.

Effetti economici e adempimenti finali

Con la cessazione maturano le competenze di fine rapporto: TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima ove prevista, ferie e permessi non goduti. Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore puo trattenere l’indennita sostitutiva corrispondente ai giorni mancanti. E buona prassi concordare la data di ultimo giorno effettivo e verificare in busta paga la corretta liquidazione di tutte le spettanze, che restano dovute a prescindere dalla causale dell’uscita.

Domande frequenti

Posso dimettermi via email nel CCNL Logistica e Spedizione?

No. Dal 2016 le dimissioni hanno effetto solo se trasmesse con il modulo telematico del D.Lgs. 151/2015. Una mail o una lettera, da sole, non sono sufficienti a rendere efficace il recesso.

Quanti giorni di preavviso devo dare?

La durata dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianita e si legge sulle tabelle del CCNL vigente. La legge non fissa un termine uniforme: e il contratto collettivo a graduarlo.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Il datore di lavoro puo trattenere l'indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione dei giorni non lavorati. Il rapporto cessa comunque alla data che indichi.

Posso ripensarci dopo aver inviato le dimissioni?

Si. Entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocare le dimissioni con la stessa procedura: il rapporto riprende come se non fossero mai state date.

Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?

Si. Le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. sono equiparate alla disoccupazione involontaria e consentono l'accesso alla NASpI, oltre a non richiedere preavviso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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