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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel settore logistica e spedizioni segue l'art. 2120 c.c.: maturazione annua pari al 6,91% della retribuzione utile. Il CCNL prevede la destinazione al fondo pensione Priamo (contribuzione datoriale 1,5% dal 2025 per nuovi iscritti). Le anticipazioni sono possibili dopo 8 anni di servizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

TFR e fine rapporto nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Come matura il TFR, dove va a finire (azienda, Priamo o INPS), come si richiede un’anticipazione e cosa riceve un corriere o spedizioniere alla cessazione del rapporto di lavoro.

In sintesi

Il TFR per spedizionieri e corrieri matura secondo l’art. 2120 c.c. (circa il 6,91% della retribuzione annua utile). Il CCNL prevede la destinazione al fondo pensione Priamo con contribuzione datoriale dell’1,5% (per nuovi iscritti dal 2025). Le anticipazioni sono possibili dopo 8 anni con causali di legge.

Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Art. 114 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005
Fondo pensione complementare
Priamo (ex Previlog, fuso in Priamo dal 2017)

Tabella riepilogativa

TFR e previdenza complementare — schema operativo
Aspetto Regola Fonte
Maturazione annua Retribuzione utile ÷ 13,5 (~6,91%) Art. 2120 c.c.
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
Destinazione default (dopo 6 mesi) Priamo (se aziendale < 50 dip.) o Fondo INPS (≥ 50) d.lgs. 252/2005
Contributo datoriale a Priamo 1,5% (nuovi iscritti dal 2025) CCNL rinnovo 2024
Contributo lavoratore a Priamo 1% (da verificare accordo aziendale) CCNL
Anticipazione TFR Dopo 8 anni, max 70%, una sola volta Art. 2120 c.c.
Liquidazione alla cessazione Entro 45 giorni dalla cessazione Prassi e CCNL

Come si calcola il TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Non è un «regalo» del datore alla fine del rapporto: è una retribuzione differita che matura ogni anno e viene consegnata al lavoratore alla cessazione.

La formula di maturazione annua è:

  • Quota annua TFR = retribuzione utile annua ÷ 13,5

Il coefficiente 13,5 è fisso per legge. La retribuzione utile include: minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima, superminimo non assorbibile, indennità continuative. Sono escluse le somme occasionali e i rimborsi spese.

Esempio: un operatore spedizioni al 3° livello con retribuzione globale mensile di 1.953,59 euro (minimo + EPA + 3 scatti) matura una tredicesima e una quattordicesima di pari importo, quindi la retribuzione annua utile è circa 1.953,59 × 14 = 27.350 euro. La quota annua TFR è 27.350 ÷ 13,5 = 2.026 euro circa.

La rivalutazione del fondo TFR

Il fondo TFR accantonato si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con un tasso composto da:

  • un 1,5% fisso;
  • più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

Questa rivalutazione protegge il TFR dall’inflazione. Il TFR è soggetto a una tassazione separata (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, con minimo del 23%) al momento della liquidazione.

La destinazione del TFR: Priamo o azienda

Con la riforma previdenziale del 2007 (d.lgs. 252/2005), i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro hanno 6 mesi per scegliere cosa fare del proprio TFR:

  1. Destinarlo a Priamo (o altro fondo pensione complementare): il TFR di nuova maturazione va al fondo, con aggiunta del contributo datoriale dell’1,5% (per i nuovi iscritti dal 2025) e del contributo del lavoratore (1%);
  2. Mantenerlo in azienda (per aziende fino a 49 dipendenti) o al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50 o più dipendenti): il TFR rimane accantonato e rivalutato secondo la formula legale, senza contributo datoriale aggiuntivo.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 6 mesi, si applica la destinazione «silenzio-assenso» a Priamo (o al Fondo INPS nelle grandi aziende).

Le anticipazioni: quando e quanto

L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. Le condizioni sono:

  • una sola richiesta nel corso del rapporto;
  • importo massimo del 70% del TFR maturato sino al momento della richiesta;
  • causali ammesse: acquisto o ristrutturazione della prima casa (per sé o per i figli), spese sanitarie per malattie gravi del lavoratore o dei familiari, congedi formativi o per maternità/paternità;
  • il TFR destinato a Priamo segue le regole del fondo, che possono prevedere anticipazioni più flessibili.

Casi pratici

Tizio — TFR dopo 5 anni presso una piccola agenzia di spedizioni
Tizio ha lavorato 5 anni come impiegato al 2° livello in un’agenzia di spedizioni con 20 dipendenti (sotto i 50: TFR in azienda). La retribuzione annua utile media era di 26.000 euro. TFR maturato: 26.000 ÷ 13,5 × 5 = circa 9.630 euro (prima della rivalutazione). Al momento del licenziamento con 2 mesi di preavviso, l’azienda liquida il TFR entro 45 giorni dalla cessazione effettiva.
Caia — Anticipazione TFR per prima casa
Caia (autista, 9 anni di servizio) vuole comprare la prima casa. Ha accumulato circa 15.000 euro di TFR in azienda. Può richiedere un’anticipazione del 70% = 10.500 euro, una volta sola nel corso del rapporto. Deve allegare il compromesso di acquisto o l’atto notarile per dimostrare la causale. L’anticipazione è tassata separatamente con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni.
Sempronio — Scelta del silenzio-assenso e Priamo
Sempronio inizia un nuovo rapporto di lavoro il 1° febbraio 2026 come addetto smistamento (4° livello) in un hub con 200 dipendenti. Non effettua nessuna scelta entro 6 mesi (entro il 31 luglio 2026). Dal 1° agosto 2026 il suo TFR di nuova maturazione è destinato automaticamente a Priamo (silenzio-assenso). Il datore contribuisce con l’1,5% della retribuzione mensile in aggiunta al TFR conferito, aumentando la pensione complementare di Sempronio.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per uno spedizioniere?
La quota annua di TFR è: retribuzione annua utile (comprensiva di minimo, EPA, scatti, tredicesima e quattordicesima) diviso 13,5. Il fondo si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
Dove va il TFR? Posso lasciarlo in azienda?
I lavoratori hanno 6 mesi dall’assunzione per scegliere. Possono destinarlo a Priamo (con contribuzione datoriale aggiuntiva dell’1,5%) o mantenerlo in azienda (per aziende sotto 50 dip.) o al Fondo INPS (oltre 50 dip.). Senza scelta, scatta il silenzio-assenso verso Priamo.
Posso richiedere un’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo, una sola volta, per un massimo del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: prima casa, spese sanitarie gravi, congedi formativi o genitoriali.
Cosa include la retribuzione utile per il calcolo del TFR?
Minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità, superminimo non assorbibile, tredicesima, quattordicesima, indennità continuative. Esclusi: rimborsi spese e somme occasionali.
Il TFR viene pagato anche se sono stato licenziato per giusta causa?
Sì. Il TFR matura indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto). Il lavoratore ha sempre diritto alla liquidazione del TFR maturato.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Il TFR è disciplinato principalmente dall’art. 2120 c.c. e dal d.lgs. 252/2005; le integrazioni contrattuali descritte (contribuzione a Priamo) sono quelle previste dal CCNL. Le percentuali di contribuzione a Priamo devono essere verificate sull’accordo vigente (fondopriamo.it). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per uno spedizioniere?

Il TFR si calcola come previsto dall'art. 2120 c.c.: si divide la retribuzione annua utile (comprensiva di minimo, EPA, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima) per il coefficiente 13,5. Il risultato è la quota annua di TFR che matura. Al 31 dicembre si rivaluta il fondo accantonato con un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione (indice ISTAT).

Dove va il TFR? Posso lasciarlo in azienda?

Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 che non effettuano la scelta entro 6 mesi, il TFR è trasferito automaticamente al fondo pensione complementare di settore (Priamo) oppure al Fondo di Tesoreria INPS se l'azienda ha più di 49 dipendenti. I lavoratori possono scegliere attivamente di destinare il TFR a Priamo o mantenerlo in azienda (o al Fondo INPS per le grandi aziende).

Posso richiedere un'anticipazione del TFR?

Sì. L'art. 2120 c.c. consente di richiedere un'anticipazione del TFR maturato dopo 8 anni di servizio continuativo, una sola volta nel corso del rapporto, per una quota massima del 70%. I motivi ammessi sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie per gravi malattie del lavoratore o dei familiari, congedi di formazione o paternità/maternità.

Cosa include la retribuzione utile per il calcolo del TFR?

La retribuzione utile per il TFR comprende tutte le voci continuative: minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità, superminimo non assorbibile, tredicesima e quattordicesima, indennità di cassa o di funzione se continuative. Sono esclusi: rimborsi spese, trasferte occasionali, erogazioni una tantum.

Il TFR viene pagato anche se sono stato licenziato per giusta causa?

Sì. Il TFR matura indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto di lavoro: sia licenziamento (anche per giusta causa), sia dimissioni, sia scadenza del contratto a termine. Il lavoratore ha sempre diritto alla liquidazione del TFR maturato. Fanno eccezione casi rarissimi espressamente previsti dalla legge.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.