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La guida
Nel CCNL Poste il preavviso dipende solo dall’anzianità di servizio, non dal livello: 2 mesi fino a 5 anni, 3 mesi oltre 5 e fino a 10 anni, 4 mesi oltre 10 anni. In caso di dimissioni i termini sono dimezzati e decorrono dal 1° o dal 16 del mese (art. 83). Il licenziamento disciplinare richiede la contestazione scritta e almeno 5 giorni per le giustificazioni.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Licenziamento | Dimissioni |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi |
I termini sono gli stessi per tutti i livelli (da F ad A) e decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese. Il preavviso non spetta in caso di giusta causa o di risoluzione consensuale.
Preavviso: funzione e indennita sostitutiva
Il preavviso e l’obbligo di comunicare anticipatamente la volonta di cessare il rapporto (sia per dimissioni del lavoratore sia per licenziamento dell’azienda). Durante il preavviso il rapporto continua con tutti i diritti e doveri contrattuali. Il mancato rispetto obbliga la parte inadempiente a corrispondere l’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo.
Chi riceve la comunicazione di recesso può chiudere il rapporto subito o durante il preavviso, senza dover indennizzare il periodo non lavorato (art. 83, comma VI). Se invece è Poste a licenziare e a non far lavorare il preavviso, deve pagare l’indennità sostitutiva; se è il lavoratore a non rispettare il preavviso delle dimissioni, Poste può trattenere l’importo corrispondente.
Licenziamento: tipologie e tutele
Il CCNL Poste si inserisce nel quadro delle tutele legali post-Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni dopo il 7/3/2015, art. 18 L. 300/1970 per le assunzioni precedenti):
- Licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo): richiede contestazione scritta degli addebiti, diritto del lavoratore a presentare controdeduzioni entro 5 giorni, e poi provvedimento motivato.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative, economiche): necessita di motivazione scritta; per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 va preceduto dalla procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato (art. 7 L. 604/1966), che non si applica agli assunti con le tutele crescenti.
- Licenziamento nullo (discriminatorio, per maternita, per ritorsione): comporta reintegra obbligatoria.
Procedimento disciplinare e sanzioni
Il CCNL Poste disciplina il codice disciplinare con un sistema graduato di sanzioni:
- Richiamo verbale: per infrazioni minori (piccole irregolarita, ritardi sporadici).
- Ammonizione scritta: per infrazioni lievi reiterate.
- Multa (fino a 4 ore di retribuzione): per assenze ingiustificate brevi o inosservanze procedurali.
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (fino a 10 giorni): per infrazioni gravi (es. abbandono del posto senza giustificazione, danneggiamento lieve).
- Licenziamento con preavviso o senza preavviso (art. 53): per giusta causa (es. furto, falsificazione documenti, gravi inadempienze commerciali BancoPosta) o giustificato motivo soggettivo.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il preavviso per un portalettere con 2 anni di servizio?
Come si danno le dimissioni nel CCNL Poste?
Il licenziamento disciplinare richiede sempre la contestazione scritta?
Poste puo licenziare senza motivazione?
Cosa succede se l'azienda non rispetta il preavviso?
Fonti: CCNL Poste Italiane 23 luglio 2024, artt. 53, 55, 80-83 (testo pubblicato da WageIndicator). Dati verificati su questa fonte a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.