Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Poste

In sintesi

Nel CCNL Poste 2024 il posto è conservato fino a 609 giorni di malattia sommati negli ultimi 48 mesi, con l’intera retribuzione fissa per 502 giorni nel quadriennio. Per gravi patologie, disabilità certificate e terapie salvavita il limite sale a 730 giorni, pagati per intero. Dopo il comporto si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 16 mesi (art. 41).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
Ultimo rinnovo
23 luglio 2024, per il triennio 2024-2027
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027. Aumento medio del trattamento economico complessivo di 230 euro lordi, con incremento dei minimi di 192 euro, e una tantum di 1.000 euro lordi medi erogata a settembre 2024. Il premio di risultato 2025-2026 è stato rinnovato l’8 luglio 2025: +103 euro nel 2025 e +142 nel 2026, per un valore medio di 2.419 euro
Platea
Oltre 100.000 dipendenti

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Poste 23 luglio 2024 (artt. 41 e 50)
Caso Conservazione del posto Trattamento economico
Comporto ordinario 609 giorni di calendario, sommando le malattie dei 48 mesi precedenti l’ultimo episodio Intera retribuzione fissa per 502 giorni nel quadriennio
Comporto speciale (gravi patologie elencate, disabili assunti o computati ex L. 68/1999, terapie salvavita) 730 giorni di calendario nei 48 mesi Intera retribuzione fissa per tutto il periodo
Aspettativa dopo il comporto Fino a 16 mesi, una sola volta, su richiesta Non retribuita, senza anzianità
Infortunio sul lavoro e malattia professionale I primi 16 mesi di assenza non contano nel comporto 100% il giorno dell’infortunio e i 3 giorni successivi; poi integrazione dell’indennità INAIL fino al 100%

Il comporto ordinario di 609 giorni vale dal 1° gennaio 2025 per tutte le assenze, anche quelle del quadriennio precedente; fino al 31 dicembre 2024 si applicava la disciplina del CCNL 23 giugno 2021.

Comporto ordinario e superamento

Il periodo di comporto è il limite di assenza per malattia entro il quale il posto è conservato (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Poste non dipende dall’anzianità: è di 609 giorni di calendario, sommando tutte le assenze per malattia dei 48 mesi precedenti ogni nuovo episodio. Almeno due giorni lavorativi prima di raggiungerlo, se la malattia continua, il lavoratore può chiedere una sola volta un’aspettativa continuativa fino a 16 mesi, senza retribuzione e senza anzianità, documentata con certificati medici.

Superati il comporto e l’eventuale aspettativa, la società può risolvere il rapporto pagando l’indennità sostitutiva del preavviso. Dal 2025 l’azienda avvisa il lavoratore, una volta l’anno, 45 giorni prima del possibile raggiungimento del limite; il lavoratore può chiedere fino a due volte l’anno il conteggio delle sue assenze.

Trattamento economico

Durante il comporto ordinario spetta l’intera retribuzione fissa per un totale di 502 giorni nel quadriennio di riferimento. Nel comporto speciale la retribuzione fissa è pagata per intero per tutto il periodo di conservazione del posto.

In caso di infortunio sul lavoro la società paga l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 100% per i 3 giorni successivi; dal quarto giorno integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera per tutta l’inabilità. I primi 16 mesi di assenza per infortunio o malattia professionale non contano nel comporto (art. 50).

Malattie gravi, oncologiche e tutele speciali

Il comporto speciale di 730 giorni riguarda tre gruppi: i lavoratori con una delle gravi patologie elencate dal contratto (tra cui malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, trapianto di organi vitali, dialisi, SLA, Parkinson in fase avanzata), gli invalidi civili assunti o computati ai sensi della L. 68/1999 e chi è assente per terapie salvavita certificate. Per la grave patologia serve il certificato di un medico specialista pubblico o del SSN, da confermare ogni anno a gennaio.

Visite di controllo

Il lavoratore comunica l’assenza all’inizio dell’orario del giorno stesso, con l’indirizzo di reperibilità, e trasmette il numero di protocollo del certificato entro due giorni. Deve essere reperibile per le visite di controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, salvo modifiche di legge (art. 41).

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Casi pratici

Tizio – Più malattie in quattro anni
Tizio ha sommato 590 giorni di malattia negli ultimi 48 mesi e si ammala di nuovo. Il limite è di 609 giorni: quando si avvicina, Poste lo avvisa con 45 giorni di anticipo e Tizio può chiedere, prima di superarlo, l’aspettativa non retribuita fino a 16 mesi.
Caia – Retribuzione in malattia
Caia è in malattia da 8 mesi continuativi. Fino a 502 giorni di malattia nel quadriennio riceve l’intera retribuzione fissa; oltre quella soglia, nel comporto ordinario, il CCNL non prevede più la retribuzione intera.
Sempronio – Patologia oncologica
Sempronio ha una diagnosi di neoplasia e presenta il certificato dello specialista del SSN. Rientra nel comporto speciale: il posto è conservato fino a 730 giorni nei 48 mesi, con l’intera retribuzione fissa per tutto il periodo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Poste?
609 giorni di calendario, sommando le malattie dei 48 mesi precedenti l’ultimo episodio; 730 giorni per gravi patologie, disabilità certificate e terapie salvavita (art. 41).
L’azienda paga al 100% durante la malattia?
Nel comporto ordinario paga l’intera retribuzione fissa per 502 giorni complessivi nel quadriennio; nel comporto speciale per tutto il periodo.
Cosa succede alla fine del comporto?
Si può chiedere, una sola volta e prima di superarlo, un’aspettativa non retribuita fino a 16 mesi. Dopo, Poste può risolvere il rapporto pagando l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre al TFR.
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto?
I primi 16 mesi di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale no. Il giorno dell’infortunio e i 3 giorni successivi sono pagati al 100%; poi Poste integra l’indennità INAIL fino al 100% (art. 50).
Quali sono le fasce di reperibilità?
Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, salvo modifiche di legge. Chi deve uscire per visite o accertamenti lo comunica prima e documenta entro cinque giorni.

Fonti: CCNL Poste Italiane 23 luglio 2024, artt. 41 e 50 (testo pubblicato da WageIndicator). Dati verificati su questa fonte a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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