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Il CCNL Poste regola le tipologie di assunzione: a tempo indeterminato (standard), a tempo determinato (forte ricorso stagionale per il recapito pacchi e-commerce) e part-time. Il periodo di prova varia da 1 a 6 mesi per livello. Il tempo determinato e soggetto ai limiti del D.Lgs. 81/2015: tetto del 20% sull’organico, acausalita fino a 12 mesi, massimo 24 mesi totali.
Tabella riepilogativa
| Livello | Periodo di prova | Note |
|---|---|---|
| B1 | 1 mese | Recesso libero senza preavviso durante il periodo |
| B2-B3 | 2 mesi | Recesso libero senza preavviso durante il periodo |
| C1-C2 | 3 mesi | Recesso libero senza preavviso durante il periodo |
| Quadro | 6 mesi | Recesso libero senza preavviso durante il periodo |
| Tempo determinato (TD) | Limite 24 mesi totali | Acausalita entro 12 mesi, poi causale obbligatoria |
| Part-time orizzontale | Riduzione orario giornaliero | Clausole elastiche con consenso scritto |
| Part-time verticale | Prestazione solo in alcuni giorni | Usato per coprire picchi e-commerce sabato |
Tempo determinato: il caso Poste Italiane
Poste Italiane e storicamente uno dei maggiori utilizzatori di contratti a tempo determinato in Italia, in particolare nel settore recapito per coprire i picchi e-commerce (Black Friday, Natale, Pasqua) e per sostituire i lavoratori in malattia, maternita o ferie estive.
Il CCNL si inserisce nel quadro del D.Lgs. 81/2015 (modificato dal D.L. 87/2018 e dal D.L. 48/2023): i contratti a termine sono acausali fino a 12 mesi (o fino alla prima proroga); oltre i 12 mesi occorre una causale specifica (sostituzione, esigenze organizzative temporanee). Il limite massimo e di 24 mesi totali con lo stesso datore, incluse le proroghe, salvo accordo sindacale specifico.
Part-time: tipologie e diritti
Il part-time orizzontale riduce l’orario giornaliero su tutti i giorni della settimana (es. 4 ore invece di 7). Il part-time verticale concentra la prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese (es. solo sabato per il recapito pacchi). Il part-time misto combina le due formule.
Il CCNL Poste prevede clausole elastiche (variazione dell’orario entro un massimo concordato) e clausole flessibili (spostamento dell’orario nella giornata) che richiedono il consenso scritto del lavoratore. Il lavoratore part-time che subisce l’applicazione delle clausole elastiche ha diritto a un’indennita aggiuntiva per ogni ora di prestazione oltre il normale orario part-time.
Periodo di prova: diritti e limiti
Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nell’atto di assunzione, pena la sua inefficacia. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione.
Se il lavoratore supera il periodo di prova, l’anzianita decorre dalla data di assunzione originale. Se il lavoratore e assente per malattia, infortunio o maternita durante il periodo di prova, il periodo di prova viene sospeso e riprende al rientro, fino al raggiungimento della durata contrattuale piena.
Casi pratici
Domande frequenti
Poste puo assumere a tempo determinato senza causale?
Quanti dipendenti a termine puo avere Poste?
Durante il periodo di prova si matura il TFR?
Il part-time puo essere convertito in full-time?
Il contratto part-time deve essere scritto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il CCNL Poste si muove dentro la cornice del D.Lgs. 81/2015 per le tipologie di assunzione, adattandola a un settore caratterizzato da forte stagionalita' del recapito. Conoscere i limiti di legge su contratto a termine, part-time e periodo di prova consente di evitare conversioni indesiderate del rapporto e contenziosi.
Il contratto a tempo determinato
Il termine può essere apposto senza causale fino a dodici mesi complessivi; oltre tale soglia, e per i rinnovi, serve una causale (sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le ulteriori causali individuate dalla contrattazione collettiva). La durata massima con lo stesso datore, comprese le proroghe, e' di ventiquattro mesi, salvo le ipotesi derogatorie previste dalla legge e dagli accordi.
Stagionalita' e contingentamento
Il recapito conosce picchi prevedibili legati all'e-commerce e alle festivita': da qui il ricorso strutturale al termine per coprire punte di lavoro e sostituzioni. Il numero di contratti a termine incontra il tetto legale di contingentamento, di norma il 20% dei lavoratori stabili, che il CCNL può modulare diversamente. Per la percentuale applicabile fa fede il contratto vigente.
Il part-time e le sue tipologie
Il part-time può essere orizzontale (orario giornaliero ridotto), verticale (prestazione concentrata in alcuni giorni) o misto. Il contratto richiede forma scritta con indicazione precisa della collocazione temporale dell'orario; in difetto il rapporto si presume a tempo pieno. Le clausole elastiche (variazione della durata) e flessibili (spostamento della collocazione) richiedono il consenso scritto del lavoratore e danno titolo alle maggiorazioni previste.
Il periodo di prova
La prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto, pena la nullita' del patto e la costituzione di un rapporto definitivo. Durante la prova entrambe le parti recedono liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione, fermo il limite del recesso che non sia arbitrario o estraneo alla verifica delle qualita' professionali.
Sospensione della prova e tutele
La malattia, l'infortunio e la maternita' sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro fino al completamento della durata pattuita: un recesso intimato per il solo fatto dell'assenza tutelata e' illegittimo. Durante la prova maturano comunque TFR, ferie e gli istituti contrattuali, da liquidare se il rapporto cessa. Per le durate della prova per livello si rinvia alla tabella del CCNL Poste vigente.
Domande frequenti
Poste puo' assumere a termine senza causale?
Si', fino a dodici mesi complessivi comprese le proroghe. Dal tredicesimo mese e per i rinnovi serve una causale prevista dalla legge o dal CCNL; il limite massimo e' di ventiquattro mesi.
Qual e' il tetto di contratti a termine?
Il limite legale di contingentamento e' di norma il 20% dei lavoratori stabili, ma il CCNL puo' fissare una percentuale diversa: va verificata sul testo vigente.
Il contratto part-time deve essere scritto?
Si'. La forma scritta con indicazione della collocazione oraria e' necessaria; in sua assenza il rapporto si considera a tempo pieno.
Cosa accade alla prova se ci si ammala?
Il periodo di prova si sospende per malattia, infortunio o maternita' e riprende al rientro. Un licenziamento motivato solo dall'assenza tutelata e' illegittimo.
Si matura il TFR durante la prova?
Si'. Anche in prova maturano TFR, ferie e gli altri istituti; se il rapporto cessa vanno liquidati per la parte maturata.