Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Poste

In sintesi

Il CCNL Poste riconosce da 26 a 30 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianita di servizio. Sono previsti permessi ROL (riduzione orario di lavoro), permessi per eventi familiari, permessi sindacali e giornate derivanti dalle festività soppresse (ex L. 54/1977). Il godimento delle ferie e pianificato dall’azienda sentito il lavoratore.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
Ultimo rinnovo
23 luglio 2024, per il triennio 2024-2027
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027. Aumento medio del trattamento economico complessivo di 230 euro lordi, con incremento dei minimi di 192 euro, e una tantum di 1.000 euro lordi medi erogata a settembre 2024. Il premio di risultato 2025-2026 è stato rinnovato l’8 luglio 2025: +103 euro nel 2025 e +142 nel 2026, per un valore medio di 2.419 euro
Platea
Oltre 100.000 dipendenti

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi retribuiti – CCNL Poste Italiane
Istituto Durata / Quantita Condizioni principali
Ferie fino a 5 anni anzianita 26 giorni lavorativi/anno Maturazione mensile proporzionale
Ferie da 5 a 10 anni anzianita 28 giorni lavorativi/anno Maturazione mensile proporzionale
Ferie oltre 10 anni anzianita 30 giorni lavorativi/anno Maturazione mensile proporzionale
ROL (Riduzione Orario Lavoro) Da 40 a 56 ore/anno per livello Fruizione entro anno o banca ore
Festivita soppresse 4 giorni/anno (ex L. 54/1977) Fruibili come permessi o monetizzabili
Permesso matrimonio 15 giorni di calendario Retribuito, fruibile entro 30 giorni dall’evento
Permesso lutto parente stretto 3 giorni lavorativi per evento Coniuge, figli, genitori, fratelli

Ferie annue e maturazione

Il CCNL Poste riconosce un diritto alle ferie che cresce con l’anzianita di servizio maturata presso Poste Italiane o societa del gruppo: 26 giorni lavorativi fino a 5 anni, 28 giorni da 5 a 10 anni, 30 giorni oltre i 10 anni. I giorni si calcolano sui giorni lavorativi (di norma lunedi-sabato) e non sui giorni di calendario.

Le ferie maturano mensilmente in proporzione al servizio prestato. In caso di assenza non retribuita superiore a certi limiti il mese non e utile ai fini della maturazione. Le ferie non godute entro i limiti contrattuali possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto o in casi eccezionali previsti dal CCNL.

ROL e festivita soppresse

Il CCNL Poste prevede un monte ore di riduzione orario di lavoro (ROL) differenziato per livello: da 40 ore annue per i livelli F-E a 56 ore per i livelli C e Quadri. I ROL sono fruibili a ore o a giornate intere, previa richiesta con preavviso minimo contrattuale. Le ore non fruite entro l’anno possono confluire nella banca ore.

Le 4 festivita soppresse dalla L. 54/1977 danno diritto a altrettante giornate di permesso aggiuntive (ex festività civili abolite), fruibili nel corso dell’anno o, per accordo, monetizzabili alla fine dell’anno.

Permessi per eventi e assenze giustificate

Oltre alle ferie e al ROL, il CCNL Poste riconosce permessi retribuiti per specifici eventi:

  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario, fruibili entro 30 giorni dall’evento.
  • Lutto: 3 giorni lavorativi per la morte di coniuge, figli, genitori e fratelli.
  • Visite mediche: permessi retribuiti per accertamenti specialistici non rinviabili, con presentazione della documentazione sanitaria.
  • Donazione sangue: giornata intera retribuita ai sensi della L. 107/1990.

Il lavoratore disabile ai sensi della L. 104/1992 ha diritto ai permessi mensili aggiuntivi (3 giorni/mese) previsti dalla legge, indipendentemente dal CCNL.

Casi pratici

Tizio – Pianificazione ferie estive
Tizio ha 8 anni di anzianita (livello E) e ha diritto a 28 giorni di ferie. Chiede 3 settimane consecutive a luglio. L’azienda puo richiedere di scaglionare il godimento per garantire la continuita del servizio, ma deve consentire almeno 2 settimane continuative nel periodo giugno-settembre, come previsto dal CCNL.
Caia – Utilizzo ROL per visite mediche programmate
Caia ha un ciclo di visite specialistiche che richiedono 6 mattinate nell’arco di tre mesi. Anziche richiedere permessi non retribuiti, utilizza le ore di ROL accumulate (56 ore/anno come C). Ogni mattinata di 4 ore scala dal monte ROL senza impatto sulle ferie.
Sempronio – Permesso lutto e rimborso spese
A Sempronio muore un genitore. Ha diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per lutto. Se i funerali richiedono un viaggio, il CCNL non obbliga al rimborso spese di trasporto, ma accordi aziendali integrativi potrebbero prevederlo. Sempronio deve presentare il certificato di morte entro i termini aziendali.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un portalettere con 3 anni di anzianita?
26 giorni lavorativi all’anno. La progressione e: 26 giorni fino a 5 anni, 28 da 5 a 10 anni, 30 oltre i 10 anni.
Le ferie non godute si perdono?
Le ferie non godute entro i termini previsti dal CCNL non si perdono automaticamente se l’azienda non ne ha consentito il godimento. Alla cessazione del rapporto le ferie residue vanno sempre monetizzate.
Cosa sono i ROL nel CCNL Poste?
I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono ore di permesso retribuito aggiuntive rispetto alle ferie, riconosciute in misura da 40 a 56 ore annue a seconda del livello di inquadramento.
Le festivita soppresse sono pagate o fruite come permesso?
Le 4 festivita soppresse dalla L. 54/1977 si fruiscono come giorni di permesso aggiuntivo nell’anno. Se l’accordo aziendale lo prevede, possono essere monetizzate a fine anno.
Il permesso per matrimonio si cumula con le ferie?
Si. Il permesso di 15 giorni di calendario per matrimonio o unione civile e aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie e non le erode.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il diritto alle ferie (art. 2109 c.c., art. 10 D.Lgs. 66/2003) è irrinunciabile: cresce con l'anzianità secondo il CCNL e matura mensilmente in proporzione al servizio.
  • Le ferie non godute non si perdono se il datore non ne ha consentito il godimento; alla cessazione vanno sempre monetizzate.
  • I ROL e le festività soppresse (ex L. 54/1977) sono permessi aggiuntivi, fruibili a ore o giornate o confluibili in banca ore.
  • Il CCNL riconosce permessi retribuiti per matrimonio, lutto, visite mediche e donazione sangue.
  • I permessi per disabilità (L. 104/1992) spettano per legge, in aggiunta agli istituti contrattuali.
Indice dei contenuti

Ferie e permessi non sono benefit discrezionali, ma diritti che l'ordinamento costruisce a tutela della persona del lavoratore. Il CCNL Poste li articola con generosità crescente legata all'anzianità, ma il loro fondamento sta nell'art. 36 della Costituzione, nell'art. 2109 del Codice civile e nelle garanzie minime del D.Lgs. 66/2003. Capirne la natura aiuta a esercitarli correttamente e a non lasciarli scadere.

Le ferie come diritto irrinunciabile (art. 2109 c.c.)

L'art. 2109 c.c. e l'art. 36 della Costituzione sanciscono il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunciare. Il CCNL Poste fa crescere il monte ferie con l'anzianità di servizio maturata nel gruppo. I giorni si computano sui giorni lavorativi e maturano mensilmente in proporzione al servizio prestato: l'assenza non retribuita oltre certi limiti può rendere il mese non utile alla maturazione.

Ferie non godute e divieto di monetizzazione in costanza di rapporto

Il principio di fondo, di matrice europea, è che le ferie servono al recupero psicofisico e vanno effettivamente godute, non sostituite da denaro durante il rapporto. La monetizzazione è ammessa, di regola, solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue. Inoltre, le ferie non godute entro i termini non si perdono automaticamente se è stato il datore a non consentirne la fruizione: in tal caso resta il diritto al godimento o, alla fine, alla monetizzazione.

ROL e festività soppresse (L. 54/1977)

Accanto alle ferie, il CCNL Poste riconosce un monte ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL), differenziato per livello, fruibile a ore o a giornate con il preavviso contrattuale; le ore non godute possono confluire in banca ore. Le quattro giornate corrispondenti alle festività civili soppresse dalla L. 54/1977 costituiscono un permesso aggiuntivo, fruibile nell'anno o, per accordo, monetizzabile a fine anno. Sono istituti distinti dalle ferie e non le erodono.

Permessi per eventi della vita

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per specifici eventi: il matrimonio o l'unione civile, con un congedo fruibile entro un termine dall'evento; il lutto per la perdita di coniuge, figli, genitori e fratelli; le visite mediche per accertamenti non rinviabili, con presentazione della documentazione sanitaria. A questi si aggiunge la giornata retribuita per la donazione di sangue, riconosciuta dalla L. 107/1990. Sono permessi che traducono in concreto la tutela della vita personale e familiare del lavoratore.

I permessi della L. 104/1992

Il lavoratore con disabilità grave, o che assiste un familiare in tale condizione, ha diritto ai permessi mensili previsti dalla L. 104/1992. Questi permessi hanno fonte legale e spettano indipendentemente dalle previsioni del CCNL: si aggiungono agli istituti contrattuali e non vi si sovrappongono. È una tutela che l'azienda non può comprimere e che il lavoratore può far valere a prescindere dal contratto applicato.

La pianificazione delle ferie tra esigenze aziendali e diritti

La collocazione delle ferie è oggetto di un bilanciamento: l'azienda pianifica i periodi per garantire la continuità del servizio, ma deve consentire al lavoratore un periodo continuativo adeguato nel corso dell'anno, secondo i termini del CCNL. Il datore non può azzerare il diritto al godimento effettivo in nome delle sole esigenze organizzative: il diritto al riposo prevale, e l'eventuale frazionamento deve restare ragionevole.

Domande frequenti

Le ferie non godute si perdono?

Non automaticamente. Se è stato il datore a non consentirne il godimento, le ferie non si perdono e resta il diritto a fruirne o, alla cessazione del rapporto, a vederle monetizzate. La monetizzazione in costanza di rapporto è di regola esclusa, perché le ferie servono al recupero psicofisico.

Cosa sono i ROL nel CCNL Poste?

I ROL sono ore di permesso retribuito aggiuntive rispetto alle ferie, riconosciute in misura differenziata per livello di inquadramento. Si fruiscono a ore o a giornate con il preavviso contrattuale; le ore non godute possono confluire in banca ore.

Le festività soppresse sono pagate o fruite come permesso?

Le quattro giornate corrispondenti alle festività civili soppresse dalla L. 54/1977 si fruiscono come permesso aggiuntivo nell'anno. Se l'accordo aziendale lo prevede, possono essere monetizzate a fine anno.

Il permesso per matrimonio si cumula con le ferie?

Sì. Il congedo matrimoniale è un permesso aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie e non le erode. È fruibile entro il termine previsto dal CCNL dall'evento.

I permessi della L. 104 dipendono dal CCNL?

No. I permessi per disabilità grave previsti dalla L. 104/1992 hanno fonte legale e spettano indipendentemente dal CCNL applicato. Si aggiungono agli istituti contrattuali e l'azienda non può comprimerli.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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