Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Poste

In sintesi

Il CCNL Poste riconosce da 26 a 30 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianita di servizio. Sono previsti permessi ROL (riduzione orario di lavoro), permessi per eventi familiari, permessi sindacali e giornate derivanti dalle festività soppresse (ex L. 54/1977). Il godimento delle ferie e pianificato dall’azienda sentito il lavoratore.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
Vigenza
In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
Platea
Oltre 100.000 dipendenti

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi retribuiti – CCNL Poste Italiane
Istituto Durata / Quantita Condizioni principali
Ferie fino a 5 anni anzianita 26 giorni lavorativi/anno Maturazione mensile proporzionale
Ferie da 5 a 10 anni anzianita 28 giorni lavorativi/anno Maturazione mensile proporzionale
Ferie oltre 10 anni anzianita 30 giorni lavorativi/anno Maturazione mensile proporzionale
ROL (Riduzione Orario Lavoro) Da 40 a 56 ore/anno per livello Fruizione entro anno o banca ore
Festivita soppresse 4 giorni/anno (ex L. 54/1977) Fruibili come permessi o monetizzabili
Permesso matrimonio 15 giorni di calendario Retribuito, fruibile entro 30 giorni dall’evento
Permesso lutto parente stretto 3 giorni lavorativi per evento Coniuge, figli, genitori, fratelli

Ferie annue e maturazione

Il CCNL Poste riconosce un diritto alle ferie che cresce con l’anzianita di servizio maturata presso Poste Italiane o societa del gruppo: 26 giorni lavorativi fino a 5 anni, 28 giorni da 5 a 10 anni, 30 giorni oltre i 10 anni. I giorni si calcolano sui giorni lavorativi (di norma lunedi-sabato) e non sui giorni di calendario.

Le ferie maturano mensilmente in proporzione al servizio prestato. In caso di assenza non retribuita superiore a certi limiti il mese non e utile ai fini della maturazione. Le ferie non godute entro i limiti contrattuali possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto o in casi eccezionali previsti dal CCNL.

ROL e festivita soppresse

Il CCNL Poste prevede un monte ore di riduzione orario di lavoro (ROL) differenziato per livello: da 40 ore annue per i livelli F-E a 56 ore per i livelli C e Quadri. I ROL sono fruibili a ore o a giornate intere, previa richiesta con preavviso minimo contrattuale. Le ore non fruite entro l’anno possono confluire nella banca ore.

Le 4 festivita soppresse dalla L. 54/1977 danno diritto a altrettante giornate di permesso aggiuntive (ex festività civili abolite), fruibili nel corso dell’anno o, per accordo, monetizzabili alla fine dell’anno.

Permessi per eventi e assenze giustificate

Oltre alle ferie e al ROL, il CCNL Poste riconosce permessi retribuiti per specifici eventi:

  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario, fruibili entro 30 giorni dall’evento.
  • Lutto: 3 giorni lavorativi per la morte di coniuge, figli, genitori e fratelli.
  • Visite mediche: permessi retribuiti per accertamenti specialistici non rinviabili, con presentazione della documentazione sanitaria.
  • Donazione sangue: giornata intera retribuita ai sensi della L. 107/1990.

Il lavoratore disabile ai sensi della L. 104/1992 ha diritto ai permessi mensili aggiuntivi (3 giorni/mese) previsti dalla legge, indipendentemente dal CCNL.

Casi pratici

Tizio – Pianificazione ferie estive
Tizio ha 8 anni di anzianita (livello E) e ha diritto a 28 giorni di ferie. Chiede 3 settimane consecutive a luglio. L’azienda puo richiedere di scaglionare il godimento per garantire la continuita del servizio, ma deve consentire almeno 2 settimane continuative nel periodo giugno-settembre, come previsto dal CCNL.
Caia – Utilizzo ROL per visite mediche programmate
Caia ha un ciclo di visite specialistiche che richiedono 6 mattinate nell’arco di tre mesi. Anziche richiedere permessi non retribuiti, utilizza le ore di ROL accumulate (56 ore/anno come C). Ogni mattinata di 4 ore scala dal monte ROL senza impatto sulle ferie.
Sempronio – Permesso lutto e rimborso spese
A Sempronio muore un genitore. Ha diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per lutto. Se i funerali richiedono un viaggio, il CCNL non obbliga al rimborso spese di trasporto, ma accordi aziendali integrativi potrebbero prevederlo. Sempronio deve presentare il certificato di morte entro i termini aziendali.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un portalettere con 3 anni di anzianita?
26 giorni lavorativi all’anno. La progressione e: 26 giorni fino a 5 anni, 28 da 5 a 10 anni, 30 oltre i 10 anni.
Le ferie non godute si perdono?
Le ferie non godute entro i termini previsti dal CCNL non si perdono automaticamente se l’azienda non ne ha consentito il godimento. Alla cessazione del rapporto le ferie residue vanno sempre monetizzate.
Cosa sono i ROL nel CCNL Poste?
I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono ore di permesso retribuito aggiuntive rispetto alle ferie, riconosciute in misura da 40 a 56 ore annue a seconda del livello di inquadramento.
Le festivita soppresse sono pagate o fruite come permesso?
Le 4 festivita soppresse dalla L. 54/1977 si fruiscono come giorni di permesso aggiuntivo nell’anno. Se l’accordo aziendale lo prevede, possono essere monetizzate a fine anno.
Il permesso per matrimonio si cumula con le ferie?
Si. Il permesso di 15 giorni di calendario per matrimonio o unione civile e aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie e non le erode.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il diritto alle ferie (art. 2109 c.c., art. 10 D.Lgs. 66/2003) è irrinunciabile: cresce con l'anzianità secondo il CCNL e matura mensilmente in proporzione al servizio.
  • Le ferie non godute non si perdono se il datore non ne ha consentito il godimento; alla cessazione vanno sempre monetizzate.
  • I ROL e le festività soppresse (ex L. 54/1977) sono permessi aggiuntivi, fruibili a ore o giornate o confluibili in banca ore.
  • Il CCNL riconosce permessi retribuiti per matrimonio, lutto, visite mediche e donazione sangue.
  • I permessi per disabilità (L. 104/1992) spettano per legge, in aggiunta agli istituti contrattuali.
Indice dei contenuti

Ferie e permessi non sono benefit discrezionali, ma diritti che l'ordinamento costruisce a tutela della persona del lavoratore. Il CCNL Poste li articola con generosità crescente legata all'anzianità, ma il loro fondamento sta nell'art. 36 della Costituzione, nell'art. 2109 del Codice civile e nelle garanzie minime del D.Lgs. 66/2003. Capirne la natura aiuta a esercitarli correttamente e a non lasciarli scadere.

Le ferie come diritto irrinunciabile (art. 2109 c.c.)

L'art. 2109 c.c. e l'art. 36 della Costituzione sanciscono il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunciare. Il CCNL Poste fa crescere il monte ferie con l'anzianità di servizio maturata nel gruppo. I giorni si computano sui giorni lavorativi e maturano mensilmente in proporzione al servizio prestato: l'assenza non retribuita oltre certi limiti può rendere il mese non utile alla maturazione.

Ferie non godute e divieto di monetizzazione in costanza di rapporto

Il principio di fondo, di matrice europea, è che le ferie servono al recupero psicofisico e vanno effettivamente godute, non sostituite da denaro durante il rapporto. La monetizzazione è ammessa, di regola, solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue. Inoltre, le ferie non godute entro i termini non si perdono automaticamente se è stato il datore a non consentirne la fruizione: in tal caso resta il diritto al godimento o, alla fine, alla monetizzazione.

ROL e festività soppresse (L. 54/1977)

Accanto alle ferie, il CCNL Poste riconosce un monte ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL), differenziato per livello, fruibile a ore o a giornate con il preavviso contrattuale; le ore non godute possono confluire in banca ore. Le quattro giornate corrispondenti alle festività civili soppresse dalla L. 54/1977 costituiscono un permesso aggiuntivo, fruibile nell'anno o, per accordo, monetizzabile a fine anno. Sono istituti distinti dalle ferie e non le erodono.

Permessi per eventi della vita

Il CCNL riconosce permessi retribuiti per specifici eventi: il matrimonio o l'unione civile, con un congedo fruibile entro un termine dall'evento; il lutto per la perdita di coniuge, figli, genitori e fratelli; le visite mediche per accertamenti non rinviabili, con presentazione della documentazione sanitaria. A questi si aggiunge la giornata retribuita per la donazione di sangue, riconosciuta dalla L. 107/1990. Sono permessi che traducono in concreto la tutela della vita personale e familiare del lavoratore.

I permessi della L. 104/1992

Il lavoratore con disabilità grave, o che assiste un familiare in tale condizione, ha diritto ai permessi mensili previsti dalla L. 104/1992. Questi permessi hanno fonte legale e spettano indipendentemente dalle previsioni del CCNL: si aggiungono agli istituti contrattuali e non vi si sovrappongono. È una tutela che l'azienda non può comprimere e che il lavoratore può far valere a prescindere dal contratto applicato.

La pianificazione delle ferie tra esigenze aziendali e diritti

La collocazione delle ferie è oggetto di un bilanciamento: l'azienda pianifica i periodi per garantire la continuità del servizio, ma deve consentire al lavoratore un periodo continuativo adeguato nel corso dell'anno, secondo i termini del CCNL. Il datore non può azzerare il diritto al godimento effettivo in nome delle sole esigenze organizzative: il diritto al riposo prevale, e l'eventuale frazionamento deve restare ragionevole.

Domande frequenti

Le ferie non godute si perdono?

Non automaticamente. Se è stato il datore a non consentirne il godimento, le ferie non si perdono e resta il diritto a fruirne o, alla cessazione del rapporto, a vederle monetizzate. La monetizzazione in costanza di rapporto è di regola esclusa, perché le ferie servono al recupero psicofisico.

Cosa sono i ROL nel CCNL Poste?

I ROL sono ore di permesso retribuito aggiuntive rispetto alle ferie, riconosciute in misura differenziata per livello di inquadramento. Si fruiscono a ore o a giornate con il preavviso contrattuale; le ore non godute possono confluire in banca ore.

Le festività soppresse sono pagate o fruite come permesso?

Le quattro giornate corrispondenti alle festività civili soppresse dalla L. 54/1977 si fruiscono come permesso aggiuntivo nell'anno. Se l'accordo aziendale lo prevede, possono essere monetizzate a fine anno.

Il permesso per matrimonio si cumula con le ferie?

Sì. Il congedo matrimoniale è un permesso aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie e non le erode. È fruibile entro il termine previsto dal CCNL dall'evento.

I permessi della L. 104 dipendono dal CCNL?

No. I permessi per disabilità grave previsti dalla L. 104/1992 hanno fonte legale e spettano indipendentemente dal CCNL applicato. Si aggiungono agli istituti contrattuali e l'azienda non può comprimerli.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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