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La guida
Il CCNL Poste fissa l’orario in 36 ore settimanali su 6 giorni (6 ore al giorno) o su 5 giorni (7 ore e 12 minuti), con possibili accordi nazionali per la settimana corta. Lo straordinario ha un tetto di 250 ore l’anno ed è maggiorato del 15% (diurno feriale), del 30% (notturno feriale o diurno festivo) e del 50% (notturno festivo). Ai fini della paga è notturno il lavoro tra le 21 e le 7.
Tabella riepilogativa
| Voce | Regola |
|---|---|
| Orario contrattuale | 36 ore settimanali: 6 ore al giorno su 6 giorni (lunedì-sabato) o 7 ore e 12 minuti su 5 giorni (lunedì-venerdì) |
| Settimana corta | Possibile con accordo nazionale, ferme le 36 ore (es. 9 ore per 4 giorni) |
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive; per i turni la contrattazione di secondo livello può scendere fino a 8, con 11 ore medie nel mese |
| Limite di straordinario | 250 ore l’anno per lavoratore, superabili solo per esigenze eccezionali o forza maggiore |
| Maggiorazioni straordinario | Diurno feriale 15%, notturno feriale 30%, diurno festivo 30%, notturno festivo 50% |
| Lavoro notturno (ai fini della paga) | Dalle 21 alle 7, con maggiorazione per livello nelle tabelle allegate al CCNL |
| Conto ore individuale | Prime 20 ore annue di straordinario, più fino a 100 ore volontarie; recupero entro 4 mesi, altrimenti pagate con il 15% |
Orario normale e settimana lavorativa
Il CCNL Poste fissa l’orario contrattuale in 36 ore settimanali, concentrate in sei o cinque giorni secondo le esigenze tecnico-produttive: di norma 6 ore al giorno dal lunedì al sabato oppure 7 ore e 12 minuti dal lunedì al venerdì, con un intervallo da 30 a 60 minuti (art. 29). Con un accordo nazionale si possono adottare articolazioni diverse, come 9 ore su 4 giorni, sempre a 36 ore settimanali. Le variazioni di orario vanno comunicate con un preavviso di 48 ore.
Dove il servizio è organizzato su sei giorni, l’azienda può prevedere rotazioni con cinque prestazioni settimanali per ciascun lavoratore; se lo schema dura più di 30 giorni va discusso con la delegazione sindacale.
Lavoro notturno e festivo
Per la legge è notturno il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5; ai soli fini della retribuzione il CCNL considera notturno il lavoro tra le 21 e le 7 (art. 31). La maggiorazione oraria per il notturno e quella giornaliera per il festivo sono calcolate sulla retribuzione base (1/312 di minimo tabellare e contingenza al giorno, 1/6 di quella all’ora) con le percentuali per livello fissate nelle tabelle allegate al contratto (art. 74): queste tabelle non sono riprodotte nel testo che abbiamo consultato.
Straordinario e conto ore
Lo straordinario deve avere carattere eccezionale ed è ammesso fino a 250 ore l’anno per lavoratore; va comunicato almeno due ore prima della fine dell’orario e, se non è in continuità con l’orario normale, è pagato con un minimo di un’ora (art. 31). La maggiorazione si calcola sulla paga oraria convenzionale (minimo, contingenza e ratei di 13ª e 14ª divisi per 156): 15% diurno feriale, 30% notturno feriale, 30% diurno festivo, 50% notturno festivo (art. 74).
Negli ambiti individuati con accordi nazionali opera il conto ore individuale (art. 32): vi confluiscono le prime 20 ore annue di straordinario e, su scelta del lavoratore, fino a 100 ore in più. Le ore si recuperano entro i 4 mesi successivi; quelle non recuperate sono pagate con una maggiorazione del 15%. Il conto ore non si applica ai quadri.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Poste?
Quanto è pagato lo straordinario in Poste?
Ci sono limiti alle ore straordinarie?
Da che ora il lavoro è notturno?
Come funziona il conto ore?
Fonti: CCNL Poste Italiane 23 luglio 2024, artt. 29-32 e 74 (testo pubblicato da WageIndicator). Dati verificati su questa fonte a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
Poste Italiane è una delle più grandi organizzazioni di lavoro del Paese, con una varietà di mansioni che va dallo sportello al recapito, dalla meccanizzazione postale all'amministrazione. Questa eterogeneità si riflette nella disciplina dell'orario, che il CCNL costruisce sul telaio inderogabile del D.Lgs. 66/2003 e dei principi del Codice civile in materia di tempo di lavoro e riposo.
Orario normale e art. 2107-2108 c.c.
L'art. 2107 c.c. rinvia alla legge e alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata dell'orario di lavoro, mentre l'art. 2108 disciplina il lavoro straordinario. Su questa base il CCNL Poste fissa l'orario normale settimanale e ne articola la distribuzione su cinque o sei giorni a seconda del servizio. Gli uffici aperti il sabato impongono turnazioni più ampie, bilanciate dal riposo compensativo infrasettimanale. I quadri con autonomia organizzativa godono di un regime orario più flessibile, coerente con la natura della loro prestazione.
Il riposo settimanale (art. 2109 c.c.)
L'art. 2109 c.c. garantisce un giorno di riposo ogni settimana, tipicamente la domenica. Nei servizi a copertura estesa - sportello del sabato, recapito, meccanizzazione - il riposo può essere collocato in altra giornata: ciò che resta inderogabile è il diritto a 24 ore consecutive di riposo settimanale. Chi lavora di sabato matura quindi il diritto al riposo compensativo, non la sua perdita.
Turni a ciclo continuo e lavoro notturno
I centri di meccanizzazione postale operano sull'arco delle 24 ore, con il personale organizzato in turni rotativi disciplinati da piani di lavoro concordati con le organizzazioni sindacali. Il lavoro notturno attiva una doppia tutela: da un lato la maggiorazione retributiva, che il CCNL calcola sul lavoro tra le 21 e le 7 con le percentuali per livello delle tabelle allegate (art. 74); dall'altro le garanzie del D.Lgs. 66/2003, che impone limiti di durata e sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori notturni.
Flessibilità e banca ore
Per assorbire i picchi operativi - campagne natalizie, spedizioni e-commerce, scadenze fiscali BancoPosta - il CCNL prevede istituti di flessibilità. Il conto ore individuale raccoglie le prime 20 ore annue di straordinario e, su scelta del lavoratore, fino a 100 ore in più, da recuperare entro 4 mesi; le ore non recuperate sono pagate con una maggiorazione del 15% (art. 32). È un meccanismo che concilia le esigenze produttive con la tutela del tempo del lavoratore.
Limiti allo straordinario (D.Lgs. 66/2003)
Lo straordinario non è illimitato: il CCNL lo ammette fino a 250 ore l'anno per lavoratore, superabili solo per esigenze eccezionali o forza maggiore, e lo paga con il 15%, il 30% o il 50% (artt. 31 e 74), nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 66/2003 sulla durata media settimanale e sul riposo giornaliero di 11 ore. Questi limiti non sono un mero adempimento formale: presidiano la salute del lavoratore, che è il bene tutelato dalla normativa europea recepita.
Clausole elastiche e consenso del lavoratore
Per i contratti part-time verticali o misti il CCNL ammette clausole elastiche, che consentono variazioni dell'orario entro limiti contrattuali. La condizione di validità è il consenso scritto del lavoratore: senza di esso, la variazione unilaterale dell'articolazione oraria non è opponibile. È una garanzia che protegge chi sceglie il part-time proprio per conciliare il lavoro con altri impegni di vita.