Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Poste

In sintesi

Il CCNL Poste fissa l’orario in 36 ore settimanali su 6 giorni (6 ore al giorno) o su 5 giorni (7 ore e 12 minuti), con possibili accordi nazionali per la settimana corta. Lo straordinario ha un tetto di 250 ore l’anno ed è maggiorato del 15% (diurno feriale), del 30% (notturno feriale o diurno festivo) e del 50% (notturno festivo). Ai fini della paga è notturno il lavoro tra le 21 e le 7.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
Ultimo rinnovo
23 luglio 2024, per il triennio 2024-2027
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027. Aumento medio del trattamento economico complessivo di 230 euro lordi, con incremento dei minimi di 192 euro, e una tantum di 1.000 euro lordi medi erogata a settembre 2024. Il premio di risultato 2025-2026 è stato rinnovato l’8 luglio 2025: +103 euro nel 2025 e +142 nel 2026, per un valore medio di 2.419 euro
Platea
Oltre 100.000 dipendenti

Tabella riepilogativa

Orario, straordinario e conto ore – CCNL Poste 23 luglio 2024 (artt. 29-32 e 74)
Voce Regola
Orario contrattuale 36 ore settimanali: 6 ore al giorno su 6 giorni (lunedì-sabato) o 7 ore e 12 minuti su 5 giorni (lunedì-venerdì)
Settimana corta Possibile con accordo nazionale, ferme le 36 ore (es. 9 ore per 4 giorni)
Riposo giornaliero 11 ore consecutive; per i turni la contrattazione di secondo livello può scendere fino a 8, con 11 ore medie nel mese
Limite di straordinario 250 ore l’anno per lavoratore, superabili solo per esigenze eccezionali o forza maggiore
Maggiorazioni straordinario Diurno feriale 15%, notturno feriale 30%, diurno festivo 30%, notturno festivo 50%
Lavoro notturno (ai fini della paga) Dalle 21 alle 7, con maggiorazione per livello nelle tabelle allegate al CCNL
Conto ore individuale Prime 20 ore annue di straordinario, più fino a 100 ore volontarie; recupero entro 4 mesi, altrimenti pagate con il 15%

Orario normale e settimana lavorativa

Il CCNL Poste fissa l’orario contrattuale in 36 ore settimanali, concentrate in sei o cinque giorni secondo le esigenze tecnico-produttive: di norma 6 ore al giorno dal lunedì al sabato oppure 7 ore e 12 minuti dal lunedì al venerdì, con un intervallo da 30 a 60 minuti (art. 29). Con un accordo nazionale si possono adottare articolazioni diverse, come 9 ore su 4 giorni, sempre a 36 ore settimanali. Le variazioni di orario vanno comunicate con un preavviso di 48 ore.

Dove il servizio è organizzato su sei giorni, l’azienda può prevedere rotazioni con cinque prestazioni settimanali per ciascun lavoratore; se lo schema dura più di 30 giorni va discusso con la delegazione sindacale.

Lavoro notturno e festivo

Per la legge è notturno il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5; ai soli fini della retribuzione il CCNL considera notturno il lavoro tra le 21 e le 7 (art. 31). La maggiorazione oraria per il notturno e quella giornaliera per il festivo sono calcolate sulla retribuzione base (1/312 di minimo tabellare e contingenza al giorno, 1/6 di quella all’ora) con le percentuali per livello fissate nelle tabelle allegate al contratto (art. 74): queste tabelle non sono riprodotte nel testo che abbiamo consultato.

Straordinario e conto ore

Lo straordinario deve avere carattere eccezionale ed è ammesso fino a 250 ore l’anno per lavoratore; va comunicato almeno due ore prima della fine dell’orario e, se non è in continuità con l’orario normale, è pagato con un minimo di un’ora (art. 31). La maggiorazione si calcola sulla paga oraria convenzionale (minimo, contingenza e ratei di 13ª e 14ª divisi per 156): 15% diurno feriale, 30% notturno feriale, 30% diurno festivo, 50% notturno festivo (art. 74).

Negli ambiti individuati con accordi nazionali opera il conto ore individuale (art. 32): vi confluiscono le prime 20 ore annue di straordinario e, su scelta del lavoratore, fino a 100 ore in più. Le ore si recuperano entro i 4 mesi successivi; quelle non recuperate sono pagate con una maggiorazione del 15%. Il conto ore non si applica ai quadri.

Casi pratici

Tizio – Straordinario serale
Tizio lavora in un centro di smistamento su 5 giorni. Gli vengono chieste due ore di straordinario dalle 19 alle 21 di un giorno feriale: sono straordinario diurno feriale, con il 15%. Se fossero dalle 21 alle 23, ai fini della paga sarebbero notturne e la maggiorazione sarebbe del 30%.
Caia – Conto ore allo sportello
Caia lavora in un ambito in cui è attivo il conto ore. Le sue prime 20 ore di straordinario dell’anno vanno nel conto e le recupera nei 4 mesi successivi; le ore che non riesce a recuperare le sono pagate con la maggiorazione del 15%.
Sempronio – Richiamo dopo l’orario
Sempronio ha già finito il turno quando gli chiedono di rientrare per 40 minuti. Lo straordinario non è in continuità con l’orario normale: gli spetta comunque un’ora di retribuzione, con la maggiorazione prevista.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Poste?
36 ore, su 6 giorni (6 ore al giorno) o su 5 giorni (7 ore e 12 minuti). Un accordo nazionale può prevedere la settimana corta, sempre a 36 ore.
Quanto è pagato lo straordinario in Poste?
Diurno feriale +15%, notturno feriale +30%, diurno festivo +30%, notturno festivo +50%, sulla paga oraria convenzionale dell’art. 74.
Ci sono limiti alle ore straordinarie?
Sì: 250 ore l’anno per lavoratore, superabili solo per esigenze tecnico-produttive eccezionali o forza maggiore (art. 31).
Da che ora il lavoro è notturno?
Ai fini della paga dalle 21 alle 7. La percentuale della maggiorazione dipende dal livello ed è fissata nelle tabelle allegate al CCNL.
Come funziona il conto ore?
Raccoglie le prime 20 ore annue di straordinario, più fino a 100 ore volontarie, da recuperare entro 4 mesi; le ore non recuperate sono pagate con il 15%. Vale negli ambiti individuati da accordi nazionali e non per i quadri.

Fonti: CCNL Poste Italiane 23 luglio 2024, artt. 29-32 e 74 (testo pubblicato da WageIndicator). Dati verificati su questa fonte a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Poste Italiane è una delle più grandi organizzazioni di lavoro del Paese, con una varietà di mansioni che va dallo sportello al recapito, dalla meccanizzazione postale all'amministrazione. Questa eterogeneità si riflette nella disciplina dell'orario, che il CCNL costruisce sul telaio inderogabile del D.Lgs. 66/2003 e dei principi del Codice civile in materia di tempo di lavoro e riposo.

Orario normale e art. 2107-2108 c.c.

L'art. 2107 c.c. rinvia alla legge e alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata dell'orario di lavoro, mentre l'art. 2108 disciplina il lavoro straordinario. Su questa base il CCNL Poste fissa l'orario normale settimanale e ne articola la distribuzione su cinque o sei giorni a seconda del servizio. Gli uffici aperti il sabato impongono turnazioni più ampie, bilanciate dal riposo compensativo infrasettimanale. I quadri con autonomia organizzativa godono di un regime orario più flessibile, coerente con la natura della loro prestazione.

Il riposo settimanale (art. 2109 c.c.)

L'art. 2109 c.c. garantisce un giorno di riposo ogni settimana, tipicamente la domenica. Nei servizi a copertura estesa - sportello del sabato, recapito, meccanizzazione - il riposo può essere collocato in altra giornata: ciò che resta inderogabile è il diritto a 24 ore consecutive di riposo settimanale. Chi lavora di sabato matura quindi il diritto al riposo compensativo, non la sua perdita.

Turni a ciclo continuo e lavoro notturno

I centri di meccanizzazione postale operano sull'arco delle 24 ore, con il personale organizzato in turni rotativi disciplinati da piani di lavoro concordati con le organizzazioni sindacali. Il lavoro notturno attiva una doppia tutela: da un lato la maggiorazione retributiva, che il CCNL calcola sul lavoro tra le 21 e le 7 con le percentuali per livello delle tabelle allegate (art. 74); dall'altro le garanzie del D.Lgs. 66/2003, che impone limiti di durata e sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori notturni.

Flessibilità e banca ore

Per assorbire i picchi operativi - campagne natalizie, spedizioni e-commerce, scadenze fiscali BancoPosta - il CCNL prevede istituti di flessibilità. Il conto ore individuale raccoglie le prime 20 ore annue di straordinario e, su scelta del lavoratore, fino a 100 ore in più, da recuperare entro 4 mesi; le ore non recuperate sono pagate con una maggiorazione del 15% (art. 32). È un meccanismo che concilia le esigenze produttive con la tutela del tempo del lavoratore.

Limiti allo straordinario (D.Lgs. 66/2003)

Lo straordinario non è illimitato: il CCNL lo ammette fino a 250 ore l'anno per lavoratore, superabili solo per esigenze eccezionali o forza maggiore, e lo paga con il 15%, il 30% o il 50% (artt. 31 e 74), nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 66/2003 sulla durata media settimanale e sul riposo giornaliero di 11 ore. Questi limiti non sono un mero adempimento formale: presidiano la salute del lavoratore, che è il bene tutelato dalla normativa europea recepita.

Clausole elastiche e consenso del lavoratore

Per i contratti part-time verticali o misti il CCNL ammette clausole elastiche, che consentono variazioni dell'orario entro limiti contrattuali. La condizione di validità è il consenso scritto del lavoratore: senza di esso, la variazione unilaterale dell'articolazione oraria non è opponibile. È una garanzia che protegge chi sceglie il part-time proprio per conciliare il lavoro con altri impegni di vita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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