Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: orario di lavoro e straordinari 2025-2028

Il cantiere edile ha ritmi dettati dal meteo, dalle commesse e dalla stagionalità. Il CCNL Edilizia Cooperative disciplina orario, straordinario e recuperi con regole che riflettono questa discontinuità strutturale.

In sintesi

Orario normale di 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 al giorno. Per gli operai lo straordinario è ammesso fino a 250 ore l’anno, di cui 150 con il consenso del lavoratore. Maggiorazioni: diurno 35%, festivo 45%, festivo straordinario 55%; il notturno degli operai è al 25%.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni – CCNL Edilizia Cooperative
Voce Operai Impiegati
Orario normale 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 ore al giorno 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 ore al giorno
Ore di sabato con orario su 6 giorni +8% +8%
Straordinario diurno +35% +35%
Lavoro festivo +45% +45%
Festivo straordinario +55% +55%
Notturno non in turni regolari +25% +34%
Straordinario notturno +40% +47%
Festivo notturno +50% +50%
Festivo notturno straordinario +70% +70%
Limite annuo di straordinario 250 ore, di cui 150 con il consenso del lavoratore Limiti di legge
Permessi individuali 88 ore l’anno, 1 ora ogni 20 lavorate Riposi annui previsti dal CCNL per gli impiegati

Ore notturne: dalle 22 alle 6. Per gli operai il contratto delle cooperative prevede anche l’8% per il lavoro diurno in turni regolari avvicendati, l’11% per il notturno in turni, l’8% per il guardiano notturno, il 15% per i lavori che si possono eseguire solo di notte e l’8% per il lavoro domenicale con riposo compensativo. Nell’edilizia industriale alcune di queste percentuali sono più alte (per esempio il notturno degli operai è al 28%).

L’orario normale

L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore al giorno. Gli orari delle varie località li fissano i contratti integrativi territoriali, che ripartiscono l’orario normale nei mesi dell’anno. Le ore oltre gli orari così stabiliti sono straordinario.

Se per esigenze tecniche l’orario normale va distribuito su sei giorni, il lavoro del sabato deve essere concordato tra la cooperativa e la RSU, e le ore del sabato hanno una maggiorazione dell’8%. Per gli impiegati addetti ai cantieri vale la disciplina dell’orario degli operai.

Lo straordinario: limiti e preavviso

Per gli operai lo straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annue, di cui 150 con il consenso del lavoratore: la regola è stata introdotta dal rinnovo del 21 febbraio 2025 sia nel contratto dell’industria sia in quello delle cooperative. La cooperativa chiede lo straordinario con un preavviso di 72 ore, salvo necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Lo straordinario di sabato va comunicato prima alla RSU e ogni due mesi la cooperativa informa la RSU sulle ore fatte.

Per gli impiegati lo straordinario è ammesso secondo le norme di legge e va autorizzato prima per iscritto, salvo i casi di urgenza.

Le maggiorazioni degli operai si calcolano sugli elementi della retribuzione indicati dal contratto (paga base, ex indennità di contingenza, elemento territoriale); per i cottimisti si tiene conto anche dell’utile di cottimo.

Maltempo e sospensioni

Le sospensioni del lavoro per maltempo sono coperte dalla cassa integrazione ordinaria dell’INPS, che nell’edilizia ha regole proprie per gli eventi meteo. Gli integrativi territoriali e gli accordi aziendali possono regolare i recuperi delle ore perse, nel rispetto del limite di 10 ore al giorno.

I permessi individuali

Gli operai maturano permessi individuali retribuiti di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo, fino a 88 ore l’anno. La cooperativa paga in busta, a ogni periodo di paga, il 4,95% sulle ore lavorate a questo titolo. Per gli operai discontinui (come i guardiani) i permessi maturano più lentamente.

Casi pratici

Tizio – Operaio oltre le prime 100 ore
A ottobre Tizio ha già fatto 110 ore di straordinario e il capocantiere gliene chiede altre 20. Il contratto ammette 250 ore annue, di cui 150 solo con il consenso del lavoratore: le ore oltre le prime 100 richiedono quindi il suo accordo. La richiesta va fatta con 72 ore di preavviso, salvo urgenze.
Caio – Notte in galleria
Caio, operaio di una cooperativa, lavora di notte fuori da turni regolari per un intervento di manutenzione: per le ore tra le 22 e le 6 ha diritto al 25% in più. Se quelle ore sono anche straordinarie, la maggiorazione è del 40%.
Sempronio – Domenica su un cantiere urgente
Sempronio lavora una domenica per mettere in sicurezza una copertura. Se la domenica è lavoro festivo ha diritto al 45%; se sono ore straordinarie, al 55%. Se invece la cooperativa gli dà un riposo compensativo in un altro giorno, per il lavoro domenicale spetta l’8%.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Edilizia Cooperative?
40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore al giorno. La ripartizione nei mesi dell’anno la fissano i contratti integrativi territoriali.
Quante ore di straordinario si possono fare?
Per gli operai 250 ore l’anno, di cui 150 solo con il consenso del lavoratore, con un preavviso di 72 ore salvo urgenze. Per gli impiegati valgono i limiti di legge.
Quanto vale la maggiorazione per lo straordinario?
Straordinario diurno 35%, festivo 45%, festivo straordinario 55%, festivo notturno straordinario 70%. Lo straordinario notturno vale 40% per gli operai e 47% per gli impiegati.
Quanto vale il lavoro notturno?
Per gli operai delle cooperative il notturno fuori da turni regolari è pagato il 25% in più (l’11% se in turni avvicendati); per gli impiegati il 34%.
Il sabato lavorato è straordinario?
Se l’orario è su cinque giorni, le ore del sabato oltre l’orario sono straordinario. Se l’orario normale è distribuito su sei giorni, cosa che va concordata con la RSU, le ore del sabato sono ordinarie con una maggiorazione dell’8%.

Fonti: Testo CCNL cooperative edili, artt. 46, 59 e 90 (Fillea Cgil) · Verbale di rinnovo 21/2/2025, allegato 6 (straordinario, art. 59 cooperative) · Lavoro Diritti Europa, retribuzioni nei CCNL edili (2022). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Le percentuali di maggiorazione sono quelle del contratto nazionale; accordi territoriali possono prevedere condizioni migliorative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.