Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025-2028

Il lavoro in cantiere espone a rischi fisici significativi. Il CCNL Edilizia Cooperative integra le tutele legali di INPS e INAIL con integrazioni contrattuali e la rete di protezione della bilateralità edile.

In sintesi

Operai: posto conservato 9 mesi, 12 con oltre tre anni e mezzo di anzianità; l’impresa integra l’indennità INPS con coefficienti fissi. Impiegati: 6, 9 o 12 mesi secondo l’anzianità, con stipendio pagato dall’impresa. In caso di infortunio il posto è conservato fino alla guarigione.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Edilizia Cooperative
Caso Conservazione del posto Trattamento a carico dell’impresa
Operaio, malattia 9 mesi consecutivi (270 giorni); 12 mesi (365 giorni) con oltre 3 anni e mezzo di anzianità. Per più malattie: 9 mesi in 20 mesi, oppure 12 mesi in 24 mesi Integrazione dell’indennità INPS con coefficienti fissi; accantonamento del 18,5% in Cassa Edile
Operaio, infortunio sul lavoro Finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato INAIL di ripresa Integrazione dell’indennità INAIL con coefficienti fissi
Operaio, malattia professionale 9 mesi consecutivi; per più episodi 9 mesi in 12 mesi Come l’infortunio
Impiegato, fino a 2 anni di anzianità 6 mesi 100% per 6 mesi
Impiegato, da 2 a 6 anni 9 mesi 100% per 6 mesi, 50% per i successivi
Impiegato, oltre 6 anni 12 mesi 100% per 6 mesi, 75% per 3 mesi, 50% per i successivi
Impiegato, infortunio o malattia professionale Fino alla guarigione o stabilizzazione clinica Come la malattia; oltre quei limiti il 50%

Per gli impiegati con più malattie il posto è conservato al massimo 9, 12 o 15 mesi in 30 mesi, secondo le tre fasce di anzianità; nei tre mesi in più spetta il 100% per il primo mese e il 50% per gli altri. Durate e coefficienti sono quelli del testo comune a industria e cooperative, che i rinnovi dal 2014 hanno reso omogenei; la disciplina delle cooperative è negli artt. 75, 76, 109 e 110 del loro contratto. Il vecchio testo cooperativo del 2000 prevedeva per gli operai 9 mesi, e 9 mesi in 15 con più malattie: se la cooperativa applica condizioni diverse, fa fede il testo consolidato in vigore, che la Cassa Edile può confermare.

La malattia degli operai

L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi consecutivi (270 giorni di calendario), che salgono a 12 mesi (365 giorni) se ha più di tre anni e mezzo di anzianità. Se le malattie sono più d’una, il limite è di 9 mesi complessivi in 20 mesi consecutivi, o di 12 mesi in 24 mesi per chi supera i tre anni e mezzo.

L’indennità di malattia la paga l’INPS secondo le regole degli operai dell’industria. L’impresa aggiunge un trattamento giornaliero calcolato sulla paga base, l’indennità territoriale di settore e l’ex contingenza, moltiplicata per questi coefficienti:

  • 1°, 2° e 3° giorno, se la malattia supera i 6 giorni: 0,5495; se supera i 12 giorni: 1,0495;
  • dal 4° al 20° giorno: 0,3795;
  • dal 21° al 180° giorno: 0,1565;
  • dal 181° al 365° giorno, per i soli giorni non pagati dall’INPS: 0,5495.

Per una malattia di non più di 6 giorni i tre giorni di carenza non hanno questo trattamento: l’impresa paga per intero solo la percentuale del 4,95% dei permessi individuali. Durante tutta la malattia, entro il comporto, l’impresa continua ad accantonare in Cassa Edile il 18,5% per ferie e gratifica natalizia.

La malattia degli impiegati

Gli impiegati non ricevono l’indennità di malattia dall’INPS: il trattamento lo paga l’impresa, secondo l’anzianità. Fino a 2 anni: posto e stipendio intero per 6 mesi. Da 2 a 6 anni: posto per 9 mesi, stipendio intero per 6 e il 50% per gli altri. Oltre 6 anni: posto per 12 mesi, stipendio intero per 6, il 75% per 3 e il 50% per gli altri. Superati i limiti, se l’impresa licenzia deve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR; se non licenzia, il rapporto resta sospeso.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per legge l’INAIL paga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°; il giorno dell’infortunio è pagato per intero dall’impresa e i tre giorni successivi al 60%. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato definitivo di ripresa; per la malattia professionale il posto è conservato 9 mesi.

All’indennità INAIL l’impresa aggiunge un trattamento giornaliero con coefficiente 0,2538 fino al 90° giorno e 0,0574 dal 91°, per tutte le giornate indennizzate, domeniche comprese. L’impiegato infortunato ha lo stesso trattamento economico della malattia e conserva il posto fino alla guarigione; se l’assenza supera i limiti previsti per la malattia, l’impresa paga il 50% per il periodo in più.

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Casi pratici

Tizio – Operaio con influenza di 5 giorni
La malattia non supera i 6 giorni: per i primi tre giorni (carenza) l’impresa paga solo la percentuale del 4,95% dei permessi; dal 4° giorno l’INPS paga l’indennità e l’impresa aggiunge il trattamento con coefficiente 0,3795. Se la malattia fosse durata più di 12 giorni, anche i primi tre giorni avrebbero avuto il coefficiente 1,0495.
Caia – Impiegata infortunata con un anno di anzianità
Caia si frattura un polso in cantiere e resta a casa 4 mesi. Ha lo stesso trattamento della malattia: stipendio intero, con l’impresa che integra l’indennità INAIL. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata.
Sempronio – Operaio con quattro anni di anzianità
Sempronio ha più di tre anni e mezzo di anzianità: per una malattia lunga il posto è conservato 12 mesi consecutivi. Se le malattie sono più d’una, la somma non può superare 12 mesi in 24 mesi consecutivi.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto per gli operai?
9 mesi consecutivi, 12 con più di tre anni e mezzo di anzianità. Con più malattie: 9 mesi in 20 mesi, o 12 mesi in 24 mesi.
Quanto dura il comporto per gli impiegati?
6 mesi fino a 2 anni di anzianità, 9 mesi da 2 a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni. Con più malattie i limiti diventano 9, 12 e 15 mesi in 30 mesi.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia dell’operaio?
Dipende dalla durata: se la malattia supera i 6 giorni l’impresa paga i primi tre con coefficiente 0,5495, se supera i 12 con 1,0495. Per malattie più brevi paga solo il 4,95% dei permessi individuali.
L’infortunio consuma il comporto della malattia?
No. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea; l’impiegato fino alla guarigione o stabilizzazione clinica. Per la malattia professionale dell’operaio il limite è di 9 mesi.
Cosa succede dopo il comporto?
Se l’impresa licenzia, spettano l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. Se non licenzia, il rapporto resta sospeso.

Fonti: Testo unico CCNL edilizia industria e cooperative (Feneal Uil), con il rinvio agli artt. 75, 76, 109 e 110 del CCNL cooperative · Testo CCNL cooperative edili 2000, artt. 66 e 99 (Fillea Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Il trattamento economico per malattia e infortunio è disciplinato in parte dalla legge (D.P.R. 1124/1965 per INAIL; normativa INPS per malattia) e in parte dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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