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La guida
CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025-2028
Il lavoro in cantiere espone a rischi fisici significativi. Il CCNL Edilizia Cooperative integra le tutele legali di INPS e INAIL con integrazioni contrattuali e la rete di protezione della bilateralità edile.
Operai: posto conservato 9 mesi, 12 con oltre tre anni e mezzo di anzianità; l’impresa integra l’indennità INPS con coefficienti fissi. Impiegati: 6, 9 o 12 mesi secondo l’anzianità, con stipendio pagato dall’impresa. In caso di infortunio il posto è conservato fino alla guarigione.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Caso | Conservazione del posto | Trattamento a carico dell’impresa |
|---|---|---|
| Operaio, malattia | 9 mesi consecutivi (270 giorni); 12 mesi (365 giorni) con oltre 3 anni e mezzo di anzianità. Per più malattie: 9 mesi in 20 mesi, oppure 12 mesi in 24 mesi | Integrazione dell’indennità INPS con coefficienti fissi; accantonamento del 18,5% in Cassa Edile |
| Operaio, infortunio sul lavoro | Finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato INAIL di ripresa | Integrazione dell’indennità INAIL con coefficienti fissi |
| Operaio, malattia professionale | 9 mesi consecutivi; per più episodi 9 mesi in 12 mesi | Come l’infortunio |
| Impiegato, fino a 2 anni di anzianità | 6 mesi | 100% per 6 mesi |
| Impiegato, da 2 a 6 anni | 9 mesi | 100% per 6 mesi, 50% per i successivi |
| Impiegato, oltre 6 anni | 12 mesi | 100% per 6 mesi, 75% per 3 mesi, 50% per i successivi |
| Impiegato, infortunio o malattia professionale | Fino alla guarigione o stabilizzazione clinica | Come la malattia; oltre quei limiti il 50% |
Per gli impiegati con più malattie il posto è conservato al massimo 9, 12 o 15 mesi in 30 mesi, secondo le tre fasce di anzianità; nei tre mesi in più spetta il 100% per il primo mese e il 50% per gli altri. Durate e coefficienti sono quelli del testo comune a industria e cooperative, che i rinnovi dal 2014 hanno reso omogenei; la disciplina delle cooperative è negli artt. 75, 76, 109 e 110 del loro contratto. Il vecchio testo cooperativo del 2000 prevedeva per gli operai 9 mesi, e 9 mesi in 15 con più malattie: se la cooperativa applica condizioni diverse, fa fede il testo consolidato in vigore, che la Cassa Edile può confermare.
La malattia degli operai
L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi consecutivi (270 giorni di calendario), che salgono a 12 mesi (365 giorni) se ha più di tre anni e mezzo di anzianità. Se le malattie sono più d’una, il limite è di 9 mesi complessivi in 20 mesi consecutivi, o di 12 mesi in 24 mesi per chi supera i tre anni e mezzo.
L’indennità di malattia la paga l’INPS secondo le regole degli operai dell’industria. L’impresa aggiunge un trattamento giornaliero calcolato sulla paga base, l’indennità territoriale di settore e l’ex contingenza, moltiplicata per questi coefficienti:
- 1°, 2° e 3° giorno, se la malattia supera i 6 giorni: 0,5495; se supera i 12 giorni: 1,0495;
- dal 4° al 20° giorno: 0,3795;
- dal 21° al 180° giorno: 0,1565;
- dal 181° al 365° giorno, per i soli giorni non pagati dall’INPS: 0,5495.
Per una malattia di non più di 6 giorni i tre giorni di carenza non hanno questo trattamento: l’impresa paga per intero solo la percentuale del 4,95% dei permessi individuali. Durante tutta la malattia, entro il comporto, l’impresa continua ad accantonare in Cassa Edile il 18,5% per ferie e gratifica natalizia.
La malattia degli impiegati
Gli impiegati non ricevono l’indennità di malattia dall’INPS: il trattamento lo paga l’impresa, secondo l’anzianità. Fino a 2 anni: posto e stipendio intero per 6 mesi. Da 2 a 6 anni: posto per 9 mesi, stipendio intero per 6 e il 50% per gli altri. Oltre 6 anni: posto per 12 mesi, stipendio intero per 6, il 75% per 3 e il 50% per gli altri. Superati i limiti, se l’impresa licenzia deve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR; se non licenzia, il rapporto resta sospeso.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per legge l’INAIL paga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°; il giorno dell’infortunio è pagato per intero dall’impresa e i tre giorni successivi al 60%. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato definitivo di ripresa; per la malattia professionale il posto è conservato 9 mesi.
All’indennità INAIL l’impresa aggiunge un trattamento giornaliero con coefficiente 0,2538 fino al 90° giorno e 0,0574 dal 91°, per tutte le giornate indennizzate, domeniche comprese. L’impiegato infortunato ha lo stesso trattamento economico della malattia e conserva il posto fino alla guarigione; se l’assenza supera i limiti previsti per la malattia, l’impresa paga il 50% per il periodo in più.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto per gli operai?
Quanto dura il comporto per gli impiegati?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia dell’operaio?
L’infortunio consuma il comporto della malattia?
Cosa succede dopo il comporto?
Fonti: Testo unico CCNL edilizia industria e cooperative (Feneal Uil), con il rinvio agli artt. 75, 76, 109 e 110 del CCNL cooperative · Testo CCNL cooperative edili 2000, artt. 66 e 99 (Fillea Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Il trattamento economico per malattia e infortunio è disciplinato in parte dalla legge (D.P.R. 1124/1965 per INAIL; normativa INPS per malattia) e in parte dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.