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La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: ferie, permessi e ROL per operai e impiegati

Nel settore edile il meccanismo delle ferie è unico nel panorama contrattuale italiano: per gli operai passa integralmente attraverso la Cassa Edile, con accantonamenti mensili e liquidazioni semestrali che non compaiono come tale in busta paga.

In sintesi

Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce a operai e impiegati 4 settimane di ferie (160 ore) e 88 ore annue di ROL. Per gli operai le ferie sono gestite tramite la Cassa Edile (accantonamento 8,50%); per gli impiegati sono retribuite direttamente dall’azienda. La malattia con ricovero oltre 3 giorni sospende le ferie.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL e permessi – CCNL Edilizia Cooperative
Istituto Operai Impiegati Note
Ferie annue 160 ore (4 settimane) 160 ore (4 settimane) Pro-rata: 13,33 h/mese
Maturazione ferie Tramite Cassa Edile (8,50% accantonamento) Diretta dall’azienda —
ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore/anno 88 ore/anno (o equivalenti) 1 h ogni 20 h lavorate
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario Retribuito
Permessi studio Fino a 150 ore nel triennio Fino a 150 ore nel triennio Per corsi riconosciuti
Fruizione minima nell’anno 2 settimane (80 h) 2 settimane Nell’anno di maturazione
Utilizzo residuo ferie 2 settimane entro i 24 mesi successivi 2 settimane entro i 24 mesi successivi Monetizzazione vietata

Le ferie degli operai: il meccanismo Cassa Edile

Il sistema delle ferie per gli operai edili è uno dei tratti più caratteristici del settore. L’operaio non riceve in busta paga un autonomo importo mensile a titolo di ferie: invece, per ogni ora di lavoro la cooperativa accantona alla Cassa Edile l’8,5% a titolo di ferie (più il 10% per la gratifica natalizia: 18,5% in tutto), calcolato su paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

Il trattamento delle ferie arriva quindi all’operaio dalla Cassa Edile, con gli importi accantonati, nei tempi fissati dalla Cassa territoriale.

Questo sistema garantisce all’operaio di ricevere le ferie anche se ha lavorato per più datori di lavoro diversi nel corso dell’anno: la Cassa Edile conserva gli accantonamenti indipendentemente da quante cooperative abbiano denunciato il lavoratore.

Le ferie degli impiegati

Per gli impiegati il meccanismo è più tradizionale: l’azienda retribuisce direttamente le ferie nel cedolino del mese in cui vengono fruite. Il CCNL prevede quattro settimane di calendario di ferie annue per ogni anno di servizio, con pro-rata per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno. Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.

I ROL (Riduzione Orario di Lavoro)

I ROL sono 88 ore annue di permessi maturati nella misura di una ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Sono distinti dalle ferie e rappresentano la risposta contrattuale alla riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore settimanali avvenuta storicamente. I ROL possono essere:

  • Fruiti come riposi individuali, preventivamente concordati con il datore di lavoro;
  • Per gli operai, a ogni periodo di paga l’impresa corrisponde direttamente in busta il 4,95% sulle ore lavorate a titolo di permessi individuali;
  • Cumulati nel corso dell’anno e goduti in periodi di minor carico di lavoro.

Permessi retribuiti e congedi speciali

Il CCNL Edilizia Cooperative prevede ulteriori permessi retribuiti:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario consecutivi, retribuiti, per matrimonio o unione civile;
  • Permessi per donazione sangue: secondo le disposizioni di legge (L. 584/1967);
  • Permessi per lutto: per la perdita di un familiare stretto, con durata variabile (di norma 3 giorni per coniuge, figli, genitori);
  • Permessi studio: fino a 150 ore in un triennio, anche in un solo anno, per corsi scolastici e universitari attinenti al settore; ogni anno ne può usufruire al massimo il 3% dei lavoratori dell’unità produttiva;
  • Permessi per visite mediche: in molte realtà territoriali regolati da accordi di secondo livello.
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Malattia durante le ferie: quando si sospendono

La malattia insorta durante le ferie non sospende automaticamente il godimento delle ferie. La sospensione è riconosciuta solo in presenza di due condizioni alternative:

  1. Ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi;
  2. Prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario.

In questi casi, previa presentazione della documentazione al datore di lavoro, i giorni di ferie coincidenti con la malattia non si scalano dal monte ferie e possono essere riprogrammati.

Casi pratici

Tizio – Operaio che cambia cooperativa durante l’anno
Tizio lavora da gennaio ad aprile per la Cooperativa Alfa, poi passa alla Cooperativa Beta. Per ogni ora lavorata sia Alfa sia Beta hanno accantonato alla Cassa Edile l’8,5% a titolo di ferie. In agosto Tizio fruisce di 2 settimane di ferie: il trattamento gli arriva dalla Cassa Edile con gli importi accantonati da entrambe le cooperative. Tizio non perde le ferie maturate con il precedente datore.
Caia – Impiegata con malattia durante le ferie
Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto viene ricoverata in ospedale per appendicite e dimessa il 12 agosto (7 giorni di ricovero). Avendo superato la soglia dei 3 giorni di ricovero, i 7 giorni di ferie coincidenti con l’ospedalizzazione sono sospesi. Caia ne informa per iscritto la cooperativa e potrà fruire quei 7 giorni di ferie in un altro periodo concordato con la cooperativa.
Sempronio – Ferie non godute alla cessazione del rapporto
Sempronio, impiegato, si dimette a settembre dopo 8 mesi di lavoro nell’anno. Ha maturato 106,64 ore di ferie (8 × 13,33) ma ne ha fruite solo 40. Le restanti 66,64 ore vengono liquidate in busta paga nell’ultima mensilità, calcolate sulla paga oraria complessiva del giorno della cessazione. È l’unico caso in cui la monetizzazione delle ferie è consentita.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quante ferie spettano a un operaio edile?
Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce agli operai 4 settimane di ferie all’anno, pari a 160 ore per chi lavora 40 ore settimanali. Il diritto matura progressivamente: 13,33 ore al mese. Le ferie sono finanziate tramite l’accantonamento alla Cassa Edile (8,5% della retribuzione).
Come funziona la gestione delle ferie tramite Cassa Edile?
Per ogni ora lavorata la cooperativa accantona alla Cassa Edile l’8,5% della retribuzione dell’operaio a titolo di ferie (18,5% insieme alla gratifica natalizia). Il trattamento delle ferie viene poi erogato dalla Cassa Edile, nei tempi fissati dalla Cassa territoriale.
Cosa sono i ROL nel settore edile?
I ROL sono 88 ore annue di permessi aggiuntivi, distinti dalle ferie. Maturano nella misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo e possono essere fruiti come riposi singoli o in blocchi.
La malattia durante le ferie le sospende?
Sì, ma solo se c’è ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi oppure prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario, con idonea documentazione. In questi casi le ferie si sospendono e i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie.
Entro quando devono essere fruite le ferie?
Almeno 2 settimane (80 ore) devono essere usufruite nell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro i 24 mesi successivi all’anno di riferimento, sia dagli operai sia dagli impiegati. La monetizzazione è vietata tranne che alla cessazione del rapporto.

Fonti: Lexplain, ferie nel CCNL cooperative edilizia · Testo CCNL cooperative edili 2000 (Fillea Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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