Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: ferie, permessi e ROL per operai e impiegati

Nel settore edile il meccanismo delle ferie è unico nel panorama contrattuale italiano: per gli operai passa integralmente attraverso la Cassa Edile, con accantonamenti mensili e liquidazioni semestrali che non compaiono come tale in busta paga.

In sintesi

Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce a operai e impiegati 4 settimane di ferie (160 ore) e 88 ore annue di ROL. Per gli operai le ferie sono gestite tramite la Cassa Edile (accantonamento 8,50%); per gli impiegati sono retribuite direttamente dall’azienda. La malattia con ricovero oltre 3 giorni sospende le ferie.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL e permessi – CCNL Edilizia Cooperative
Istituto Operai Impiegati Note
Ferie annue 160 ore (4 settimane) 160 ore (4 settimane) Pro-rata: 13,33 h/mese
Maturazione ferie Tramite Cassa Edile (8,50% accantonamento) Diretta dall’azienda
ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore/anno 88 ore/anno (o equivalenti) 1 h ogni 20 h lavorate
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario Retribuito
Permessi studio Fino a 150 ore nel triennio Fino a 150 ore nel triennio Per corsi riconosciuti
Fruizione minima nell’anno 2 settimane (80 h) 2 settimane Preferibilmente in agosto
Utilizzo residuo ferie Entro 18 mesi dall’anno di maturazione Entro 24 mesi Monetizzazione vietata

Le ferie degli operai: il meccanismo Cassa Edile

Il sistema delle ferie per gli operai edili è uno dei tratti più caratteristici del settore. L’operaio non riceve in busta paga un autonomo importo mensile a titolo di ferie: invece, ogni mese la cooperativa accoantona alla Cassa Edile l’8,50% della retribuzione oraria (calcolato su paga base + contingenza + EDR + ITS) a titolo di trattamento di ferie.

Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa gli anticipa l’importo come se stesse lavorando (stessa paga oraria delle giornate ordinarie), e successivamente si rivalsa sulle somme accantonate alla Cassa Edile. Le liquidazioni semestrali avvengono:

  • A luglio: per le competenze accumulate da ottobre a marzo;
  • A dicembre: per le competenze accumulate da aprile a settembre.

Questo sistema garantisce all’operaio di ricevere le ferie anche se ha lavorato per più datori di lavoro diversi nel corso dell’anno: la Cassa Edile conserva gli accantonamenti indipendentemente da quante cooperative abbiano denunciato il lavoratore.

Le ferie degli impiegati

Per gli impiegati il meccanismo è più tradizionale: l’azienda retribuisce direttamente le ferie nel cedolino del mese in cui vengono fruite. L’art. 62 del CCNL prevede quattro settimane di calendario di ferie annue per ogni anno di servizio, con pro-rata per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno. Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.

I ROL (Riduzione Orario di Lavoro)

I ROL sono 88 ore annue di permessi maturati nella misura di una ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Sono distinti dalle ferie e rappresentano la risposta contrattuale alla riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore settimanali avvenuta storicamente. I ROL possono essere:

  • Fruiti come riposi individuali, preventivamente concordati con il datore di lavoro;
  • In alcune realtà aziendali, per accordo, monetizzati (convertiti in retribuzione) in quota parte;
  • Cumulati nel corso dell’anno e goduti in periodi di minor carico di lavoro.

Permessi retribuiti e congedi speciali

Il CCNL Edilizia Cooperative prevede ulteriori permessi retribuiti:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario consecutivi, retribuiti, per matrimonio o unione civile;
  • Permessi per donazione sangue: secondo le disposizioni di legge (L. 584/1967);
  • Permessi per lutto: per la perdita di un familiare stretto, con durata variabile (di norma 3 giorni per coniuge, figli, genitori);
  • Permessi studio: fino a 150 ore nel triennio per lavoratori che frequentano corsi di studio riconosciuti, con requisito minimo di ore lavorate nell’anno precedente;
  • Permessi per visite mediche: in molte realtà territoriali regolati da accordi di secondo livello.

Malattia durante le ferie: quando si sospendono

La malattia insorta durante le ferie non sospende automaticamente il godimento delle ferie. La sospensione è riconosciuta solo in presenza di due condizioni alternative:

  1. Ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi;
  2. Prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario.

In questi casi, previa presentazione della documentazione al datore di lavoro, i giorni di ferie coincidenti con la malattia non si scalano dal monte ferie e possono essere riprogrammati.

Casi pratici

Tizio – Operaio che cambia cooperativa durante l’anno
Tizio lavora da gennaio ad aprile per la Cooperativa Alfa (accantonamento ferie: 4 × 13,33 ore = 53,33 ore), poi passa alla Cooperativa Beta. In agosto fruisce di 2 settimane di ferie: la Cooperativa Beta gli anticipa la paga, ma può rivalersi sulla Cassa Edile solo per le ore maturate con Beta. Le ferie maturate con Alfa sono già accantonate alla Cassa Edile e verranno liquidate a luglio o dicembre. Tizio non perde le ferie maturate con il precedente datore.
Caia – Impiegata con malattia durante le ferie
Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto viene ricoverata in ospedale per appendicite e dimessa il 12 agosto (7 giorni di ricovero). Avendo superato la soglia dei 3 giorni di ricovero, i 7 giorni di ferie coincidenti con l’ospedalizzazione sono sospesi. Caia ne informa per iscritto la cooperativa e può recuperare quei 7 giorni di ferie entro i successivi 18 mesi.
Sempronio – Ferie non godute alla cessazione del rapporto
Sempronio si dimette a settembre dopo 8 mesi di lavoro nell’anno. Ha maturato 106,64 ore di ferie (8 × 13,33) ma ne ha fruite solo 40. Le restanti 66,64 ore vengono liquidate in busta paga nell’ultima mensilità, calcolate sulla paga oraria complessiva del giorno della cessazione. È l’unico caso in cui la monetizzazione delle ferie è consentita.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano a un operaio edile?
Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce agli operai 4 settimane di ferie all’anno, pari a 160 ore per chi lavora 40 ore settimanali. Il diritto matura progressivamente: 13,33 ore al mese. Le ferie sono finanziate tramite l’accantonamento alla Cassa Edile (8,50% della retribuzione).
Come funziona la gestione delle ferie tramite Cassa Edile?
Ogni mese la cooperativa versa alla Cassa Edile l’8,50% della retribuzione oraria dell’operaio a titolo di accantonamento ferie. Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa anticipa l’importo e si rivalsa successivamente sulla Cassa Edile. Le liquidazioni semestrali avvengono a luglio e dicembre.
Cosa sono i ROL nel settore edile?
I ROL sono 88 ore annue di permessi aggiuntivi, distinti dalle ferie. Maturano nella misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo e possono essere fruiti come riposi singoli o in blocchi.
La malattia durante le ferie le sospende?
Sì, ma solo se c’è ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi oppure prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario, con idonea documentazione. In questi casi le ferie si sospendono e i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie.
Entro quando devono essere fruite le ferie?
Almeno 2 settimane (80 ore) devono essere usufruite nell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro i 18 mesi (operai) o 24 mesi (impiegati) successivi alla fine dell’anno di maturazione. La monetizzazione è vietata tranne che alla cessazione del rapporto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nell'edilizia in forma cooperativa ferie e permessi convivono con la natura mobile e stagionale dei cantieri.
  • La soglia minima legale di ferie e quattro settimane annue (D.Lgs. 66/2003), in parte indisponibili.
  • I permessi ROL ed ex festivita sono di fonte contrattuale, quantificati dal CCNL vigente.
  • Nell'edilizia opera spesso il sistema delle Casse Edili per la gestione di ferie e gratifiche.
  • I riposi giornaliero (11 ore) e settimanale restano limiti inderogabili.
  • Le ferie minime non sono monetizzabili durante il rapporto, salvo cessazione.
Indice dei contenuti

Il lavoro edile svolto in forma cooperativa eredita le peculiarita del settore costruzioni: cantieri mobili, condizionamenti meteorologici, fasi di lavorazione discontinue e una forte incidenza degli enti bilaterali. In questo contesto la disciplina di ferie, permessi e riduzioni di orario va letta tenendo presente sia le soglie minime di legge sia il ruolo storicamente svolto dalle Casse Edili nella gestione di alcuni istituti.

Le ferie: soglia legale e funzione

Il diritto alle ferie e garantito dall'art. 36 della Costituzione e regolato dal D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo di quattro settimane annue. Almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. Nell'edilizia la stagionalita rende cruciale la programmazione, perche le pause forzate per maltempo o tra una commessa e l'altra non equivalgono a ferie: queste restano un diritto autonomo, da pianificare e fruire effettivamente.

Il ruolo delle Casse Edili

Una specificita del comparto e l'intervento degli enti bilaterali, in particolare le Casse Edili, nella gestione di istituti come ferie, gratifica natalizia e accantonamenti. In molti casi quote di ferie e di mensilita aggiuntive transitano attraverso questi enti, che ne curano l'accantonamento e l'erogazione. Anche nelle cooperative edili la concreta gestione di tali istituti va verificata alla luce delle regole della Cassa territoriale competente e del CCNL vigente.

Permessi ROL ed ex festivita

I permessi per riduzione dell'orario di lavoro e quelli a titolo di ex festivita non discendono dalla legge ma dalla contrattazione: costituiscono monte ore aggiuntivo fruibile secondo le quantita e le modalita previste dal CCNL vigente. In cantiere la loro fruizione va coordinata con l'avanzamento dei lavori, evitando che la concentrazione di assenze in fasi critiche rallenti le lavorazioni programmate.

Orario, riposi e sicurezza

Restano fermi i limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003: il riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro e il riposo settimanale. Nell'edilizia questi presidi hanno un valore di sicurezza diretto, perche la fatica e il lavoro su attrezzature e in quota aumentano il rischio infortunistico. La pianificazione dei turni deve garantirne il rispetto anche nelle fasi di accelerazione del cantiere.

Monetizzazione e cessazione

Le quattro settimane minime di ferie non sono di regola sostituibili con un'indennita finche il rapporto e in corso, a tutela della loro effettiva fruizione. Alla cessazione, ferie e permessi maturati e non goduti vengono liquidati secondo il CCNL vigente, tenendo conto degli eventuali accantonamenti gestiti tramite la Cassa Edile. Una rendicontazione chiara del residuo evita contestazioni.

Buone pratiche nei cantieri cooperativi

Pianificare le ferie in funzione del cronoprogramma, tenere conto delle regole della Cassa Edile, monitorare il residuo di ROL ed ex festivita e rispettare i riposi sono le leve per coniugare diritti dei lavoratori e continuita delle lavorazioni. La trasparenza nella gestione degli accantonamenti e particolarmente importante in un settore ad alta mobilita del personale.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nell'edilizia cooperativa?

Il minimo di legge e quattro settimane annue (D.Lgs. 66/2003), di cui due da godere nell'anno e le altre entro diciotto mesi. Quote ulteriori dipendono dal CCNL vigente.

Le pause per maltempo valgono come ferie?

No. Le sospensioni per maltempo o tra commesse non equivalgono a ferie, che restano un diritto autonomo da pianificare e fruire effettivamente.

Che ruolo ha la Cassa Edile su ferie e gratifiche?

Nel settore gli enti bilaterali gestiscono spesso accantonamenti e erogazione di ferie e mensilita aggiuntive. Le modalita vanno verificate sulla Cassa territoriale e sul CCNL vigente.

I permessi ROL sono previsti dalla legge?

No. ROL ed ex festivita sono istituti contrattuali: monte ore e modalita di fruizione sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.

Quanto riposo spetta tra due turni?

Almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro, oltre al riposo settimanale: limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003, particolarmente rilevanti per la sicurezza in cantiere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.