Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: livelli, qualifiche e mansioni

Il CCNL Edilizia Cooperative inquadra tutti i lavoratori, operai e impiegati, in una classificazione unica di otto livelli, con una scala parametrale da 100 (livello 1) a 250 (livello 8): il livello determina paga, preavviso e trattamenti normativi.

In sintesi

Il CCNL Edilizia Cooperative (art. 14) inquadra operai e impiegati in una classificazione unica di otto livelli professionali, con valori minimi tabellari legati da una scala parametrale: 1° = 100, 2° = 114, 3° = 127, 4° = 136,5, 5° = 153, 6° = 180, 7° = 210, 8° = 250. Il 1° livello è il più basso. I quadri sono una categoria a parte, individuata tra le funzioni direttive dei livelli 8 e 7. L’inquadramento determina paga base, periodo di prova, preavviso e trattamenti contrattuali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Livelli di inquadramento – CCNL Edilizia Cooperative (art. 14)
Livello Parametro Declaratoria in sintesi Profili tipici
8° 250 Funzioni direttive, responsabili della gestione di unità organizzative di particolare rilevanza e complessità Responsabili di unità complesse
7° 210 Funzioni direttive con ampia autonomia, o ruolo specialistico di consolidata esperienza Responsabile di grandi commesse, di aree, di settore produttivo; analista/sistemista EDP; tecnico specialista senior
6° 180 Ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche o amministrative Direttore di cantiere; analista EDP; tecnico specialista; capo cantiere di cantieri di grande complessità
5° 153 Iniziativa e autonomia funzionale, approfondita conoscenza tecnica o amministrativa; coordinamento e gestione in cantiere Capo cantiere di media complessità; programmatore EDP; disegnatore; riparatore meccanico
4° 136,5 Piena autonomia professionale, elevata specializzazione; funzioni tecniche o amministrative specializzate Muratore, carpentiere e ferraiolo ad alta specializzazione; conducente di gru e macchine complesse; meccanico, elettricista; operatore EDP; progettista CAD
3° 127 Lavoratori specializzati con una certa autonomia; compiti tecnici o amministrativi con adeguata capacità Complesse lavorazioni di muratura, carpenteria e ferro; autista di autobetoniere, pompista; addetto di segreteria
2° 114 Lavoratori qualificati con normale capacità esecutiva Normali lavorazioni di muratura, carpenteria e ferro; conducente di macchine di piccole dimensioni; addetto a cartongesso
1° 100 Attività produttiva o di aiuto alla produzione, o semplici lavori d’ufficio, senza conoscenze professionali Addetto pulizie e carico/scarico; lavori di scavo non a sezione obbligata; centralinista; fattorino

Fonte: art. 14 del testo del CCNL cooperative edili (Fillea Cgil). Il testo disponibile è quello del 2000: i profili esemplificativi non sono stati confrontati con quelli del testo cooperative aggiornato al 2025, che non è consultabile liberamente. La scala parametrale è confermata anche dall’ipotesi di rinnovo 28/1/2025, che quantifica l’aumento sull’“operaio comune a parametro 100” (180 euro). I laureati in specialità tecniche o amministrative non possono essere assunti sotto il 5° livello e i diplomati in specialità tecniche (geometri, periti) sotto il 3°, se adibiti a mansioni inerenti al titolo.

Operai e impiegati nella stessa scala

Gli operai sono tipicamente inquadrati nei primi livelli (comune, qualificato, specializzato, fino al 4° livello per le alte specializzazioni e i conducenti di macchine complesse; il capo cantiere di cantieri complessi sale al 5° e al 6°). Gli impiegati vanno dal 1° livello (semplici lavori d’ufficio) all’8°. La retribuzione oraria degli operai si ottiene dividendo i minimi tabellari mensili per 173.

I quadri

Ai sensi della L. 190/1985 la categoria Quadri è individuata dalla cooperativa tra i lavoratori con funzioni direttive dei livelli 8 e 7, in base al ruolo svolto e alla professionalità espressa: non c’è coincidenza automatica tra livello e categoria. Ai quadri spetta una indennità di funzione (nel testo del 2000, almeno 100.000 lire al mese), si applicano le norme degli impiegati, e la cooperativa deve assicurarli contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e garantire l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva. Il ruolo di quadro assegnato temporaneamente diventa definitivo dopo 6 mesi continuativi, salvo sostituzione di assente con diritto al posto.

Inquadramento del socio-lavoratore cooperativo

Nelle cooperative edili convivono due rapporti distinti: quello associativo (il socio partecipa alla gestione e agli utili della cooperativa) e quello lavorativo (disciplinato dal CCNL). La L. 142/2001 stabilisce che, ove il socio abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione le norme del CCNL di settore, incluse declaratorie, livelli e trattamenti normativi.

Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex L. 142/2001) può stabilire condizioni diverse solo se più favorevoli al lavoratore. Non può mai essere in peius rispetto al minimo contrattuale.

Mansioni promiscue e adibizione a mansioni superiori

In cantiere è frequente che un lavoratore svolga mansioni di livello diverso nella stessa giornata. Il CCNL (testo 2000) e l’art. 2103 c.c. prevedono che:

  • l’operaio adibito a mansioni di un livello superiore ha diritto alla retribuzione propria delle nuove mansioni per il periodo di adibizione; se il passaggio si prolunga oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione acquisisce il livello superiore, salvo sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (art. 44). Con mansioni promiscue di qualifiche diverse, svolte con continuità, va nel livello superiore quando le mansioni superiori hanno rilievo sensibile, anche se non prevalente (art. 45);
  • l’impiegato passa al livello superiore dopo tre mesi di mansioni superiori, salvo sostituzione di un assente con diritto al posto; se le mansioni non sono continuative, la somma dei periodi deve arrivare a sette mesi per i livelli 8, 7 e 6 e a quattro mesi per gli altri (art. 94);
  • l’adibizione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non può comportare una riduzione della retribuzione.

Gli articoli indicati sono quelli del testo del 2000; nel testo aggiornato la numerazione e i termini possono essere diversi.

Casi pratici

Tizio – Manovale di primo livello alla prima assunzione
Tizio viene assunto da una cooperativa edile come manovale (1° livello, parametro 100). Dopo 18 mesi esegue autonomamente normali lavori di muratura: svolgendo mansioni di operaio qualificato per oltre due mesi consecutivi acquisisce il 2° livello (parametro 114), salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto al posto.
Caia – Impiegata tecnica di 4° livello
Caia è assunta come impiegata tecnica di 4° livello (parametro 136,5). Dopo due anni le viene affidato un cantiere di media complessità con compiti di programmazione e contabilizzazione dei lavori in autonomia, mansioni del 5° livello (parametro 153). Dopo tre mesi di queste mansioni, se non sostituisce un assente con diritto al posto, passa al 5° livello e ha diritto al relativo stipendio minimo.
Sempronio – Capo cantiere
Sempronio coordina le squadre e gestisce un cantiere di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla sua unità produttiva: il contratto indica questo profilo al 5° livello (parametro 153); il capo cantiere di cantieri di grande dimensione e complessità è al 6° (parametro 180).

Approfondisci con la guida pratica

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Domande frequenti

Quanti livelli prevede il CCNL Edilizia Cooperative?
Otto livelli professionali in una classificazione unica per operai e impiegati, con scala parametrale da 100 (1° livello) a 250 (8°): 100, 114, 127, 136,5, 153, 180, 210, 250 (art. 14). Il 1° è il più basso.
Cosa distingue un operaio specializzato da un qualificato?
L’operaio qualificato (2° livello) esegue normali lavorazioni di muratura, carpenteria e ferro con normale capacità esecutiva; lo specializzato (3°) esegue le lavorazioni complesse con una certa autonomia, per esempio muri a faccia vista, casseforme per faccia vista o armature di travi e pilastri.
Chi sono i quadri nel settore edile?
Sono una categoria a parte (L. 190/1985), individuata dalla cooperativa tra i lavoratori con funzioni direttive dei livelli 8 e 7 che svolgono in modo continuativo, su incarico formale, una funzione di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa. Hanno un’indennità di funzione e si applicano loro le norme degli impiegati (art. 15 del testo 2000).
L’inquadramento del socio-lavoratore di cooperativa segue gli stessi livelli?
Sì. Ai soci-lavoratori che hanno scelto il rapporto di lavoro subordinato si applica il CCNL Edilizia Cooperative in tutta la sua parte normativa, compresi i livelli di inquadramento. Il rapporto associativo (L. 142/2001) convive con quello lavorativo ma non lo sostituisce.
Dopo quanti mesi in mansioni superiori scatta il diritto al livello superiore?
Per gli operai il CCNL (testo 2000) prevede il livello superiore dopo oltre due mesi consecutivi di mansioni superiori; per gli impiegati dopo tre mesi (sette per i livelli 6-8 se non continuativi), sempre fuori dai casi di sostituzione di un assente con diritto al posto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa; la classificazione si basa sul testo del CCNL cooperative edili (Fillea Cgil, 2000) e sull’ipotesi di rinnovo del 28 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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