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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: periodo di prova per operai e impiegati

Il periodo di prova nell’edilizia ha caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori, soprattutto per gli operai: durata breve, stretto legame con le giornate di lavoro effettivo e sospensione automatica per intemperie e malattia.

In sintesi

Prova massima nelle cooperative edili: operai da 5 giorni di lavoro (1° livello) a 35 (5° livello e superiori); impiegati 5 mesi (6°-8° livello), 3 mesi (5°), 2 mesi (1°-4°). Deve risultare dalla lettera di assunzione; malattia e infortunio la sospendono.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova – CCNL Edilizia Cooperative
Lavoratore Durata massima
Operai di 5° livello e superiori 35 giorni di lavoro
Operai di 4° livello 30 giorni di lavoro
Operai di 3° livello 20 giorni di lavoro
Operai di 2° livello 15 giorni di lavoro
Operai di 1° livello 5 giorni di lavoro
Autisti di autobetoniere e autobetonpompe (specializzati) 20 giorni di lavoro
Impiegati di 6°, 7° e 8° livello 5 mesi di calendario
Impiegati di 5° livello 3 mesi di calendario
Impiegati dal 1° al 4° livello 2 mesi di calendario

Fonte: CCNL cooperative edili; per gli impiegati la prova è regolata dall’art. 88. Per gli operai la prova si conta in giorni di lavoro effettivo, per gli impiegati in giorni di calendario.

Forma scritta

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione, che per gli operai indica anche il livello di inquadramento. Per gli impiegati non sono ammessi né la proroga né il rinnovo della prova, salvo i casi di malattia e infortunio.

Malattia e infortunio durante la prova

Operai. La malattia sospende la prova, che prosegue al rientro se la malattia non ne supera la durata.

Impiegati. La prova resta sospesa per tutta la durata della malattia e riprende alla guarigione fino alla scadenza fissata; se la malattia dura più della prova, il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale la prova resta sospesa fino alla guarigione clinica.

Recesso durante la prova

Durante la prova ciascuna parte può interrompere il rapporto senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Restano illegittimi i recessi discriminatori o per motivi diversi dall’esito della prova.

Chi non fa la prova

Non rifanno la prova gli operai riassunti dalla stessa cooperativa con le stesse mansioni, se il rapporto precedente è finito da non più di 5 anni, e gli impiegati che nella stessa impresa hanno già superato la prova con le stesse mansioni da non più di un anno.

Casi pratici

Tizio – Operaio di 3° livello
Tizio è assunto al 3° livello con 20 giorni di prova. I giorni in cui il cantiere è fermo per pioggia non sono giorni di lavoro e non consumano la prova; se si ammala per una settimana, la prova si sospende e riprende al rientro.
Caia – Impiegata di 6° livello
Caia ha 5 mesi di calendario di prova. Una malattia di tre settimane sospende la prova, che riprende alla guarigione fino al compimento dei 5 mesi.
Sempronio – Riassunto dopo quattro anni
Sempronio aveva lavorato come operaio nella stessa cooperativa fino a quattro anni fa. Riassunto con le stesse mansioni, non deve rifare la prova: il rapporto precedente è finito da meno di 5 anni.
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Domande frequenti

Quanto dura la prova per un operaio delle cooperative edili?
Da 5 giorni di lavoro (1° livello) a 35 giorni (5° livello e superiori): 15 al 2°, 20 al 3°, 30 al 4°. Per gli autisti di autobetoniere 20 giorni.
Quanto dura la prova per un impiegato?
5 mesi di calendario per il 6°, 7° e 8° livello, 3 mesi per il 5°, 2 mesi dal 1° al 4°.
La prova si può prorogare?
Per gli impiegati il CCNL esclude proroga e rinnovo, salvo la sospensione per malattia o infortunio.
Chi viene riassunto deve rifare la prova?
No, se ha già svolto le stesse mansioni nella stessa cooperativa: per gli operai entro 5 anni dalla fine del rapporto precedente, per gli impiegati entro un anno.

Fonti: Testo CCNL cooperative edili 2000 (Fillea Cgil) · Lexplain, periodo di prova cooperative edili. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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