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La guida
Periodo di prova nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durate, regole e casi pratici
Nel CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet, la durata del periodo di prova varia in modo significativo a seconda del livello di inquadramento: da 15 giorni per il personale ausiliario fino a 180 giorni per i Quadri. Ecco tutto ciò che occorre sapere prima di firmare il contratto.
Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il periodo di prova va da 15 giorni lavorativi (6°-7° livello) a 180 giorni effettivamente lavorati (Quadri A e B). Deve risultare da atto scritto: senza forma scritta il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.
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Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova
| Livello | Durata (giorni effettivamente lavorati) | Profilo tipico |
|---|---|---|
| Quadro A, Quadro B | 180 giorni | Direttore tecnico, Responsabile di rete |
| 1° livello | 150 giorni | Responsabile di reparto, senior specialista |
| 2° livello | 75 giorni | Agente di viaggio specializzato |
| 3° livello | 45 giorni | Addetto prenotazioni qualificato |
| 4° e 5° livello | 30 giorni | Addetto banco vendita, operatore turistico |
| 6° Super | 20 giorni | Addetto qualificato d'ingresso |
| 6° e 7° livello | 15 giorni | Addetto di supporto, ausiliario |
Il computo avviene in «giorni effettivamente lavorati», non in giorni di calendario: sono utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, con il tetto di sei mesi dell’art. 10 della L. 604/1966 (art. 105, comma 6). Fonte: CCNL 24 luglio 2019, art. 105, non modificato dall’accordo del 26 luglio 2024. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello; se il rapporto cessa spetta il TFR; se il lavoratore assunto fuori provincia è licenziato in prova, il datore rimborsa il viaggio di ritorno; chi è riassunto entro due anni con la stessa qualifica nella stessa azienda, avendo già superato la prova, ne è dispensato.
Forma scritta: obbligo e conseguenze
Il periodo di prova deve essere espressamente previsto nella lettera di assunzione o nel contratto individuale con indicazione della durata e del livello di inquadramento. La forma scritta è richiesta dall’art. 2096 c.c. come condizione di validità del patto di prova; l’art. 105 del CCNL aggiunge che la durata deve risultare dalla lettera di assunzione.
In assenza di clausola scritta:
- Il lavoratore gode di piena tutela fin dal primo giorno di lavoro, come se fosse un contratto a tempo indeterminato confermato.
- Il datore di lavoro non può esercitare il recesso libero tipico della prova e deve rispettare le ordinarie regole del licenziamento (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).
Sospensione del periodo di prova
Poiché contano solo le giornate di effettiva prestazione (art. 105, comma 6), il computo del periodo di prova si sospende durante le assenze del lavoratore. Le cause di sospensione più ricorrenti sono:
- Malattia: l'assenza per malattia, debitamente certificata dal medico, sospende il periodo di prova. Al rientro in servizio la prova riprende dal punto in cui si era fermata.
- Infortunio sul lavoro o malattia professionale: analogamente alla malattia comune, sospende il decorso.
- Ferie (se concesse durante la prova): tecnicamente sospendono il computo, anche se in pratica le ferie raramente vengono concesse durante una prova breve.
- Congedo di maternità e paternità: l'assenza obbligatoria per maternità (art. 16 d.lgs. 151/2001) sospende la prova.
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, di motivazione e senza diritto a indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato dal momento della comunicazione.
Limiti al recesso datoriale:
- Il recesso non può essere discriminatorio per ragioni di sesso, età, religione, origine etnica, opinioni politiche o affiliazione sindacale (d.lgs. 216/2003 e d.lgs. 215/2003).
- Il recesso non può essere ritorsivo, cioè motivato dal fatto che il lavoratore abbia esercitato un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di applicazione del CCNL).
- Se il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prestazione durante il periodo di prova (es. malattia prolungata che ha coperto tutto il periodo), il recesso al termine della prova formale senza che vi sia stata una reale «prova» può configurarsi come abuso del diritto.
Conferma al termine della prova
Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato il recesso, il rapporto di lavoro si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione scritta di conferma. Il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio per tutti gli effetti contrattuali: maturazione ferie, ROL, scatti, calcolo del TFR, comporto malattia, preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova al 4° livello nel CCNL Fiavet?
Il periodo di prova deve essere scritto?
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
La malattia interrompe il periodo di prova?
Se supero la prova, il periodo viene conteggiato nell'anzianità?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.