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Ultimo aggiornamento: 4 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il periodo di prova va da 15 giorni lavorativi (6°-7° livello) a 180 giorni effettivamente lavorati (Quadri A e B). Deve risultare da atto scritto: senza forma scritta il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Periodo di prova nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durate, regole e casi pratici

Nel CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet, la durata del periodo di prova varia in modo significativo a seconda del livello di inquadramento: da 15 giorni per il personale ausiliario fino a 180 giorni per i Quadri. Ecco tutto ciò che occorre sapere prima di firmare il contratto.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il periodo di prova va da 15 giorni lavorativi (6°-7° livello) a 180 giorni effettivamente lavorati (Quadri A e B). Deve risultare da atto scritto: senza forma scritta il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Norma di legge
Art. 2096 c.c. (patto di prova); disciplina CCNL integrativa

Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

Periodo di prova per livello di inquadramento – CCNL Fiavet
Livello Durata (giorni effettivamente lavorati) Profilo tipico
Quadro A, Quadro B 180 giorni Direttore tecnico, Responsabile di rete
1° livello 150 giorni Responsabile di reparto, senior specialista
2° livello 75 giorni Agente di viaggio specializzato
3° livello 45 giorni Addetto prenotazioni qualificato
4° e 5° livello 30 giorni Addetto banco vendita, operatore turistico
6° Super 20 giorni Addetto qualificato d'ingresso
6° e 7° livello 15 giorni Addetto di supporto, ausiliario

Il computo avviene in «giorni effettivamente lavorati», non in giorni di calendario. Le assenze per malattia, infortunio, ferie o altri eventi sospendono il decorso e prolungano la prova di pari durata.

Forma scritta: obbligo e conseguenze

Il periodo di prova deve essere espressamente previsto nella lettera di assunzione o nel contratto individuale con indicazione della durata e del livello di inquadramento. La forma scritta è richiesta dal CCNL come condizione di validità del patto di prova.

In assenza di clausola scritta:

  • Il lavoratore gode di piena tutela fin dal primo giorno di lavoro, come se fosse un contratto a tempo indeterminato confermato.
  • Il datore di lavoro non può esercitare il recesso libero tipico della prova e deve rispettare le ordinarie regole del licenziamento (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

Sospensione del periodo di prova

Il CCNL prevede che il computo del periodo di prova si sospenda durante le assenze del lavoratore. Le cause di sospensione più ricorrenti sono:

  • Malattia: l'assenza per malattia, debitamente certificata dal medico, sospende il periodo di prova. Al rientro in servizio la prova riprende dal punto in cui si era fermata.
  • Infortunio sul lavoro o malattia professionale: analogamente alla malattia comune, sospende il decorso.
  • Ferie (se concesse durante la prova): tecnicamente sospendono il computo, anche se in pratica le ferie raramente vengono concesse durante una prova breve.
  • Congedo di maternità e paternità: l'assenza obbligatoria per maternità (art. 16 d.lgs. 151/2001) sospende la prova.

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, di motivazione e senza diritto a indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato dal momento della comunicazione.

Limiti al recesso datoriale:

  • Il recesso non può essere discriminatorio per ragioni di sesso, età, religione, origine etnica, opinioni politiche o affiliazione sindacale (d.lgs. 216/2003 e d.lgs. 215/2003).
  • Il recesso non può essere ritorsivo, cioè motivato dal fatto che il lavoratore abbia esercitato un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di applicazione del CCNL).
  • Se il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prestazione durante il periodo di prova (es. malattia prolungata che ha coperto tutto il periodo), il recesso al termine della prova formale senza che vi sia stata una reale «prova» può configurarsi come abuso del diritto.

Conferma al termine della prova

Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato il recesso, il rapporto di lavoro si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione scritta di conferma. Il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio per tutti gli effetti contrattuali: maturazione ferie, ROL, scatti, calcolo del TFR, comporto malattia, preavviso.

Casi pratici

Tizio – Neoassunto al 3° livello senza esperienza pregressa
Tizio viene assunto come addetto alle prenotazioni al 3° livello. Il contratto prevede 45 giorni di prova effettivamente lavorati. Durante il 20° giorno si assenta per malattia certificata per 7 giorni. La prova si allunga di 7 giorni: scadrà al 52° giorno di servizio effettivo, non al 45°. Se al termine nessuno recede, il rapporto si considera confermato a tempo indeterminato.
Caia – Quadro A con prova di 180 giorni
Caia viene assunta come Responsabile di rete (Quadro A). Il contratto stipula espressamente 180 giorni di prova effettiva. Al 90° giorno il datore di lavoro comunica a Caia il recesso per «mancato superamento della prova», senza motivazione. Il recesso è legittimo, purché non sia discriminatorio o ritorsivo. Caia ha diritto al pagamento dei giorni lavorati e alla liquidazione del TFR maturato.
Sempronio – Prova non stipulata per iscritto
Sempronio viene assunto verbalmente come addetto al banco al 4° livello. Il datore di lavoro non ha inserito nessuna clausola di prova nel contratto. Al 25° giorno comunica il recesso «durante la prova». Sempronio può contestare il recesso: in assenza di patto scritto, non esiste periodo di prova valido. Il datore dovrà rispettare le ordinarie garanzie del licenziamento (preavviso o indennità sostitutiva).

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova al 4° livello nel CCNL Fiavet?
Al 4° e 5° livello la prova dura 30 giorni effettivamente lavorati. I giorni di assenza per malattia, infortunio o altri eventi sospensivi non si contano nel computo.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. In assenza di clausola scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza possibilità di recesso libero da parte del datore.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, durante la prova il recesso datoriale è libero, senza motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì, sospende il decorso. I giorni di malattia si aggiungono alla durata originaria, posticipando la scadenza della prova.
Se supero la prova, il periodo viene conteggiato nell'anzianità?
Sì, il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti: TFR, ferie, comporto malattia, scatti, preavviso.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova al 4° livello nel CCNL Fiavet?

Al 4° e 5° livello il periodo di prova dura 30 giorni effettivamente lavorati. Il computo parte dalla data di inizio rapporto e si sospende in caso di malattia, infortunio o altri eventi che impediscano la prestazione lavorativa.

Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?

Sì, il CCNL richiede che il periodo di prova risulti da atto scritto. In mancanza, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.

Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Restano vietati i recessi discriminatori (per sesso, religione, nazionalità, sindacato) e quelli ritorsivi, che sono nulli.

La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL Fiavet?

Sì, la malattia sospende il decorso del periodo di prova. I giorni di assenza per malattia si aggiungono alla fine del periodo originario, garantendo al datore di lavoro un periodo di effettiva prova della prestazione.

Dopo la prova occorre una comunicazione di assunzione definitiva?

No. Se al termine del periodo di prova nessuna parte recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di comunicazioni scritte. Il periodo di prova si computa nell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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