Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Periodo di prova nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durate, regole e casi pratici

Nel CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet, la durata del periodo di prova varia in modo significativo a seconda del livello di inquadramento: da 15 giorni per il personale ausiliario fino a 180 giorni per i Quadri. Ecco tutto ciò che occorre sapere prima di firmare il contratto.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il periodo di prova va da 15 giorni lavorativi (6°-7° livello) a 180 giorni effettivamente lavorati (Quadri A e B). Deve risultare da atto scritto: senza forma scritta il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Norma di legge
Art. 2096 c.c. (patto di prova); disciplina CCNL integrativa

Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

Periodo di prova per livello di inquadramento – CCNL Fiavet
Livello Durata (giorni effettivamente lavorati) Profilo tipico
Quadro A, Quadro B 180 giorni Direttore tecnico, Responsabile di rete
1° livello 150 giorni Responsabile di reparto, senior specialista
2° livello 75 giorni Agente di viaggio specializzato
3° livello 45 giorni Addetto prenotazioni qualificato
4° e 5° livello 30 giorni Addetto banco vendita, operatore turistico
6° Super 20 giorni Addetto qualificato d'ingresso
6° e 7° livello 15 giorni Addetto di supporto, ausiliario

Il computo avviene in «giorni effettivamente lavorati», non in giorni di calendario. Le assenze per malattia, infortunio, ferie o altri eventi sospendono il decorso e prolungano la prova di pari durata.

Forma scritta: obbligo e conseguenze

Il periodo di prova deve essere espressamente previsto nella lettera di assunzione o nel contratto individuale con indicazione della durata e del livello di inquadramento. La forma scritta è richiesta dal CCNL come condizione di validità del patto di prova.

In assenza di clausola scritta:

  • Il lavoratore gode di piena tutela fin dal primo giorno di lavoro, come se fosse un contratto a tempo indeterminato confermato.
  • Il datore di lavoro non può esercitare il recesso libero tipico della prova e deve rispettare le ordinarie regole del licenziamento (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

Sospensione del periodo di prova

Il CCNL prevede che il computo del periodo di prova si sospenda durante le assenze del lavoratore. Le cause di sospensione più ricorrenti sono:

  • Malattia: l'assenza per malattia, debitamente certificata dal medico, sospende il periodo di prova. Al rientro in servizio la prova riprende dal punto in cui si era fermata.
  • Infortunio sul lavoro o malattia professionale: analogamente alla malattia comune, sospende il decorso.
  • Ferie (se concesse durante la prova): tecnicamente sospendono il computo, anche se in pratica le ferie raramente vengono concesse durante una prova breve.
  • Congedo di maternità e paternità: l'assenza obbligatoria per maternità (art. 16 d.lgs. 151/2001) sospende la prova.

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, di motivazione e senza diritto a indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato dal momento della comunicazione.

Limiti al recesso datoriale:

  • Il recesso non può essere discriminatorio per ragioni di sesso, età, religione, origine etnica, opinioni politiche o affiliazione sindacale (d.lgs. 216/2003 e d.lgs. 215/2003).
  • Il recesso non può essere ritorsivo, cioè motivato dal fatto che il lavoratore abbia esercitato un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di applicazione del CCNL).
  • Se il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prestazione durante il periodo di prova (es. malattia prolungata che ha coperto tutto il periodo), il recesso al termine della prova formale senza che vi sia stata una reale «prova» può configurarsi come abuso del diritto.

Conferma al termine della prova

Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato il recesso, il rapporto di lavoro si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione scritta di conferma. Il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio per tutti gli effetti contrattuali: maturazione ferie, ROL, scatti, calcolo del TFR, comporto malattia, preavviso.

Casi pratici

Tizio – Neoassunto al 3° livello senza esperienza pregressa
Tizio viene assunto come addetto alle prenotazioni al 3° livello. Il contratto prevede 45 giorni di prova effettivamente lavorati. Durante il 20° giorno si assenta per malattia certificata per 7 giorni. La prova si allunga di 7 giorni: scadrà al 52° giorno di servizio effettivo, non al 45°. Se al termine nessuno recede, il rapporto si considera confermato a tempo indeterminato.
Caia – Quadro A con prova di 180 giorni
Caia viene assunta come Responsabile di rete (Quadro A). Il contratto stipula espressamente 180 giorni di prova effettiva. Al 90° giorno il datore di lavoro comunica a Caia il recesso per «mancato superamento della prova», senza motivazione. Il recesso è legittimo, purché non sia discriminatorio o ritorsivo. Caia ha diritto al pagamento dei giorni lavorati e alla liquidazione del TFR maturato.
Sempronio – Prova non stipulata per iscritto
Sempronio viene assunto verbalmente come addetto al banco al 4° livello. Il datore di lavoro non ha inserito nessuna clausola di prova nel contratto. Al 25° giorno comunica il recesso «durante la prova». Sempronio può contestare il recesso: in assenza di patto scritto, non esiste periodo di prova valido. Il datore dovrà rispettare le ordinarie garanzie del licenziamento (preavviso o indennità sostitutiva).

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova al 4° livello nel CCNL Fiavet?
Al 4° e 5° livello la prova dura 30 giorni effettivamente lavorati. I giorni di assenza per malattia, infortunio o altri eventi sospensivi non si contano nel computo.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. In assenza di clausola scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza possibilità di recesso libero da parte del datore.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, durante la prova il recesso datoriale è libero, senza motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì, sospende il decorso. I giorni di malattia si aggiungono alla durata originaria, posticipando la scadenza della prova.
Se supero la prova, il periodo viene conteggiato nell'anzianità?
Sì, il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti: TFR, ferie, comporto malattia, scatti, preavviso.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il periodo di prova nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet va pattuito per iscritto nella lettera di assunzione, a pena di nullita.
  • La durata massima e graduata per livello di inquadramento: la misura puntuale e fissata dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Durante la prova ciascuna parte puo recedere senza preavviso ne indennita, salvo patto diverso piu favorevole.
  • Il superamento della prova rende definitiva l'assunzione e l'anzianita decorre dal giorno dell'ingresso in servizio.
  • Malattia, infortunio e sospensioni prolungano la prova: il giudizio richiede un effettivo svolgimento delle mansioni.
  • Il recesso in prova non puo mascherare motivi discriminatori o ritorsivi, sindacabili dal giudice.
Indice dei contenuti

Il periodo di prova rappresenta la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore verificano reciprocamente la convenienza dell'assunzione: l'azienda saggia capacita professionali e affidabilita, il dipendente valuta condizioni concrete e ambiente di lavoro. Nel comparto delle agenzie di viaggio e del turismo organizzato, dove al front-office si richiedono competenze su biglietteria, sistemi di prenotazione, normativa del pacchetto turistico e relazione con il cliente, la prova assume un peso pratico rilevante. La disciplina contrattuale si innesta sull'art. 2096 c.c., che ne fissa i principi generali.

La forma scritta come requisito di validita

Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. La forma non e un mero adempimento burocratico: la mancanza o la sottoscrizione tardiva rendono nullo il patto, con la conseguenza che l'assunzione si considera definitiva sin dall'origine e il recesso in prova si converte in licenziamento ordinario, soggetto a causa giustificata e preavviso. Per le agenzie aderenti a Fiavet e dunque essenziale formalizzare il patto nella lettera di assunzione, indicando con chiarezza il livello attribuito.

Durata graduata per livello

La durata massima della prova non e uniforme ma cresce con la complessita delle mansioni e il livello di inquadramento: piu elevato e il profilo, piu lungo e l'arco temporale concesso per la verifica. I valori puntuali in giorni o mesi sono indicati nelle tabelle del CCNL Fiavet vigente, alle quali occorre fare riferimento per il singolo inquadramento. La durata pattuita non puo superare il tetto contrattuale; un termine eccedente si riduce automaticamente al massimo consentito.

Recesso libero ma non arbitrario

Tratto distintivo della prova e la liberta di recesso: ciascuna parte puo sciogliere il rapporto senza obbligo di preavviso ne di indennita, salvo che il contratto preveda un termine minimo. Questa liberta, tuttavia, non e assoluta. Il recesso resta illegittimo se determinato da motivo discriminatorio, ritorsivo o estraneo alla funzione di verifica, ad esempio se interviene per ragioni del tutto avulse dalla prestazione. In tali casi il giudice puo sindacarlo e disporre le tutele di legge.

Computo, sospensioni e anzianita

La prova deve consentire una valutazione effettiva: per questo periodi di malattia, infortunio, congedi o altre sospensioni non si computano e prorogano corrispondentemente il termine, che riprende a decorrere alla ripresa del servizio. Superata la prova senza disdetta, l'assunzione diventa definitiva e l'anzianita di servizio retroagisce al giorno dell'ingresso, rilevando per scatti, ferie e ogni istituto legato alla permanenza in azienda.

Stagionalita e turnover del comparto

Il turismo organizzato e segnato da forte stagionalita e da picchi legati a campagne di vendita e periodi di alta affluenza. La prova va quindi gestita con attenzione nei rapporti a termine e stagionali, dove il margine temporale e compresso: e prassi prudente avviare la verifica fin dai primi giorni e documentare gli esiti, cosi da poter motivare un eventuale recesso e prevenire contestazioni.

Buone prassi operative

Per l'agenzia conviene definire in anticipo gli obiettivi della prova, affidare l'inserimento a un referente, raccogliere riscontri periodici e conservare traccia delle valutazioni. Per il lavoratore e utile chiedere chiarezza su mansioni e parametri di giudizio fin dall'avvio. Una prova gestita con trasparenza riduce il contenzioso e consolida un rapporto solido al suo superamento.

Domande frequenti

Il patto di prova nel CCNL Fiavet deve essere scritto?

Si, deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o all'inizio del rapporto. In mancanza il patto e nullo e l'assunzione si considera definitiva sin dall'origine.

Quanto dura la prova nelle agenzie di viaggio?

La durata massima e graduata per livello di inquadramento ed e indicata nelle tabelle del CCNL Fiavet vigente, cui occorre fare riferimento per il singolo profilo.

Serve il preavviso per recedere durante la prova?

In linea generale no: ciascuna parte puo recedere senza preavviso ne indennita, salvo che il contratto preveda un termine minimo di prova da rispettare.

La malattia sospende il periodo di prova?

Si, malattia, infortunio e altre sospensioni non si computano e prorogano il termine, che riprende a decorrere alla ripresa effettiva del servizio.

Il recesso in prova puo essere impugnato?

Si, se determinato da motivo discriminatorio, ritorsivo o estraneo alla verifica professionale: in tali casi il giudice puo sindacarlo e applicare le tutele di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.