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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet segue la disciplina generale dell'art. 2120 c.c.: si calcola dividendo per 13,5 la retribuzione annua utile (incluse tredicesima e quattordicesima). Il lavoratore può destinarlo a Fon.Te (previdenza complementare) o tenerlo in azienda. L'anticipazione è possibile dopo 8 anni, nel limite del 70%.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

TFR e fine rapporto nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: calcolo, anticipazione e liquidazione

Il Trattamento di Fine Rapporto è uno degli elementi più rilevanti del rapporto di lavoro: è una forma di risparmio forzato che matura anno dopo anno e viene liquidata alla cessazione. Nel CCNL Fiavet si applicano le norme generali dell'art. 2120 del Codice Civile, con la possibilità di destinazione a Fon.Te come fondo pensione di riferimento del settore.

In sintesi

Il TFR nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c.: si divide per 13,5 la retribuzione annua utile (incluse tredicesima e quattordicesima). Può essere destinato a Fon.Te oppure mantenuto in azienda o trasferito al Fondo Tesoreria INPS. L'anticipazione è possibile dopo 8 anni, nel limite del 70%.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Norma di legge
Art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
Fondo pensione di riferimento
Fon.Te (Fondo Pensione Complementare per i dipendenti di aziende del terziario)

Tabella riepilogativa: TFR e fine rapporto

TFR e spettanze di fine rapporto – CCNL Fiavet
Voce Regola Note
Quota annua TFR Retribuzione annua utile ÷ 13,5 Include tredicesima, quattordicesima e voci continuative
Rivalutazione TFR 1,5% fisso + 75% indice ISTAT Al 31 dicembre di ogni anno; tassata al 17%
Destinazione TFR Fon.Te, Fondo Tesoreria INPS o in azienda Scelta entro 6 mesi dall'assunzione; silenzio = Fondo Tesoreria o in azienda
Anticipazione TFR Max 70% del maturato dopo 8 anni Per prima casa, spese sanitarie, altre causali
Tassazione TFR Tassazione separata (art. 17 TUIR) Aliquota media ultimi 5 anni; conguaglio INPS entro 2-3 anni

Come si calcola il TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.

Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e si calcola indipendentemente dal CCNL applicato. La formula base per la quota annua è:

Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5

La retribuzione utile comprende tutti gli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, con carattere di corrispettività e periodicità. Sono esclusi soltanto gli elementi espressamente esclusi dal CCNL o dalla legge (es. rimborsi spese documentati). Nel CCNL Fiavet rientrano nella base:

  • Minimo tabellare mensile.
  • Superminimo individuale.
  • Ratei di tredicesima e quattordicesima (computati mensilmente per dodicesimi).
  • Eventuali indennità continuative.
  • Premio sostitutivo fisso (dal novembre 2027, quando erogato).

Destinazione del TFR: Fon.Te o azienda

Ogni lavoratore dipendente deve effettuare una scelta esplicita sulla destinazione del TFR entro 6 mesi dalla prima assunzione:

  • Fon.Te: il fondo pensione complementare di riferimento per i dipendenti del terziario e delle imprese di viaggio Fiavet. Il versamento del TFR a Fon.Te attiva anche i contributi datoriali e del lavoratore previsti dallo statuto del fondo.
  • Fondo Tesoreria INPS: per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS. All'atto della cessazione, l'INPS restituisce il montante maturato al datore che lo liquida al lavoratore.
  • In azienda: per le imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione rimane accantonato presso il datore di lavoro, che lo gestisce direttamente e lo corrisponde alla cessazione.

Il silenzio-assenso: se entro 6 mesi il lavoratore non esprime una scelta, il TFR viene destinato al fondo pensione complementare indicato dal CCNL (Fon.Te) o, in mancanza di accordo collettivo sul fondo, al Fondo Tesoreria INPS.

Spettanze di fine rapporto: cosa si riceve alla cessazione

Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto, pensionamento), il lavoratore ha diritto a:

  • TFR maturato (al netto delle anticipazioni già ricevute).
  • Ratei di tredicesima e quattordicesima per la frazione di anno non ancora corrisposta.
  • Ferie e ROL non goduti: indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione ordinaria giornaliera.
  • Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato prestato o è stato esoneranto dal datore).
  • Eventuali premi o bonus maturati e non ancora corrisposti.

Casi pratici

Tizio – Calcolo TFR su 5 anni al 4° livello
Tizio ha lavorato 5 anni con una retribuzione annua utile di circa 24.510 euro (minimo tabellare dic. 2027 su 14 mensilità). La quota TFR annua è 24.510 / 13,5 = 1.815 euro. In 5 anni matura circa 9.075 euro di TFR lordo (prima della rivalutazione). La rivalutazione annua aggiunge una percentuale legata all'inflazione, incrementando il montante finale.
Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
Caia ha 9 anni di anzianità e ha maturato un TFR di 16.000 euro. Vuole comprare la prima casa. Può richiedere un'anticipazione di massimo il 70% del maturato: 11.200 euro. La richiesta deve documentare l'acquisto della prima abitazione. L'anticipazione non è un diritto soggettivo: il datore può concederla nei limiti del 10% degli aventi diritto annualmente.
Sempronio – Liquidazione finale alla cessazione
Sempronio si dimette dopo 7 anni al 3° livello. Ha diritto a: TFR maturato, rateo di tredicesima (7 mesi su 12), rateo di quattordicesima (1 mese su 12), ferie residue (8 giorni non goduti) convertite in indennità, ROL non fruiti (36 ore). Il datore deve liquidare tutto entro il termine previsto, di norma con la busta paga dell'ultimo mese o nel mese successivo alla cessazione.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Fiavet?
Il TFR annuo si ottiene dividendo per 13,5 la retribuzione annua utile, che include minimo tabellare, superminimo, tredicesima e quattordicesima e tutte le voci fisse e continuative (art. 2120 c.c.).
Posso destinare il TFR a Fon.Te?
Sì. Fon.Te è il fondo pensione complementare di riferimento per il CCNL Fiavet. Destinandovi il TFR, attivi anche i contributi contrattuali datoriali e del lavoratore a Fon.Te.
Posso richiedere un'anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di anzianità continua, per un massimo del 70% del TFR maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o altre causali previste. La concessione è a discrezione del datore, nel limite annuo del 10% degli aventi diritto.
Quando mi viene pagato il TFR dopo le dimissioni?
Il TFR, insieme alle altre spettanze di fine rapporto, deve essere corrisposto generalmente con l'ultimo cedolino o, al più tardi, entro il mese successivo alla cessazione. Ritardi ingiustificati fanno maturare interessi e risarcimento del danno.
Il TFR si tassa alla cessazione?
Sì, con tassazione separata (art. 17 TUIR). L'aliquota è calcolata sulla media dei redditi degli ultimi 5 anni. Il datore applica un'aliquota provvisoria; l'INPS effettua il conguaglio definitivo entro 2-3 anni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Fiavet?

Il TFR annuo si calcola dividendo per 13,5 la retribuzione annua lorda utile (art. 2120 c.c.), che comprende minimo tabellare, superminimo, tredicesima, quattordicesima e tutte le voci fisse e continuative. Dalla quota annua si sottrae lo 0,50% per la rivalutazione INPS, e ogni anno il montante maturato viene rivalutato al tasso fisso del 1,5% più il 75% dell'inflazione ISTAT.

Posso destinare il TFR a Fon.Te nel CCNL Fiavet?

Sì. Il CCNL Fiavet indica Fon.Te come fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore. Il lavoratore può destinare il TFR a Fon.Te (scelta esplicita) o mantenerlo in azienda (per le imprese con meno di 50 dipendenti) o trasferirlo al Fondo Tesoreria INPS (per le aziende con 50 o più dipendenti). La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione.

Quando si può richiedere un'anticipazione del TFR?

L'anticipazione del TFR è disciplinata dall'art. 2120 c.c. e può essere richiesta dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, nel limite massimo del 70% del TFR maturato. Può essere concessa per specifiche causali: acquisto della prima casa, spese sanitarie straordinarie, o altre causali eventualmente ampliate dal CCNL.

Quali importi si ricevono alla cessazione del rapporto?

Alla cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, fine contratto) il lavoratore ha diritto a: TFR maturato, ratei di tredicesima e quattordicesima pro quota, ferie e ROL non goduti, indennità sostitutiva del preavviso (se non è stata prestata). Il saldo finale deve essere liquidato entro i termini previsti dal CCNL, di norma con l'ultimo cedolino.

Il TFR è tassato alla cessazione del rapporto?

Sì, il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR). L'aliquota si calcola sulla base del reddito medio degli ultimi 5 anni. In genere l'INPS effettua il conguaglio definitivo entro 2-3 anni dalla cessazione; fino ad allora il datore trattiene in acconto un'aliquota calcolata provvisoriamente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.