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TFR e fine rapporto nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: calcolo, anticipazione e liquidazione
Il Trattamento di Fine Rapporto è uno degli elementi più rilevanti del rapporto di lavoro: è una forma di risparmio forzato che matura anno dopo anno e viene liquidata alla cessazione. Nel CCNL Fiavet si applicano le norme generali dell'art. 2120 del Codice Civile, con la possibilità di destinazione a Fon.Te come fondo pensione di riferimento del settore.
Il TFR nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c.: si divide per 13,5 la retribuzione annua utile (incluse tredicesima e quattordicesima). Può essere destinato a Fon.Te oppure mantenuto in azienda o trasferito al Fondo Tesoreria INPS. L'anticipazione è possibile dopo 8 anni, nel limite del 70%.
Tabella riepilogativa: TFR e fine rapporto
| Voce | Regola | Note |
|---|---|---|
| Quota annua TFR | Retribuzione annua utile ÷ 13,5 | Include tredicesima, quattordicesima e voci continuative |
| Rivalutazione TFR | 1,5% fisso + 75% indice ISTAT | Al 31 dicembre di ogni anno; tassata al 17% |
| Destinazione TFR | Fon.Te, Fondo Tesoreria INPS o in azienda | Scelta entro 6 mesi dall'assunzione; silenzio = Fondo Tesoreria o in azienda |
| Anticipazione TFR | Max 70% del maturato dopo 8 anni | Per prima casa, spese sanitarie, altre causali |
| Tassazione TFR | Tassazione separata (art. 17 TUIR) | Aliquota media ultimi 5 anni; conguaglio INPS entro 2-3 anni |
Come si calcola il TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.
Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e si calcola indipendentemente dal CCNL applicato. La formula base per la quota annua è:
Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5
La retribuzione utile comprende tutti gli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, con carattere di corrispettività e periodicità. Sono esclusi soltanto gli elementi espressamente esclusi dal CCNL o dalla legge (es. rimborsi spese documentati). Nel CCNL Fiavet rientrano nella base:
- Minimo tabellare mensile.
- Superminimo individuale.
- Ratei di tredicesima e quattordicesima (computati mensilmente per dodicesimi).
- Eventuali indennità continuative.
- Premio sostitutivo fisso (dal novembre 2027, quando erogato).
Destinazione del TFR: Fon.Te o azienda
Ogni lavoratore dipendente deve effettuare una scelta esplicita sulla destinazione del TFR entro 6 mesi dalla prima assunzione:
- Fon.Te: il fondo pensione complementare di riferimento per i dipendenti del terziario e delle imprese di viaggio Fiavet. Il versamento del TFR a Fon.Te attiva anche i contributi datoriali e del lavoratore previsti dallo statuto del fondo.
- Fondo Tesoreria INPS: per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS. All'atto della cessazione, l'INPS restituisce il montante maturato al datore che lo liquida al lavoratore.
- In azienda: per le imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione rimane accantonato presso il datore di lavoro, che lo gestisce direttamente e lo corrisponde alla cessazione.
Il silenzio-assenso: se entro 6 mesi il lavoratore non esprime una scelta, il TFR viene destinato al fondo pensione complementare indicato dal CCNL (Fon.Te) o, in mancanza di accordo collettivo sul fondo, al Fondo Tesoreria INPS.
Spettanze di fine rapporto: cosa si riceve alla cessazione
Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto, pensionamento), il lavoratore ha diritto a:
- TFR maturato (al netto delle anticipazioni già ricevute).
- Ratei di tredicesima e quattordicesima per la frazione di anno non ancora corrisposta.
- Ferie e ROL non goduti: indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione ordinaria giornaliera.
- Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato prestato o è stato esoneranto dal datore).
- Eventuali premi o bonus maturati e non ancora corrisposti.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Fiavet?
Posso destinare il TFR a Fon.Te?
Posso richiedere un'anticipazione del TFR?
Quando mi viene pagato il TFR dopo le dimissioni?
Il TFR si tassa alla cessazione?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Fiavet?
Il TFR annuo si calcola dividendo per 13,5 la retribuzione annua lorda utile (art. 2120 c.c.), che comprende minimo tabellare, superminimo, tredicesima, quattordicesima e tutte le voci fisse e continuative. Dalla quota annua si sottrae lo 0,50% per la rivalutazione INPS, e ogni anno il montante maturato viene rivalutato al tasso fisso del 1,5% più il 75% dell'inflazione ISTAT.
Posso destinare il TFR a Fon.Te nel CCNL Fiavet?
Sì. Il CCNL Fiavet indica Fon.Te come fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore. Il lavoratore può destinare il TFR a Fon.Te (scelta esplicita) o mantenerlo in azienda (per le imprese con meno di 50 dipendenti) o trasferirlo al Fondo Tesoreria INPS (per le aziende con 50 o più dipendenti). La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione.
Quando si può richiedere un'anticipazione del TFR?
L'anticipazione del TFR è disciplinata dall'art. 2120 c.c. e può essere richiesta dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, nel limite massimo del 70% del TFR maturato. Può essere concessa per specifiche causali: acquisto della prima casa, spese sanitarie straordinarie, o altre causali eventualmente ampliate dal CCNL.
Quali importi si ricevono alla cessazione del rapporto?
Alla cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, fine contratto) il lavoratore ha diritto a: TFR maturato, ratei di tredicesima e quattordicesima pro quota, ferie e ROL non goduti, indennità sostitutiva del preavviso (se non è stata prestata). Il saldo finale deve essere liquidato entro i termini previsti dal CCNL, di norma con l'ultimo cedolino.
Il TFR è tassato alla cessazione del rapporto?
Sì, il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR). L'aliquota si calcola sulla base del reddito medio degli ultimi 5 anni. In genere l'INPS effettua il conguaglio definitivo entro 2-3 anni dalla cessazione; fino ad allora il datore trattiene in acconto un'aliquota calcolata provvisoriamente.
Vedi anche