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La guida
Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Cooperative di Consumo
Il CCNL della distribuzione cooperativa elenca i casi in cui il contratto a termine può superare i 12 mesi (fino a 24): festività natalizie e pasquali, nuove aperture e ristrutturazioni, sostituzione ferie, picchi turistici. Fissa anche tetti propri: 13% dell’organico stabile per i contratti a termine, 13% per la somministrazione e 22% complessivo (artt. 98 e 102), con soglie minime per le piccole unità.
Oltre i 12 mesi (fino a 24) il termine è ammesso nei casi dell’art. 98: 15 novembre-15 gennaio, 15 giorni prima e dopo Pasqua, nuove aperture e ristrutturazioni (fino a 24 mesi), sostituzione ferie, picchi di attività in zone turistiche (fino a 5 mesi l’anno). Tetto: 13% dell’organico a tempo indeterminato e apprendisti nell’unità produttiva al 1° gennaio per i contratti a termine, 13% per la somministrazione, 22% complessivo (art. 102). Precedenza dopo 6 mesi (art. 98).
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I limiti in sintesi
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Casi oltre 12 mesi (fino a 24), art. 98 | Festività natalizie (15 novembre-15 gennaio); festività pasquali (15 giorni prima e dopo Pasqua); nuove aperture e ristrutturazioni (fino a 24 mesi, da 2 mesi prima dell’apertura o dei lavori di ampliamento della superficie di vendita); sostituzione di lavoratori in ferie |
| Picchi di attività, art. 98 c. 3 | In zone o unità a vocazione turistica individuate in azienda, per un periodo definito in azienda non superiore a 5 mesi l’anno anche frazionati |
| Contratto individuale | Deve richiamare espressamente il caso previsto dall’art. 98 |
| Successione di contratti, art. 99 | Le imprese non si avvalgono dell’ulteriore contratto di 12 mesi presso l’Ispettorato (art. 19, c. 3, D.Lgs. 81/2015) |
| Tetto contratti a termine, art. 102 | 13% dell’organico a tempo indeterminato e apprendista dell’unità produttiva al 1° gennaio |
| Tetto somministrazione, art. 102 | 13% dello stesso organico |
| Tetto complessivo, art. 102 | Contratti a termine e somministrati non oltre il 22% dell’organico dell’unità |
| Piccole unità, art. 102 | Fino a 15 dipendenti: sempre 4 contratti a termine o 2 in somministrazione, e 6 complessivi; da 16 a 30: 6 a termine o 5 in somministrazione |
| Precedenza, art. 98 | Dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine nell’impresa, precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro 12 mesi per le mansioni svolte; da esercitare per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali); si estingue dopo un anno |
Nota: proroghe (massimo 4 in 24 mesi), intervalli di stop&go (10 o 20 giorni) e conversione seguono il D.Lgs. 81/2015 a cui il CCNL rinvia (art. 98, c. 1).
Causali e durata
Il contratto dura fino a 12 mesi senza causale. Per durate superiori, fino a 24 mesi, per rinnovi e proroghe, il CCNL individua i casi dell’art. 98, c. 2, ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015 (casi previsti dai contratti collettivi), fermo restando il limite dei 24 mesi dell’art. 19, c. 2. In caso di picco di attività in zone o unità turistiche, rinnovi e proroghe oltre i 12 mesi sono possibili per il periodo definito in azienda, non oltre 5 mesi l’anno. Il contratto individuale richiama espressamente il caso previsto. La contrattazione di secondo livello può concordare percorsi di stabilizzazione e definire le condizioni del diritto di precedenza.
Contingentamento
I contratti a termine non possono superare il 13% dell’organico dell’unità produttiva assunto a tempo indeterminato e con apprendistato al 1° gennaio; la somministrazione a termine un altro 13%; insieme non più del 22%. Le unità fino a 15 dipendenti possono sempre stipulare 4 contratti a termine (o 2 in somministrazione, 6 complessivi); da 16 a 30 dipendenti 6 a termine (o 5 in somministrazione). Le eccedenze in un’unità possono compensare le unità sotto soglia, senza superare il 22% annuo; il secondo livello può definire intese diverse e restano valide le percentuali degli accordi aziendali in essere.
Precedenza e conversione
Chi ha lavorato a termine per oltre 6 mesi presso la stessa impresa ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 12 mesi per le mansioni già svolte (art. 24 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall’art. 98), purché lo comunichi per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per le attività stagionali). Il superamento dei 24 mesi o delle 4 proroghe determina la conversione a tempo indeterminato dalla data del superamento (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015).
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Qual è il limite di contratti a termine?
Quante proroghe sono ammesse?
Ho diritto di precedenza?
Si può fare un ulteriore contratto di 12 mesi presso l’Ispettorato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (artt. 98-102) e sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.