Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Consumo

Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Cooperative di Consumo

Il CCNL della distribuzione cooperativa elenca i casi in cui il contratto a termine può superare i 12 mesi (fino a 24): festività natalizie e pasquali, nuove aperture e ristrutturazioni, sostituzione ferie, picchi turistici. Fissa anche tetti propri: 13% dell’organico stabile per i contratti a termine, 13% per la somministrazione e 22% complessivo (artt. 98 e 102), con soglie minime per le piccole unità.

In sintesi

Oltre i 12 mesi (fino a 24) il termine è ammesso nei casi dell’art. 98: 15 novembre-15 gennaio, 15 giorni prima e dopo Pasqua, nuove aperture e ristrutturazioni (fino a 24 mesi), sostituzione ferie, picchi di attività in zone turistiche (fino a 5 mesi l’anno). Tetto: 13% dell’organico a tempo indeterminato e apprendisti nell’unità produttiva al 1° gennaio per i contratti a termine, 13% per la somministrazione, 22% complessivo (art. 102). Precedenza dopo 6 mesi (art. 98).

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimenti
Artt. 98-102 del testo coordinato; D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29

I limiti in sintesi

Contratto a termine nel CCNL Distribuzione Cooperativa
Aspetto Disciplina
Casi oltre 12 mesi (fino a 24), art. 98 Festività natalizie (15 novembre-15 gennaio); festività pasquali (15 giorni prima e dopo Pasqua); nuove aperture e ristrutturazioni (fino a 24 mesi, da 2 mesi prima dell’apertura o dei lavori di ampliamento della superficie di vendita); sostituzione di lavoratori in ferie
Picchi di attività, art. 98 c. 3 In zone o unità a vocazione turistica individuate in azienda, per un periodo definito in azienda non superiore a 5 mesi l’anno anche frazionati
Contratto individuale Deve richiamare espressamente il caso previsto dall’art. 98
Successione di contratti, art. 99 Le imprese non si avvalgono dell’ulteriore contratto di 12 mesi presso l’Ispettorato (art. 19, c. 3, D.Lgs. 81/2015)
Tetto contratti a termine, art. 102 13% dell’organico a tempo indeterminato e apprendista dell’unità produttiva al 1° gennaio
Tetto somministrazione, art. 102 13% dello stesso organico
Tetto complessivo, art. 102 Contratti a termine e somministrati non oltre il 22% dell’organico dell’unità
Piccole unità, art. 102 Fino a 15 dipendenti: sempre 4 contratti a termine o 2 in somministrazione, e 6 complessivi; da 16 a 30: 6 a termine o 5 in somministrazione
Precedenza, art. 98 Dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine nell’impresa, precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro 12 mesi per le mansioni svolte; da esercitare per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 per gli stagionali); si estingue dopo un anno

Nota: proroghe (massimo 4 in 24 mesi), intervalli di stop&go (10 o 20 giorni) e conversione seguono il D.Lgs. 81/2015 a cui il CCNL rinvia (art. 98, c. 1).

Causali e durata

Il contratto dura fino a 12 mesi senza causale. Per durate superiori, fino a 24 mesi, per rinnovi e proroghe, il CCNL individua i casi dell’art. 98, c. 2, ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015 (casi previsti dai contratti collettivi), fermo restando il limite dei 24 mesi dell’art. 19, c. 2. In caso di picco di attività in zone o unità turistiche, rinnovi e proroghe oltre i 12 mesi sono possibili per il periodo definito in azienda, non oltre 5 mesi l’anno. Il contratto individuale richiama espressamente il caso previsto. La contrattazione di secondo livello può concordare percorsi di stabilizzazione e definire le condizioni del diritto di precedenza.

Contingentamento

I contratti a termine non possono superare il 13% dell’organico dell’unità produttiva assunto a tempo indeterminato e con apprendistato al 1° gennaio; la somministrazione a termine un altro 13%; insieme non più del 22%. Le unità fino a 15 dipendenti possono sempre stipulare 4 contratti a termine (o 2 in somministrazione, 6 complessivi); da 16 a 30 dipendenti 6 a termine (o 5 in somministrazione). Le eccedenze in un’unità possono compensare le unità sotto soglia, senza superare il 22% annuo; il secondo livello può definire intese diverse e restano valide le percentuali degli accordi aziendali in essere.

Precedenza e conversione

Chi ha lavorato a termine per oltre 6 mesi presso la stessa impresa ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 12 mesi per le mansioni già svolte (art. 24 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall’art. 98), purché lo comunichi per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per le attività stagionali). Il superamento dei 24 mesi o delle 4 proroghe determina la conversione a tempo indeterminato dalla data del superamento (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015).

Casi pratici

Tizio – Natale in un supermercato
Una cooperativa assume Tizio per il periodo natalizio con un contratto di 14 mesi richiamando il caso «festività natalizie» (15 novembre-15 gennaio): il termine oltre i 12 mesi si giustifica solo se rientra nei casi dell’art. 98 e il contratto individuale lo richiama espressamente.
Caia – Quinta proroga
Caia ha già avuto quattro proroghe entro i 24 mesi: la quinta trasforma il contratto a tempo indeterminato dalla data della proroga (art. 21 D.Lgs. 81/2015).
Sempronio – Tetto del 13%
In un punto vendita con 50 lavoratori stabili o apprendisti al 1° gennaio, i contratti a termine possono arrivare al 13% (6,5 contratti, cioè 6 o 7 secondo l’arrotondamento applicato) e, con la somministrazione, al 22% complessivo: 11 lavoratori.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Fino a 12 mesi no. Fino a 24 mesi serve uno dei casi dell’art. 98: festività natalizie e pasquali, nuove aperture e ristrutturazioni, sostituzione ferie, picchi turistici; il contratto lo richiama espressamente.
Qual è il limite di contratti a termine?
Il 13% dell’organico a tempo indeterminato e apprendista dell’unità produttiva al 1° gennaio; 13% per la somministrazione e 22% in totale (art. 102), con soglie minime per le unità fino a 30 dipendenti.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro in 24 mesi, secondo il D.Lgs. 81/2015 richiamato dal CCNL; la quinta converte il contratto.
Ho diritto di precedenza?
Sì, dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine: precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro 12 mesi, da chiedere per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (art. 98).
Si può fare un ulteriore contratto di 12 mesi presso l’Ispettorato?
No: l’art. 99 prevede che le imprese non si avvalgano di questa facoltà.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (artt. 98-102) e sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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