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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Distribuzione Cooperativa integra il trattamento INPS di maternità obbligatoria portandolo all'80% o al 100% della retribuzione di fatto per i primi mesi. La lavoratrice ha diritto al congedo obbligatorio di 5 mesi e al congedo parentale fino ai 12 anni del bambino. Il rinnovo 2024 ha rafforzato le tutele per la genitorialità, in linea con il d.lgs. 105/2022 che ha esteso il congedo obbligatorio di paternità a 10 giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

La tutela della genitorialità nella distribuzione cooperativa si fonda su un quadro normativo legale (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022) che il CCNL Distribuzione Cooperativa arricchisce con integrazioni economiche e disposizioni migliorative. Questa guida illustra congedo obbligatorio, congedo di paternità, congedo parentale e relative indennità per lavoratrici e lavoratori.

In sintesi

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi, con integrazione CCNL al 100% della retribuzione di fatto. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi al 100% (d.lgs. 105/2022). Il congedo parentale spetta fino ai 12 anni del figlio. Il divieto di licenziamento copre la gravidanza e il primo anno del bambino.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimenti normativi
D.lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità); d.lgs. 105/2022; art. 37 Cost.

Congedo obbligatorio di maternità: legge e integrazione contrattuale

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 151/2001 e ha durata di 5 mesi. La distribuzione classica è di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo; tuttavia la lavoratrice può optare per la «flessibilità del congedo» (art. 20 TU), posticipando un mese prima del parto al periodo post-partum, purché il medico competente e l’INPS ne certifichino la compatibilità con la salute della lavoratrice e del bambino.

Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio:

  • INPS: eroga l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo mese o sui 30 giorni precedenti;
  • CCNL Distribuzione Cooperativa: integra la prestazione INPS, portando il trattamento complessivo alla retribuzione di fatto per i periodi contrattualmente coperti. Le condizioni esatte (percentuali e durata dell’integrazione) sono stabilite nelle tabelle del CCNL e possono essere migliorate da accordi aziendali.

Congedo obbligatorio di paternità

Il d.lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti dall’INPS al 100% della retribuzione. I 10 giorni possono essere fruiti:

  • anche non consecutivi;
  • entro i 5 mesi dalla nascita del bambino, dall’adozione o dall’affidamento;
  • anche in caso di morte perinatale del bambino o interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

Il padre può fruire di 1 giorno aggiuntivo di congedo facoltativo (in sostituzione della madre che rinuncia a 1 giorno del proprio congedo facoltativo). Il CCNL Distribuzione Cooperativa non riduce questi diritti di legge; accordi aziendali possono migliorarli.

Tabella riepilogativa: congedi per genitorialità

Congedi per maternità e paternità – CCNL Distribuzione Cooperativa (riferimento normativo e contrattuale)
Tipo di congedo Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retribuzione media Integrazione a retribuzione di fatto (vedi CCNL)
Paternità obbligatoria (padre) 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Non ridotta dal CCNL
Congedo parentale (madre o padre) Fino a 10+1 mesi totali, fino ai 12 anni 80% (terzo mese per genitore), poi 30% Eventuali integrazioni aziendali
Riposi giornalieri per allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio Retribuiti al 100% (INPS)
Permessi per malattia del figlio (fino a 8 anni) Illimitati (fino a 3 anni); 5 gg/anno (3-8 anni) Non retribuiti (conservazione del posto) Eventuali integrazioni contrattuali

Nota: le percentuali dell’indennità per congedo parentale sono state modificate dal d.lgs. 105/2022 e dalla successiva legge di bilancio; si consiglia di verificare la normativa INPS aggiornata per le condizioni in vigore nell’anno di fruizione.

Congedo parentale: modalità di fruizione

Il congedo parentale (artt. 32–46 d.lgs. 151/2001, come modificati dal d.lgs. 105/2022) può essere fruito da entrambi i genitori, in modo alternativo o simultaneo (tranne che nei periodi in cui sussiste il divieto). Le regole principali:

  • Durata complessiva: ciascun genitore ha diritto a 6 mesi, con un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 mesi se il padre ne fruisce almeno 3);
  • Limite di età: il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dei 12 anni del figlio;
  • Preavviso: il lavoratore deve preavvisare il datore con almeno 5 giorni di anticipo per fruizioni giornaliere, 15 giorni per fruizioni a ore;
  • Fruizione a ore: dal d.lgs. 105/2022 è possibile fruire il congedo su base oraria, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le modalità definite in sede aziendale.

Tutele contro il licenziamento

Il d.lgs. 151/2001 (art. 54) vieta il licenziamento della lavoratrice:

  • dall’inizio della gravidanza (anche presunta, non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Il divieto si estende al padre che fruisce del congedo obbligatorio di paternità. Le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto sono soggette a convalida dell’Ispettorato del Lavoro; la lavoratrice che si dimette nel primo anno del figlio ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (indennità che non spetterebbe in caso di normali dimissioni volontarie).

Casi pratici

Tizio – Cassiere, congedo obbligatorio di paternità
La compagna di Tizio partorisce il 10 marzo. Tizio può fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità entro il 10 agosto (5 mesi dalla nascita), anche non consecutivamente. I 10 giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS: Tizio non subisce alcuna decurtazione della busta paga. Comunica i giorni di astensione al responsabile con almeno 1 giorno di preavviso, secondo le indicazioni del contratto aziendale.
Caia – Addetta vendita, congedo parentale a ore
Caia rientra dalla maternità obbligatoria quando il figlio ha 5 mesi. Vuole fruire di 2 ore al giorno di congedo parentale per le prime settimane. Con il d.lgs. 105/2022 la fruizione oraria del congedo parentale è possibile, previa comunicazione al datore con 15 giorni di anticipo. Caia riceve dall’INPS il 30% della retribuzione per le ore di congedo (o l’80% se si trova nel periodo del «terzo mese» indennizzato all’80%). La cooperativa non può opporsi alla fruizione.
Sempronia – Banconista, gravidanza e tentativo di licenziamento
Sempronia comunica alla cooperativa di essere in gravidanza al secondo mese. Due settimane dopo il responsabile la convoca e le comunica la «necessità di ridurre il personale». Il licenziamento è nullo: il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza, anche prima della comunicazione formale al datore (la tutela è oggettiva). Sempronia deve essere reintegrata nel posto di lavoro. Si rivolge alla Filcams-Cgil che impugna immediatamente il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità a determinate condizioni). L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL integra tale trattamento fino alla retribuzione di fatto per i periodi contrattualmente coperti.
Quanti giorni di congedo spettano al padre?
10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS (d.lgs. 105/2022), da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Il padre può anche fruire di 1 giorno di congedo facoltativo aggiuntivo in sostituzione della madre.
Fino a quando si può fruire il congedo parentale?
Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dei 12 anni del figlio, per un totale di 10 mesi (11 se il padre ne prende almeno 3) tra i due genitori. La fruizione è possibile anche su base oraria dal d.lgs. 105/2022.
La lavoratrice incinta può essere licenziata?
No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001). Il licenziamento in violazione di questo divieto è nullo.
Il congedo di maternità si computa nell’anzianità?
Sì, il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità a tutti gli effetti (scatti, TFR, ferie, comporto). Il congedo parentale è computato ai fini dell’anzianità per la durata massima prevista dalla legge.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022). Le percentuali di integrazione contrattuale vanno verificate sul testo del CCNL, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio nel CCNL Distribuzione Cooperativa?

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità per anticipare o posticipare). Durante i 5 mesi l'INPS eroga l'80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra tale trattamento portandolo, per i periodi contrattualmente coperti, fino all'80% o al 100% della retribuzione di fatto.

Il padre ha diritto al congedo obbligatorio nella distribuzione cooperativa?

Sì. Il d.lgs. 105/2022 (recepimento della Direttiva UE 2019/1158) ha introdotto il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall'INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall'adozione). Il congedo spetta anche in caso di morte perinatale o interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno. Il CCNL non riduce questi diritti.

Cos'è il congedo parentale e fino a quando si può fruire?

Il congedo parentale (ex congedo facoltativo) spetta a entrambi i genitori per un totale di 10 mesi (11 se il padre ne fruisce almeno 3). Può essere fruito fino ai 12 anni del bambino. Il d.lgs. 105/2022 ha elevato l'indennità del congedo parentale al 80% per i primi mesi (terzo mese per ciascun genitore, condizioni da verificare). Il CCNL può prevedere integrazioni migliorative.

La lavoratrice in maternità può essere licenziata?

No. La lavoratrice è protetta dal divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni: le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino al primo anno del bambino sono soggette a convalida ispettorale e al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

La maternità si computa nell'anzianità di servizio?

Sì. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi scatti, TFR, ferie, comporto per malattia e preavviso. Il congedo parentale è computato ai fini dell'anzianità per la durata massima indicata dalla legge (attualmente fino a 6 mesi complessivi tra entrambi i genitori, salvo accordi più favorevoli).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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