Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Consumo

Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Cooperative di Consumo

In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

In sintesi

Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANCC-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL (testo del rinnovo 29 marzo 2024, artt. 103-111)
Fonte
Ipotesi di accordo di rinnovo del 29 marzo 2024 (testo con gli artt. 103-111) e CCNL 22 dicembre 2011 (art. 126)

Le forme del part-time

Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

Le tre forme di part-time
Forma Come si articola l’orario Esempio
Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Il CCNL (art. 106) prevede, di norma, limiti minimi di 20 ore settimanali, 80 ore mensili o 600 ore annue, e vieta di frazionare nella stessa giornata la prestazione fino a 4 ore salvo richiesta del lavoratore. Il lavoro supplementare è maggiorato del 35% (art. 108); le clausole elastiche danno diritto a una maggiorazione dell’1,5% o a un’indennità annua di almeno 155 euro (art. 109).

Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

Il lavoro supplementare

È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. Il CCNL (art. 108) richiede il consenso del lavoratore, fissa il limite nell’orario normale settimanale del tempo pieno e stabilisce la maggiorazione forfettaria del 35% sulla quota oraria della retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso; la maggiorazione non rientra nella retribuzione di fatto. Nei rapporti verticali e misti il supplementare è ammesso, con il consenso, fino all’orario normale del tempo pieno. Il monte ore annuale è comunicato alle RSU, su richiesta, per il monitoraggio.

Le clausole elastiche

Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto (il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale) e un preavviso non inferiore a quello di legge (due giorni lavorativi). In assenza di contrattazione di secondo livello il CCNL (art. 109) prevede: per la variazione della collocazione, una maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate oppure, in alternativa, un’indennità annua di almeno 155 euro in quote mensili; per l’aumento della durata, un limite del 30% della prestazione concordata e la maggiorazione del 36,50% (35% + 1,5%) sulle ore in aumento. Il lavoratore può recedere dal patto per esigenze familiari, di salute, di altra attività o di studio, dopo almeno 6 mesi e con preavviso di 1 mese; analogamente il datore, per esigenze tecniche, organizzative o produttive. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

Trattamento e principio di non discriminazione

Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

Casi pratici

Tizio — clausola elastica e variazione del turno
Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e la maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate (o l’indennità annua di almeno 155 euro) prevista dal CCNL in mancanza di accordo aziendale. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con la maggiorazione forfettaria del 35% (art. 108). Il supplementare richiede il suo consenso: può rifiutarlo.

Domande frequenti

Il contratto part-time deve essere scritto?
Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Il supplementare è maggiorato del 35% (art. 108); lo straordinario, oltre l’orario a tempo pieno, del 20% fino alla 48ª ora settimanale e del 25% oltre (art. 126), con il 35% se festivo.
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL (1,5% sulle ore variate o indennità annua di almeno 155 euro, in mancanza di accordo aziendale). Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Limiti, maggiorazioni e clausole elastiche sono quelli degli artt. 103-111 del testo del rinnovo del 29 marzo 2024.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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