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La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: COOPERSALUTE, welfare e previdenza

Nel CCNL della distribuzione cooperativa la sanità integrativa ha un nome e una cifra: il fondo è COOPERSALUTE e l’impresa versa 14,00 € al mese per ogni iscritto dal 1° gennaio 2025, più 30,00 € una tantum all’iscrizione. Per la previdenza complementare, nei documenti contrattuali ufficiali che abbiamo consultato, il rinnovo 2024 non indica un fondo né un contributo per i lavoratori non apprendisti.

In sintesi

COOPERSALUTE è il fondo sanitario integrativo del CCNL (art. 16): iscritti i dipendenti a tempo indeterminato, pieno e parziale, esclusi i quadri, e gli apprendisti; contributo a carico dell’impresa 14,00 € mensili per iscritto dal 1/1/2025 e 30,00 € una tantum. L’adesione è un obbligo inderogabile dell’impresa. Per gli apprendisti il contributo datoriale alla previdenza complementare è l’1,55% della retribuzione utile per il TFR, compresa la quota associativa dello 0,05%.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Fondo sanitario
COOPERSALUTE (art. 16)
Contributo sanità
14,00 € al mese per iscritto, a carico dell’impresa, dal 1/1/2025; 30,00 € una tantum
Apprendisti, previdenza
1,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del datore (art. 78)
Fonte
Testo dell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (con la numerazione degli articoli del testo coordinato)

La sanità integrativa: COOPERSALUTE

COOPERSALUTE nel CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 16)
Aspetto Disciplina
Chi è iscritto Dal 1° dicembre 2006 i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, esclusi i quadri; dal 1° agosto 2008 anche gli apprendisti, a tempo pieno e parziale
Quadri Hanno una normativa specifica (art. 58 del CCNL)
Contributo dell’impresa 14,00 € mensili per ciascun iscritto dal 1° gennaio 2025
Quota di iscrizione 30,00 € una tantum per ciascun iscritto, a carico dell’impresa
Versamento Con la periodicità e le modalità del regolamento del fondo
Adesione Obbligo inderogabile dell’azienda; un altro fondo sanitario può solo affiancare COOPERSALUTE, non sostituirlo
Chi perde i requisiti Il regolamento può consentire la prosecuzione volontaria
Cooperativa trentina Per la distribuzione cooperativa trentina vale l’intesa del 6 novembre 2009

Nota: il fondo risponde ai requisiti del D.Lgs. 314/1997. Le prestazioni, i massimali e le modalità di rimborso sono nel piano sanitario del fondo, non nel CCNL: il contratto fissa chi è iscritto e quanto versa l’impresa. Le parti hanno dichiarato che, se in futuro la quota dovrà salire, si potranno valutare ripartizioni diverse tra impresa e lavoratore.

I contributi che il datore versa a un fondo sanitario integrativo non concorrono al reddito di lavoro dipendente entro 3.615,20 € l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR): i 168,00 € annui del contributo CCNL (14,00 € per 12 mesi) restano ben sotto il tetto.

Gli apprendisti: sanità e previdenza

L’art. 78 riconosce agli apprendisti il diritto all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare alle condizioni previste per gli altri lavoratori. Cambia la quota a carico del datore: per tutta la durata dell’apprendistato è pari all’1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, comprensivo dello 0,05% di quota associativa.

La previdenza complementare

Nei documenti contrattuali ufficiali che abbiamo potuto aprire (ipotesi di accordo del 22 dicembre 2011 e del 29 marzo 2024) non c’è l’indicazione di un fondo pensione di riferimento né di un contributo datoriale per i lavoratori diversi dagli apprendisti. Non scriviamo quindi un nome di fondo né una percentuale: vanno chiesti all’azienda e al sindacato, perché dipendono dal testo coordinato e dagli accordi aziendali. Valgono invece le regole di legge sulla destinazione del TFR (D.Lgs. 252/2005):

  • chi è assunto fino al 30 giugno 2026 può scegliere entro 6 mesi dall’assunzione; se non sceglie, il TFR futuro va alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall’accordo, se esiste (silenzio-assenso);
  • per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica fin dall’inizio, con possibilità di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025);
  • chi aderisce a un fondo negoziale ha diritto al contributo del datore previsto dal contratto, quando c’è; la deducibilità dei contributi arriva a 5.164,57 € l’anno.

Ente bilaterale e formazione

Il CCNL prevede un Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa, con compiti su mercato del lavoro, formazione, apprendistato (parere di conformità sui progetti) e monitoraggio delle crisi; nel testo del 2011 è finanziato con lo 0,03% a carico dell’azienda e lo 0,01% a carico del lavoratore, parte del contributo di assistenza contrattuale. Per gli apprendisti il contratto prevede la formazione finanziata tramite Foncoop. Eventuali prestazioni dirette ai lavoratori (sostegni al reddito, contributi per la famiglia) non risultano dagli articoli che abbiamo consultato: se esistono, vengono da accordi territoriali o aziendali.

Casi pratici

Tizio – Assunto a tempo indeterminato
Tizio, cassiere, è assunto a tempo indeterminato a tempo parziale in una cooperativa di consumo. È iscritto a COOPERSALUTE e l’impresa versa 14,00 € al mese, cioè 168,00 € l’anno, più 30,00 € una tantum all’iscrizione.
Caia – Apprendista
Caia è apprendista dal 2026. È iscritta a COOPERSALUTE come i colleghi; per la previdenza complementare il datore versa l’1,55% della retribuzione utile per il TFR per tutta la durata dell’apprendistato.
Sempronio – Cooperativa con un altro fondo sanitario
Una cooperativa propone un fondo sanitario aziendale al posto di COOPERSALUTE. Il CCNL lo consente solo come aggiunta: l’iscrizione a COOPERSALUTE resta obbligatoria.

Domande frequenti

Qual è il fondo sanitario del CCNL Distribuzione Cooperativa?
COOPERSALUTE (art. 16). L’impresa deve iscrivere i dipendenti a tempo indeterminato, pieno e parziale, esclusi i quadri, e gli apprendisti; un altro fondo può solo affiancarlo.
Quanto versa l’impresa a COOPERSALUTE?
14,00 € al mese per ciascun iscritto dal 1° gennaio 2025, più 30,00 € una tantum all’iscrizione. Prestazioni e massimali sono nel piano sanitario del fondo.
Il contratto indica un fondo pensione?
Nei documenti ufficiali che abbiamo consultato no, tranne la quota per gli apprendisti (1,55% della retribuzione utile per il TFR, art. 78). Fondo e contributo vanno chiesti all’azienda.
Cosa succede se non scelgo nulla sul TFR?
Se sei assunto fino al 30 giugno 2026, dopo 6 mesi il TFR futuro va al fondo previsto dal contratto, se c’è. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, con rinuncia possibile entro 60 giorni.
I contributi alla sanità integrativa sono tassati?
Non concorrono al reddito entro 3.615,20 € l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR). Il contributo del CCNL, 168,00 € l’anno, è ampiamente sotto il tetto.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (art. 16 e art. 78), sull’ipotesi del 22 dicembre 2011 e sul D.Lgs. 252/2005. Prestazioni e regolamento di COOPERSALUTE sono nel piano sanitario del fondo. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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