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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: COOPERSALUTE, welfare e previdenza
Nel CCNL della distribuzione cooperativa la sanità integrativa ha un nome e una cifra: il fondo è COOPERSALUTE e l’impresa versa 14,00 € al mese per ogni iscritto dal 1° gennaio 2025, più 30,00 € una tantum all’iscrizione. Per la previdenza complementare, nei documenti contrattuali ufficiali che abbiamo consultato, il rinnovo 2024 non indica un fondo né un contributo per i lavoratori non apprendisti.
COOPERSALUTE è il fondo sanitario integrativo del CCNL (art. 16): iscritti i dipendenti a tempo indeterminato, pieno e parziale, esclusi i quadri, e gli apprendisti; contributo a carico dell’impresa 14,00 € mensili per iscritto dal 1/1/2025 e 30,00 € una tantum. L’adesione è un obbligo inderogabile dell’impresa. Per gli apprendisti il contributo datoriale alla previdenza complementare è l’1,55% della retribuzione utile per il TFR, compresa la quota associativa dello 0,05%.
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La sanità integrativa: COOPERSALUTE
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Chi è iscritto | Dal 1° dicembre 2006 i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, esclusi i quadri; dal 1° agosto 2008 anche gli apprendisti, a tempo pieno e parziale |
| Quadri | Hanno una normativa specifica (art. 58 del CCNL) |
| Contributo dell’impresa | 14,00 € mensili per ciascun iscritto dal 1° gennaio 2025 |
| Quota di iscrizione | 30,00 € una tantum per ciascun iscritto, a carico dell’impresa |
| Versamento | Con la periodicità e le modalità del regolamento del fondo |
| Adesione | Obbligo inderogabile dell’azienda; un altro fondo sanitario può solo affiancare COOPERSALUTE, non sostituirlo |
| Chi perde i requisiti | Il regolamento può consentire la prosecuzione volontaria |
| Cooperativa trentina | Per la distribuzione cooperativa trentina vale l’intesa del 6 novembre 2009 |
Nota: il fondo risponde ai requisiti del D.Lgs. 314/1997. Le prestazioni, i massimali e le modalità di rimborso sono nel piano sanitario del fondo, non nel CCNL: il contratto fissa chi è iscritto e quanto versa l’impresa. Le parti hanno dichiarato che, se in futuro la quota dovrà salire, si potranno valutare ripartizioni diverse tra impresa e lavoratore.
I contributi che il datore versa a un fondo sanitario integrativo non concorrono al reddito di lavoro dipendente entro 3.615,20 € l’anno (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR): i 168,00 € annui del contributo CCNL (14,00 € per 12 mesi) restano ben sotto il tetto.
Gli apprendisti: sanità e previdenza
L’art. 78 riconosce agli apprendisti il diritto all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare alle condizioni previste per gli altri lavoratori. Cambia la quota a carico del datore: per tutta la durata dell’apprendistato è pari all’1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, comprensivo dello 0,05% di quota associativa.
La previdenza complementare
Nei documenti contrattuali ufficiali che abbiamo potuto aprire (ipotesi di accordo del 22 dicembre 2011 e del 29 marzo 2024) non c’è l’indicazione di un fondo pensione di riferimento né di un contributo datoriale per i lavoratori diversi dagli apprendisti. Non scriviamo quindi un nome di fondo né una percentuale: vanno chiesti all’azienda e al sindacato, perché dipendono dal testo coordinato e dagli accordi aziendali. Valgono invece le regole di legge sulla destinazione del TFR (D.Lgs. 252/2005):
- chi è assunto fino al 30 giugno 2026 può scegliere entro 6 mesi dall’assunzione; se non sceglie, il TFR futuro va alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall’accordo, se esiste (silenzio-assenso);
- per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica fin dall’inizio, con possibilità di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025);
- chi aderisce a un fondo negoziale ha diritto al contributo del datore previsto dal contratto, quando c’è; la deducibilità dei contributi arriva a 5.164,57 € l’anno.
Ente bilaterale e formazione
Il CCNL prevede un Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa, con compiti su mercato del lavoro, formazione, apprendistato (parere di conformità sui progetti) e monitoraggio delle crisi; nel testo del 2011 è finanziato con lo 0,03% a carico dell’azienda e lo 0,01% a carico del lavoratore, parte del contributo di assistenza contrattuale. Per gli apprendisti il contratto prevede la formazione finanziata tramite Foncoop. Eventuali prestazioni dirette ai lavoratori (sostegni al reddito, contributi per la famiglia) non risultano dagli articoli che abbiamo consultato: se esistono, vengono da accordi territoriali o aziendali.
Casi pratici
Domande frequenti
Qual è il fondo sanitario del CCNL Distribuzione Cooperativa?
Quanto versa l’impresa a COOPERSALUTE?
Il contratto indica un fondo pensione?
Cosa succede se non scelgo nulla sul TFR?
I contributi alla sanità integrativa sono tassati?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (art. 16 e art. 78), sull’ipotesi del 22 dicembre 2011 e sul D.Lgs. 252/2005. Prestazioni e regolamento di COOPERSALUTE sono nel piano sanitario del fondo. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil).