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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nella distribuzione cooperativa si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5, rivalutata annualmente. Il lavoratore può anticipare fino al 70% del TFR maturato dopo 8 anni per acquisto prima casa, spese mediche o congedi. In alternativa può destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare, come Cooperfond (fondo per le cooperative).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti più importanti del rapporto di lavoro: si accumula per tutta la vita lavorativa e viene liquidato alla cessazione del contratto per qualunque causa. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il TFR segue la disciplina dell’art. 2120 c.c., con la particolarità che tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo. Questa guida spiega come si calcola, quando si anticipa e come si destina alla previdenza complementare.

In sintesi

Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua (incluse 13° e 14°) per 13,5, con rivalutazione annua. L’anticipazione è possibile (70% del maturato dopo 8 anni) per acquisto prima casa, spese mediche o congedi. Il fondo pensione di riferimento per il settore cooperativo è Cooperfond. Alla cessazione il TFR si tassa con aliquota separata.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimento normativo
Art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Come si calcola il TFR: la formula legale

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che fissa una formula di legge valida per tutti i contratti di lavoro subordinato. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la formula si applica così:

  1. Retribuzione annua ai fini TFR: comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto che hanno carattere continuativo. In particolare, nel CCNL Distribuzione Cooperativa rientrano: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità part-time (se di carattere fisso), eventuali superminimi fissi. Non rientrano le voci strettamente variabili (straordinari, premi di produttività variabili, rimborsi spese);
  2. Quota annua TFR = Retribuzione annua ai fini TFR ÷ 13,5;
  3. Rivalutazione: il montante accumulato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato con un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% e una variabile pari al 75% dell’incremento ISTAT del costo della vita. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%.

Alla cessazione del rapporto il TFR maturato (somma delle quote annuali rivalutate, al netto dell’eventuale anticipazione già ricevuta) viene liquidato al lavoratore. Nelle imprese con più di 50 dipendenti, le quote di TFR non destinate a fondi pensione sono versate al Fondo di Tesoreria INPS: alla cessazione il lavoratore riceve il TFR direttamente dall’INPS.

Tassazione del TFR alla cessazione

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 19 TUIR): l’Agenzia delle Entrate determina l’aliquota media IRPEF applicando la retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questa tassazione è generalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché il TFR si accumula su più anni. Il datore trattiene provvisoriamente l’imposta al momento del pagamento; l’importo definitivo è determinato dall’Agenzia delle Entrate nei mesi successivi, con eventuale rimborso o conguaglio.

Anticipazione del TFR: condizioni e limiti

Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR (art. 2120 c.c.) alle seguenti condizioni:

  • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
  • Importo massimo: il 70% del TFR maturato al momento della richiesta;
  • Causali ammesse: (a) acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione del lavoratore o di un figlio; (b) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi urgenti riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; (c) fruizione dei congedi parentali o formativi (l. 53/2000);
  • Numero di richieste: una sola anticipazione per l’intera durata del rapporto (la legge consente la reiterazione in casi specifici; il CCNL può prevedere condizioni migliori);
  • Percentuale massima di beneficiari: la legge limita le anticipazioni al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti; in pratica il datore può rifiutare se la soglia è raggiunta.

Tabella riepilogativa

TFR nella distribuzione cooperativa – schema riepilogativo
Aspetto Regola Fonte
Formula di calcolo quota annua Retribuzione annua ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
Voci incluse nella base TFR (CCNL) Paga base, contingenza, terzo elemento, scatti, 13°, 14° CCNL Distribuzione Cooperativa
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
Anticipazione massima 70% del maturato dopo 8 anni di servizio Art. 2120 c.c.
Tassazione alla cessazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Art. 19 TUIR
Fondo pensione di settore Cooperfond (fondo pensione cooperativo) Contrattazione di settore
TFR in aziende sopra 50 dip. Versamento al Fondo di Tesoreria INPS L. 296/2006

La previdenza complementare: Cooperfond

Il d.lgs. 252/2005 ha riformato la previdenza complementare introducendo il silenzio-assenso: il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi vede il TFR futuro automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo.

Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare dei lavoratori delle cooperative. I versamenti si compongono di:

  • quota del TFR futuro destinato al fondo;
  • contributo del lavoratore (percentuale della retribuzione, stabilita dal CCNL);
  • contributo del datore di lavoro (percentuale di retribuzione a carico cooperativa, stabilita dal CCNL).

Il lavoratore che opta per Cooperfond beneficia del contributo datoriale, che non spetterebbe se mantenesse il TFR in azienda. All’età pensionabile la posizione individuale di Cooperfond viene convertita in rendita o, parzialmente, liquidata in capitale. Può essere riscattata anticipatamente in caso di disoccupazione prolungata o invalidità.

Casi pratici

Tizio – Cassiere, 10 anni di anzianità, anticipa il TFR per comprare casa
Tizio ha 10 anni di servizio nella stessa cooperativa. Ha accumulato un TFR lordo di circa 18.000 euro. Vuole comprare la prima casa: può chiedere fino al 70% del TFR maturato, cioè 12.600 euro. La richiesta deve essere documentata (compromesso o rogito di acquisto). Il datore può rifiutare solo se la quota massima di beneficiari contemporanei è già raggiunta. L’anticipazione è tassata come reddito di lavoro dipendente nell’anno di erogazione.
Caia – Addetta vendita, silenzio-assenso e Cooperfond
Caia viene assunta nel 2025 e non esprime alcuna scelta sul TFR entro 6 mesi. Per effetto del silenzio-assenso, il TFR futuro viene automaticamente destinato a Cooperfond. La cooperativa versa anche il proprio contributo al fondo. Caia, pur non avendo scelto attivamente, beneficia del contributo datoriale: un vantaggio che perderebbe se avesse espressamente optato per lasciare il TFR in azienda.
Sempronio – Caporeparto, cessazione e calcolo TFR finale
Sempronio si dimette dopo 15 anni di servizio al 2° livello. Ha sempre lasciato il TFR in azienda (cooperativa con 80 dipendenti: TFR al Fondo di Tesoreria INPS). Alla cessazione riceve il TFR dall’INPS, non dalla cooperativa. L’importo è pari alla somma delle quote annuali rivalutate, al lordo dell’imposta separata. L’Agenzia delle Entrate determinerà l’aliquota definitiva nei mesi successivi sulla base della media IRPEF degli ultimi 5 anni: se l’aliquota definitiva è inferiore a quella applicata provvisoriamente, Sempronio riceve un rimborso.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La formula di legge (art. 2120 c.c.) prevede: retribuzione annua ai fini TFR (incluse 13° e 14°) divisa per 13,5. Il risultato è la quota annua accantonata, che viene rivalutata ogni anno con 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
Posso anticipare il TFR mentre lavoro?
Sì, dopo 8 anni di anzianità continua con lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato. Le causali sono: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi. Una sola anticipazione è ammessa per l’intera durata del rapporto.
Qual è il fondo pensione del settore cooperativo?
Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori della distribuzione cooperativa è Cooperfond. Destinandovi il TFR futuro si ottiene anche il contributo del datore, che non spetta se il TFR resta in azienda.
Come viene tassato il TFR alla cessazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media IRPEF applicata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questo sistema è in genere più favorevole della tassazione ordinaria su redditi da lavoro.
Se l’azienda ha più di 50 dipendenti, dove va il mio TFR?
Nelle aziende con più di 50 addetti, il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Alla cessazione l’INPS eroga direttamente il TFR al lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005). Per il calcolo esatto del TFR e le condizioni di Cooperfond consultare il testo contrattuale disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil oppure un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?

Il TFR si calcola secondo la formula di legge (art. 2120 c.c.): la retribuzione annua imponibile ai fini TFR (incluse tredicesima, quattordicesima e ogni emolumento continuativo) si divide per 13,5. Ogni anno si accumula questa quota, che viene rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione ISTAT. Il TFR si liquida alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa.

Posso anticipare il TFR mentre lavoro nella distribuzione cooperativa?

Sì, l'art. 2120 c.c. consente l'anticipazione del TFR fino al 70% del montante maturato, dopo almeno 8 anni di servizio continuo. Le causali ammesse per legge sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti, fruizione del congedo parentale. Una sola richiesta è ammessa nel corso del rapporto. Il CCNL può prevedere condizioni migliorative.

Cosa succede al TFR se lo destino a un fondo pensione?

Se il lavoratore sceglie di destinare il TFR futuro a un fondo di previdenza complementare, le quote non vengono più acumulate presso il datore ma versate al fondo. Il TFR già maturato rimane presso il datore (o all'INPS per le aziende sopra 50 dipendenti). Alla cessazione del rapporto, il TFR maturato in azienda è liquidato normalmente, mentre quello destinato al fondo segue le regole previdenziali del fondo stesso.

Entro quando il datore deve pagare il TFR?

La legge non fissa un termine preciso per il pagamento del TFR: in via di prassi deve essere corrisposto entro il primo cedolino utile dopo la cessazione del rapporto (di norma entro 30-45 giorni). Il mancato o ritardato pagamento dà diritto agli interessi moratori e al lavoratore di adire il Giudice del Lavoro.

Qual è il fondo di previdenza complementare del settore cooperativo?

Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione complementare di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare del settore cooperativo. Anche Previcooper e altri fondi aperti possono essere adottati. La scelta del fondo è del lavoratore; il datore è tenuto a versare il contributo contrattuale al fondo prescelto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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