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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: tabelle retributive e minimi 2024–2027
Il contratto collettivo della distribuzione cooperativa stabilisce minimi tabellari nazionali per oltre 60.000 lavoratori delle cooperative di consumatori aderenti ad ANCC-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e A.G.C.I. Agrital. Questa guida riporta la struttura della retribuzione, le tranche di aumento del rinnovo del 29 marzo 2024 e i minimi per livello.
Il rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) prevede un aumento a regime di 240 euro lordi al 4° livello in sei tranche: 30 euro dal 1° aprile 2023, 70 dal 1° aprile 2024, 30 dal 1° maggio 2025, 35 dal 1° dicembre 2025, 35 dal 1° novembre 2026 e 40 dal 1° marzo 2027, più un’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025). Il minimo mensile del 4° livello (paga base, contingenza e terzo elemento) dal 1° dicembre 2025 è di 1.764,02 euro, dal 1° marzo 2027 di 1.839,02 euro.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
La struttura della retribuzione
La retribuzione normale (artt. 183-184) comprende la paga base nazionale conglobata, l’indennità di contingenza (oggi ex contingenza), i terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti (3,10 € mensili nelle tabelle nazionali), gli eventuali scatti di anzianità e gli altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. La retribuzione di fatto aggiunge tutti gli altri elementi di carattere continuativo, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli elementi espressamente esclusi. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.
Gli aumenti del rinnovo 2024: sei tranche
L’art. 185 del testo del rinnovo fissa gli aumenti dei minimi per livello e parametro, con le seguenti decorrenze:
| Livello | Parametro | 1/4/2023 | 1/4/2024 | 1/5/2025 | 1/12/2025 | 1/11/2026 | 1/3/2027 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 255 | 53,13 | 123,96 | 53,13 | 61,98 | 61,98 | 70,83 | 425,00 |
| 1° | 232 | 48,33 | 112,78 | 48,33 | 56,39 | 56,39 | 64,44 | 386,67 |
| 2° | 202 | 42,08 | 98,19 | 42,08 | 49,10 | 49,10 | 56,11 | 336,67 |
| 3° super | 180 | 37,50 | 87,50 | 37,50 | 43,75 | 43,75 | 50,00 | 300,00 |
| 3° | 167 | 34,79 | 81,18 | 34,79 | 40,59 | 40,59 | 46,39 | 278,33 |
| 4° super | 155 | 32,29 | 75,35 | 32,29 | 37,67 | 37,67 | 43,06 | 258,33 |
| 4° | 144 | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 240,00 |
| 5° | 130 | 27,08 | 63,19 | 27,08 | 31,60 | 31,60 | 36,11 | 216,67 |
| 6° | 100 | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 | 166,67 |
Il 4° livello (parametro 144) è il livello di riferimento: 30 + 70 + 30 + 35 + 35 + 40 = 240 euro lordi mensili. Gli aumenti per gli altri livelli sono riparametrati. Per effetto di arrotondamenti la somma delle colonne può differire di un centesimo dal totale indicato dal contratto.
I minimi mensili per livello
Il minimo mensile è la somma di paga base nazionale, ex indennità di contingenza e terzo elemento (3,10 €). La paga base e la contingenza sono quelle delle tabelle del 1° luglio 2019, a cui si sommano gli aumenti del rinnovo 2024:
| Livello | Paga base 2019 | Contingenza | Dal 1/12/2025 | Dal 1/11/2026 | Dal 1/3/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 1.897,32 | 541,85 | 2.734,47 | 2.796,45 | 2.867,28 |
| 1° | 1.726,20 | 538,83 | 2.533,96 | 2.590,35 | 2.654,79 |
| 2° | 1.502,98 | 533,85 | 2.271,38 | 2.320,48 | 2.376,59 |
| 3° super | 1.339,29 | 529,98 | 2.078,62 | 2.122,37 | 2.172,37 |
| 3° | 1.242,58 | 528,28 | 1.965,31 | 2.005,90 | 2.052,29 |
| 4° super | 1.153,29 | 525,92 | 1.859,91 | 1.897,58 | 1.940,64 |
| 4° | 1.071,43 | 524,49 | 1.764,02 | 1.799,02 | 1.839,02 |
| 5° | 967,25 | 522,18 | 1.641,48 | 1.673,08 | 1.709,19 |
| 6° | 744,04 | 517,25 | 1.378,97 | 1.403,28 | 1.431,06 |
Valori calcolati sommando agli importi delle tabelle del 1° luglio 2019 (paga base, contingenza e terzo elemento di 3,10 €) gli aumenti dell’art. 185 maturati alle singole date. Per i quadri il contratto prevede inoltre un’indennità di funzione di 250,76 € per 14 mensilità. Il minimo non coincide con la retribuzione complessiva: si aggiungono scatti, eventuali superminimi e le altre voci.
Gli scatti di anzianità
Per l’anzianità maturata dal 21° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale spettano dieci scatti triennali (art. 182), di importo fisso per livello: quadri 27,82 €; 1° livello 26,64 €; 2° 24,52 €; 3° 21,79 €; 4° 19,93 €; 5° 18,84 €; 6° 16,51 €. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio. Vedi la scheda sugli scatti di anzianità.
Una tantum e vacanza contrattuale
A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020 – 31 marzo 2023) il rinnovo riconosce ai lavoratori in forza alla firma un importo una tantum di 350 euro lordi al 4° livello, riparametrato: 200 euro dal 1° aprile 2024 e 150 dal 1° aprile 2025. Gli importi per livello sono: quadri 619,79 €; 1° 563,89 €; 2° 490,97 €; 3° super 437,50 €; 3° 405,90 €; 4° super 376,74 €; 4° 350,00 €; 5° 315,97 €; 6° 243,06 €. L’importo è proporzionato al servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, riproporzionato per i part-time ed escluso dal calcolo di ogni istituto contrattuale e del TFR. Le imprese che non avevano aderito all’erogazione unilaterale di 30 euro mensili da novembre 2023 a marzo 2024 corrispondono un’ulteriore una tantum di 170 euro al 4° livello (riparametrata) entro gennaio 2026.
Se il rinnovo non arriva entro sei mesi dalla scadenza, spetta un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati, per quattordici mensilità (art. 9).
Tredicesima e quattordicesima
La tredicesima si corrisponde in coincidenza con la vigilia di Natale e la quattordicesima entro il 30 giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 190). Vedi la scheda su tredicesima, quattordicesima e premi.
Casi pratici
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Qual è l’aumento previsto dal rinnovo 2024 per il quarto livello?
Quanti livelli prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
Come si calcola la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Cosa si intende per «retribuzione di fatto» in questo CCNL?
Dove trovo le tabelle retributive ufficiali?
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027), art. 185, e al CCNL del 22 dicembre 2011. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.