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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: tabelle retributive e minimi 2024–2027

Il contratto collettivo della distribuzione cooperativa stabilisce minimi tabellari nazionali per oltre 60.000 lavoratori delle cooperative di consumatori aderenti ad ANCC-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e A.G.C.I. Agrital. Questa guida riporta la struttura della retribuzione, le tranche di aumento del rinnovo del 29 marzo 2024 e i minimi per livello.

In sintesi

Il rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) prevede un aumento a regime di 240 euro lordi al 4° livello in sei tranche: 30 euro dal 1° aprile 2023, 70 dal 1° aprile 2024, 30 dal 1° maggio 2025, 35 dal 1° dicembre 2025, 35 dal 1° novembre 2026 e 40 dal 1° marzo 2027, più un’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025). Il minimo mensile del 4° livello (paga base, contingenza e terzo elemento) dal 1° dicembre 2025 è di 1.764,02 euro, dal 1° marzo 2027 di 1.839,02 euro.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Codice CNEL
H016
Platea
Oltre 60.000 lavoratori

La struttura della retribuzione

La retribuzione normale (artt. 183-184) comprende la paga base nazionale conglobata, l’indennità di contingenza (oggi ex contingenza), i terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti (3,10 € mensili nelle tabelle nazionali), gli eventuali scatti di anzianità e gli altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. La retribuzione di fatto aggiunge tutti gli altri elementi di carattere continuativo, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli elementi espressamente esclusi. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.

Gli aumenti del rinnovo 2024: sei tranche

L’art. 185 del testo del rinnovo fissa gli aumenti dei minimi per livello e parametro, con le seguenti decorrenze:

Aumenti mensili lordi dei minimi tabellari per decorrenza (euro)
Livello Parametro 1/4/2023 1/4/2024 1/5/2025 1/12/2025 1/11/2026 1/3/2027 Totale
Quadri 255 53,13 123,96 53,13 61,98 61,98 70,83 425,00
1° 232 48,33 112,78 48,33 56,39 56,39 64,44 386,67
2° 202 42,08 98,19 42,08 49,10 49,10 56,11 336,67
3° super 180 37,50 87,50 37,50 43,75 43,75 50,00 300,00
3° 167 34,79 81,18 34,79 40,59 40,59 46,39 278,33
4° super 155 32,29 75,35 32,29 37,67 37,67 43,06 258,33
4° 144 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
5° 130 27,08 63,19 27,08 31,60 31,60 36,11 216,67
6° 100 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Il 4° livello (parametro 144) è il livello di riferimento: 30 + 70 + 30 + 35 + 35 + 40 = 240 euro lordi mensili. Gli aumenti per gli altri livelli sono riparametrati. Per effetto di arrotondamenti la somma delle colonne può differire di un centesimo dal totale indicato dal contratto.

I minimi mensili per livello

Il minimo mensile è la somma di paga base nazionale, ex indennità di contingenza e terzo elemento (3,10 €). La paga base e la contingenza sono quelle delle tabelle del 1° luglio 2019, a cui si sommano gli aumenti del rinnovo 2024:

Minimo mensile lordo per livello (paga base + contingenza + terzo elemento)
Livello Paga base 2019 Contingenza Dal 1/12/2025 Dal 1/11/2026 Dal 1/3/2027
Quadri 1.897,32 541,85 2.734,47 2.796,45 2.867,28
1° 1.726,20 538,83 2.533,96 2.590,35 2.654,79
2° 1.502,98 533,85 2.271,38 2.320,48 2.376,59
3° super 1.339,29 529,98 2.078,62 2.122,37 2.172,37
3° 1.242,58 528,28 1.965,31 2.005,90 2.052,29
4° super 1.153,29 525,92 1.859,91 1.897,58 1.940,64
4° 1.071,43 524,49 1.764,02 1.799,02 1.839,02
5° 967,25 522,18 1.641,48 1.673,08 1.709,19
6° 744,04 517,25 1.378,97 1.403,28 1.431,06

Valori calcolati sommando agli importi delle tabelle del 1° luglio 2019 (paga base, contingenza e terzo elemento di 3,10 €) gli aumenti dell’art. 185 maturati alle singole date. Per i quadri il contratto prevede inoltre un’indennità di funzione di 250,76 € per 14 mensilità. Il minimo non coincide con la retribuzione complessiva: si aggiungono scatti, eventuali superminimi e le altre voci.

Gli scatti di anzianità

Per l’anzianità maturata dal 21° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale spettano dieci scatti triennali (art. 182), di importo fisso per livello: quadri 27,82 €; 1° livello 26,64 €; 2° 24,52 €; 3° 21,79 €; 4° 19,93 €; 5° 18,84 €; 6° 16,51 €. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio. Vedi la scheda sugli scatti di anzianità.

Una tantum e vacanza contrattuale

A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020 – 31 marzo 2023) il rinnovo riconosce ai lavoratori in forza alla firma un importo una tantum di 350 euro lordi al 4° livello, riparametrato: 200 euro dal 1° aprile 2024 e 150 dal 1° aprile 2025. Gli importi per livello sono: quadri 619,79 €; 1° 563,89 €; 2° 490,97 €; 3° super 437,50 €; 3° 405,90 €; 4° super 376,74 €; 4° 350,00 €; 5° 315,97 €; 6° 243,06 €. L’importo è proporzionato al servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, riproporzionato per i part-time ed escluso dal calcolo di ogni istituto contrattuale e del TFR. Le imprese che non avevano aderito all’erogazione unilaterale di 30 euro mensili da novembre 2023 a marzo 2024 corrispondono un’ulteriore una tantum di 170 euro al 4° livello (riparametrata) entro gennaio 2026.

Se il rinnovo non arriva entro sei mesi dalla scadenza, spetta un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati, per quattordici mensilità (art. 9).

Tredicesima e quattordicesima

La tredicesima si corrisponde in coincidenza con la vigilia di Natale e la quattordicesima entro il 30 giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 190). Vedi la scheda su tredicesima, quattordicesima e premi.

Casi pratici

Tizio – Cassiere al 4° livello
Tizio lavora come cassiere inquadrato al 4° livello. Il suo minimo mensile dal 1° dicembre 2025 (paga base 1.071,43 € + aumenti cumulati di 165,00 € + contingenza 524,49 € + terzo elemento 3,10 €) è di 1.764,02 € lordi; dal 1° novembre 2026 sale a 1.799,02 € e dal 1° marzo 2027 a 1.839,02 €. Se era in forza al 29 marzo 2024 ha avuto anche l’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025).
Caia – Addetta al 3° livello con cinque scatti
Caia lavora da quindici anni al 3° livello e ha maturato 5 scatti triennali di 21,79 € ciascuno, pari a 108,95 € mensili. Il suo minimo dal 1° dicembre 2025 è di 1.965,31 €; gli scatti si sommano al minimo e possono arrivare fino a dieci, per un massimo di 217,90 €.
Sempronio – Capo reparto al 2° livello
Sempronio è inquadrato al 2° livello (parametro 202): il suo minimo dal 1° dicembre 2025 è di 2.271,38 € e l’aumento totale del rinnovo è di 336,67 € riparametrato sul 4° livello. L’una tantum complessiva per il suo livello è di 490,97 €.

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Domande frequenti

Qual è l’aumento previsto dal rinnovo 2024 per il quarto livello?
240 euro lordi mensili a regime, in sei tranche: 30 euro dal 1° aprile 2023, 70 dal 1° aprile 2024, 30 dal 1° maggio 2025, 35 dal 1° dicembre 2025, 35 dal 1° novembre 2026 e 40 dal 1° marzo 2027. L’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025) copre la vacanza contrattuale.
Quanti livelli prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
I Quadri e sei livelli dal 1° al 6°, con i parametri superiori 3° super (180) e 4° super (155) all’interno dei livelli 3° e 4°: in tabella compaiono nove righe retributive.
Come si calcola la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La tredicesima corrisponde a una mensilità della retribuzione di fatto del mese di novembre ed è corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale; la quattordicesima, con le stesse norme, entro il 30 giugno sulla retribuzione di giugno (art. 190).
Cosa si intende per «retribuzione di fatto» in questo CCNL?
Le voci della retribuzione normale (paga base, contingenza, terzo elemento, scatti e altri elementi contrattuali) più gli altri elementi continuativi, con esclusione di rimborsi spese, straordinari, gratificazioni straordinarie o una tantum (art. 184).
Dove trovo le tabelle retributive ufficiali?
Il testo dell’ipotesi di accordo del 29 marzo 2024 con l’art. 185 è pubblicato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; le tabelle di questa scheda ne riportano le cifre.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027), art. 185, e al CCNL del 22 dicembre 2011. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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