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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi
La tredicesima, in coincidenza con la vigilia di Natale, e la quattordicesima, entro il 30 giugno, sono due mensilità aggiuntive previste dal CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 190), ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.
Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.
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La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione
La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, nella misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre (art. 190).
La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:
- la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
- l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
- il terzo elemento.
Gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione normale (art. 183) e quindi della base di calcolo; sono invece esclusi i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie o una tantum, i rimborsi spese e gli altri elementi non continuativi (art. 184).
Maturazione proporzionale: in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nella cooperativa, intendendosi per tali le frazioni di mese superiori a 15 giorni; dall’importo si detraggono i ratei dei periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione per una delle cause previste dal contratto.
La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa
La quattordicesima mensilità va corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno (art. 190).
Si applicano le stesse norme e modalità della tredicesima e la base di calcolo è la retribuzione in atto nel mese di giugno, salvo diverse regolamentazioni aziendali.
Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Periodo di maturazione | Mese di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Dodicesimi dei mesi di servizio | Vigilia di Natale | Retribuzione di fatto del mese di novembre (paga base + contingenza + terzo elemento + scatti e altre voci continuative) |
| Quattordicesima | Con le stesse norme della tredicesima | Entro il 30 giugno | Retribuzione di fatto del mese di giugno |
| Premio di risultato | Definito dall’accordo aziendale | Di norma annuale o semestrale | Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.) |
Nota: l’importo di ciascuna mensilità è pari alla retribuzione di fatto mensile del livello: ad esempio, per il 4° livello il minimo (paga base, contingenza e terzo elemento) è di 1.764,02 euro dal 1° dicembre 2025 e di 1.799,02 euro dal 1° novembre 2026, a cui si aggiungono scatti e altre voci continuative. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.
Il premio di risultato: contrattazione aziendale
Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:
- risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
- produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
- qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
- assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.
Per il 2026 e il 2027 il premio di risultato può beneficiare dell’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro annui (legge di bilancio 2026, L. 199/2025), nei limiti di reddito previsti dalla legge. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento misurabile degli indicatori di produttività, redditività, qualità o innovazione, rispetto dei limiti di reddito e di importo del beneficiario.
Mensilità aggiuntive e TFR
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). L’importo delle mensilità aggiuntive è pari alla retribuzione di fatto mensile, i cui minimi sono nella scheda sulle tabelle retributive. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.