Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.

In sintesi

Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ambito
Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati Coop, Conad cooperative)

La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione

La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.

La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:

  • la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
  • l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
  • il terzo elemento.

Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.

Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.

La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa

La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.

La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).

Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Distribuzione Cooperativa
Istituto Periodo di maturazione Mese di erogazione Base di calcolo
Tredicesima Gennaio – dicembre (anno solare) Dicembre (entro il 20) Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento)
Quattordicesima Luglio – giugno (anno contrattuale) Giugno (entro il 30) Retribuzione di fatto
Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Di norma annuale o semestrale Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.)

Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.

Il premio di risultato: contrattazione aziendale

Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:

  • risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
  • produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
  • qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
  • assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.

Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.

Mensilità aggiuntive e TFR

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.

Casi pratici

Tizio – Cassiere assunto a settembre, tredicesima proporzionata
Tizio viene assunto il 1° settembre al 4° livello. A dicembre riceve la tredicesima: avendo lavorato solo 4 mesi su 12 (settembre–dicembre), gli spettano 4/12 di tredicesima. La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di dicembre (paga base aggiornata al rinnovo 2024 + contingenza + terzo elemento). La quattordicesima di giugno sarà calcolata sul periodo luglio–giugno: avendo lavorato da settembre a giugno (10 mesi), Tizio riceverà 10/12 di quattordicesima.
Caia – Addetta vendita part-time al 50%, calcolo mensilità
Caia lavora a tempo parziale al 50% (19 ore su 38). La sua retribuzione di fatto è la metà di quella di un pari livello a tempo pieno. Sia la tredicesima di dicembre sia la quattordicesima di giugno sono pari a una mensilità della sua retribuzione di fatto ridotta al 50%: riceve quindi la metà rispetto a un collega full-time dello stesso livello e anzianità. Non subisce altre decurtazioni legate al part-time.
Sempronio – Caporeparto e premio di risultato
La cooperativa in cui lavora Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale che prevede un premio di risultato annuale collegato al raggiungimento di un obiettivo di fatturato. L’anno va bene: i ricavi del punto vendita crescono del 3% rispetto all’obiettivo. Sempronio riceve il premio concordato nell’accordo aziendale. Il premio è tassato al 10% in sostituzione dell’IRPEF ordinaria, entro il limite di reddito e di importo previsto dalla normativa fiscale vigente: un risparmio sensibile rispetto all’aliquota IRPEF marginale di Sempronio.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La tredicesima è erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20. È pari a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento), riproporzionata ai mesi lavorati nell’anno solare.
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Sì, la quattordicesima è garantita a tutti i lavoratori coperti dal CCNL Distribuzione Cooperativa, a tempo pieno e part-time, a prescindere dal livello e dall’anzianità. Viene erogata a giugno, di norma entro il 30.
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
La tredicesima e la quattordicesima del lavoratore part-time sono proporzionate all’orario contrattuale. Un lavoratore al 50% riceve metà dell’importo di un pari livello a tempo pieno.
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
No, il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello presso ciascuna cooperativa. Il CCNL nazionale non fissa un importo minimo. Le cooperative che hanno accordi aziendali erogano premi variabili collegati a indicatori di performance.
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., tredicesima e quattordicesima concorrono alla determinazione della retribuzione annua ai fini del TFR. Vengono ripartite sui 12 mesi per calcolare la quota annua accantonata.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima e la quattordicesima sono mensilita' aggiuntive di matrice contrattuale, riproporzionate ai mesi lavorati e spettanti a tempo pieno e part-time.
  • La base di calcolo e' la retribuzione di fatto del livello, con inclusione ed esclusione di alcune voci secondo le regole del CCNL.
  • La tredicesima si eroga a dicembre, la quattordicesima a giugno; entrambe maturano per ratei mensili.
  • Il premio di risultato e' variabile e definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello, con possibile detassazione nei limiti di legge.
  • Tredicesima e quattordicesima concorrono al calcolo del TFR; per gli importi si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nel settore della distribuzione cooperativa le mensilita' aggiuntive non sono un dettaglio della busta paga, ma un tratto identitario: a differenza di molti comparti che riconoscono la sola tredicesima, qui il CCNL garantisce anche la quattordicesima, a tutti i lavoratori e a prescindere dall'anzianita'. A queste si affianca il premio di risultato, frutto della contrattazione aziendale, che lega una parte della retribuzione agli obiettivi della cooperativa. Comprendere come si calcolano e quando si erogano queste voci aiuta a leggere correttamente il proprio reddito annuo.

La natura contrattuale delle mensilita' aggiuntive

La tredicesima e la quattordicesima non derivano dalla legge ma dalla contrattazione collettiva: sono un trattamento di favore che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori, a tempo pieno e part-time, riproporzionando l'importo del part-time alla percentuale di orario. La loro natura contrattuale significa che il diritto e la misura dipendono dal contratto, ma una volta previste diventano parte integrante della retribuzione e seguono le regole di maturazione tipiche.

La tredicesima: base di calcolo ed erogazione

La tredicesima e' pari a una mensilita' della retribuzione di fatto e si eroga nel mese di dicembre. La base di calcolo comprende le voci fisse e continuative - la paga base tabellare del livello, l'indennita' di contingenza, gli elementi retributivi stabili - mentre tende a escludere gli elementi variabili e occasionali come lo straordinario, le maggiorazioni e le indennita' legate a prestazioni non continuative. La distinzione tra voci incluse ed escluse e' decisiva per quantificare correttamente l'importo.

La quattordicesima come elemento distintivo

La quattordicesima e' l'elemento che distingue questo settore da molti altri: una seconda mensilita' aggiuntiva, erogata di norma a giugno, anch'essa pari a una mensilita' della retribuzione di fatto e riproporzionata ai mesi lavorati. La sua presenza incide sensibilmente sul reddito annuo complessivo e va considerata nella pianificazione economica del lavoratore. Come la tredicesima, matura per ratei mensili lungo l'anno.

La maturazione per ratei e le frazioni di anno

Entrambe le mensilita' aggiuntive maturano in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nel periodo di riferimento. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spettano i ratei proporzionali ai mesi lavorati, con la regola per cui la frazione di mese superiore a una certa soglia si computa come mese intero. Anche i periodi di assenza incidono secondo le regole contrattuali: alcune assenze sono utili alla maturazione, altre la sospendono.

Il premio di risultato e la contrattazione aziendale

Accanto alle mensilita' aggiuntive, il premio di risultato e' una voce variabile definita dalla contrattazione aziendale di secondo livello: lega una parte della retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttivita', redditivita' o qualita' della cooperativa. A differenza di tredicesima e quattordicesima non e' fisso né garantito nella stessa misura ogni anno, e può godere della detassazione agevolata prevista dalla legge entro determinati limiti di importo e per i premi legati a incrementi misurabili. Le condizioni e gli importi sono fissati dagli accordi aziendali.

Il riflesso sul TFR e la lettura della busta paga

Un aspetto da non trascurare e' che tredicesima e quattordicesima concorrono al calcolo del TFR, in quanto voci della retribuzione utile ai sensi dell'art. 2120 c.c.: contribuiscono quindi ad accrescere l'accantonamento annuo. Il premio di risultato, invece, concorre al TFR secondo le previsioni contrattuali. Per il lavoratore e' utile verificare in busta paga e nel prospetto di fine anno che le mensilita' aggiuntive siano correttamente calcolate sulla retribuzione di fatto del proprio livello; per gli importi tabellari aggiornati il riferimento e' il CCNL vigente.

Domande frequenti

La quattordicesima spetta a tutti nel settore?

Si. Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce sia la tredicesima sia la quattordicesima a tutti i lavoratori, a tempo pieno e part-time, a prescindere dall'anzianita', riproporzionando l'importo del part-time alla percentuale di orario.

Quali voci entrano nel calcolo della tredicesima?

Le voci fisse e continuative: paga base tabellare del livello, indennita' di contingenza ed elementi retributivi stabili. Sono di norma escluse le voci variabili e occasionali come straordinario, maggiorazioni e indennita' non continuative.

Quando si erogano le due mensilita' aggiuntive?

La tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno. Entrambe maturano per ratei mensili e, in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano in proporzione ai mesi lavorati.

Il premio di risultato e' garantito ogni anno?

No. E' una voce variabile definita dalla contrattazione aziendale di secondo livello e legata a obiettivi di produttivita' o redditivita'. Puo' godere della detassazione agevolata entro i limiti di legge; condizioni e importi sono fissati dagli accordi aziendali.

Tredicesima e quattordicesima incidono sul TFR?

Si, concorrono al calcolo del TFR come voci della retribuzione utile ai sensi dell'art. 2120 c.c., accrescendo l'accantonamento annuo. Il premio di risultato concorre al TFR secondo le previsioni contrattuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.