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CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi
La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.
Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.
La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione
La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.
La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:
- la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
- l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
- il terzo elemento.
Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.
Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.
La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa
La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.
La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).
Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Periodo di maturazione | Mese di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Gennaio – dicembre (anno solare) | Dicembre (entro il 20) | Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento) |
| Quattordicesima | Luglio – giugno (anno contrattuale) | Giugno (entro il 30) | Retribuzione di fatto |
| Premio di risultato | Definito dall’accordo aziendale | Di norma annuale o semestrale | Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.) |
Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.
Il premio di risultato: contrattazione aziendale
Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:
- risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
- produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
- qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
- assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.
Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.
Mensilità aggiuntive e TFR
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La tredicesima è erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre. Corrisponde a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base tabellare + contingenza + terzo elemento), riproporzionata ai mesi lavorati nell'anno solare.
Cos'è la quattordicesima e quando viene pagata?
La quattordicesima è una seconda mensilità aggiuntiva, del medesimo importo della tredicesima, erogata nel mese di giugno (di norma entro il 30 giugno). È un istituto specifico del CCNL Distribuzione Cooperativa, più favorevole rispetto alla sola tredicesima prevista da molti altri contratti. La sua base di calcolo è la retribuzione di fatto di giugno.
Come si calcola la tredicesima o la quattordicesima per un lavoratore part-time?
La tredicesima e la quattordicesima dei lavoratori part-time si calcolano in proporzione all'orario contrattuale rispetto all'orario a tempo pieno. Un lavoratore con orario al 50% riceve la metà rispetto a un lavoratore a tempo pieno dello stesso livello e anzianità.
Il premio di risultato è uguale per tutti nella distribuzione cooperativa?
No. Il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale (accordo di secondo livello) presso ciascuna cooperativa. Il suo importo, la periodicità e i parametri di calcolo (produttività, obiettivi di vendita, indicatori di efficienza) variano da azienda ad azienda. Il CCNL nazionale indica le linee guida per la contrattazione aziendale, ma non fissa un importo minimo nazionale del premio.
Le mensilità aggiuntive si computano nel TFR?
Sì. La tredicesima e la quattordicesima concorrono al calcolo del TFR. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., la retribuzione utile per il TFR comprende ogni emolumento continuativo in denaro, incluse le mensilità aggiuntive. Esse vengono ripartite nei dodici mesi dell'anno per determinare la retribuzione annua di riferimento del TFR.
Vedi anche