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La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

La tredicesima, in coincidenza con la vigilia di Natale, e la quattordicesima, entro il 30 giugno, sono due mensilità aggiuntive previste dal CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 190), ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.

In sintesi

Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ambito
Distribuzione cooperativa (cooperative di consumatori aderenti alle associazioni firmatarie)

La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione

La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, nella misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre (art. 190).

La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:

  • la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
  • l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
  • il terzo elemento.

Gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione normale (art. 183) e quindi della base di calcolo; sono invece esclusi i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie o una tantum, i rimborsi spese e gli altri elementi non continuativi (art. 184).

Maturazione proporzionale: in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nella cooperativa, intendendosi per tali le frazioni di mese superiori a 15 giorni; dall’importo si detraggono i ratei dei periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione per una delle cause previste dal contratto.

La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa

La quattordicesima mensilità va corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno (art. 190).

Si applicano le stesse norme e modalità della tredicesima e la base di calcolo è la retribuzione in atto nel mese di giugno, salvo diverse regolamentazioni aziendali.

Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Distribuzione Cooperativa
Istituto Periodo di maturazione Mese di erogazione Base di calcolo
Tredicesima Dodicesimi dei mesi di servizio Vigilia di Natale Retribuzione di fatto del mese di novembre (paga base + contingenza + terzo elemento + scatti e altre voci continuative)
Quattordicesima Con le stesse norme della tredicesima Entro il 30 giugno Retribuzione di fatto del mese di giugno
Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Di norma annuale o semestrale Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.)

Nota: l’importo di ciascuna mensilità è pari alla retribuzione di fatto mensile del livello: ad esempio, per il 4° livello il minimo (paga base, contingenza e terzo elemento) è di 1.764,02 euro dal 1° dicembre 2025 e di 1.799,02 euro dal 1° novembre 2026, a cui si aggiungono scatti e altre voci continuative. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.

Il premio di risultato: contrattazione aziendale

Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:

  • risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
  • produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
  • qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
  • assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.

Per il 2026 e il 2027 il premio di risultato può beneficiare dell’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro annui (legge di bilancio 2026, L. 199/2025), nei limiti di reddito previsti dalla legge. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento misurabile degli indicatori di produttività, redditività, qualità o innovazione, rispetto dei limiti di reddito e di importo del beneficiario.

Mensilità aggiuntive e TFR

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.

Casi pratici

Tizio – Cassiere assunto a settembre, tredicesima proporzionata
Tizio viene assunto il 1° settembre al 4° livello. A dicembre riceve la tredicesima: avendo lavorato solo 4 mesi su 12 (settembre–dicembre), gli spettano 4/12 di tredicesima. La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di novembre (paga base aggiornata al rinnovo 2024 + contingenza + terzo elemento + eventuali scatti). La quattordicesima, da corrispondere entro il 30 giugno con le stesse norme della tredicesima, sarà calcolata sulla retribuzione di giugno e per dodicesimi dei mesi interi di servizio.
Caia – Addetta vendita part-time al 50%, calcolo mensilità
Caia lavora a tempo parziale al 50% (20 ore su 40). La sua retribuzione di fatto è la metà di quella di un pari livello a tempo pieno. Sia la tredicesima di dicembre sia la quattordicesima di giugno sono pari a una mensilità della sua retribuzione di fatto ridotta al 50%: riceve quindi la metà rispetto a un collega full-time dello stesso livello e anzianità. Non subisce altre decurtazioni legate al part-time.
Sempronio – Caporeparto e premio di risultato
La cooperativa in cui lavora Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale che prevede un premio di risultato annuale collegato al raggiungimento di un obiettivo di fatturato. L’anno va bene: i ricavi del punto vendita crescono del 3% rispetto all’obiettivo. Sempronio riceve il premio concordato nell’accordo aziendale. Per il 2026 il premio può essere tassato con l’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro, entro i limiti di reddito previsti dalla legge: un risparmio sensibile rispetto all’aliquota IRPEF marginale di Sempronio.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La tredicesima è corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale. È pari a una mensilità della retribuzione di fatto del mese di novembre (paga base + contingenza + terzo elemento + scatti e altre voci continuative), in dodicesimi dei mesi di servizio.
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Sì, la quattordicesima è garantita a tutti i lavoratori coperti dal CCNL Distribuzione Cooperativa, a tempo pieno e part-time, a prescindere dal livello e dall’anzianità. Va corrisposta entro il 30 giugno (art. 190).
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
La tredicesima e la quattordicesima del lavoratore part-time sono proporzionate all’orario contrattuale. Un lavoratore al 50% riceve metà dell’importo di un pari livello a tempo pieno.
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
No, il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello presso ciascuna cooperativa. Il CCNL nazionale non fissa un importo minimo. Le cooperative che hanno accordi aziendali erogano premi variabili collegati a indicatori di performance.
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., tredicesima e quattordicesima concorrono alla determinazione della retribuzione annua ai fini del TFR. Vengono ripartite sui 12 mesi per calcolare la quota annua accantonata.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). L’importo delle mensilità aggiuntive è pari alla retribuzione di fatto mensile, i cui minimi sono nella scheda sulle tabelle retributive. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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