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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: preavviso e licenziamento
Il preavviso nella distribuzione cooperativa è un istituto che tutela entrambe le parti: garantisce al lavoratore un periodo per trovare nuova occupazione e al datore il tempo per organizzare la sostituzione. Il CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 200) disciplina termini in giorni di calendario differenziati per livello e anzianità, che decorrono dal 1° o dal 16 del mese, con regole precise sull’indennità sostitutiva (art. 201).
I termini di preavviso (art. 200) variano da 15 giorni (6° livello, fino a 5 anni di anzianità) a 120 giorni (quadri e 1° livello, oltre 10 anni), con gli stessi termini per licenziamento e dimissioni. Il mancato rispetto del preavviso fa scattare l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 201). Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni.
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Tabella riepilogativa dei termini di preavviso
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità da 5 a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2° e 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4° e 5° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6° livello | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Nota: i termini valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (art. 200). I parametri 3° super e 4° super rientrano nel 3° e 4° livello. L’indennità per mancato preavviso (art. 201) è equivalente alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Preavviso nel licenziamento: obbligo e forme
Il datore che intende recedere dal rapporto di lavoro deve rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL, salvo il caso di licenziamento per giusta causa. La comunicazione di licenziamento deve essere:
- in forma scritta (art. 2 l. 604/1966); il licenziamento orale è privo di effetto;
- motivata: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempienza del lavoratore) o oggettivo (ragioni organizzative o economiche) deve indicare espressamente le ragioni nella lettera di licenziamento;
- preceduta da procedura disciplinare (art. 7 Stat. Lav.) per il licenziamento disciplinare: contestazione scritta, termine per le controdeduzioni (5 giorni), eventuale audizione.
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione piena. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di lavorare («messa in dispensa dal preavviso») corrispondendo l’indennità sostitutiva.
L’indennità sostitutiva del preavviso
Quando il preavviso non viene lavorato — per scelta del datore o del lavoratore — la parte che non rispetta il termine deve corrispondere all’indennità sostitutiva del preavviso all’altra parte:
- se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziamento tronco), deve corrispondere al lavoratore l’indennità pari alla retribuzione di fatto per i giorni o mesi di preavviso non lavorati;
- se è il lavoratore a non rispettare il preavviso (dimissioni in tronco senza giusta causa), il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’equivalente importo.
L’indennità sostitutiva è soggetta a contributi previdenziali e a tassazione IRPEF come la retribuzione ordinaria, con la sola eccezione del trattamento fiscale agevolato della quota di TFR.
Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
La legge 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori distinguono:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto grave che non permette la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il licenziamento è immediato, senza preavviso. Esempi tipici: furto, gravi inadempienze, violenza sul luogo di lavoro;
- Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; il preavviso è dovuto;
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, organizzazione del lavoro o regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto di lavoro). Il preavviso è dovuto. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti, prima del licenziamento per GMO il datore deve tentare la conciliazione preventiva in DTL (art. 7 l. 604/1966).
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano in base alla dimensione dell’azienda e alla data di assunzione: le grandi cooperative applicano la reintegrazione o l’indennità risarcitoria secondo l’art. 18 Stat. Lav. (lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) o il regime del d.lgs. 23/2015 (assunti successivamente).
Dimissioni: regole e dimissioni per giusta causa
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al datore e trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal d.lgs. 151/2015). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso del CCNL; in difetto, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva.
Le dimissioni per giusta causa del lavoratore — causate da grave inadempienza del datore (es. mancato pagamento delle retribuzioni, mutamento peggiorativo delle mansioni, molestie) — non richiedono preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre che alla NASpI (in deroga alla regola ordinaria che esclude le dimissioni volontarie).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
Entro quando devo impugnare un licenziamento?
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). I termini di preavviso sono quelli dell’art. 200 del CCNL (22 dicembre 2011). Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.