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La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: preavviso e licenziamento

Il preavviso nella distribuzione cooperativa è un istituto che tutela entrambe le parti: garantisce al lavoratore un periodo per trovare nuova occupazione e al datore il tempo per organizzare la sostituzione. Il CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 200) disciplina termini in giorni di calendario differenziati per livello e anzianità, che decorrono dal 1° o dal 16 del mese, con regole precise sull’indennità sostitutiva (art. 201).

In sintesi

I termini di preavviso (art. 200) variano da 15 giorni (6° livello, fino a 5 anni di anzianità) a 120 giorni (quadri e 1° livello, oltre 10 anni), con gli stessi termini per licenziamento e dimissioni. Il mancato rispetto del preavviso fa scattare l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 201). Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimenti normativi
Art. 2118–2119 c.c.; l. 604/1966; l. 300/1970; d.lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Termini di preavviso (giorni di calendario) – art. 200 CCNL Distribuzione Cooperativa
Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

Nota: i termini valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (art. 200). I parametri 3° super e 4° super rientrano nel 3° e 4° livello. L’indennità per mancato preavviso (art. 201) è equivalente alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.

Preavviso nel licenziamento: obbligo e forme

Il datore che intende recedere dal rapporto di lavoro deve rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL, salvo il caso di licenziamento per giusta causa. La comunicazione di licenziamento deve essere:

  • in forma scritta (art. 2 l. 604/1966); il licenziamento orale è privo di effetto;
  • motivata: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempienza del lavoratore) o oggettivo (ragioni organizzative o economiche) deve indicare espressamente le ragioni nella lettera di licenziamento;
  • preceduta da procedura disciplinare (art. 7 Stat. Lav.) per il licenziamento disciplinare: contestazione scritta, termine per le controdeduzioni (5 giorni), eventuale audizione.

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione piena. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di lavorare («messa in dispensa dal preavviso») corrispondendo l’indennità sostitutiva.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Quando il preavviso non viene lavorato — per scelta del datore o del lavoratore — la parte che non rispetta il termine deve corrispondere all’indennità sostitutiva del preavviso all’altra parte:

  • se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziamento tronco), deve corrispondere al lavoratore l’indennità pari alla retribuzione di fatto per i giorni o mesi di preavviso non lavorati;
  • se è il lavoratore a non rispettare il preavviso (dimissioni in tronco senza giusta causa), il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’equivalente importo.

L’indennità sostitutiva è soggetta a contributi previdenziali e a tassazione IRPEF come la retribuzione ordinaria, con la sola eccezione del trattamento fiscale agevolato della quota di TFR.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

La legge 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori distinguono:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto grave che non permette la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il licenziamento è immediato, senza preavviso. Esempi tipici: furto, gravi inadempienze, violenza sul luogo di lavoro;
  • Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; il preavviso è dovuto;
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, organizzazione del lavoro o regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto di lavoro). Il preavviso è dovuto. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti, prima del licenziamento per GMO il datore deve tentare la conciliazione preventiva in DTL (art. 7 l. 604/1966).

Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano in base alla dimensione dell’azienda e alla data di assunzione: le grandi cooperative applicano la reintegrazione o l’indennità risarcitoria secondo l’art. 18 Stat. Lav. (lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) o il regime del d.lgs. 23/2015 (assunti successivamente).

Dimissioni: regole e dimissioni per giusta causa

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al datore e trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal d.lgs. 151/2015). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso del CCNL; in difetto, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva.

Le dimissioni per giusta causa del lavoratore — causate da grave inadempienza del datore (es. mancato pagamento delle retribuzioni, mutamento peggiorativo delle mansioni, molestie) — non richiedono preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre che alla NASpI (in deroga alla regola ordinaria che esclude le dimissioni volontarie).

Casi pratici

Tizio – Cassiere al 4° livello, 3 anni di anzianità, licenziamento per riduzione personale
Tizio viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (soppressione del reparto). Se fosse stato assunto prima del 7 marzo 2015, la cooperativa con più di 15 dipendenti dovrebbe attivare la conciliazione preventiva in DTL; per gli assunti dopo tale data si applica il d.lgs. 23/2015. Tizio riceve la lettera di licenziamento con preavviso di 20 giorni, che è il termine dell’art. 200 per il 4° livello con 3 anni di anzianità. Tizio deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni se lo ritiene illegittimo, rivolgendosi alla Filcams-Cgil.
Caia – Banconista al 3° livello, dimissioni senza rispettare il preavviso
Caia trova un nuovo impiego e vuole partire immediatamente. Ha 2 anni di anzianità al 3° livello: il preavviso è di 30 giorni di calendario (art. 200). Caia si dimette telematicamente ma non lavora il preavviso. La cooperativa trattiene l’importo corrispondente a 30 giorni di retribuzione di fatto, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, dalle competenze finali. Caia riceve ciò che avanza.
Sempronio – Caporeparto al 2° livello, licenziamento disciplinare
Sempronio viene sorpreso a falsificare il registro presenze. La cooperativa avvia la procedura disciplinare: contestazione scritta, 5 giorni per le controdeduzioni, audizione. Al termine della procedura emette il licenziamento per giusta causa. Sempronio non ha diritto al preavviso: il licenziamento è immediato. Sempronio può impugnare il provvedimento entro 60 giorni se ritiene sproporzionata la sanzione, con ricorso al Giudice del Lavoro. Il TFR e le competenze maturate restano dovute anche in caso di licenziamento per giusta causa.

Domande frequenti

Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
I termini variano per livello e anzianità: da 15 giorni per il 6° livello con poca anzianità fino a 120 giorni per i quadri e il 1° livello con oltre 10 anni di servizio (art. 200, tabella qui sopra).
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
È il compenso dovuto dalla parte che non rispetta il preavviso: il datore paga al lavoratore la retribuzione di fatto per i giorni non lavorati; il lavoratore che si dimette in tronco subisce la trattenuta di pari importo dalle competenze finali.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. In caso di giusta causa (fatto grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) il licenziamento è immediato e senza preavviso. Esempi: furto, gravi violenze, falsificazione di documenti.
Entro quando devo impugnare un licenziamento?
Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 6 l. 604/1966). Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al Giudice del Lavoro o attivare la conciliazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto?
Sì, le dimissioni devono essere trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (d.lgs. 151/2015). Le dimissioni orali o cartacee non sono valide dal 2016 (salvo eccezioni come il periodo di maternità).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). I termini di preavviso sono quelli dell’art. 200 del CCNL (22 dicembre 2011). Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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