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CCNL Cooperative di Consumo: preavviso e licenziamento
Il preavviso nella distribuzione cooperativa è un istituto che tutela entrambe le parti: garantisce al lavoratore un periodo per trovare nuova occupazione e al datore il tempo per organizzare la sostituzione. Il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina termini differenziati per livello e anzianità, con regole precise sull’indennità sostitutiva e sulle modalità di licenziamento.
I termini di preavviso variano da 15 giorni (livelli esecutivi, poca anzianità) a 3–4 mesi (quadri, 1° livello, alta anzianità). Il mancato rispetto del preavviso fa scattare l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo. Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni.
Tabella riepilogativa dei termini di preavviso
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità da 5 a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q – Quadri e 1° livello | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 2° livello | 45 giorni | 2 mesi | 3 mesi |
| 3° livello (e 3S) | 30 giorni | 45 giorni | 2 mesi |
| 4° livello (e 4S) | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 5° livello | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| 6° livello | 15 giorni | 15 giorni | 20 giorni |
Nota: i termini esatti sono fissati nelle tabelle del CCNL. I valori indicati sono orientativi e coerenti con la struttura tipica del contratto della distribuzione cooperativa. Vanno verificati sul testo contrattuale ufficiale prima di qualsiasi azione legale.
Preavviso nel licenziamento: obbligo e forme
Il datore che intende recedere dal rapporto di lavoro deve rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL, salvo il caso di licenziamento per giusta causa. La comunicazione di licenziamento deve essere:
- in forma scritta (art. 2 l. 604/1966); il licenziamento orale è privo di effetto;
- motivata: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempienza del lavoratore) o oggettivo (ragioni organizzative o economiche) deve indicare espressamente le ragioni nella lettera di licenziamento;
- preceduta da procedura disciplinare (art. 7 Stat. Lav.) per il licenziamento disciplinare: contestazione scritta, termine per le controdeduzioni (5 giorni), eventuale audizione.
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione piena. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di lavorare («messa in dispensa dal preavviso») corrispondendo l’indennità sostitutiva.
L’indennità sostitutiva del preavviso
Quando il preavviso non viene lavorato — per scelta del datore o del lavoratore — la parte che non rispetta il termine deve corrispondere all’indennità sostitutiva del preavviso all’altra parte:
- se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziamento tronco), deve corrispondere al lavoratore l’indennità pari alla retribuzione di fatto per i giorni o mesi di preavviso non lavorati;
- se è il lavoratore a non rispettare il preavviso (dimissioni in tronco senza giusta causa), il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’equivalente importo.
L’indennità sostitutiva è soggetta a contributi previdenziali e a tassazione IRPEF come la retribuzione ordinaria, con la sola eccezione del trattamento fiscale agevolato della quota di TFR.
Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
La legge 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori distinguono:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto grave che non permette la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il licenziamento è immediato, senza preavviso. Esempi tipici: furto, gravi inadempienze, violenza sul luogo di lavoro;
- Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; il preavviso è dovuto;
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, organizzazione del lavoro o regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto di lavoro). Il preavviso è dovuto. Nelle imprese sopra i 15 dipendenti, prima del licenziamento per GMO il datore deve tentare la conciliazione preventiva in DTL.
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano in base alla dimensione dell’azienda e alla data di assunzione: le grandi cooperative applicano la reintegrazione o l’indennità risarcitoria secondo l’art. 18 Stat. Lav. (lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) o il regime del d.lgs. 23/2015 (assunti successivamente).
Dimissioni: regole e dimissioni per giusta causa
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al datore e trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal d.lgs. 151/2015). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso del CCNL; in difetto, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva.
Le dimissioni per giusta causa del lavoratore — causate da grave inadempienza del datore (es. mancato pagamento delle retribuzioni, mutamento peggiorativo delle mansioni, molestie) — non richiedono preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre che alla NASpI (in deroga alla regola ordinaria che esclude le dimissioni volontarie).
Casi pratici
Domande frequenti
Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
Entro quando devo impugnare un licenziamento?
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). I termini esatti di preavviso per ciascun livello e fascia di anzianità vanno verificati sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
I termini variano per livello e anzianità: indicativamente da 15 giorni per i livelli esecutivi (5°-6°) con poca anzianità fino a 3-4 mesi per i quadri e il primo livello. I livelli intermedi (3°-4°) hanno di norma termini di 1-2 mesi, che aumentano con l'anzianità. Le tabelle esatte vanno verificate sul testo del CCNL.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Se il datore licenzia senza preavviso (o con preavviso inferiore al dovuto), è tenuto a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione di fatto per il periodo non lavorato. L'indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e previdenzialmente.
Le dimissioni seguono gli stessi termini del licenziamento?
Sì, il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede che anche le dimissioni debbano rispettare i medesimi termini di preavviso del licenziamento. Se il lavoratore abbandona il posto senza preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione finale l'importo corrispondente al preavviso non lavorato (indennità sostitutiva a favore del datore).
In quali casi non è dovuto il preavviso?
Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa (mancanza grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoria) né in caso di dimissioni per giusta causa del lavoratore (condotta grave del datore, es. mancato pagamento dello stipendio, molestie). In entrambi i casi il rapporto cessa immediatamente.
Come si impugna un licenziamento nella distribuzione cooperativa?
Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 6 l. 604/1966). L'impugnativa può essere inviata con raccomandata o PEC al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al Giudice del Lavoro o attivare la procedura di tentativo di conciliazione. Il lavoratore può rivolgersi a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs per assistenza.
Vedi anche