← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il preavviso va da 15 giorni (livelli 1-2, anzianità fino a 2 anni) a 120 giorni (livelli 6-6S, oltre 10 anni). In mancanza di preavviso la parte inadempiente corrisponde l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione per i giorni non lavorati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Preavviso e licenziamento nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida ai termini di preavviso per licenziamento e dimissioni nelle imprese artigiane del tessile e della moda: durate per livello e anzianità, indennità sostitutiva, casi in cui il preavviso non spetta e tutele speciali.

In sintesi

Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (operai di livello 1-2, anzianità fino a 2 anni) a 4 mesi (livelli 5-6S con anzianità oltre 10 anni). In mancanza di preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per i giorni non lavorati di preavviso.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Nota
I termini di preavviso si computano in giorni di calendario; l’anzianità è riferita al servizio continuativo presso lo stesso datore

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Termini di preavviso per licenziamento e dimissioni – CCNL Tessile e Moda Artigianato
Livello Anzianità fino a 2 anni Anzianità da 2 a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
1 – 2 (Operai generici e comuni) 15 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni
3 – 4 (Operai qualificati e specializzati) 20 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni
5 (Impiegati/intermedi specializzati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni 90 giorni
6 – 6S (Impiegati direttivi, Quadri) 45 giorni 60 giorni 90 giorni 120 giorni

Nota: I termini di preavviso si contano in giorni di calendario. Sia il licenziamento (da parte del datore) sia le dimissioni (da parte del lavoratore) sono soggetti agli stessi termini. In caso di mancato preavviso da parte di uno dei due soggetti, l’altra parte ha diritto all’indennità sostitutiva. Il preavviso inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti.

Come si computa il preavviso: decorrenza e interruzione

Il preavviso è l’avviso preventivo che una delle parti del rapporto di lavoro deve dare all’altra prima di recedere dal contratto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.). Ha la funzione di consentire alla parte avvisata di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova un nuovo impiego.

Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il preavviso decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione scritta di recesso, salvo accordo tra le parti per una decorrenza diversa. La comunicazione deve essere formulata per iscritto (lettera raccomandata, PEC o comunicazione firmata in contraddittorio).

Il preavviso è sospeso nei seguenti casi:

  • Malattia del lavoratore: il decorso del preavviso si interrompe per la durata della malattia certificata, riprendendo alla guarigione, nei limiti del periodo di comporto.
  • Infortunio sul lavoro: stessa regola della malattia.
  • Congedo di maternità obbligatoria o congedo di paternità obbligatorio: il preavviso è sospeso per l’intero periodo di congedo.

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro rimane in essere a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione e maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Quando una delle parti non rispetta il termine di preavviso (il datore licenzia con effetto immediato senza giusta causa, o il lavoratore si dimette senza rispettare i termini), è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118, secondo comma, c.c.).

L’indennità è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non goduto. Il calcolo si basa sulla retribuzione giornaliera ottenuta dividendo la retribuzione mensile globale per:

  • 26 (per lavoratori con orario su 6 giorni).
  • 22 (per lavoratori con orario su 5 giorni).

L’importo giornaliero così ottenuto si moltiplica per i giorni di preavviso non lavorati. L’indennità sostitutiva è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale piena. Non è esclusa dalla base di calcolo del TFR per la parte corrispondente al preavviso di competenza dell’anno.

Quando il preavviso non è dovuto: giusta causa e jus variandi

Il preavviso non è dovuto nei seguenti casi:

  • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): quando si verifica una condotta del lavoratore così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Esempi tipici: furto, grave insubordinazione, assenza ingiustificata prolungata, divulgazione di segreti aziendali. Il datore non deve preavviso né indennità sostitutiva, ma deve provare la giusta causa.
  • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore può dimettersi senza preavviso se il datore ha commesso gravi inadempienze (es. mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento grave, mobbing certificato). In tal caso il lavoratore ha diritto alla NASPI come se fosse stato licenziato.
  • Periodo di prova: durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità (salvo diversa previsione del CCNL).

Tipologie di licenziamento e tutele applicabili

Il licenziamento nelle piccole imprese artigiane è disciplinato dalla L. n. 604/1966 (giustificato motivo oggettivo o soggettivo) e dal D.Lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015). Per i lavoratori assunti prima di tale data, si applica la disciplina della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nelle forme previste per le piccole imprese.

Nelle imprese artigiane (tipicamente fino a 15 dipendenti) la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo si applica solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo o ritorsivo. Per i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo nelle piccole imprese, la tutela è generalmente indennitaria (da 2 a 6 mensilità di retribuzione, secondo i criteri dell’art. 9, D.Lgs. n. 23/2015, come modificato dalla L. n. 92/2012 per le vecchie assunzioni).

Casi pratici

Tizio – Operaio di livello 3 con 4 anni di anzianità: quanto preavviso?
Tizio lavora in una sartoria artigiana dal gennaio 2021 (4 anni di servizio al dicembre 2025). L’inquadramento è livello 3. Il datore decide di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (riduzione dell’organico). Il preavviso spettante è 30 giorni (livelli 3-4, anzianità da 2 a 5 anni). Se il datore preferisce non farlo lavorare, eroga l’indennità sostitutiva: 1.551,03 € ÷ 26 × 30 giorni = 1.789,27 € lordi. Tizio riceve anche il TFR, i ratei e le ferie non godute.
Caia – Impiegata di livello 6 con 12 anni di anzianità: si dimette
Caia, livello 6, lavora nella stessa impresa da 12 anni. Decide di dimettersi per accettare un’altra offerta. Il preavviso contrattuale è di 120 giorni (livello 6, anzianità oltre 10 anni). Se vuole anticipare il distacco, deve corrispondere al datore l’indennità sostitutiva per i giorni mancanti. Il datore può anche rinunciare al preavviso liberando Caia prima della scadenza, senza che ciò modifichi i diritti economici al saldo finale.
Sempronio – Licenziato per giusta causa: il preavviso non spetta
Sempronio viene sorpreso a sottrarre tessuti dal magazzino. Il datore contesta il fatto con lettera disciplinare e, dopo il contraddittorio, irroga il licenziamento per giusta causa. Non è dovuto alcun preavviso né indennità sostitutiva. Sempronio ha comunque diritto al TFR maturato (il licenziamento per giusta causa non priva del TFR), alle ferie non godute e ai ratei di mensilità aggiuntive maturati fino alla data di cessazione effettiva.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per un operaio di livello 3 con 4 anni di anzianità?
Il termine di preavviso per i livelli 3-4 con anzianità da 2 a 5 anni è di 30 giorni di calendario, sia per il licenziamento sia per le dimissioni. Lo stesso termine si applica se è il lavoratore a dimettersi.
Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
Si divide la retribuzione mensile globale per 26 (se lavora su 6 giorni) o per 22 (se lavora su 5 giorni), ottenendo la retribuzione giornaliera. Questa si moltiplica per i giorni di preavviso non lavorati. L’importo è assoggettato a IRPEF ordinaria e contribuzione.
Il preavviso si sospende in caso di malattia?
Sì. Il decorso del preavviso si interrompe in caso di malattia certificata e riprende alla guarigione, nei limiti del periodo di comporto (12 mesi in 24 mesi). Stessa regola si applica per l’infortunio e per i congedi obbligatori.
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto alla NASPI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa (inadempimento grave del datore: mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento grave, mobbing certificato) sono equiparate al licenziamento ai fini NASPI: il lavoratore può presentare domanda di indennità di disoccupazione.
Cosa succede se durante il preavviso il lavoratore si ammala?
Il periodo di malattia sospende il decorso del preavviso. I giorni di malattia non si contano nel preavviso. Alla guarigione (o al termine del comporto) il preavviso riprende a decorrere dal punto in cui era stato interrotto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è il preavviso minimo per il licenziamento di un operaio di livello 3 con 3 anni di anzianità nel CCNL Tessile Moda Artigianato?

Secondo le tabelle del CCNL Tessile Moda Artigianato, per gli operai dei livelli 1-4 con anzianità superiore a 2 anni e fino a 5 anni il termine di preavviso è di 30 giorni di calendario. Lo stesso termine si applica alle dimissioni volontarie del lavoratore.

Come viene calcolata l'indennità sostitutiva del preavviso?

L'indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non lavorato. Si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera (retribuzione mensile globale ÷ 26 per operai su 6 giorni, ÷ 22 per operai su 5 giorni) per i giorni di preavviso non lavorati. È soggetta a IRPEF ordinaria e contribuzione previdenziale.

Durante il periodo di preavviso maturano ferie e TFR?

Sì. Il periodo di preavviso, sia esso lavorato o sostituito dall'indennità, è computato ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e fa maturare ferie, ratei di tredicesima e quattordicesima. In caso di indennità sostitutiva, la retribuzione su cui si calcolano questi istituti è quella che sarebbe stata percepita se il preavviso fosse stato lavorato.

Il licenziamento per giusta causa esclude il preavviso?

Sì. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) si applica quando si verificano fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (es. furto, grave insubordinazione, assenza ingiustificata reiterata). In tal caso il datore può licenziare immediatamente senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva.

Le dimissioni durante la maternità o il congedo parentale richiedono preavviso?

Le dimissioni rassegnate nel periodo di maternità obbligatoria (dalla comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno del figlio) sono sottoposte alla procedura di convalida telematica presso l'ITL (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001), che verifica la volontarietà. Il preavviso contrattuale si applica normalmente salvo accordo con il datore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.