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TFR e fine rapporto nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida al Trattamento di Fine Rapporto nelle imprese artigiane del tessile e della moda: calcolo, voci incluse, rivalutazione, anticipazioni, destinazione a previdenza complementare e saldo al termine del rapporto.
Il TFR nel CCNL Tessile Moda Artigianato si calcola dividendo la retribuzione annua utile (incluse tredicesima e quattordicesima) per il coefficiente 13,5 (art. 2120 c.c.). La rivalutazione annua è pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT. L’anticipazione fino al 70% è ammessa dopo 8 anni di servizio. Per la previdenza complementare il fondo di settore artigiano è Fondartc.
Tabella riepilogativa: calcolo e componenti del TFR
| Elemento | Regola / valore | Fonte |
|---|---|---|
| Formula base quota annua | Retribuzione annua utile ÷ 13,5 | Art. 2120 c.c. |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% ΔISTAT prezzi al consumo (famiglie O&I) | Art. 2120 c.c. |
| Voci incluse nella base | Minimo tabellare, scatti anzianità, indennità fisse contrattuali, tredicesima, quattordicesima, superminimo stabile | Art. 2120 c.c. + CCNL |
| Voci escluse dalla base | Straordinario occasionale, rimborsi spese, una tantum 2024, premi non continuativi | Art. 2120 c.c. + rinnovo 2024 |
| Anticipazione massima | 70% del TFR maturato, dopo 8 anni di servizio, max 1 volta | Art. 2120 c.c. |
| Termine pagamento a fine rapporto | Entro il giorno successivo alla cessazione (in pratica con l’ultimo cedolino o saldo) | Art. 2120 c.c. + buona prassi |
| Tassazione | Tassazione separata con aliquota media IRPEF sul reddito di riferimento | Art. 17 e 19 TUIR |
Nota: L’art. 2120 c.c. si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Tessile Moda Artigianato non modifica le regole legali del TFR, ma le voci retributive specifiche del contratto (tredicesima, quattordicesima, indennità di funzione 6S) entrano nella base di calcolo legale.
Il meccanismo di calcolo del TFR: art. 2120 c.c.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e rappresenta una forma di retribuzione differita: matura durante tutto il rapporto di lavoro ed è pagata alla cessazione. La formula di calcolo della quota annua è:
Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5
La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Per il CCNL Tessile Moda Artigianato rientrano nella base:
- Retribuzioni mensili ordinarie (minimo tabellare × 12).
- Scatti di anzianità maturati (× 12).
- Indennità contrattuali fisse e continuative (es. indennità di funzione livello 6S × 12).
- Tredicesima mensilità.
- Quattordicesima mensilità.
- Superminimi individuali stabili (non assorbibili e non occasionali).
Sono invece escluse: le indennità occasionali, l’una tantum del rinnovo 2024 (espressamente esclusa dal verbale di accordo), i rimborsi spese, le maggiorazioni per straordinario se non contrattualmente previste come quota fissa.
Rivalutazione annua del TFR in azienda
Il TFR che rimane depositato in azienda (opzione tipica per le imprese con meno di 50 dipendenti, tra cui la grande maggioranza delle imprese artigiane) viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con la seguente formula:
Rivalutazione = 1,5% fisso + 75% × incremento ISTAT prezzi al consumo per famiglie O&I
Sulla rivalutazione annua si applica un’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, D.Lgs. n. 47/2000), versata dal datore di lavoro per conto del lavoratore. Questo meccanismo garantisce al TFR una rivalutazione minima garantita dell’1,5% anche in assenza di inflazione.
Le imprese con più di 50 dipendenti (caso raro nell’artigianato tessile) devono versare obbligatoriamente il TFR futuro al Fondo di Tesoreria INPS (se il lavoratore non ha optato per la previdenza complementare).
Destinazione a previdenza complementare: Fondartc
Il lavoratore del tessile-moda artigiano può scegliere di destinare il TFR futuro maturando a un fondo pensione complementare. Il fondo di riferimento per l’artigianato è Fondartc (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato), istituito dagli enti bilaterali artigiani (compresi EBNA, Confartigianato, CNA e le confederazioni datoriali).
Le regole della scelta:
- Il lavoratore ha 6 mesi dall’assunzione per esprimere la scelta. Può aderire a Fondartc, a un altro fondo complementare individuale, oppure decidere di mantenere il TFR in azienda.
- Se entro 6 mesi non esprime alcuna scelta, si applica il silenzio-assenso: il TFR futuro viene destinato automaticamente al fondo di settore (Fondartc).
- Il TFR già maturato rimane in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS se applicabile), salvo una diversa specifica richiesta di trasferimento.
- La scelta è irreversibile: una volta destinato il TFR al fondo complementare, non può essere riportato in azienda.
Il versamento a Fondartc comporta anche un contributo datoriale (la cui misura è definita dallo statuto del fondo e dagli accordi collettivi di riferimento) e la possibilità di deduzione fiscale dei contributi versati, nei limiti di legge (fino a 5.164,57 € annui).
Le anticipazioni del TFR in costanza di rapporto
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del TFR maturato, per le seguenti causali tassative (art. 2120, ottavo comma, c.c.):
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (con documentazione catastale e contratto di compravendita o preventivi di ristrutturazione).
- Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, per il lavoratore o i familiari a carico.
- Congedo parentale o formativo (D.Lgs. n. 151/2001 e D.Lgs. n. 61/2000): il lavoratore può anticipare il TFR per sostenere i costi economici del congedo.
L’anticipazione è concessa una sola volta nell’arco del rapporto. La quota anticipata non matura rivalutazione ulteriore. Il datore non può rifiutare la richiesta se il lavoratore soddisfa le condizioni di legge, salvo specifiche condizioni di liquidità aziendale.
Il saldo finale: cosa spetta alla cessazione
Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte del lavoratore), il datore deve corrispondere:
- TFR maturato fino alla data di cessazione, al netto delle anticipazioni già erogate e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
- Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora erogati.
- Indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
- Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non viene lavorato, da entrambe le parti).
- Competenze di fine mese (retribuzione per i giorni lavorati nell’ultimo periodo).
Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l’aliquota IRPEF applicabile è quella media risultante dal reddito di riferimento (TFR ÷ anni di servizio × 12), calcolata e riscossa in sede di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate entro il secondo o terzo anno successivo alla cessazione.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola la quota TFR annua nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Cos’è Fondartc e perché riguarda i lavoratori del tessile artigiano?
Quando è possibile richiedere l’anticipazione del TFR?
Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?
Come viene tassato il TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c., artt. 17 e 19 TUIR, D.Lgs. n. 47/2000). Le stime di TFR indicate sono indicative e non ufficiali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Il TFR si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c., che si applica a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL. La quota annua di TFR è pari alla retribuzione annua utile (incluse tredicesima, quattordicesima e tutte le voci continuative) divisa per il coefficiente 13,5. Ogni anno il TFR maturato viene rivalutato dell'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Quali voci retributive sono incluse nel calcolo del TFR?
Rientrano nel TFR tutte le voci della retribuzione annua lorda di natura continuativa: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità contrattuali fisse (es. indennità di funzione), tredicesima e quattordicesima mensilità, superminimi non assorbibili stabili. Sono escluse le voci variabili occasionali (es. l'una tantum del rinnovo 2024, i rimborsi spese, i premi una tantum non continuativi).
Il TFR può essere destinato a un fondo pensione complementare?
Sì. Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR futuro a un fondo pensione complementare. Per il settore artigiano la previdenza complementare di riferimento è Fondartc (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'artigianato). La scelta deve essere espressa entro 6 mesi dall'assunzione; se il lavoratore non decide, il TFR viene destinato automaticamente al fondo di settore (silenzio-assenso). Il TFR già maturato resta in azienda salvo specifica richiesta di trasferimento.
Quando si può chiedere l'anticipazione del TFR?
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può richiedere un'anticipazione del TFR pari a un massimo del 70% del TFR maturato. L'anticipazione è concedibile per: acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli; spese sanitarie per malattie gravi certificate del lavoratore o dei familiari; spese per congedo parentale o formativo (D.Lgs. n. 61/2000). Ogni lavoratore può richiedere l'anticipazione non più di una volta nell'arco del rapporto.
Il TFR è tassato alla cessazione del rapporto?
Sì. Il TFR percepito alla cessazione del rapporto è tassato con tassazione separata (art. 17, TUIR): l'aliquota media IRPEF si calcola su un reddito di riferimento pari a 1/12 del TFR diviso per gli anni di anzianità, moltiplicato per 12. L'INPS e il Fondo di Tesoreria (se applicabile) anticipano il TFR con tassazione provvisoria, poi rettificata dall'Agenzia delle Entrate entro l'anno successivo.
Vedi anche