Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Welfare e sanità integrativa nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida al sistema di welfare bilaterale artigiano nel tessile e nella moda: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi, EBNA per la formazione e i servizi di settore, e Fondartc per la previdenza complementare.

In sintesi

Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede un sistema di welfare bilaterale articolato su tre pilastri: San.Arti. (sanità integrativa), FSBA (sostegno al reddito in caso di sospensione/riduzione del lavoro) e EBNA (formazione e servizi di settore). La previdenza complementare è gestita da Fondartc. Tutti questi istituti sono di natura bilaterale artigiana e distinti dall’INPS.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Enti bilaterali di riferimento
EBNA · FSBA · San.Arti. · Fondartc

Tabella riepilogativa: pilastri del welfare bilaterale artigiano

Welfare bilaterale artigiano – CCNL Tessile e Moda Artigianato (schema sintetico)
Ente / Fondo Finalità Tipologia prestazioni Natura
San.Arti. Sanità integrativa Rimborsi visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia Fondo sanitario bilaterale artigiano
FSBA Sostegno al reddito Assegno di solidarietà, sostegno a sospensione/riduzione attività Fondo paritetico bilaterale (D.Lgs. n. 148/2015)
EBNA / EBA regionali Formazione, servizi, previdenza Formazione professionale, orientamento, welfare integrativo territoriale Ente bilaterale nazionale artigianato
Fondartc Previdenza complementare Pensione complementare su TFR e contributi volontari Fondo pensione complementare (D.Lgs. n. 252/2005)

Nota: La contribuzione a EBNA, FSBA e San.Arti. è obbligatoria per le imprese artigiane che applicano il CCNL Tessile Moda Artigianato. L’iscrizione ai fondi è condizione di accesso alle relative prestazioni. Le imprese non in regola con i versamenti non possono usufruire delle prestazioni FSBA né dei rimborsi San.Arti. per i propri dipendenti.

San.Arti.: la sanità integrativa artigiana

San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane, istituito dalle organizzazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil). I lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del tessile-moda che applicano il CCNL sono iscritti a San.Arti. attraverso il versamento del contributo EBNA.

Le prestazioni di San.Arti. coprono tipicamente:

  • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (rimborso parziale o totale secondo il piano di copertura).
  • Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici in strutture convenzionate o libera scelta (con rimborso secondo i massimali del piano).
  • Odontoiatria: cure dentali, protesi, ortodonzia (in molti piani sanitari inclusa anche per i familiari a carico).
  • Fisioterapia e riabilitazione: trattamenti fisioterapici prescritti dal medico.
  • Maternità e parto: rimborso spese parto, visite in gravidanza.

I massimali di rimborso, i piani di copertura e le strutture convenzionate sono aggiornati periodicamente da San.Arti. Per informazioni sulle prestazioni vigenti e sulle modalità di rimborso si rinvia al sito ufficiale di San.Arti. e alle comunicazioni degli enti bilaterali territoriali (EBA regionali).

FSBA: il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale

Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo paritetico bilaterale istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (Riforma degli ammortizzatori sociali). Ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane un sostegno economico nelle situazioni di sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa per ragioni economiche, organizzative o di mercato.

Il FSBA eroga, in favore delle imprese artigiane aderenti (tramite EBNA), le seguenti prestazioni principali:

  • Assegno di solidarietà: in caso di riduzione dell’orario di lavoro su base settimanale concordata tra datore e lavoratore, a integrazione della retribuzione persa.
  • Prestazioni per sospensione totale o parziale dell’attività: a integrazione del reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendali, eventi meteo, crisi di settore.
  • Sostegno alla formazione: finanziamento di percorsi formativi per lavoratori in sospensione.

L’accesso alle prestazioni FSBA è condizionato all’iscrizione dell’impresa a EBNA e alla regolarità dei versamenti contributivi. La domanda di intervento è presentata dall’impresa tramite gli enti bilaterali territoriali, previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.

EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato

EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’ente paritetico istituito dalle organizzazioni datoriali artigiane e dalle confederazioni sindacali. È la struttura di coordinamento del sistema bilaterale artigiano, a cui si affiancano gli EBA regionali (Enti Bilaterali dell’Artigianato regionali) che erogano prestazioni e servizi a livello territoriale.

Le funzioni di EBNA e degli EBA regionali per il settore tessile-moda artigiano includono:

  • Gestione e coordinamento del sistema San.Arti. e FSBA.
  • Erogazione di contributi per la formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori (in raccordo con le Regioni).
  • Servizi di orientamento e ricollocazione per lavoratori in mobilità.
  • Prestazioni di welfare integrativo territoriale: contributi per asili nido, istruzione, disabilità, emergenze familiari (le misure variano per EBA regionale).
  • Supporto alle imprese per la gestione degli adempimenti connessi alla bilateralità.

Il contributo EBNA è versato tramite la busta paga del dipendente: la quota datoriale e (ove prevista) la quota a carico del lavoratore sono trattenute e versate mensilmente all’EBA regionale di competenza. L’importo specifico è definito dagli accordi interconfederali artigiani vigenti nel territorio.

Fondartc: la previdenza complementare per l’artigianato

Fondartc (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato) è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori artigiani, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005. Raccoglie il TFR futuro dei lavoratori che aderiscono (anche per silenzio-assenso) e i contributi volontari aggiuntivi.

I vantaggi dell’adesione a Fondartc:

  • Deducibilità fiscale dei contributi versati: fino a 5.164,57 € annui, deducibili dal reddito imponibile IRPEF.
  • Tassazione agevolata sulla rendita complementare al momento del pensionamento: aliquota dal 9% al 15% (decrescente con gli anni di iscrizione al fondo).
  • Contributo datoriale: ove previsto dagli accordi di settore, il datore versa una quota aggiuntiva in favore del lavoratore iscritto al fondo.
  • Anticipazioni: possibilità di anticipare una quota della posizione maturata per acquisto prima casa, spese sanitarie o altri motivi (con diverse aliquote fiscali).

Casi pratici

Tizio – Lavoratore che scopre le prestazioni San.Arti.
Tizio lavora in una piccola sartoria artigiana iscritta a EBNA. Deve sottoporsi a una visita specialistica ortopedica. Il collega più anziano gli spiega che l’azienda versa i contributi EBNA e che è iscritto a San.Arti.: può presentare il ticket della visita all’EBA regionale e ottenere un rimborso parziale secondo il piano di copertura. Tizio scarica il modulo di rimborso dal sito San.Arti. e lo presenta con la fattura della visita e il numero di iscrizione.
Caia – Sospesa per crisi: come funziona il FSBA
Il laboratorio artigiano dove lavora Caia attraversa un periodo di calo degli ordini e il datore riduce l’orario di 2 giorni alla settimana per 8 settimane. L’impresa è iscritta a EBNA e in regola con i versamenti FSBA. Il datore presenta domanda di assegno di solidarietà all’EBA regionale. Caia riceve un assegno di solidarietà a integrazione delle ore non lavorate, garantendo la continuità parziale del reddito durante il periodo di riduzione.
Sempronio – Scelta sulla previdenza complementare: Fondartc o TFR in azienda?
Sempronio viene assunto nel maggio 2026. Entro 6 mesi deve scegliere. Il consulente del lavoro dell’impresa gli illustra le due opzioni: TFR in azienda (rivalutato all’1,5%+ISTAT, tassato al 17% sulla rivalutazione) oppure Fondartc (possibile contributo datoriale aggiuntivo, deducibilità dei contributi fino a 5.164 €, tassazione agevolata sulla rendita). Sempronio, con 30 anni di carriera davanti, sceglie Fondartc per massimizzare il beneficio fiscale a lungo termine.

Domande frequenti

Cos’è San.Arti. e cosa rimborsa?
San.Arti. è il fondo di sanità integrativa artigiano. Rimborsa spese per visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia e maternità, secondo i massimali del piano di copertura vigente. Le imprese artigiane del tessile-moda aderiscono tramite il versamento del contributo EBNA.
Il FSBA è la stessa cosa della Cassa Integrazione?
No. Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo bilaterale paritetico che eroga prestazioni equivalenti alla CIG per le imprese artigiane, che non possono accedere alla CIG ordinaria. Non è gestito dall’INPS ma dagli enti bilaterali artigiani (EBNA/EBA regionali), anche se si coordina con l’INPS per alcune prestazioni.
Il lavoratore deve versare una quota a EBNA?
La misura e la ripartizione del contributo EBNA tra datore e lavoratore variano per accordo interconfederale e regionale. In molti casi il contributo è prevalentemente o totalmente a carico del datore. Per l’importo esatto vigente nel territorio è necessario consultare l’EBA regionale di competenza o il consulente del lavoro.
Fondartc è l’unico fondo pensione per i lavoratori artigiani del tessile?
Fondartc è il fondo di settore previsto per i lavoratori artigiani e delle PMI. Il lavoratore può però scegliere liberamente di aderire a qualsiasi altro fondo pensione complementare aperto o chiuso (es. fondo pensione aperto di una banca o assicurazione), purzé la scelta sia espressa nei termini previsti. Fondartc è il destinatario del silenzio-assenso.
Cosa succede se il datore non iscrive l’impresa a EBNA?
Il mancato versamento a EBNA (e quindi a FSBA e San.Arti.) priva i lavoratori delle relative prestazioni e costituisce inadempimento contrattuale. In caso di crisi aziendale, l’impresa non potrà accedere al FSBA. L’Ispettorato del Lavoro può contestare l’irregolarità. I lavoratori possono richiedere le differenze contributive maturate anche a posteriori.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I dettagli delle prestazioni San.Arti., FSBA ed EBNA (massimali, quote contributive, piani di copertura) sono soggetti ad aggiornamenti da parte degli enti bilaterali: verificare sul sito San.Arti. (www.sanartifondo.it), FSBA (www.fsba.it) e EBNA (www.ebna.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il welfare del CCNL Tessile e Moda Artigianato poggia sul sistema bilaterale artigiano, distinto e autonomo rispetto alle prestazioni INPS.
  • San.Arti. eroga la sanità integrativa di settore (rimborsi e prestazioni sanitarie a complemento del SSN).
  • FSBA assicura il sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività, sostituendo la cassa integrazione nel comparto artigiano.
  • EBNA presidia formazione, sicurezza e servizi mutualistici di settore; Fondartc gestisce la previdenza complementare.
  • L'adesione e la contribuzione seguono le regole degli accordi interconfederali artigiani: per importi e quote si rinvia ai regolamenti dei fondi e alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il welfare contrattuale del CCNL Tessile e Moda per l'artigianato non è un'appendice accessoria del rapporto di lavoro, ma una componente strutturale del trattamento complessivo. La logica è quella della bilateralità artigiana: datori e organizzazioni sindacali costruiscono, attraverso enti paritetici, una rete di tutele che integra e in parte sostituisce gli istituti pubblici. Per il lavoratore questo significa accedere a prestazioni sanitarie, di sostegno al reddito e previdenziali ulteriori rispetto a quelle di legge; per l'impresa significa adempiere a obblighi contrattuali che, se trascurati, possono generare responsabilità verso il dipendente.

La bilateralità artigiana come architettura di sistema

Il modello artigiano si distingue da quello industriale perché nasce per imprese di piccole dimensioni, spesso prive della struttura organizzativa necessaria a gestire internamente welfare e ammortizzatori. Gli enti bilaterali nascono proprio per mutualizzare questi servizi su base settoriale e territoriale. Il CCNL Tessile e Moda Artigianato si innesta sugli accordi interconfederali dell'artigianato, che disegnano un sistema unitario valido trasversalmente ai comparti.

San.Arti.: la sanità integrativa di settore

San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa dell'artigianato. La sua funzione è coprire prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga con liste d'attesa o solo parzialmente: visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, prestazioni odontoiatriche e fisioterapiche. Per il lavoratore l'iscrizione è generalmente automatica al ricorrere dei presupposti contrattuali; l'attivazione delle prestazioni e i massimali sono definiti dal regolamento del fondo, cui occorre fare riferimento per il dettaglio aggiornato.

FSBA: il sostegno al reddito nell'artigianato

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) è lo strumento che assicura prestazioni di sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nelle imprese artigiane, che storicamente non rientravano nel perimetro della cassa integrazione ordinaria, l'FSBA copre la funzione di ammortizzatore sociale settoriale. L'accesso presuppone la regolarità contributiva dell'impresa verso il sistema bilaterale.

EBNA e Fondartc: formazione, servizi e previdenza

L'EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) presidia la formazione, la sicurezza sul lavoro, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale e una serie di servizi mutualistici. La previdenza complementare di riferimento per il comparto tessile-moda artigiano è invece Fondartc, fondo negoziale che consente di costruire una pensione integrativa con il vantaggio fiscale previsto dall'art. 51 del TUIR per i contributi datoriali e dal D.Lgs. 252/2005 per i versamenti.

Profilo fiscale e natura delle prestazioni

Le prestazioni di welfare contrattuale godono, entro i limiti di legge, di un trattamento fiscale e contributivo agevolato. I contributi ai fondi sanitari e di previdenza complementare rientrano nelle misure di esclusione o deducibilità previste dall'art. 51 del TUIR. Questo rende il welfare bilaterale uno strumento conveniente sia per il lavoratore, che riceve prestazioni a costo fiscale ridotto, sia per l'impresa.

Cosa controllare in concreto

Per il singolo rapporto di lavoro è essenziale verificare che l'impresa sia in regola con i versamenti agli enti bilaterali: l'omissione contributiva può precludere l'accesso alle prestazioni e, in alcuni casi, obbliga il datore a erogare direttamente al dipendente quanto questi avrebbe ottenuto dal fondo. Le quote di contribuzione, i massimali e le condizioni di accesso non sono cifre fisse universali: vanno letti nei regolamenti dei singoli fondi e nelle tabelle del CCNL vigente, soggetti ad aggiornamento periodico.

Domande frequenti

Che cos'è il welfare bilaterale nel CCNL Tessile e Moda Artigianato?

È il sistema di prestazioni sanitarie, di sostegno al reddito e previdenziali gestito da enti paritetici dell'artigianato (San.Arti., FSBA, EBNA, Fondartc), distinto e ulteriore rispetto alle prestazioni INPS, che integra le tutele di legge previste per il rapporto di lavoro.

A cosa serve San.Arti.?

San.Arti. è il fondo di sanità integrativa dell'artigianato: rimborsa o eroga prestazioni sanitarie a complemento del Servizio Sanitario Nazionale, come visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria e fisioterapia, secondo il proprio regolamento.

Cosa copre l'FSBA?

L'FSBA è il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato che eroga sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, svolgendo nelle imprese artigiane la funzione che la cassa integrazione svolge in altri comparti.

Il lavoratore deve iscriversi autonomamente ai fondi?

Di norma l'iscrizione e la contribuzione discendono direttamente dall'applicazione del CCNL e dagli accordi interconfederali artigiani; spetta al datore versare i contributi agli enti bilaterali. È bene verificare la regolarità dei versamenti per garantirsi l'accesso alle prestazioni.

Le prestazioni di welfare hanno vantaggi fiscali?

Sì: i contributi ai fondi sanitari e di previdenza complementare beneficiano, entro i limiti di legge, del trattamento agevolato previsto dall'art. 51 del TUIR e dal D.Lgs. 252/2005, riducendo il carico fiscale sia per il lavoratore sia per l'impresa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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