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La guida
Welfare e sanità integrativa nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida al sistema di welfare bilaterale artigiano nel tessile e nella moda: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi, EBNA per la formazione e i servizi di settore, e Fon.Te. per la previdenza complementare.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede welfare bilaterale su tre pilastri: San.Arti. (sanità integrativa, 10,42 € al mese a carico dell’impresa), FSBA (sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro) ed EBNA (formazione e servizi), finanziati con 125 € l’anno per dipendente. La previdenza complementare è Fon.Te., con l’1% a carico del lavoratore e l’1% dell’impresa. Tutti distinti dall’INPS.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: pilastri del welfare bilaterale artigiano
| Ente / Fondo | Finalità | Tipologia prestazioni | Natura |
|---|---|---|---|
| San.Arti. | Sanità integrativa | Rimborsi visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia | Fondo sanitario bilaterale artigiano |
| FSBA | Sostegno al reddito | Assegno di solidarietà, sostegno a sospensione/riduzione attività | Fondo paritetico bilaterale (D.Lgs. n. 148/2015) |
| EBNA / EBA regionali | Formazione, servizi, previdenza | Formazione professionale, orientamento, welfare integrativo territoriale | Ente bilaterale nazionale artigianato |
| Fon.Te. | Previdenza complementare | Pensione complementare: 1% lavoratore + 1% impresa sulla retribuzione tabellare, più il TFR | Fondo pensione complementare (D.Lgs. n. 252/2005) |
Nota: La contribuzione è a carico dell’impresa: alla bilateralità (EBNA/FSBA) 125 € l’anno per dipendente, versati con F24 in 12 quote da 10,42 € (metà per i part-time fino a 20 ore settimanali); a San.Arti. 10,42 € al mese per 12 mensilità per i dipendenti a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori a termine di almeno 12 mesi. Dal rinnovo 2024 le quote vanno indicate nel cedolino. L’impresa che non aderisce alla bilateralità, e quella che non iscrive i dipendenti a San.Arti., deve pagare a ciascun lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) di 25 € lordi al mese per 13 mensilità (art. 23; l’art. 24 richiama lo stesso importo per San.Arti.) e resta tenuta a garantire prestazioni equivalenti. Fonti: artt. 23-25 del CCNL, accordo di rinnovo 16 luglio 2024.
San.Arti.: la sanità integrativa artigiana
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane, istituito dalle organizzazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil). I lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del tessile-moda che applicano il CCNL sono iscritti a San.Arti. con un contributo dell’impresa di 10,42 € al mese per 12 mensilità (art. 24 CCNL), distinto da quello per la bilateralità.
Le prestazioni di San.Arti. coprono tipicamente:
- Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (rimborso parziale o totale secondo il piano di copertura).
- Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici in strutture convenzionate o libera scelta (con rimborso secondo i massimali del piano).
- Odontoiatria: cure dentali, protesi, ortodonzia (in molti piani sanitari inclusa anche per i familiari a carico).
- Fisioterapia e riabilitazione: trattamenti fisioterapici prescritti dal medico.
- Maternità e parto: rimborso spese parto, visite in gravidanza.
I massimali di rimborso, i piani di copertura e le strutture convenzionate sono aggiornati periodicamente da San.Arti. Per informazioni sulle prestazioni vigenti e sulle modalità di rimborso si rinvia al sito ufficiale di San.Arti. e alle comunicazioni degli enti bilaterali territoriali (EBA regionali).
FSBA: il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale
Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo paritetico bilaterale istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (Riforma degli ammortizzatori sociali). Ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane un sostegno economico nelle situazioni di sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa per ragioni economiche, organizzative o di mercato.
Il FSBA eroga, in favore delle imprese artigiane aderenti (tramite EBNA), le seguenti prestazioni principali:
- Assegno di solidarietà: in caso di riduzione dell’orario di lavoro su base settimanale concordata tra datore e lavoratore, a integrazione della retribuzione persa.
- Prestazioni per sospensione totale o parziale dell’attività: a integrazione del reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendali, eventi meteo, crisi di settore.
- Sostegno alla formazione: finanziamento di percorsi formativi per lavoratori in sospensione.
L’accesso alle prestazioni FSBA è condizionato all’iscrizione dell’impresa a EBNA e alla regolarità dei versamenti contributivi. La domanda di intervento è presentata dall’impresa tramite gli enti bilaterali territoriali, previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.
EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato
EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’ente paritetico istituito dalle organizzazioni datoriali artigiane e dalle confederazioni sindacali. È la struttura di coordinamento del sistema bilaterale artigiano, a cui si affiancano gli EBA regionali (Enti Bilaterali dell’Artigianato regionali) che erogano prestazioni e servizi a livello territoriale.
Le funzioni di EBNA e degli EBA regionali per il settore tessile-moda artigiano includono:
- Gestione e coordinamento del sistema San.Arti. e FSBA.
- Erogazione di contributi per la formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori (in raccordo con le Regioni).
- Servizi di orientamento e ricollocazione per lavoratori in mobilità.
- Prestazioni di welfare integrativo territoriale: contributi per asili nido, istruzione, disabilità, emergenze familiari (le misure variano per EBA regionale).
- Supporto alle imprese per la gestione degli adempimenti connessi alla bilateralità.
Il contributo alla bilateralità è a carico dell’impresa: 125 € l’anno per ogni dipendente, anche a termine, versati con il modello F24 in 12 quote mensili da 10,42 € (ridotte del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali); gli accordi regionali possono prevedere importi superiori. Il lavoratore non subisce trattenute per questo contributo.
Fon.Te.: la previdenza complementare per l’artigianato
Per i dipendenti delle imprese artigiane il fondo pensione negoziale di riferimento è Fon.Te.: con l’accordo del 27 gennaio 2011 la forma pensionistica dell’artigianato (Artifond) è stata trasferita in Fon.Te. e gli iscritti vi sono confluiti (art. 25 del CCNL). Per chi aderisce la contribuzione, calcolata sulla retribuzione tabellare, è:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell’impresa;
- il TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge.
I contributi sono deducibili entro il limite annuo dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005; sulle prestazioni la ritenuta è del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo fino al 9%. Dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima occupazione aderiscono in automatico al fondo previsto dal contratto, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 c. 7 D.Lgs. 252/2005). Fonte: art. 25 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica.
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è San.Arti. e cosa rimborsa?
Il FSBA è la stessa cosa della Cassa Integrazione?
Il lavoratore deve versare una quota a EBNA?
Fon.Te. è l’unico fondo pensione per i lavoratori artigiani del tessile?
Cosa succede se il datore non iscrive l’impresa a EBNA?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I dettagli delle prestazioni San.Arti., FSBA ed EBNA (massimali, quote contributive, piani di copertura) sono soggetti ad aggiornamenti da parte degli enti bilaterali: verificare sul sito San.Arti. (www.sanartifondo.it), FSBA (www.fsba.it) e EBNA (www.ebna.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.