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Welfare e sanità integrativa nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida al sistema di welfare bilaterale artigiano nel tessile e nella moda: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi, EBNA per la formazione e i servizi di settore, e Fondartc per la previdenza complementare.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede un sistema di welfare bilaterale articolato su tre pilastri: San.Arti. (sanità integrativa), FSBA (sostegno al reddito in caso di sospensione/riduzione del lavoro) e EBNA (formazione e servizi di settore). La previdenza complementare è gestita da Fondartc. Tutti questi istituti sono di natura bilaterale artigiana e distinti dall’INPS.
Tabella riepilogativa: pilastri del welfare bilaterale artigiano
| Ente / Fondo | Finalità | Tipologia prestazioni | Natura |
|---|---|---|---|
| San.Arti. | Sanità integrativa | Rimborsi visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia | Fondo sanitario bilaterale artigiano |
| FSBA | Sostegno al reddito | Assegno di solidarietà, sostegno a sospensione/riduzione attività | Fondo paritetico bilaterale (D.Lgs. n. 148/2015) |
| EBNA / EBA regionali | Formazione, servizi, previdenza | Formazione professionale, orientamento, welfare integrativo territoriale | Ente bilaterale nazionale artigianato |
| Fondartc | Previdenza complementare | Pensione complementare su TFR e contributi volontari | Fondo pensione complementare (D.Lgs. n. 252/2005) |
Nota: La contribuzione a EBNA, FSBA e San.Arti. è obbligatoria per le imprese artigiane che applicano il CCNL Tessile Moda Artigianato. L’iscrizione ai fondi è condizione di accesso alle relative prestazioni. Le imprese non in regola con i versamenti non possono usufruire delle prestazioni FSBA né dei rimborsi San.Arti. per i propri dipendenti.
San.Arti.: la sanità integrativa artigiana
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane, istituito dalle organizzazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil). I lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del tessile-moda che applicano il CCNL sono iscritti a San.Arti. attraverso il versamento del contributo EBNA.
Le prestazioni di San.Arti. coprono tipicamente:
- Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (rimborso parziale o totale secondo il piano di copertura).
- Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici in strutture convenzionate o libera scelta (con rimborso secondo i massimali del piano).
- Odontoiatria: cure dentali, protesi, ortodonzia (in molti piani sanitari inclusa anche per i familiari a carico).
- Fisioterapia e riabilitazione: trattamenti fisioterapici prescritti dal medico.
- Maternità e parto: rimborso spese parto, visite in gravidanza.
I massimali di rimborso, i piani di copertura e le strutture convenzionate sono aggiornati periodicamente da San.Arti. Per informazioni sulle prestazioni vigenti e sulle modalità di rimborso si rinvia al sito ufficiale di San.Arti. e alle comunicazioni degli enti bilaterali territoriali (EBA regionali).
FSBA: il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale
Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo paritetico bilaterale istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (Riforma degli ammortizzatori sociali). Ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane un sostegno economico nelle situazioni di sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa per ragioni economiche, organizzative o di mercato.
Il FSBA eroga, in favore delle imprese artigiane aderenti (tramite EBNA), le seguenti prestazioni principali:
- Assegno di solidarietà: in caso di riduzione dell’orario di lavoro su base settimanale concordata tra datore e lavoratore, a integrazione della retribuzione persa.
- Prestazioni per sospensione totale o parziale dell’attività: a integrazione del reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendali, eventi meteo, crisi di settore.
- Sostegno alla formazione: finanziamento di percorsi formativi per lavoratori in sospensione.
L’accesso alle prestazioni FSBA è condizionato all’iscrizione dell’impresa a EBNA e alla regolarità dei versamenti contributivi. La domanda di intervento è presentata dall’impresa tramite gli enti bilaterali territoriali, previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.
EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato
EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’ente paritetico istituito dalle organizzazioni datoriali artigiane e dalle confederazioni sindacali. È la struttura di coordinamento del sistema bilaterale artigiano, a cui si affiancano gli EBA regionali (Enti Bilaterali dell’Artigianato regionali) che erogano prestazioni e servizi a livello territoriale.
Le funzioni di EBNA e degli EBA regionali per il settore tessile-moda artigiano includono:
- Gestione e coordinamento del sistema San.Arti. e FSBA.
- Erogazione di contributi per la formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori (in raccordo con le Regioni).
- Servizi di orientamento e ricollocazione per lavoratori in mobilità.
- Prestazioni di welfare integrativo territoriale: contributi per asili nido, istruzione, disabilità, emergenze familiari (le misure variano per EBA regionale).
- Supporto alle imprese per la gestione degli adempimenti connessi alla bilateralità.
Il contributo EBNA è versato tramite la busta paga del dipendente: la quota datoriale e (ove prevista) la quota a carico del lavoratore sono trattenute e versate mensilmente all’EBA regionale di competenza. L’importo specifico è definito dagli accordi interconfederali artigiani vigenti nel territorio.
Fondartc: la previdenza complementare per l’artigianato
Fondartc (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato) è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori artigiani, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005. Raccoglie il TFR futuro dei lavoratori che aderiscono (anche per silenzio-assenso) e i contributi volontari aggiuntivi.
I vantaggi dell’adesione a Fondartc:
- Deducibilità fiscale dei contributi versati: fino a 5.164,57 € annui, deducibili dal reddito imponibile IRPEF.
- Tassazione agevolata sulla rendita complementare al momento del pensionamento: aliquota dal 9% al 15% (decrescente con gli anni di iscrizione al fondo).
- Contributo datoriale: ove previsto dagli accordi di settore, il datore versa una quota aggiuntiva in favore del lavoratore iscritto al fondo.
- Anticipazioni: possibilità di anticipare una quota della posizione maturata per acquisto prima casa, spese sanitarie o altri motivi (con diverse aliquote fiscali).
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è San.Arti. e cosa rimborsa?
Il FSBA è la stessa cosa della Cassa Integrazione?
Il lavoratore deve versare una quota a EBNA?
Fondartc è l’unico fondo pensione per i lavoratori artigiani del tessile?
Cosa succede se il datore non iscrive l’impresa a EBNA?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I dettagli delle prestazioni San.Arti., FSBA ed EBNA (massimali, quote contributive, piani di copertura) sono soggetti ad aggiornamenti da parte degli enti bilaterali: verificare sul sito San.Arti. (www.sanartifondo.it), FSBA (www.fsba.it) e EBNA (www.ebna.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Cos'è San.Arti. e chi ne beneficia nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato, istituito dagli enti bilaterali artigiani nazionali (EBNA) e dalle organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) con le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil). I lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del tessile-moda iscritte a San.Arti. beneficiano di rimborsi per spese sanitarie (visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia) secondo i piani e i massimali definiti dal regolamento del fondo.
Cos'è il FSBA e come funziona nel settore artigiano tessile?
Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato) è il fondo paritetico bilaterale istituito ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 per garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane un sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (equivalente funzionale alla CIG per le imprese che non possono accedere all'integrazione salariale ordinaria). Le imprese artigiane del tessile-moda aderiscono al FSBA attraverso EBNA. Le prestazioni includono: assegno di solidarietà, interventi a sostegno dell'occupazione, prestazioni per sospensione del lavoro.
Qual è il contributo per EBNA a carico del datore nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Il contributo all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) e alle sue articolazioni regionali (EBA regionali) è definito dagli accordi interconfederali artigiani. Il CCNL rinvia a tali accordi per la misura del contributo, che è indicativamente pari a una quota mensile per dipendente (datore più eventuale quota lavoratore). Per il valore aggiornato, si rinvia al sito EBNA e agli accordi bilaterali di settore vigenti.
Il lavoratore del tessile artigiano ha diritto alla previdenza complementare?
Sì. Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori artigiani (incluso il tessile-moda) è Fondartc (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle PMI e dell'Artigianato). Il lavoratore può scegliere di aderire a Fondartc versando il proprio TFR futuro, con l'eventuale aggiunta di un contributo datoriale se previsto dagli accordi di settore. In assenza di scelta entro 6 mesi dall'assunzione, si applica il silenzio-assenso con destinazione a Fondartc.
Cosa succede se l'impresa artigiana non versa i contributi a EBNA o FSBA?
L'inadempimento degli obblighi di versamento a EBNA e FSBA costituisce violazione del CCNL. Il lavoratore perde la copertura delle prestazioni (sanitarie, formative, di sostegno al reddito) a cui avrebbe diritto. L'impresa può essere segnalata agli enti bilaterali per il recupero dei contributi non versati e, in caso di ispezione, potrebbe incorrere in contestazioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro per inottemperanza agli obblighi contrattuali.
Vedi anche