Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Welfare e sanità integrativa nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida al sistema di welfare bilaterale artigiano nel tessile e nella moda: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi, EBNA per la formazione e i servizi di settore, e Fon.Te. per la previdenza complementare.

In sintesi

Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede welfare bilaterale su tre pilastri: San.Arti. (sanità integrativa, 10,42 € al mese a carico dell’impresa), FSBA (sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro) ed EBNA (formazione e servizi), finanziati con 125 € l’anno per dipendente. La previdenza complementare è Fon.Te., con l’1% a carico del lavoratore e l’1% dell’impresa. Tutti distinti dall’INPS.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Enti bilaterali di riferimento
EBNA · FSBA · San.Arti. · Fon.Te.

Tabella riepilogativa: pilastri del welfare bilaterale artigiano

Welfare bilaterale artigiano – CCNL Tessile e Moda Artigianato (schema sintetico)
Ente / Fondo Finalità Tipologia prestazioni Natura
San.Arti. Sanità integrativa Rimborsi visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia Fondo sanitario bilaterale artigiano
FSBA Sostegno al reddito Assegno di solidarietà, sostegno a sospensione/riduzione attività Fondo paritetico bilaterale (D.Lgs. n. 148/2015)
EBNA / EBA regionali Formazione, servizi, previdenza Formazione professionale, orientamento, welfare integrativo territoriale Ente bilaterale nazionale artigianato
Fon.Te. Previdenza complementare Pensione complementare: 1% lavoratore + 1% impresa sulla retribuzione tabellare, più il TFR Fondo pensione complementare (D.Lgs. n. 252/2005)

Nota: La contribuzione è a carico dell’impresa: alla bilateralità (EBNA/FSBA) 125 € l’anno per dipendente, versati con F24 in 12 quote da 10,42 € (metà per i part-time fino a 20 ore settimanali); a San.Arti. 10,42 € al mese per 12 mensilità per i dipendenti a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori a termine di almeno 12 mesi. Dal rinnovo 2024 le quote vanno indicate nel cedolino. L’impresa che non aderisce alla bilateralità, e quella che non iscrive i dipendenti a San.Arti., deve pagare a ciascun lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) di 25 € lordi al mese per 13 mensilità (art. 23; l’art. 24 richiama lo stesso importo per San.Arti.) e resta tenuta a garantire prestazioni equivalenti. Fonti: artt. 23-25 del CCNL, accordo di rinnovo 16 luglio 2024.

San.Arti.: la sanità integrativa artigiana

San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane, istituito dalle organizzazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil). I lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del tessile-moda che applicano il CCNL sono iscritti a San.Arti. con un contributo dell’impresa di 10,42 € al mese per 12 mensilità (art. 24 CCNL), distinto da quello per la bilateralità.

Le prestazioni di San.Arti. coprono tipicamente:

  • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (rimborso parziale o totale secondo il piano di copertura).
  • Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici in strutture convenzionate o libera scelta (con rimborso secondo i massimali del piano).
  • Odontoiatria: cure dentali, protesi, ortodonzia (in molti piani sanitari inclusa anche per i familiari a carico).
  • Fisioterapia e riabilitazione: trattamenti fisioterapici prescritti dal medico.
  • Maternità e parto: rimborso spese parto, visite in gravidanza.

I massimali di rimborso, i piani di copertura e le strutture convenzionate sono aggiornati periodicamente da San.Arti. Per informazioni sulle prestazioni vigenti e sulle modalità di rimborso si rinvia al sito ufficiale di San.Arti. e alle comunicazioni degli enti bilaterali territoriali (EBA regionali).

FSBA: il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale

Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo paritetico bilaterale istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (Riforma degli ammortizzatori sociali). Ha la funzione di garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane un sostegno economico nelle situazioni di sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa per ragioni economiche, organizzative o di mercato.

Il FSBA eroga, in favore delle imprese artigiane aderenti (tramite EBNA), le seguenti prestazioni principali:

  • Assegno di solidarietà: in caso di riduzione dell’orario di lavoro su base settimanale concordata tra datore e lavoratore, a integrazione della retribuzione persa.
  • Prestazioni per sospensione totale o parziale dell’attività: a integrazione del reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendali, eventi meteo, crisi di settore.
  • Sostegno alla formazione: finanziamento di percorsi formativi per lavoratori in sospensione.

L’accesso alle prestazioni FSBA è condizionato all’iscrizione dell’impresa a EBNA e alla regolarità dei versamenti contributivi. La domanda di intervento è presentata dall’impresa tramite gli enti bilaterali territoriali, previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.

EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato

EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’ente paritetico istituito dalle organizzazioni datoriali artigiane e dalle confederazioni sindacali. È la struttura di coordinamento del sistema bilaterale artigiano, a cui si affiancano gli EBA regionali (Enti Bilaterali dell’Artigianato regionali) che erogano prestazioni e servizi a livello territoriale.

Le funzioni di EBNA e degli EBA regionali per il settore tessile-moda artigiano includono:

  • Gestione e coordinamento del sistema San.Arti. e FSBA.
  • Erogazione di contributi per la formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori (in raccordo con le Regioni).
  • Servizi di orientamento e ricollocazione per lavoratori in mobilità.
  • Prestazioni di welfare integrativo territoriale: contributi per asili nido, istruzione, disabilità, emergenze familiari (le misure variano per EBA regionale).
  • Supporto alle imprese per la gestione degli adempimenti connessi alla bilateralità.

Il contributo alla bilateralità è a carico dell’impresa: 125 € l’anno per ogni dipendente, anche a termine, versati con il modello F24 in 12 quote mensili da 10,42 € (ridotte del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali); gli accordi regionali possono prevedere importi superiori. Il lavoratore non subisce trattenute per questo contributo.

Fon.Te.: la previdenza complementare per l’artigianato

Per i dipendenti delle imprese artigiane il fondo pensione negoziale di riferimento è Fon.Te.: con l’accordo del 27 gennaio 2011 la forma pensionistica dell’artigianato (Artifond) è stata trasferita in Fon.Te. e gli iscritti vi sono confluiti (art. 25 del CCNL). Per chi aderisce la contribuzione, calcolata sulla retribuzione tabellare, è:

  • 1% a carico del lavoratore;
  • 1% a carico dell’impresa;
  • il TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge.

I contributi sono deducibili entro il limite annuo dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005; sulle prestazioni la ritenuta è del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo fino al 9%. Dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima occupazione aderiscono in automatico al fondo previsto dal contratto, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 c. 7 D.Lgs. 252/2005). Fonte: art. 25 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica.

Casi pratici

Tizio – Lavoratore che scopre le prestazioni San.Arti.
Tizio lavora in una piccola sartoria artigiana iscritta a EBNA. Deve sottoporsi a una visita specialistica ortopedica. Il collega più anziano gli spiega che l’azienda versa i contributi EBNA e che è iscritto a San.Arti.: può presentare il ticket della visita all’EBA regionale e ottenere un rimborso parziale secondo il piano di copertura. Tizio scarica il modulo di rimborso dal sito San.Arti. e lo presenta con la fattura della visita e il numero di iscrizione.
Caia – Sospesa per crisi: come funziona il FSBA
Il laboratorio artigiano dove lavora Caia attraversa un periodo di calo degli ordini e il datore riduce l’orario di 2 giorni alla settimana per 8 settimane. L’impresa è iscritta a EBNA e in regola con i versamenti FSBA. Il datore presenta domanda di assegno di solidarietà all’EBA regionale. Caia riceve un assegno di solidarietà a integrazione delle ore non lavorate, garantendo la continuità parziale del reddito durante il periodo di riduzione.
Sempronio – Scelta sulla previdenza complementare: Fon.Te. o TFR in azienda?
Sempronio viene assunto nel maggio 2026. Entro 6 mesi deve scegliere. Il consulente del lavoro dell’impresa gli illustra le due opzioni: TFR in azienda (rivalutato all’1,5%+ISTAT, tassato al 17% sulla rivalutazione) oppure Fon.Te. ( contributo dell’impresa dell’1% se versa anche l’1% a suo carico, deducibilità dei contributi entro i limiti di legge, tassazione agevolata sulla prestazione). Sempronio, con 30 anni di carriera davanti, sceglie Fon.Te. per massimizzare il beneficio fiscale a lungo termine.

Domande frequenti

Cos’è San.Arti. e cosa rimborsa?
San.Arti. è il fondo di sanità integrativa artigiano. Rimborsa spese per visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia e maternità, secondo i massimali del piano di copertura vigente. L’impresa versa a San.Arti. 10,42 € al mese per ogni dipendente iscritto.
Il FSBA è la stessa cosa della Cassa Integrazione?
No. Il FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) è il fondo bilaterale paritetico che eroga prestazioni equivalenti alla CIG per le imprese artigiane, che non possono accedere alla CIG ordinaria. Non è gestito dall’INPS ma dagli enti bilaterali artigiani (EBNA/EBA regionali), anche se si coordina con l’INPS per alcune prestazioni.
Il lavoratore deve versare una quota a EBNA?
No. Il contributo alla bilateralità (EBNA/FSBA) è a carico dell’impresa: 125 € l’anno per dipendente, in 12 quote da 10,42 €. Anche il contributo a San.Arti. (10,42 € al mese) è a carico dell’impresa. Per il fondo pensione Fon.Te., invece, chi aderisce versa l’1% della retribuzione tabellare, e l’impresa un altro 1%.
Fon.Te. è l’unico fondo pensione per i lavoratori artigiani del tessile?
Fon.Te. è il fondo negoziale indicato dal CCNL per i lavoratori dell’artigianato (vi è confluito Artifond nel 2011). Il lavoratore può però scegliere liberamente di aderire a qualsiasi altro fondo pensione complementare aperto o chiuso (es. fondo pensione aperto di una banca o assicurazione), purzé la scelta sia espressa nei termini previsti. Fon.Te. è il fondo che riceve il TFR in caso di adesione tacita o automatica; il contributo dell’1% dell’impresa spetta solo a chi aderisce al fondo negoziale.
Cosa succede se il datore non iscrive l’impresa a EBNA?
Il mancato versamento a EBNA (e quindi a FSBA e San.Arti.) priva i lavoratori delle relative prestazioni e costituisce inadempimento contrattuale: l’impresa deve comunque pagare l’E.A.R. di 25 € lordi al mese per 13 mensilità e garantire direttamente prestazioni equivalenti. In caso di crisi aziendale, l’impresa non potrà accedere al FSBA. L’Ispettorato del Lavoro può contestare l’irregolarità. I lavoratori possono richiedere le differenze contributive maturate anche a posteriori.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I dettagli delle prestazioni San.Arti., FSBA ed EBNA (massimali, quote contributive, piani di copertura) sono soggetti ad aggiornamenti da parte degli enti bilaterali: verificare sul sito San.Arti. (www.sanartifondo.it), FSBA (www.fsba.it) e EBNA (www.ebna.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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