Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Apprendistato nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: durata per livello, percentuali retributive, formazione obbligatoria, scatti di anzianità e novità del rinnovo 2024.

In sintesi

Nel CCNL Tessile Moda Artigianato l’apprendistato professionalizzante si usa per i livelli dal 2° al 6° Super e dura 5 anni per i livelli 3°-6° Super, 3 anni per il 2°. La retribuzione è una percentuale del minimo del livello di destinazione che cresce ogni semestre, dal 70% iniziale al 100%. La formazione è di almeno 80 ore medie annue, sicurezza compresa. Dal 2025 gli apprendisti maturano scatti di 6 euro.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Novità 2024
Scatti di anzianità per gli apprendisti: 6,00 € dal 1° gennaio 2025; nuove percentuali e durate per i contratti stipulati dal 16 luglio 2024
Fonte legale
D.Lgs. n. 81/2015 (art. 41-47) + CCNL per le specificazioni di settore

Tabella riepilogativa: durata e retribuzioni dell’apprendistato

Apprendistato professionalizzante – Area Tessile-Moda (contratti dal 16 luglio 2024): durata e percentuale del minimo del livello di destinazione per semestre
Gruppo (livello di destinazione) Durata 1°-2° sem. 3° sem. 4° sem. 5°-6° sem. 7° sem. 8° sem. 9° sem. 10° sem.
1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6°, 6° Super) 5 anni 70% 75% 75% 85% 88% 93% 93% 100%
2° gruppo (livello 3°) 5 anni 70% 75% 75% 91% 96% 100% 100% 100%
3° gruppo (livello 2°) 3 anni 70% 75% 96% 100% — — — —

Nota: le percentuali si applicano alla retribuzione tabellare del livello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine; la retribuzione netta dell’apprendista non può superare quella del lavoratore qualificato di analogo livello. Per gli impiegati amministrativi di tutti i settori le percentuali sono 70%, 70%, 75%, 80%, 85% e 90% nei primi sei semestri. Non si assume in apprendistato per il 1° livello. Durata minima 6 mesi; periodo di prova non superiore a 4 mesi. Ai contratti stipulati prima del 16 luglio 2024 continua ad applicarsi la disciplina precedente fino alla scadenza. Fonte: accordo di rinnovo del 16 luglio 2024, art. 68.

L’apprendistato professionalizzante: struttura e finalità

L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa formativa: il datore si impegna a formare l’apprendista, che in cambio acquisisce una qualificazione professionale. È il tipo di apprendistato più diffuso nell’artigianato tessile e della moda.

I requisiti soggettivi per l’apprendistato professionalizzante sono:

  • Età minima: 18 anni (o 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).
  • Età massima: 29 anni (il contratto deve iniziare prima del compimento del 30° anno).
  • Non è richiesto un titolo di studio minimo per l’apprendistato professionalizzante.

Il contratto è a tempo indeterminato: durante l’apprendistato nessuna delle parti può recedere senza giusta causa o giustificato motivo; al termine ciascuna può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso che decorre dalla fine del periodo (la malattia durante il preavviso non lo interrompe). Se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

La formazione professionalizzante: obblighi del datore artigiano

Il datore di lavoro artigiano che assume un apprendista deve garantire la formazione professionalizzante e di mestiere necessaria per la qualifica. Il CCNL fissa almeno 80 ore medie annue di formazione, comprese le ore di formazione sulla sicurezza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (non aggiuntive). Le modalità possono essere affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni o visite aziendali, anche tramite strutture formative esterne accreditate dalla Regione.

Al contratto, stipulato per iscritto, va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI), redatto in forma sintetica e definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione; indica contenuti e modalità della formazione e il nome del referente aziendale. Nell’apprendistato part-time le ore di formazione non si riducono.

Il tutor aziendale deve avere le competenze professionali adeguate al profilo di destinazione dell’apprendista. Nelle imprese artigiane e in quelle sotto i 15 dipendenti il referente può essere il titolare, un socio o un familiare coadiuvante.

Contribuzione ridotta e vantaggi per il datore artigiano

L’assunzione di apprendisti comporta significativi vantaggi contributivi per il datore di lavoro artigiano:

  • Aliquota contributiva ridotta: per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti l’aliquota di contribuzione previdenziale a carico del datore per gli apprendisti è significativamente ridotta rispetto ai lavoratori ordinari (le aliquote agevolate sono definite dalla normativa previdenziale INPS e variano in base alla dimensione aziendale; per informazioni aggiornate si rinvia al sito INPS).
  • Esonero contributivo per nuove assunzioni: le assunzioni di apprendisti con contratto ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 possono beneficiare, in presenza di specifici requisiti, degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, in base all’anno di assunzione e ai requisiti dell’apprendista).
  • Incentivo alla conferma: se il datore conferma l’apprendista al termine del contratto, beneficia di un anno di contribuzione ridotta sul rapporto trasformato.

Scatti di anzianità per apprendisti: novità 2025

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha stabilito che dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche con rapporto in corso, maturano gli scatti di anzianità con le stesse regole dei lavoratori qualificati, per un importo di 6,00 € a scatto, non rapportato alla percentuale di retribuzione. Alla qualificazione gli scatti già maturati vengono integrati ai valori del nuovo livello. Nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie, agli apprendisti già in forza al 16 luglio 2024 continua ad applicarsi la disciplina degli scatti vigente alla data della loro assunzione.

Casi pratici

Tizio – Apprendista livello 3 in una sartoria: quanto guadagna?
Tizio viene assunto come apprendista per il livello 3 di destinazione. Il livello 3 appartiene al 2° gruppo: durata 5 anni. Con il minimo del livello 3 Abbigliamento in vigore dal 1° ottobre 2026 (1.606,03 €) percepisce nei primi due semestri il 70% (1.124,22 €), nel 3° e 4° il 75% (1.204,52 €), nel 5° e 6° il 91% (1.461,49 €), nel 7° il 96% (1.541,79 €) e dall’8° semestre il 100%. Gli importi seguono gli aumenti dei minimi.
Caia – Apprendista livello 5: formazione e piano individuale
Caia viene assunta come apprendista in un’azienda artigiana di confezione per il livello 5 (impiegata specializzata). Il livello 5 rientra nel 1° gruppo: il contratto dura 5 anni. L’azienda allega al contratto un Piano Formativo Individuale, definito entro 30 giorni, con almeno 80 ore medie annue di formazione comprese quelle sulla sicurezza, in parte in azienda con il titolare come referente.
Sempronio – Apprendista confermato: cosa cambia nel contratto
Sempronio termina i 5 anni di apprendistato per il livello 3 senza che nessuna delle parti abbia esercitato il recesso con preavviso al termine del periodo. Il contratto si trasforma automaticamente in un ordinario contratto a tempo indeterminato a livello 3. Sempronio percepisce il 100% del minimo tabellare del livello 3; il datore mantiene i benefici contributivi dell’apprendistato per un anno dalla prosecuzione (art. 47 D.Lgs. 81/2015). Sempronio mantiene l’anzianità maturata durante l’apprendistato ai fini degli scatti contrattuali.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
5 anni per i livelli 4°, 5°, 6° e 6° Super e per il 3° livello; 3 anni per il 2° livello. La durata minima è 6 mesi. La legge consente fino a 5 anni per i profili dell’artigianato individuati dal CCNL (art. 44 D.Lgs. 81/2015).
Qual è la retribuzione dell’apprendista nel primo e nel secondo periodo?
È una percentuale del minimo del livello di destinazione che cambia ogni semestre: si parte dal 70% nei primi due semestri e si arriva al 100% (dal 10° semestre per il 1° gruppo, dall’8° per il 3° livello, dal 5° per il 2° livello).
L’apprendista ha diritto a tredicesima e ferie?
Sì: tredicesima, ferie (4 settimane, come per gli altri lavoratori), TFR e, dal 1° gennaio 2025, scatti di anzianità di 6,00 €. Nel CCNL Tessile Moda Artigianato non è prevista la quattordicesima. Malattia e infortunio seguono le regole del CCNL per operai e impiegati.
Cosa succede se il datore non rispetta gli obblighi formativi?
Il mancato rispetto del piano formativo individuale e del monte ore di formazione può comportare la nullità del contratto di apprendistato con effetti retroattivi (il rapporto potrebbe essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato dal primo giorno), con le conseguenti differenze retributive e contributive. L’Ispettorato del Lavoro può elevare sanzioni specifiche.
L’apprendista può essere licenziato durante il periodo formativo?
Solo per giusta causa o giustificato motivo: senza una delle due nessuna delle parti può recedere durante l’apprendistato. Al termine del periodo ciascuna parte può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c., con il preavviso che decorre dalla fine dell’apprendistato; altrimenti il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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