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Apprendistato nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: durata per livello, percentuali retributive, formazione obbligatoria, scatti di anzianità e novità del rinnovo 2024.
Nel CCNL Tessile Moda Artigianato l’apprendistato professionalizzante dura da 24 a 36 mesi in base al livello di destinazione. La retribuzione parte dall’80% del minimo tabellare nel primo periodo e sale al 90% nel secondo. La formazione professionalizzante è di 120 ore annue. Dal 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità a 6,00 € per tutti i livelli.
Tabella riepilogativa: durata e retribuzioni dell’apprendistato
| Livello di destinazione | Durata totale | 1° periodo (50% del contratto) | 2° periodo (50% del contratto) |
|---|---|---|---|
| Livelli 1, 2, 3 | 24 mesi | 80% del minimo tabellare del livello di destinazione | 90% del minimo tabellare del livello di destinazione |
| Livelli 4, 5 | 30 mesi | 80% del minimo tabellare del livello di destinazione | 90% del minimo tabellare del livello di destinazione |
| Livelli 6, 6S | 36 mesi | 80% del minimo tabellare del livello di destinazione | 90% del minimo tabellare del livello di destinazione |
Nota: Le percentuali dell’80% e del 90% si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (il livello in cui l’apprendista verrà inquadrato al termine del contratto), non a un livello inferiore. Al superamento dell’apprendistato il lavoratore viene inquadrato al livello di destinazione e percepisce il 100% del minimo tabellare. Non è previsto un periodo di tirocinio non retribuito.
L’apprendistato professionalizzante: struttura e finalità
L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa formativa: il datore si impegna a formare l’apprendista, che in cambio acquisisce una qualificazione professionale. È il tipo di apprendistato più diffuso nell’artigianato tessile e della moda.
I requisiti soggettivi per l’apprendistato professionalizzante sono:
- Età minima: 18 anni (o 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).
- Età massima: 29 anni (il contratto deve iniziare prima del compimento del 30° anno).
- Non è richiesto un titolo di studio minimo per l’apprendistato professionalizzante.
Il contratto è a tempo indeterminato: alla scadenza del periodo formativo, se nessuna delle parti recede entro 30 giorni, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento definitivo al livello di destinazione.
La formazione professionalizzante: obblighi del datore artigiano
Il datore di lavoro artigiano che assume un apprendista è tenuto a garantire un percorso formativo strutturato. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce un monte ore di 120 ore di formazione all’anno, articolate in:
- Formazione trasversale (almeno 30 ore annue): competenze di base e trasversali, sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, competenze relazionali. Può essere erogata tramite enti accreditati dalla Regione (Enti Bilaterali dell’Artigianato, scuole di formazione professionale, EBNA-strutture territoriali).
- Formazione professionalizzante specifica (almeno 90 ore annue): tecniche di lavorazione del tessuto, taglio e confezione, modellistica, controllo qualità, uso dei macchinari specifici del settore. Può essere svolta direttamente in azienda sotto la guida del tutor aziendale (di norma un lavoratore qualificato designato dal datore).
Il datore deve redigere e conservare il Piano Formativo Individuale (PFI), documento obbligatorio che descrive gli obiettivi formativi, i contenuti, i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Il PFI deve essere firmato dall’apprendista e dal datore al momento dell’assunzione.
Il tutor aziendale deve avere le competenze professionali adeguate al profilo di destinazione dell’apprendista. In assenza di lavoratori qualificati, il datore artigiano può svolgere personalmente la funzione di tutor.
Contribuzione ridotta e vantaggi per il datore artigiano
L’assunzione di apprendisti comporta significativi vantaggi contributivi per il datore di lavoro artigiano:
- Aliquota contributiva ridotta: per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti l’aliquota di contribuzione previdenziale a carico del datore per gli apprendisti è significativamente ridotta rispetto ai lavoratori ordinari (le aliquote agevolate sono definite dalla normativa previdenziale INPS e variano in base alla dimensione aziendale; per informazioni aggiornate si rinvia al sito INPS).
- Esonero contributivo per nuove assunzioni: le assunzioni di apprendisti con contratto ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 possono beneficiare, in presenza di specifici requisiti, degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, in base all’anno di assunzione e ai requisiti dell’apprendista).
- Incentivo alla conferma: se il datore conferma l’apprendista al termine del contratto, beneficia di un anno di contribuzione ridotta sul rapporto trasformato.
Scatti di anzianità per apprendisti: novità 2025
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il diritto degli apprendisti agli scatti di anzianità. L’importo è fissato a 6,00 € per tutti i livelli, maturabile ogni due anni di servizio continuativo. Si tratta di una novità significativa rispetto al testo previgente, che non prevedeva scatti per gli apprendisti del settore tessile-abbigliamento (quelli già in forza al 16 luglio 2024 nel sottosettore tessile mantengono il valore previgente di 5,16 €).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Qual è la retribuzione dell’apprendista nel primo e nel secondo periodo?
L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
Cosa succede se il datore non rispetta gli obblighi formativi?
L’apprendista può essere licenziato durante il periodo formativo?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
La durata dell'apprendistato professionalizzante varia in base al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede: 24 mesi per i livelli 1-3; 30 mesi per i livelli 4-5; 36 mesi per i livelli 6 e 6S. Queste durate non possono essere ridotte unilateralmente dal datore e sono inderogabili in peius.
Qual è la retribuzione dell'apprendista nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
La retribuzione dell'apprendista si articola in due periodi: nel primo periodo (di norma la prima metà del contratto) è pari all'80% del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione; nel secondo periodo (seconda metà) sale al 90%. Al termine dell'apprendistato, se il lavoratore viene confermato, percepisce il 100% del minimo tabellare del livello di inquadramento.
Quante ore di formazione sono obbligatorie per l'apprendistato artigiano?
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede 120 ore di formazione professionalizzante per anno di apprendistato, di cui almeno 30 ore di formazione trasversale (sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione aziendale) e le restanti di formazione tecnico-professionale specifica per il settore tessile-moda. La formazione può essere svolta in azienda o presso enti formativi accreditati dalla Regione.
L'apprendista ha diritto a tredicesima, quattordicesima e TFR?
Sì. L'apprendista ha diritto a tutte le voci contrattuali, incluse tredicesima e quattordicesima (calcolate sul minimo tabellare dell'apprendista, cioè sull'80% o 90% del minimo di destinazione), ferie (4 settimane), e matura TFR calcolato sulla retribuzione utile dell'apprendista. Dal 1° gennaio 2025 (rinnovo luglio 2024) matura anche gli scatti di anzianità nella misura di 6,00 € per tutti i livelli.
Quanti apprendisti può avere un'impresa artigiana del tessile?
Le imprese artigiane possono assumere apprendisti in un rapporto non superiore a 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato a tempo indeterminato in forza (per le aziende con 1 solo dipendente qualificato). In ogni caso, il datore artigiano che non ha dipendenti qualificati può assumere fino a 2 apprendisti. Le imprese artigiane con più dipendenti seguono le proporzioni previste dalla L. n. 443/1985 e dal D.Lgs. n. 81/2015.
Vedi anche