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La guida
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: ferie, permessi e ROL
Per la gente di mare il concetto di «ferie» si declina in modo del tutto diverso rispetto ai lavoratori terrestri: il sistema dell’imbarco alternato allo sbarco e il regime del riposo compensativo seguono regole contrattuali e legali peculiari.
Il personale navigante alterna periodi di imbarco e di sbarco, ma lo sbarco non sostituisce le ferie: la Sezione 1 del CCNL Armatoriale (art. 42) riconosce a tutto l’equipaggio 34 giorni di ferie per anno di servizio (35 per comandanti e direttori di macchina su navi inferiori a 3.000 t.s.l.), oltre ai riposi compensativi per i festivi trascorsi a bordo (art. 41). Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 2 giorni (art. 11), con un giorno in più dal 2025 secondo il rinnovo dell’ottobre 2024 (4 settimane + 3 giorni). Il congedo matrimoniale è di 15 giorni in entrambi i contratti; nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale lo è per tutti dal rinnovo 2024 (art. 45: prima 8 giorni per sottufficiali e comuni).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Il sistema imbarco-sbarco: la peculiarità marittima
La gente di mare non ha una postazione fissa e un orario giornaliero standard: vive a bordo per settimane o mesi, con disponibilità continuativa. Il sistema del lavoro marittimo, riconosciuto dal Codice della Navigazione e dalla MLC 2006, prevede che l’attività lavorativa si svolga in un regime di continuità di imbarco alternata a un periodo di sbarco (riposo a terra).
Il CCNL Armatoriale disciplina l’alternanza per tipo di nave e sezione; per le navi da carico e i traghetti oltre 151 t.s.l. la Sezione 1 riconosce 34 giorni di ferie l’anno, da fruire in giorni di calendario con esclusione di domeniche e altre festività comprese nel periodo feriale (art. 42), più un giorno di riposo compensativo per ogni domenica o festività infrasettimanale trascorsa a bordo (art. 41). Se l’armatore, per ragioni di servizio, non può concederle in tutto o in parte, paga i giorni non goduti in ragione di 1/26 del minimo contrattuale, più panatica convenzionale, supplemento paga dello Stato Maggiore, 1/30 del rateo di 13ª e 14ª e scatti. Le modalità di fruizione possono essere definite dalla contrattazione di secondo livello. La MLC 2006 (Standard A2.4) fissa il minimo internazionale in 2,5 giorni per ogni mese di servizio, cioè 30 l’anno: il contratto, con 34, lo supera.
Ferie nel CCNL Porti
I lavoratori portuali fruiscono di ferie annuali nel senso classico del termine, poiché sono lavoratori dipendenti a terra con orario settimanale fisso. Il CCNL Porti riconosce:
- 4 settimane di ferie annuali (minimo legale inderogabile ex art. 10 D.Lgs. 66/2003).
- 2 giorni aggiuntivi oltre le 4 settimane, per un totale di 4 settimane + 2 giorni (art. 11 del testo in vigore dal 24 febbraio 2021);
- 1 giorno aggiuntivo a partire dal 2025 secondo il rinnovo dell’8 ottobre 2024, per un totale di 4 settimane + 3 giorni (dato da stampa specializzata: il testo coordinato del rinnovo non è stato verificato).
Le ferie sono compensate con minimo conglobato, scatti, eventuale superminimo e ad personam, EDR e indennità di funzione dei quadri, e vanno usate in modo scaglionato nell’anno secondo intese tra azienda e RSU/RSA. Per chi lavora nelle operazioni portuali, tra il 1° maggio e il 31 ottobre le ferie non possono eccedere le due settimane consecutive, salvo diverso accordo. Un mese di servizio dà diritto a un dodicesimo delle ferie (frazione oltre 15 giorni = mese intero); il preavviso non può essere considerato ferie e la malattia certificata durante le ferie le interrompe (art. 11).
Tabella riepilogativa
| Istituto | CCNL Armatoriale | CCNL Porti |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 34 giorni l’anno (Sezione 1, art. 42); minimo MLC 2006: 2,5 gg per mese di servizio | 4 settimane + 2 giorni (art. 11); 4 settimane + 3 giorni dal 2025 |
| Godimento | In giorni di calendario, esclusi domeniche e festivi; riposi compensativi per i festivi a bordo (art. 41) | Scaglionate; per le operazioni portuali, 1° maggio-31 ottobre non oltre 2 settimane consecutive |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni (Sezione 1, art. 45, dal rinnovo 2024) | 15 giorni di calendario continuativi (art. 23) |
| Permessi lutto familiare | Non verificati in questa scheda: vedi il testo della sezione applicata | 3 giorni lavorativi per decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado (art. 28) |
| ROL / ex festività | Sezione 1: le 32 ore di riduzione d’orario sono confluite in 4 giorni di ferie in più (art. 42, norma transitoria) | Nessuna misura nazionale: ROL solo con accordi aziendali sull’orario a partire dalle 40 ore (art. 5) |
Il congedo matrimoniale nel CCNL Armatoriale: la novità 2024
Una delle novità introdotte dal rinnovo dell’11 luglio 2024 per la Sezione 1 (navi da carico e traghetti oltre 151 t.s.l.) è l’unificazione del congedo matrimoniale a 15 giorni (art. 45): fino ad allora i 15 giorni spettavano agli ufficiali e 8 giorni a sottufficiali e comuni.
Permessi retribuiti per eventi familiari
Il CCNL Porti (art. 28) prevede:
- 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per il decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado;
- 3 giorni lavorativi all’anno per documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente (con stabile convivenza risultante dall’anagrafe);
- fino a 12 ore l’anno di permesso retribuito, che l’azienda ha facoltà di concedere, per esami clinici, visite e interventi specialistici documentati;
- permessi per donatori di sangue e organi (art. 30) e per gli studenti (art. 29).
Per il personale navigante questa scheda non riporta i giorni di permesso per lutto, che non abbiamo verificato per ogni sezione del CCNL Armatoriale: la fruizione a bordo dipende dagli impegni di navigazione e dagli accordi con il comandante e l’armatore.
Casi pratici
Tizio è imbarcato su un traghetto e comunica al comandante che si sposerà tra tre settimane. Con il rinnovo 2024 della Sezione 1 ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale anche come sottufficiale (art. 45). L’armatore organizza la sostituzione e lo fa sbarcare nel porto più vicino alla data prevista. Il congedo non si computa sulle ferie né sul preavviso.
Caio lavora al 4° livello del CCNL Porti. Per esigenze operative dell’impresa terminalistca, nel 2024 ha goduto solo 10 giorni delle sue 4 settimane + 3 giorni di ferie. I giorni non goduti non si perdono: il datore di lavoro è obbligato a consentirne la fruizione entro i 18 mesi dall’anno di maturazione (norma di legge). In caso di mancata fruizione, Caio ha diritto all’indennità sostitutiva.
Sempronia comanda un traghetto Palermo-Napoli con rotazioni di 28 giorni di imbarco e 14 di sbarco. I 14 giorni di sbarco non sostituiscono le ferie: oltre a questi, la Sezione 1 prevede 34 giorni di ferie l’anno (art. 42) e riposi compensativi per i festivi trascorsi a bordo (art. 41), da godere appena possibile nelle soste in porto; se non è possibile, l’armatore li paga. Il minimo della MLC 2006 sarebbe di 30 giorni l’anno (2,5 al mese).
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Come funzionano le ferie per i marittimi imbarcati?
Quante ferie spettano a un lavoratore portuale?
Il congedo matrimoniale è uguale per marittimi e portuali?
Cosa succede alle ferie non godute al termine dell’imbarco?
I marittimi hanno diritto ai permessi per lutto familiare durante la navigazione?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.