Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024-2026

Gente di mare e lavoratori portuali sono regolati da due contratti collettivi distinti, entrambi rinnovati nel 2024. Questa guida illustra la struttura retributiva di ciascuno, gli aumenti programmati e le differenze fondamentali tra i due ambiti.

In sintesi

Il CCNL Industria Armatoriale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026) prevede aumenti medi di 202 euro sul parametro nostromo, in tre tranche. Il CCNL Porti (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) introduce un aumento di 150 euro lordi al 4° livello con aumenti proporzionali e un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL Marittimi — parti firmatarie
Confitarma · Assarmatori · Assorimorchiatori · Federimorchiatori / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo marittimi
11 luglio 2024 — vigente 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026
CCNL Porti — parti firmatarie
Assoporti · Assiterminal · Assologistica · Fise-Uniport · Ancip / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo porti
18 novembre 2024 (ipotesi 8 ottobre 2024) — vigente 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Platea
~63.000 marittimi + ~8.000 addetti di terra (armatoriale); ~18.000 lavoratori portuali

Minimi tabellari — in vigore dal 1° dicembre 2025 (CCNL Porti)

Livello Minimo mensile lordo
Quadro A ADSP 2.783,80 €
Quadro B ADSP 2.532,94 €
Quadro 2.481,74 €
Liv. I 2.325,03 €
Liv. II 2.170,80 €
Liv. III 2.012,84 €
Liv. IV 1.894,96 €
Liv. V 1.791,44 €
Liv. VI 1.711,20 €
Liv. VII 1.544,01 €

Importi = minimo conglobato mensile del CCNL Porti (Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; rinnovo confermato con verbale del 18 novembre 2024, vigenza 1/1/2024-31/12/2026, ~18.000 addetti). Aumento di 150 € al IV livello in 3 tranche (nov 2024, dic 2025 — quella in tabella — e dic 2026), più EDR aggiuntivo di 50 € per 13 mensilità dal 1/11/2024, uguale per tutti i livelli. Dal 1° dicembre 2026 i minimi a regime salgono a: Quadro A ADSP = 2.851 € · Quadro B = 2.599 € · Quadro = 2.546 € · I = 2.388 € · II = 2.233 € · III = 2.074 € · IV = 1.955 € · V = 1.850 € · VI = 1.769 € · VII = 1.601 €. Per la gente di mare vale invece il CCNL unico dell’industria armatoriale (Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori con FILT/FIT/Uiltrasporti; rinnovo 11/7/2024, vigenza 1/7/2024-31/12/2026, ~71.000 lavoratori): aumento medio di 202 € al parametro nostromo in 3 tranche — 80,80 € dal 1/7/2024, 60,20 € dal 1/7/2025 e 60,20 € dal 1° luglio 2026 (appena scattata) — più EAR di 64 € per 14 mensilità per figure specifiche; le paghe conglobate variano per grado e sezione tabellare (15 sezioni: coperta, macchina, camera, traghetti, rimorchiatori…).

Fonte: Tabella A (minimi conglobati) del verbale di accordo 18/11/2024 CCNL Porti (PDF ufficiale pubblicato da Autorità di Sistema Portuale, verificato); dati armatoriale dal rinnovo Confitarma 11/7/2024 (fonti datoriali e sindacali convergenti). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

Due contratti, due ambiti distinti

Un errore frequente è considerare «marittimi» e «portuali» categorie omogenee. In realtà si tratta di due universi giuridici e contrattuali separati.

Il CCNL dell’Industria Armatoriale disciplina il personale navigante — comandanti, ufficiali di coperta e di macchina, sottufficiali, marinai, allievi — che presta servizio a bordo di navi mercantili, traghetti, navi da crociera e rimorchiatori battenti bandiera italiana. Il rapporto di lavoro è fondato sul contratto di arruolamento (artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327), stipulato davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto). Il CCNL integra e migliora quanto previsto dalla legge.

Il CCNL dei Lavoratori dei Porti riguarda invece i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): terminalisti, operatori di banchina, addetti alla movimentazione di merci e container, impiegati delle società portuali. Questi lavoratori non imbarcano: lavorano a terra, nelle aree portuali.

Tabella riepilogativa

Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Marittimi e Lavoro Portuale sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

Nota: l’aumento di 202 euro del CCNL Armatoriale include 138 euro sui minimi tabellari e 64 euro come Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) parametrato sul nostromo. I minimi tabellari precisi per singola qualifica (comandante, primo ufficiale, ufficiale di macchina, nostromo, marinaio, allievo) sono riportati nelle tabelle allegate al CCNL, disponibili presso Confitarma, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

Struttura della retribuzione nel CCNL Armatoriale

La busta paga del personale navigante ha una struttura peculiare rispetto ai contratti terrestri, perché riflette la continuità del regime di imbarco:

  • Minimo tabellare: importo base per qualifica e tipologia di nave (cargo, traghetto, nave da crociera, rimorchiatore). Le tabelle sono differenziate per stazza lorda della nave.
  • Indennità di navigazione: corresponsione giornaliera per ogni giorno di effettivo imbarco, differenziata tra navigazione in area mediterranea ed extra-mediterranea. Rappresenta un istituto specifico del lavoro marittimo, assente nei contratti terrestri.
  • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR): introdotto con il rinnovo 2024, pari a 64 euro mensili parametrati sul nostromo e riparametrati sulle altre qualifiche.
  • Scatti di anzianità: maturano per ogni biennio o triennio di servizio continuativo, secondo le previsioni del CCNL.
  • Tredicesima e quattordicesima mensilità: erogate rispettivamente a dicembre e in coincidenza con il periodo estivo.

Struttura della retribuzione nel CCNL Porti

Il lavoratore portuale dipendente da imprese ex art. 16/17/18 della L. 84/1994 percepisce:

  • Minimo conglobato per livello: il CCNL Porti utilizza il concetto di «minimo conglobato» che include la paga base, la contingenza e l’elemento distinto della retribuzione storica. Con la tranche dal 1° dicembre 2025 il range va da 1.544,01 euro (VII livello) a 2.783,80 euro per i quadri A delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP): tabella completa sopra.
  • EDR contrattuale: Elemento Distinto della Retribuzione di 50 euro mensili introdotto con il rinnovo 2024, erogato per tredici mensilità.
  • Tredicesima e quattordicesima: entrambe previste dal CCNL.
  • Indennità di turno e lavoro notturno: maggiorazioni che variano dal 25% al 75% secondo la fascia oraria e il tipo di giornata (feriale notturna, festiva, festiva notturna).

La vacanza contrattuale e l’una tantum

Entrambi i CCNL hanno previsto una somma una tantum per compensare il periodo di mancato rinnovo contrattuale (c.d. vacanza contrattuale):

  • CCNL Armatoriale: 380 euro lordi, erogati in due rate (200 euro a luglio 2024 e 180 euro a gennaio 2025), uguali per tutte le qualifiche.
  • CCNL Porti: 600 euro lordi complessivi (parte retributiva + parte welfare), erogati in tre rate nel corso del 2024-2026.

Dove trovare le tabelle ufficiali

Le tabelle retributive complete, con i minimi per singola qualifica marittima e per ciascun livello portuale, sono pubblicate nei testi ufficiali dei contratti collettivi. I principali punti di accesso sono:

  • Sito di Confitarma (confitarma.it) per il CCNL Armatoriale — sezione Contrattazione.
  • Sito di Filt-Cgil (filtcgil.it) — sezione Contratti – Mare e Porti.
  • Sito di Assoporti (assoporti.it) per il CCNL Porti.
  • Archivio contratti del CNEL (cnel.it).

Casi pratici

Tizio — Nostromo su traghetto passeggeri/merci
Caio — Operatore di banchina al 4° livello

Caio è assunto da un’impresa terminalista e inquadrato al 4° livello del CCNL Porti (minimo conglobato 1.894,96 euro dal 1° dicembre 2025). Da novembre 2024 percepisce un aumento di circa 50 euro lordi mensili (prima tranche) più l’EDR di 50 euro. Riceve anche una quota della somma una tantum da 600 euro distribuita in tre rate. Non ha indennità di navigazione, ma matura indennità di turno per il lavoro notturno e festivo, che in porto sono frequenti.

Sempronia — Impiegata amministrativa di un’impresa portuale

Sempronia lavora come impiegata di concetto (3° livello) presso la sede amministrativa di un’impresa portuale. Il suo contratto applicato è il CCNL Porti. Non svolge operazioni fisiche di movimentazione merci ma è ugualmente soggetta a quel contratto collettivo in quanto dipendente dell’impresa che svolge attività ai sensi della L. 84/1994. Percepisce tredicesima e quattordicesima mensilità e, dal 2025, un giorno aggiuntivo di ferie.

Quanto prendi netto in busta paga?

Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.

Apri il calcolatore stipendio netto →

Domande frequenti

Quali sono le parti firmatarie del CCNL dell’industria armatoriale?
Il CCNL Unico dell’Industria Armatoriale è stato rinnovato l’11 luglio 2024 da Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per quella sindacale.
Quali sono le parti firmatarie del CCNL Porti?
Il CCNL dei Lavoratori dei Porti è stato rinnovato il 18 novembre 2024 da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport e Ancip per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per la parte sindacale.
Quanto guadagna un nostromo con il CCNL marittimi?
Il parametro del nostromo è il riferimento base del CCNL Armatoriale. L’aumento complessivo al 1° luglio 2026 è di circa 202 euro lordi mensili. Per i minimi tabellari precisi consultare le tabelle ufficiali allegate al CCNL, disponibili sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali di categoria.
Qual è l’aumento per i lavoratori portuali nel 2024-2026?
Il CCNL Porti 2024-2026 prevede un aumento di 150 euro lordi mensili al 4° livello, con importi proporzionali per gli altri livelli, distribuiti in tre tranche (novembre 2024, dicembre 2025, dicembre 2026). A ciò si aggiunge un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.
Il contratto di arruolamento marittimo è diverso dal CCNL?
Sì. Il personale imbarcato stipula un contratto di arruolamento ai sensi degli artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, per atto pubblico davanti all’Autorità Marittima. Il CCNL Industria Armatoriale integra e migliora le condizioni minime previste dalla legge.
Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le tabelle retributive complete sono disponibili sul sito di Confitarma (confitarma.it), sul sito di Filt-Cgil (filtcgil.it, sezione contratti mare) e sul sito di Assoporti (assoporti.it) per la parte portuale. Il testo del CCNL è depositato presso il CNEL.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il comparto è retto da contratti distinti: la gente di mare (CCNL del settore armatoriale) e i lavoratori portuali (CCNL dei porti).
  • Per i marittimi la retribuzione è parametrata al ruolo di bordo e alla qualifica nei reparti coperta, macchina e camera/cucina.
  • Per i portuali la struttura segue i livelli di inquadramento delle imprese e delle autorità portuali.
  • Minimi e parametri si leggono nelle tabelle vigenti del rispettivo CCNL, aggiornate dai rinnovi in più tranche.
  • Il fondamento resta l'art. 2099 c.c. e l'art. 36 Cost.; per la gente di mare rileva la disciplina speciale del Codice della navigazione.
Indice dei contenuti

Parlare di tabelle retributive nel settore marittimo e portuale significa, in realtà, trattare due mondi normativi distinti che spesso vengono confusi: da un lato la gente di mare, imbarcata e regolata dal contratto del settore armatoriale e dalla disciplina speciale del lavoro nautico; dall'altro i lavoratori portuali, che operano a terra nei terminal e nei cicli di imbarco e sbarco delle merci. Comprendere a quale ambito appartiene la propria posizione è il presupposto per leggere correttamente i minimi. Questo commento illustra la struttura retributiva di ciascun comparto senza riportare importi, che mutano a ogni rinnovo.

Gente di mare: la retribuzione legata al ruolo di bordo

Per i marittimi la paga è ancorata alla qualifica rivestita a bordo e al reparto di appartenenza - coperta, macchina, camera e cucina - secondo una scala di ruoli che va dal personale di servizio fino agli ufficiali. La retribuzione di base è integrata da indennità tipiche della vita di bordo e del lavoro in navigazione, ed è parametrata a una figura di riferimento da cui derivano gli altri ruoli.

La specialità del lavoro nautico

Il rapporto di lavoro della gente di mare è regolato anche dal Codice della navigazione, che disciplina l'arruolamento, i turni di guardia, i periodi di imbarco e le tutele specifiche. Questa cornice speciale incide sulla composizione della retribuzione, in cui pesano in misura rilevante le indennità connesse alla permanenza a bordo e alle condizioni di navigazione: leggere il solo minimo, qui, è particolarmente riduttivo.

Lavoro portuale: i livelli di inquadramento a terra

I lavoratori portuali seguono invece la logica classica dei livelli di inquadramento, distribuiti per qualificazione e responsabilità tra operatori di piazzale, gruisti, addetti ai mezzi, personale tecnico e amministrativo. La tabella retributiva associa a ciascun livello un minimo, integrato dalle indennità connesse alla turnazione, al lavoro notturno e festivo e alle particolari condizioni operative dei terminal.

Aumenti, parametri e tranche

In entrambi i comparti i rinnovi distribuiscono gli aumenti in più tranche calcolate su un parametro o ruolo di riferimento e poi riproporzionate sugli altri. La conseguenza pratica è che il valore aggiornato del minimo dipende dalla fase di applicazione in corso: la lettura va fatta sempre sull'allegato retributivo vigente e sul calendario degli aumenti del contratto pertinente.

Il fondamento normativo comune

Pur nella diversità, entrambi i contratti poggiano sull'art. 2099 c.c., che àncora la retribuzione alla contrattazione collettiva e all'accordo delle parti, e sull'art. 36 Cost., che ne impone proporzionalità e sufficienza. Per la gente di mare a questi principi si somma la disciplina speciale del Codice della navigazione, che rende il sistema retributivo autonomo rispetto a quello dei lavoratori a terra.

Come consultare i valori corretti

La regola operativa è duplice: identificare con precisione il proprio ambito - marittimo o portuale - e consultare l'allegato retributivo del CCNL corrispondente nell'edizione vigente, verificando le indennità accessorie che, in questo settore, incidono in modo determinante sulla retribuzione complessiva.

Domande frequenti

Marittimi e portuali hanno lo stesso contratto?

No: la gente di mare è regolata dal contratto del settore armatoriale e dalla disciplina nautica speciale, mentre i lavoratori portuali seguono il CCNL dei porti, con strutture retributive diverse.

Come è parametrata la paga della gente di mare?

È legata alla qualifica a bordo e al reparto (coperta, macchina, camera e cucina), con un ruolo di riferimento da cui derivano gli altri e con indennità tipiche della vita di bordo.

Perché non sono indicati gli importi?

Minimi e parametri cambiano a ogni rinnovo e si applicano in tranche: la fonte corretta è l'allegato retributivo del CCNL vigente del comparto pertinente.

Quale norma speciale si applica ai marittimi?

Oltre all'art. 2099 c.c. e all'art. 36 Cost., il rapporto della gente di mare è regolato dal Codice della navigazione, che disciplina arruolamento, turni e periodi di imbarco.

Come si leggono le indennità nel lavoro portuale?

Al minimo del livello si aggiungono indennità per turnazione, lavoro notturno e festivo e condizioni operative dei terminal: vanno verificate nel CCNL dei porti vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.