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La guida

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Porti le maggiorazioni dei turni avvicendati sono 5% (diurno feriale), 31% e 50% (notturno), 50% o 53% (festivo e domenicale notturno), e non si cumulano (art. 7); per i marittimi la Sezione 1 del CCNL Armatoriale prevede riposi compensativi per domeniche e festivi a bordo (art. 41).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Porti: Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti · Armatoriale: Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL Porti artt. 7-10 · CCNL Armatoriale, Sezione 1, artt. 13, 14, 18, 35, 40-41
Fonte
Testo del CCNL Porti (in vigore dal 24 febbraio 2021) e del CCNL Armatoriale (verbale dell’11 luglio 2024), Sezione 1

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
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Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL. Nel CCNL Porti (art. 7, lavoro ordinario a turni avvicendati delle imprese) le percentuali sono queste:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Diurno feriale 5%
Notturno feriale (dalla 13ª alla 18ª ora dall’inizio del primo turno diurno) 31%; dalla 19ª alla 24ª ora (IV turno) 50%
Diurno festivo 50%
Notturno festivo 53% (dal 2005); IV turno 60%
Domenica ordinaria, turnisti con programmazione multiperiodale (max 26 domeniche) 20% diurno, 53% notturno
Giorno di riposo settimanale lavorato, turnisti con programmazione multiperiodale 50% diurno, 60% notturno, più riposo compensativo
Straordinario (art. 8): diurno feriale / notturno feriale / diurno festivo / notturno festivo 27% / 50% / 65% / 75%
Le percentuali non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (artt. 7 e 8). Si applicano sull’ora base: minimo conglobato, scatti, EDR, ad personam e superminimo diviso per il divisore orario (167 dal 1° dicembre 2012, art. 18). Percentuali del testo in vigore dal 24 febbraio 2021: il testo coordinato del rinnovo del 2024 non è stato verificato. Per i marittimi della Sezione 1 del CCNL Armatoriale il lavoro oltre le 8 ore giornaliere è straordinario con divisore 184 sul minimo contrattuale e maggiorazione del 25% per il diurno feriale (art. 35); il notturno va dalle 20 alle 6.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Nel CCNL Porti il compenso dei turni è dato dalle maggiorazioni dell’art. 7, calcolate dopo la 12ª ora dall’inizio del primo turno diurno per il notturno (dopo la 18ª per il IV turno); eventuali indennità per le ore di flessibilità sono definite dal secondo livello (art. 6). A bordo il servizio di guardia è di norma su tre turni di quattro ore di lavoro e otto franche (Sezione 1, art. 13).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano (a bordo il riposo minimo è di 10 ore nelle 24 e di 77 ore nei 7 giorni, art. 14 della Sezione 1, secondo la disciplina internazionale della gente di mare):

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Tizio, dipendente di un terminal con il CCNL Porti, lavora a turni avvicendati: per le ore notturne dopo la 12ª dall’inizio del primo turno diurno percepisce il 31% in più sull’ora base, che sale al 50% se il turno è nel IV turno (art. 7); la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. Se Caia, dipendente di un terminal con il CCNL Porti, lavora in una festività non coincidente con la domenica, in busta paga trova la maggiorazione dell’art. 7 (50% diurno e 60% notturno per i turnisti con programmazione multiperiodale, più la quota giornaliera) oppure, se è straordinario, il 65% diurno o il 75% notturno (art. 8); il riposo compensativo spetta quando lavora nel giorno di riposo settimanale.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL Porti riconosce il 20% (diurno) o il 53% (notturno) ai turnisti con programmazione multiperiodale, con un massimo di 26 domeniche l’anno (artt. 7 e 9).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Nel CCNL Porti no: le percentuali non si cumulano e la maggiore assorbe la minore (artt. 7 e 8). Lo straordinario ha le sue percentuali (27%, 50%, 65%, 75%), applicate sull’ora base.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato. Nel CCNL Porti, per i turnisti, il notturno feriale è maggiorato del 31% (dalla 13ª alla 18ª ora dall’inizio del primo turno diurno) o del 50% (dalla 19ª alla 24ª); il notturno festivo del 53%; lo straordinario notturno feriale del 50% (artt. 7 e 8).

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 7-10 del CCNL Porti e, per i marittimi, degli artt. 13, 35, 40 e 41 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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