Indice
La guida
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Porti le maggiorazioni dei turni avvicendati sono 5% (diurno feriale), 31% e 50% (notturno), 50% o 53% (festivo e domenicale notturno), e non si cumulano (art. 7); per i marittimi la Sezione 1 del CCNL Armatoriale prevede riposi compensativi per domeniche e festivi a bordo (art. 41).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Che cosa è il lavoro notturno per la legge
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
- l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
- il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
- se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni: come ragionano i contratti
La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL. Nel CCNL Porti (art. 7, lavoro ordinario a turni avvicendati delle imprese) le percentuali sono queste:
| Tipo di prestazione | Cosa riconosce di norma il CCNL |
|---|---|
| Diurno feriale | 5% |
| Notturno feriale (dalla 13ª alla 18ª ora dall’inizio del primo turno diurno) | 31%; dalla 19ª alla 24ª ora (IV turno) 50% |
| Diurno festivo | 50% |
| Notturno festivo | 53% (dal 2005); IV turno 60% |
| Domenica ordinaria, turnisti con programmazione multiperiodale (max 26 domeniche) | 20% diurno, 53% notturno |
| Giorno di riposo settimanale lavorato, turnisti con programmazione multiperiodale | 50% diurno, 60% notturno, più riposo compensativo |
| Straordinario (art. 8): diurno feriale / notturno feriale / diurno festivo / notturno festivo | 27% / 50% / 65% / 75% |
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Nel CCNL Porti il compenso dei turni è dato dalle maggiorazioni dell’art. 7, calcolate dopo la 12ª ora dall’inizio del primo turno diurno per il notturno (dopo la 18ª per il IV turno); eventuali indennità per le ore di flessibilità sono definite dal secondo livello (art. 6). A bordo il servizio di guardia è di norma su tre turni di quattro ore di lavoro e otto franche (Sezione 1, art. 13).
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano (a bordo il riposo minimo è di 10 ore nelle 24 e di 77 ore nei 7 giorni, art. 14 della Sezione 1, secondo la disciplina internazionale della gente di mare):
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 7-10 del CCNL Porti e, per i marittimi, degli artt. 13, 35, 40 e 41 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale.