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La guida

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

Dimissioni nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
CCNL Armatoriale: Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti · CCNL Porti: Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso: art. 37 CCNL Porti; artt. 53-54 Sezione 1 CCNL Armatoriale
Fonte
Testo del CCNL Porti (in vigore dal 24/2/2021, rinnovo 8/10/2024) e Sezione 1 del CCNL Armatoriale (edizione 2016, verbale di rinnovo 11/7/2024)

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata dipende dal contratto applicato.

Preavviso nei due CCNL
Contratto e inquadramento Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Porti, quadri e 1° livello (art. 37) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Porti, 2° e 3° livello 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Porti, 4° e 5° livello 15 giorni 1 mese 1 mese e mezzo
Porti, altri lavoratori 15 giorni
Armatoriale, Sezione 1, marittimi (art. 54) 18 giorni (tempo indeterminato), 15 giorni (tempo determinato)
Nel CCNL Porti i termini indicati valgono per il licenziamento; per le dimissioni volontarie sono ridotti della metà (art. 37). Nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale il marittimo che si dimette rispetta il termine di 18 giorni e sostiene le spese del suo rimpatrio, salvo morte di un familiare stretto o fatto grave documentato entro 10 giorni dallo sbarco (art. 53). Se il contratto di arruolamento dura meno del preavviso, questo è ridotto alla metà della durata (art. 54). Dati dalla Sezione 1 nell’edizione 2016: il rinnovo dell’11 luglio 2024 ha riscritto la parte normativa della Sezione 1 e il testo coordinato non è stato verificato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Nel CCNL Porti i termini di disdetta decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione (art. 37): non esiste una regola del 1° o del 16 del mese. Per i marittimi, la risoluzione del contratto di arruolamento avviene nel rispetto del termine di 18 giorni, e l’armatore può sostituire il preavviso non osservato con una indennità giornaliera calcolata su minimo contrattuale, panatica, ratei di 13ª e 14ª, eventuali scatti (art. 54).

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico Sì Sì
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, dipendente di 4° livello di un terminal (CCNL Porti) con 6 anni di anzianità, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il preavviso: 1 mese per il licenziamento (4°-5° livello, anzianità 5-10 anni), dimezzato a 15 giorni per le dimissioni (art. 37): alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Nel CCNL Porti dipende da livello e anzianità e per le dimissioni è la metà di quello di licenziamento: ad esempio 1 mese per i quadri e il 1° livello fino a 5 anni, 15 giorni per il 4° e 5° livello fino a 5 anni (art. 37). Per i marittimi della Sezione 1 del CCNL Armatoriale è di 18 giorni (art. 53).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). I termini di preavviso sono quelli dell’art. 37 del CCNL Porti e degli artt. 53-54 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale; le altre Sezioni del CCNL Armatoriale possono prevedere regole proprie.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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