Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

Dimissioni nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni del lavoratore marittimo o portuale sono un recesso unilaterale (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • Il preavviso varia per livello e anzianita secondo le tabelle del CCNL vigente: non lavorarlo comporta l'indennita sostitutiva trattenuta sulle competenze finali.
  • Per i marittimi imbarcati la decorrenza del preavviso si lega allo sbarco e all'approdo in un porto utile, non al semplice calendario.
  • Con dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) il preavviso non e dovuto e resta il diritto alla NASpI.
  • TFR (art. 2120 c.c.), ferie e permessi maturati e non goduti vanno liquidati a saldo qualunque sia il motivo dell'uscita.
Indice dei contenuti

Le dimissioni nel comparto marittimo e portuale meritano una lettura attenta perche la regola generale del recesso, fissata dagli artt. 2118 e 2119 c.c., si innesta su un'organizzazione del lavoro segnata dall'imbarco, dai turni in banchina e dalla continuita del servizio. La procedura telematica resta identica a quella di ogni rapporto subordinato, ma i tempi del preavviso si misurano su una realta operativa in cui non sempre il lavoratore puo lasciare il posto da un giorno all'altro.

Il recesso del lavoratore tra mare e banchina

Dare le dimissioni significa esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 2118 c.c.: una manifestazione di volonta libera, che non richiede motivazione e produce effetto a prescindere dall'accettazione del datore. Nel lavoro portuale il rapporto si svolge in continuita con turni e chiamate; nel lavoro marittimo, invece, la prestazione e scandita dall'imbarco e dallo sbarco. Questa differenza incide sul momento in cui il recesso diventa operativo, soprattutto quando il marittimo si trova a bordo e lontano dal porto di arruolamento.

Il modulo telematico: l'unica forma valida

Dal 2016 le dimissioni richiedono il modulo telematico disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015. Senza quella comunicazione, trasmessa online direttamente dal lavoratore o tramite patronato, organizzazione sindacale o intermediario abilitato, l'atto e privo di efficacia. La norma tutela il dipendente da pressioni e dimissioni in bianco: entro 7 giorni dalla trasmissione il lavoratore puo revocare la propria scelta senza oneri, e in quel caso il rapporto prosegue come se nulla fosse accaduto.

Il preavviso: livello, anzianita e approdo

La durata del preavviso non e fissata dal codice civile ma dalle tabelle del CCNL vigente, graduate per inquadramento e anzianita di servizio. Per il personale di terra il conteggio segue il calendario ordinario; per il personale navigante la contrattazione e la prassi legano spesso la decorrenza all'arrivo della nave in un porto utile, perche pretendere l'abbandono del posto in navigazione sarebbe incompatibile con la sicurezza dell'equipaggio. Chi non rispetta il preavviso e tenuto all'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato, normalmente trattenuta sulle competenze di fine rapporto.

La giusta causa e i suoi confini

L'art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto: si pensi al mancato pagamento reiterato delle competenze, a condizioni di lavoro pericolose o a gravi inadempimenti del datore. In questi casi il lavoratore non deve l'indennita di mancato preavviso e conserva il diritto alla NASpI, perche la cessazione e considerata non volontaria nella sostanza. La qualificazione come giusta causa va pero motivata con cura, perche un suo uso improprio espone a contestazioni sull'indennita.

NASpI, TFR e competenze finali

Le dimissioni ordinarie non danno di regola diritto alla NASpI, che spetta invece nelle ipotesi di giusta causa e nei casi tipizzati dalla prassi INPS aggiornata. Restano sempre dovuti, qualunque sia il motivo dell'uscita, il TFR liquidato secondo l'art. 2120 c.c., le ferie e i permessi maturati e non goduti, i ratei di mensilita aggiuntive. Per i marittimi vanno verificate eventuali competenze legate all'imbarco e ai periodi di navigazione, da regolare al saldo.

Errori da evitare nell'uscita

Gli errori piu frequenti sono l'abbandono del posto senza modulo telematico, scambiato per dimissioni ma in realta inefficace e potenzialmente sanzionabile come assenza ingiustificata; il calcolo del preavviso su tabelle non aggiornate; e la qualificazione affrettata della giusta causa. Conviene sempre incrociare il modulo telematico, le tabelle del CCNL vigente e, per i naviganti, la data effettiva di sbarco e approdo, conservando copia di ogni comunicazione.

Domande frequenti

Bastano una lettera o una e-mail per dimettersi nel lavoro marittimo?

No. Le dimissioni sono valide solo con il modulo telematico previsto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015, trasmesso online dal lavoratore o tramite patronato, sindacato o intermediario abilitato. Lettere o e-mail non producono effetto.

Quanto dura il preavviso?

Non lo fissa la legge ma il CCNL vigente, con tempi graduati per livello e anzianita. Per il personale navigante la decorrenza si lega spesso allo sbarco in un porto utile. Vanno sempre consultate le tabelle del CCNL aggiornato.

Posso revocare le dimissioni dopo averle inviate?

Si, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico, senza oneri. In quel caso il rapporto prosegue regolarmente come se le dimissioni non fossero mai state presentate.

Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?

Le dimissioni volontarie ordinarie non danno di norma diritto alla NASpI. Spetta invece in caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e nelle ipotesi tipizzate dalle circolari INPS aggiornate.

Cosa succede se non lavoro il preavviso?

Il datore puo trattenere l'indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, sulle competenze di fine rapporto. Restano comunque dovuti TFR, ferie e permessi maturati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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