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La guida
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: orario di lavoro, turni e straordinari
Il lavoro a bordo e il lavoro in banchina hanno ritmi radicalmente diversi: i turni di guardia marittima e i turni portuali h24 seguono logiche contrattuali e normative distinte, con limiti di legge internazionale per i marittimi e specifiche maggiorazioni per i portuali.
Il personale navigante segue turni 4-ore-di-lavoro / 8-ore-franche, con limiti MLC 2006 di 14 ore ogni 24 e 72 ore ogni 7 giorni. Il CCNL Porti fissa l’orario a 38 ore settimanali (36 per turnisti h24); lo straordinario è maggiorato dal 27% (diurno feriale) al 75% (notturno festivo), con un tetto di 300 ore annue per chi lavora 36 ore settimanali e di 250 per gli altri (art. 8).
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I turni di guardia nel lavoro marittimo
La sicurezza della navigazione impone la presenza continua di personale qualificato in plancia e in sala macchine, 24 ore su 24, per tutta la durata della traversata. Il sistema tradizionale è il turno 4 ore di guardia / 8 ore franche: ogni ufficiale o sottufficiale presta servizio per quattro ore consecutive, poi ha otto ore libere, poi riprende la guardia.
Su una nave con tre ufficiali di coperta, le guardie si distribuiscono su tre turni: 00-04 e 12-16, 04-08 e 16-20, 08-12 e 20-24. Il CCNL Armatoriale prevede espressamente questa struttura, e ammette che su navi con meno di tre ufficiali per dipartimento i turni siano diversamente distribuiti, purché equamente ripartiti e nel rispetto dei limiti di legge.
I limiti di orario della MLC 2006
La Convenzione sul Lavoro Marittimo del 2006 (Maritime Labour Convention, MLC 2006), adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ratificata dall’Italia con Legge 23 marzo 2013 n. 113, fissa limiti inderogabili:
- Massimo 14 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 24 ore.
- Massimo 72 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 7 giorni.
- Minimo 10 ore di riposo in qualsiasi periodo di 24 ore.
- Minimo 77 ore di riposo in qualsiasi periodo di 7 giorni.
Questi limiti prevalgono su qualsiasi disposizione contrattuale meno favorevole. Il comandante può derogarli temporaneamente in caso di emergenza o per esigenze di sicurezza della navigazione, ma deve registrare le deroghe nel giornale di bordo e ripristinare i riposi appena possibile.
Il D.Lgs. 108/2005 (attuazione della Direttiva 1999/63/CE sull’accordo relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare) disciplina ulteriormente la materia per il personale navigante italiano.
L’orario nel CCNL Porti
I lavoratori portuali operano in un contesto diverso: il porto funziona tipicamente sette giorni su sette, h24, con operazioni che dipendono dagli arrivi delle navi e dai turni di lavoro organizzati dalle imprese. Il CCNL Porti disciplina l’orario come segue:
- Orario normale: 38 ore settimanali per il personale con orari spezzati, misti o similari, distribuiti su cinque o sei giorni.
- Turnisti h24: 36 ore settimanali per i lavoratori in turno continuativo che coprono le 24 ore, distribuiti su cinque o sei giorni.
Tabella riepilogativa
| Tipo di prestazione | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario feriale diurno | 27% | Ore oltre l’orario contrattuale (38 o 36 ore settimanali) |
| Straordinario notturno feriale | 50% | Ore notturne in giorno feriale |
| Straordinario diurno festivo | 65% | Domeniche e festività dell’art. 10 |
| Straordinario notturno festivo | 75% | Combinazione festivo + notturno |
| Turni avvicendati: diurno feriale | 5% | Maggiorazione ordinaria per il lavoro a turni (art. 7) |
| Turni avvicendati: notturno feriale | 31% (50% nel IV turno) | Dopo la 12ª ora dall’inizio del primo turno diurno (18ª per il IV turno) |
| Turni avvicendati: diurno festivo | 50% | 20% se è dato il riposo sostitutivo |
| Turni avvicendati: notturno festivo | 53% (60% nel IV turno) | 50% con riposo sostitutivo |
| Limite annuo di straordinario | 300 ore (36 h settimanali) o 250 ore (altri) | Art. 8; il personale non può rifiutarlo senza giustificati motivi |
Nota: percentuali dell’art. 7 (turni) e dell’art. 8 (straordinario) del testo del CCNL Porti in vigore dal 24 febbraio 2021; il rinnovo dell’8 ottobre 2024 (testo del 18 novembre 2024) non risulta aver cambiato le percentuali, ma il testo coordinato non è stato verificato. Le percentuali non si cumulano: la maggiore assorbe la minore. L’ora base è (minimo conglobato + scatti + EDR + ad personam e superminimo) divisa per 167 (art. 18).
Flessibilità e orario multiperiodale
Le imprese portuali possono organizzare l’orario di lavoro in modo flessibile, adottando regimi di orario multiperiodale (la media settimanale si calcola su un arco di più settimane) per fare fronte ai picchi di traffico portuale legati all’arrivo delle navi. Il CCNL Porti (art. 6) prevede, per chi programma i turni, sei turni al mese «jolly» e 130 ore annue pro capite di flessibilità; senza programmazione dei turni il limite è di 180 ore annue, con conguaglio bimestrale. L’applicazione richiede la consultazione preventiva di RSU/RSA.
Casi pratici
Tizio è secondo ufficiale di coperta su una portacontainer. Svolge la guardia 00-04 e 12-16. In totale presta 8 ore di lavoro ogni 24 ore: nei limiti MLC. In porto, durante le operazioni di carico, il comandante lo chiama per due ore aggiuntive fuori turno: si tratta di straordinario a bordo, remunerato secondo le previsioni del CCNL Armatoriale per la sezione navi da carico.
Caio lavora in un terminal container con turni su tre fasce (06-14, 14-22, 22-06). Nella settimana in cui presta il turno notturno, percepisce la maggiorazione per il lavoro notturno a turni avvicendati: il 31% dopo la 12ª ora dall’inizio del primo turno diurno (art. 7), che si aggiunge alla retribuzione ordinaria. Il sabato, quando è chiamato a lavorare straordinario nella fascia 22-06, percepisce la maggiorazione per lo straordinario notturno feriale: il 50% (art. 8).
Sempronia ha già effettuato 280 ore di straordinario entro ottobre. L’impresa le chiede di farne altre 30 entro fine anno. Sempronia verifica che l’art. 8 del CCNL Porti fissa il tetto in 300 ore annue per il personale con orario di 36 ore settimanali (250 per gli altri): potrà effettuare le 30 ore richieste solo se rientrano nel limite; il personale non può rifiutare lo straordinario entro i limiti, salvo giustificati motivi di impedimento.
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Domande frequenti
Come funzionano i turni di guardia per i marittimi?
Quante ore lavora un lavoratore portuale?
Qual è il limite massimo di ore di lavoro per i marittimi?
Come vengono retribuiti gli straordinari nel CCNL Porti?
I turni di navigazione si contano come straordinario?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.