Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: orario di lavoro, turni e straordinari

Il lavoro a bordo e il lavoro in banchina hanno ritmi radicalmente diversi: i turni di guardia marittima e i turni portuali h24 seguono logiche contrattuali e normative distinte, con limiti di legge internazionale per i marittimi e specifiche maggiorazioni per i portuali.

In sintesi

Il personale navigante segue turni 4-ore-di-lavoro / 8-ore-franche, con limiti MLC 2006 di 14 ore ogni 24 e 72 ore ogni 7 giorni. Il CCNL Porti fissa l’orario a 38 ore settimanali (36 per turnisti h24); le maggiorazioni per straordinario vanno dal 25% al 75% a seconda dell’orario e del tipo di giornata.

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Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport, Ancip / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
MLC 2006 (ratif. L. 113/2013) · D.Lgs. 108/2005 (orario lavoro marittimo) · D.Lgs. 66/2003 (orario lavoro terrestre)

I turni di guardia nel lavoro marittimo

La sicurezza della navigazione impone la presenza continua di personale qualificato in plancia e in sala macchine, 24 ore su 24, per tutta la durata della traversata. Il sistema tradizionale è il turno 4 ore di guardia / 8 ore franche: ogni ufficiale o sottufficiale presta servizio per quattro ore consecutive, poi ha otto ore libere, poi riprende la guardia.

Su una nave con tre ufficiali di coperta, le guardie si distribuiscono su tre turni: 00-04 e 12-16, 04-08 e 16-20, 08-12 e 20-24. Il CCNL Armatoriale prevede espressamente questa struttura, e ammette che su navi con meno di tre ufficiali per dipartimento i turni siano diversamente distribuiti, purché equamente ripartiti e nel rispetto dei limiti di legge.

I limiti di orario della MLC 2006

La Convenzione sul Lavoro Marittimo del 2006 (Maritime Labour Convention, MLC 2006), adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ratificata dall’Italia con Legge 23 marzo 2013 n. 113, fissa limiti inderogabili:

  • Massimo 14 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 24 ore.
  • Massimo 72 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 7 giorni.
  • Minimo 10 ore di riposo in qualsiasi periodo di 24 ore.
  • Minimo 77 ore di riposo in qualsiasi periodo di 7 giorni.

Questi limiti prevalgono su qualsiasi disposizione contrattuale meno favorevole. Il comandante può derogarli temporaneamente in caso di emergenza o per esigenze di sicurezza della navigazione, ma deve registrare le deroghe nel giornale di bordo e ripristinare i riposi appena possibile.

Il D.Lgs. 108/2005 (attuazione della Direttiva 1999/63/CE sull’accordo relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare) disciplina ulteriormente la materia per il personale navigante italiano.

L’orario nel CCNL Porti

I lavoratori portuali operano in un contesto diverso: il porto funziona tipicamente sette giorni su sette, h24, con operazioni che dipendono dagli arrivi delle navi e dai turni di lavoro organizzati dalle imprese. Il CCNL Porti disciplina l’orario come segue:

  • Orario normale: 38 ore settimanali per il personale con orari spezzati, misti o similari, distribuiti su cinque o sei giorni.
  • Turnisti h24: 36 ore settimanali per i lavoratori in turno continuativo che coprono le 24 ore, distribuiti su cinque o sei giorni. Il rinnovo 2024 ha previsto l’aggiunta di due notti supplementari per il passaggio graduale verso le 36 ore per alcune categorie.

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni straordinario — CCNL Porti
Tipo di prestazione Maggiorazione Note
Straordinario feriale diurno 25% Ore oltre le 38/36 settimanali in giorno feriale
Lavoro notturno feriale Maggiorazione specifica (verif. testo CCNL) Ore notturne nei giorni feriali
Lavoro domenicale / festivo Maggiorazione specifica (verif. testo CCNL) Prestazione in giorno di riposo settimanale o festivo
Straordinario festivo notturno Fino a 75% Combinazione festivo + notturno
Limite annuo straordinario ~300 ore Indicativo; confrontare con testo contrattuale

Nota: le percentuali esatte di maggiorazione per le fasce notturne e festive sono definite nel testo integrale del CCNL Porti. I dati indicati sono basati sulle fonti disponibili (rinnovo 2024). Verificare sempre il testo aggiornato.

Flessibilità e orario multiperiodale

Le imprese portuali possono organizzare l’orario di lavoro in modo flessibile, adottando regimi di orario multiperiodale (la media settimanale si calcola su un arco di più settimane) per fare fronte ai picchi di traffico portuale legati all’arrivo delle navi. Il CCNL Porti disciplina le condizioni di attivazione di questo regime, che richiede accordo con le rappresentanze sindacali.

Casi pratici

Tizio — Ufficiale di turno in plancia

Tizio è secondo ufficiale di coperta su una portacontainer. Svolge la guardia 00-04 e 12-16. In totale presta 8 ore di lavoro ogni 24 ore: nei limiti MLC. In porto, durante le operazioni di carico, il comandante lo chiama per due ore aggiuntive fuori turno: si tratta di straordinario a bordo, remunerato secondo le previsioni del CCNL Armatoriale per la sezione navi da carico.

Caio — Operatore di banchina in turno notturno

Caio lavora in un terminal container con turni su tre fasce (06-14, 14-22, 22-06). Nella settimana in cui presta il turno notturno, percepisce la maggiorazione contrattuale per il lavoro nelle ore notturne, che si aggiunge alla retribuzione ordinaria. Il sabato, quando è chiamato a lavorare straordinario nella fascia 22-06, percepisce la maggiorazione più alta prevista dal CCNL Porti.

Sempronia — Gruista e il limite delle 300 ore di straordinario

Sempronia ha già effettuato 280 ore di straordinario entro ottobre. L’impresa le chiede di farne altre 30 entro fine anno. Sempronia verifica con la RSU che il CCNL Porti prevede un tetto annuo alle ore di straordinario: potrà effettuare le ore richieste solo se non si supera il limite. In caso contrario ha diritto a rifiutare senza conseguenze disciplinari.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Come funzionano i turni di guardia per i marittimi?
Il CCNL Armatoriale prevede turni di guardia di 4 ore di lavoro continuativo e 8 ore franche. Su navi con meno di tre ufficiali per dipartimento, i turni possono essere diversamente distribuiti purché proporzionali e nel rispetto dei limiti MLC 2006.
Quante ore lavora un lavoratore portuale?
Il CCNL Porti fissa l’orario normale a 38 ore settimanali per il personale con orari spezzati o misti, e a 36 ore per i turnisti h24. L’orario è distribuito su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze operative.
Qual è il limite massimo di ore di lavoro per i marittimi?
La MLC 2006 fissa il limite a 14 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 24 ore e 72 ore in qualsiasi periodo di 7 giorni. Questi limiti sono inderogabili e prevalgono sul CCNL.
Come vengono retribuiti gli straordinari nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti prevede maggiorazioni dal 25% (straordinario feriale diurno) fino al 75% (straordinario festivo notturno). Il limite annuo è indicativamente di 300 ore. Verificare le percentuali esatte nel testo contrattuale aggiornato.
I turni di navigazione si contano come straordinario?
Nel lavoro marittimo l’indennità di navigazione giornaliera remunera forfettariamente la disponibilità a bordo. Le ore oltre i turni di guardia ordinari sono remunerate come straordinario o compensate con riposi, secondo le previsioni del CCNL Armatoriale per il tipo di nave.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario di lavoro segue il D.Lgs. 66/2003 per i profili a terra: durata media settimanale, riposi e limiti allo straordinario.
  • Il personale navigante e' soggetto alla disciplina internazionale di settore su ore di lavoro e di riposo, distinta da quella del lavoro a terra.
  • I riposi minimi (11 ore consecutive nelle 24, riposo settimanale) sono garanzie inderogabili a tutela della sicurezza.
  • Lo straordinario va compensato con maggiorazioni differenziate per fascia oraria e tipo di giornata.
  • Percentuali e tetti orari precisi sono nelle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il tempo di lavoro nel comparto marittimo e portuale convive con due mondi: il lavoro a bordo, scandito dai turni di guardia e da una disciplina internazionale specifica, e il lavoro in banchina, organizzato spesso su ciclo continuo e regolato dalle norme nazionali sull'orario. Conoscere quale regime si applica e' il primo passo per gestire correttamente turni, riposi e straordinari in un settore dove la sicurezza dipende anche dal rispetto dei limiti di fatica.

Due regimi distinti: bordo e banchina

La prima distinzione e' tra personale navigante e personale a terra. Il lavoro a bordo segue una disciplina internazionale di settore che fissa tetti massimi di ore di lavoro e minimi di riposo, pensati per la specificita' della vita di bordo e per la sicurezza della navigazione. Il lavoro portuale a terra ricade invece, in via generale, nella cornice del D.Lgs. 66/2003. Applicare il regime sbagliato significa esporsi a violazioni e a rischi per la sicurezza.

La durata dell'orario e la media settimanale

Per i profili soggetti al D.Lgs. 66/2003 la regola cardine non e' un tetto giornaliero rigido, ma il rispetto di una durata media della prestazione, calcolata su un periodo di riferimento, comprensiva dello straordinario. Questa logica della media consente all'organizzazione portuale, intensiva in alcuni periodi e più distesa in altri, una certa flessibilita', a patto di non superare i limiti complessivi e di garantire i riposi. L'orario normale contrattuale e i regimi dei turnisti sono fissati dal CCNL vigente.

I riposi: la garanzia inderogabile

Il cuore della tutela sta nei riposi. Il D.Lgs. 66/2003 impone un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e un riposo settimanale di almeno 24 ore, di norma coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero. Per il personale di bordo i tempi di riposo seguono i parametri della disciplina internazionale. Questi limiti non sono negoziabili a danno del lavoratore: rispondono a una logica di prevenzione degli infortuni legati alla stanchezza.

Il lavoro notturno e le sue tutele

Il lavoro su ciclo continuo rende il notturno strutturale. Oltre alla maggiorazione economica, il lavoratore notturno gode di tutele specifiche: limiti alla durata media della prestazione notturna e sorveglianza sanitaria periodica per accertare l'idoneita' a un'attività che incide sui ritmi biologici. Nel lavoro portuale h24 queste garanzie hanno un peso pratico notevole e vanno coordinate con l'organizzazione dei turni avvicendati.

Lo straordinario e le maggiorazioni

Il lavoro prestato oltre l'orario normale e' straordinario e va compensato con maggiorazioni che il CCNL gradua in base alla fascia oraria (diurno, notturno) e al tipo di giornata (feriale, festivo). La logica e' premiare il maggiore disagio. Lo straordinario incontra inoltre limiti quantitativi e, in alcuni casi, può essere compensato con riposi sostitutivi anziche' con denaro. Le percentuali e i tetti precisi vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente.

Registrazione dell'orario e contenzioso

La corretta rilevazione dell'orario effettivamente prestato e' decisiva tanto per il pagamento dello straordinario quanto per la verifica del rispetto dei riposi. In un contesto a turni complessi, una registrazione puntuale protegge entrambe le parti: il lavoratore nella prova delle ore svolte, il datore nella dimostrazione del rispetto dei limiti. Le contestazioni più frequenti nascono proprio da rilevazioni lacunose o da una errata qualificazione delle ore eccedenti.

Domande frequenti

Quante ore di riposo spettano ogni giorno?

Per i profili soggetti al D.Lgs. 66/2003, almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24, oltre al riposo settimanale di almeno 24 ore.

Il personale di bordo segue le stesse regole dei portuali?

No. Il navigante e' soggetto alla disciplina internazionale di settore su ore di lavoro e di riposo, distinta dal regime nazionale del lavoro a terra.

Come si calcola l'orario massimo?

Per i profili D.Lgs. 66/2003 conta la durata media settimanale su un periodo di riferimento, comprensiva dello straordinario, non un tetto giornaliero rigido.

Quanto si paga lo straordinario?

Con maggiorazioni graduate per fascia oraria e tipo di giornata; le percentuali esatte sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Il lavoro notturno ha tutele aggiuntive?

Si'. Oltre alla maggiorazione, prevede limiti alla durata media della prestazione notturna e sorveglianza sanitaria periodica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.