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Ultimo aggiornamento: 4 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Armatoriale il periodo di prova per il personale navigante non supera i 45 giorni di effettivo lavoro a bordo e non si ripete in caso di reimbarco entro tre anni sullo stesso tipo di nave. Nel CCNL Porti la durata varia per livello, fino a sei mesi per i quadri. In entrambi i casi la prova deve risultare da atto scritto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: periodo di prova

Il periodo di prova nei contratti marittimi e portuali ha regole proprie: la discontinuità dell’imbarco e la struttura del contratto di arruolamento introducono specificità assenti nei contratti terrestri ordinari.

In sintesi

Nel CCNL Armatoriale il periodo di prova non supera i 45 giorni di effettivo lavoro a bordo e non si ripete in caso di reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica. Nel CCNL Porti la durata varia per livello (da 30 giorni per i livelli operativi a 6 mesi per i quadri). In entrambi i casi è obbligatoria la forma scritta.

Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport, Ancip / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte legale
Art. 2096 c.c. (periodo di prova ordinario) · Cod. Navig. artt. 323-375 (arruolamento)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova nei due CCNL
Contratto Figure Durata massima Riduzione/eccezioni
CCNL Armatoriale Tutto il personale navigante 45 giorni di effettivo lavoro a bordo Non si ripete entro 3 anni, stessa qualifica/tipo nave/stessa compagnia
CCNL Porti — livelli IV-VI Operai portuali, conduttori mezzi 30-60 giorni (verif. testo contrattuale) Riduzione per esperienza pregressa documentata
CCNL Porti — livelli II-III Impiegati, capisquadra 2-3 mesi (verif. testo contrattuale) Riduzione per esperienza pregressa documentata
CCNL Porti — I livello e quadri Funzionari, quadri AdSP Fino a 6 mesi

Nota: i valori del CCNL Porti per i livelli IV-VI e II-III sono indicativi; la durata esatta è fissata nel testo contrattuale che può essere aggiornato dai rinnovi successivi al 2024. Verificare sempre il testo vigente presso Assoporti o le organizzazioni sindacali.

Il periodo di prova nel lavoro marittimo: specificità

Il lavoro marittimo presenta una complessità peculiare rispetto al lavoro terrestre: il personale navigante non ha un posto fisso di lavoro, ma si imbarca su navi diverse per periodi variabili, alternando fasi di imbarco a periodi di sbarco, riposo e disponibilità. Questa discontinuità ha portato il CCNL Armatoriale a disciplinare il periodo di prova in modo specifico.

La regola fondamentale è che il periodo di prova si calcola in giorni di effettivo lavoro a bordo, non in giorni di calendario. Se il contratto di arruolamento dura tre mesi di calendario ma il marittimo ha lavorato effettivamente solo 30 giorni (per via di scali, manutenzioni o soste), il conto del periodo di prova sarà pari a quei 30 giorni effettivi.

La norma più importante per i marittimi è la non ripetibilità della prova: se lo stesso lavoratore viene reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica su navi dello stesso tipo presso la stessa compagnia, il periodo di prova non decorre nuovamente. Questa previsione tutela i marittimi con rapporti di imbarco discontinui — tipici del settore — dall’abuso della prova come strumento per evitare la stabilizzazione del rapporto.

Forma scritta obbligatoria

In entrambi i contratti, il periodo di prova deve risultare da atto scritto:

  • Per il personale navigante, il contratto di arruolamento viene stipulato per atto pubblico davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto), ai sensi dell’art. 332 del Codice della Navigazione. L’atto deve indicare la qualifica, le mansioni, la nave, la decorrenza e la durata del rapporto (a viaggio, a tempo, a campagna). Il periodo di prova è parte integrante di questo atto.
  • Per i lavoratori portuali, la clausola di prova deve essere inserita nella lettera di assunzione, con indicazione della durata e del livello di inquadramento. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

Recesso durante la prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano tuttavia fermi i limiti generali:

  • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, nazionalità, opinioni sindacali, gravidanza).
  • Il recesso non può essere ritorsivo.
  • Per il personale navigante, il recesso del comandante o dell’armatore durante la prova comporta lo sbarco del lavoratore nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 344) prevede specifiche garanzie per il rimpatrio del marittimo sbarcato in porto straniero, a spese dell’armatore.

Effetti della malattia durante la prova

La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il computo della prova stessa, che riprende al rientro in servizio. Nel lavoro marittimo la regola si applica con le peculiarità della disciplina della malattia a bordo: il marittimo malato ha diritto a essere sbarcato e ricoverato a spese dell’armatore (art. 355 Cod. Navig.), e il periodo di prova riprende solo quando torna in servizio effettivo a bordo.

Casi pratici

Tizio — Marinaio che reimbarcò dopo un anno

Tizio ha lavorato come marinaio comune su una portarinfuse della compagnia Alfa per sei mesi nel 2023, superando il periodo di prova. Ha poi sbarcato e lavorato per un’altra compagnia per tre mesi. Nel 2024 reimbarcò per Alfa, sulla stessa tipologia di nave. Il CCNL Armatoriale esclude il nuovo periodo di prova: essendo reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica, sullo stesso tipo di nave e presso la stessa compagnia, il rapporto si costituisce immediatamente senza prova.

Caio — Operatore portuale, prova interrotta da infortunio

Caio è stato assunto al 4° livello del CCNL Porti con un periodo di prova di 45 giorni. Al 20° giorno subisce un infortunio sul lavoro e rimane in convalescenza per 30 giorni. Il periodo di prova si sospende durante la convalescenza. Al rientro, il computo riprende dal 20° giorno: Caio deve svolgere altri 25 giorni di prova effettiva prima della conferma definitiva.

Sempronia — Ufficiale di macchina sbarcata durante la prova

Sempronia è assunta come secondo ufficiale di macchina su un traghetto. Durante la traversata Genova-Palermo l’armatore esercita il recesso dalla prova e comunica allo sbarco che il rapporto non è confermato. Sempronia verifica che il recesso non sia discriminatorio e che l’armatore adempia all’obbligo di rimpatrio previsto dal Codice della Navigazione per lo sbarco in porto diverso da quello di arruolamento.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un marinaio nel CCNL Armatoriale?
Il CCNL dell’Industria Armatoriale prevede un periodo di prova massimo di 45 giorni di lavoro effettivo a bordo. Il computo si riferisce ai giorni di effettivo imbarco, non ai giorni di calendario del contratto di arruolamento.
Il periodo di prova si ripete se il marittimo reimbarcò sulla stessa nave?
No. Il CCNL Armatoriale prevede che il periodo di prova non si ripeta se il marittimo reimbarcò entro tre anni nella stessa qualifica su navi dello stesso tipo appartenenti alla stessa compagnia.
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti differenzia la durata per livello. Per i livelli operativi (IV-VI) la durata è generalmente più breve (indicativamente 30-60 giorni); per i livelli impiegatizi (II-III) è di 2-3 mesi; per il I livello e i quadri può arrivare fino a 6 mesi. Verificare il testo contrattuale aggiornato.
La prova deve essere messa per iscritto?
Sì. Nel contratto di arruolamento marittimo (stipulato per atto pubblico davanti alla Capitaneria di Porto) e nella lettera di assunzione dei portuali, la clausola di prova deve essere scritta e indicare la durata. Senza forma scritta il rapporto è a tempo indeterminato senza prova.
Il datore di lavoro può recedere liberamente durante la prova?
Sì, il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso né motivazione, ma restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi. Per il personale navigante, il recesso comporta lo sbarco e il diritto al rimpatrio a spese dell’armatore se si è in porto straniero.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un marinaio nel CCNL Armatoriale?

Il CCNL dell'Industria Armatoriale prevede un periodo di prova massimo di 45 giorni di lavoro effettivo a bordo. Il computo si riferisce ai giorni di effettivo imbarco, non ai giorni di calendario del contratto.

Il periodo di prova si ripete se il marittimo viene reimbarco sulla stessa nave?

No. Il CCNL Armatoriale prevede che il periodo di prova non si ripeta se il marittimo viene reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica su navi dello stesso tipo appartenenti alla stessa compagnia. Questa clausola tutela i lavoratori con rapporti di imbarco discontinui.

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Porti?

Il CCNL Porti differenzia la durata per livello di inquadramento. Per i livelli operativi (IV-VI) la durata è generalmente di 30-60 giorni; per i livelli impiegatizi (II-III) è di 2-3 mesi; per il I livello e i quadri può arrivare fino a 6 mesi. I valori esatti vanno verificati nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.

Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?

Sì, in entrambi i contratti il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Nel caso del personale navigante, il contratto di arruolamento viene stipulato per atto pubblico davanti all'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto), e deve indicare espressamente la presenza e la durata del periodo di prova.

Il datore di lavoro può recedere liberamente durante la prova?

Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di preavviso né di motivazione, fermi restando i divieti di recesso discriminatorio o ritorsivo, che sono sempre nulli. Per il personale navigante vanno rispettate le disposizioni del Codice della Navigazione sullo sbarco.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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