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Periodo di prova nel CCNL Aziende Termali: durata per livello e regole
Il periodo di prova nel settore termale è graduato in base al livello di inquadramento: si va dai 15 giorni per gli addetti ai servizi generali (livello 6) ai 6 mesi per i livelli dirigenziali e sanitari apicali. Forma scritta obbligatoria, recesso libero per entrambe le parti.
Il CCNL Aziende Termali prevede periodi di prova da 15 giorni (livello 6) a 6 mesi (livelli 1 Super A/B e 1). I livelli intermedi: 1 mese e mezzo per il livello 3 (es. infermieri, fisioterapisti), 1 mese per il livello 4, 20 giorni per il livello 5, 3 mesi per il livello 2. Durante la prova è libero il recesso senza preavviso né indennità.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata | Profili tipo |
|---|---|---|
| 1 Super A e 1 Super B | 6 mesi | Medico responsabile, dirigente, responsabile senior |
| 1 | 6 mesi | Impiegato tecnico-amministrativo qualificato |
| 2 | 3 mesi | Capo reparto, responsabile front-desk |
| 3 | 1 mese e mezzo (45 gg) | Infermiere, fisioterapista, bagnino esperto |
| 4 Super / 4 | 1 mese (30 gg) | Addetto cure, cameriere esperto, barista senior |
| 5 | 20 giorni | Cameriere, guardarobiere |
| 6 | 15 giorni | Inserviente, addetto pulizie |
I contratti stagionali hanno le stesse durate di prova dei contratti a tempo indeterminato per il livello corrispondente. La prova è calcolata in giorni di lavoro effettivo, salvo le eccezioni per i livelli 1-2 ove i mesi sono di calendario.
Forma scritta e contenuto minimo
Il CCNL Aziende Termali richiede che il periodo di prova sia pattuito per iscritto nella lettera di assunzione o in un allegato contrattuale. L’atto scritto deve indicare:
- Il livello di inquadramento attribuito e le mansioni da svolgere;
- La durata del periodo di prova;
- La data di decorrenza del rapporto.
In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza periodo di prova: il lavoratore gode fin dal primo giorno di tutte le tutele contrattuali, compresa quella contro i licenziamenti ingiustificati.
Computo e sospensione
Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Le seguenti cause sospendono il decorso, prolungando la prova di altrettanti giorni:
- Malattia e infortunio non professionale;
- Infortunio professionale;
- Astensione per maternità o congè parentale;
- Ferie godute nel corso del periodo di prova (se richieste dal datore o concordate).
Non sospendono la prova invece le assenze brevi autorizzate di carattere personale, che di regola rientrano nel normale andamento del rapporto.
Recesso durante la prova
Nella fase di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza necessità di preavviso. Il rapporto cessa nel momento in cui la comunicazione di recesso perviene all’altra parte. Non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso.
Limiti inderogabili al recesso datoriale durante la prova:
- Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale) ai sensi del D.Lgs. 216/2003 e della normativa antidiscriminatoria.
- Il recesso non può essere ritorsivo, ad esempio per aver esercitato un diritto (denuncia di irregolarità, iscrizione al sindacato).
- Non è ammesso il recesso se il lavoratore non ha avuto la reale possibilità di svolgere la prova (es. assenza per malattia per l’intero periodo senza mai lavorare).
Esonero dalla prova: riassunzione
Il CCNL prevede che il lavoratore già dipendente della stessa azienda che abbia già completato con esito positivo il periodo di prova per le stesse identiche mansioni, se riassunto entro tre anni, non debba essere nuovamente sottoposto a periodo di prova. Il datore di lavoro deve verificare la documentazione relativa al precedente rapporto.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un infermiere (livello 3)?
Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
Malattia e infortunio sospendono il periodo di prova?
Chi ha già lavorato nella stessa azienda è esonerato dalla prova?
Il recesso durante la prova può essere discriminatorio?
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Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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