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Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aziende Termali
Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è tutelato dalla Costituzione (art. 36) e dal diritto europeo. Nel settore termale, la stagionalità delle cure incide profondamente sulla programmazione del riposo annuale: comprendere le regole contrattali è fondamentale per lavoratori e datori.
Il CCNL Terme garantisce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite, più 64 ore di ROL. I ratei maturano mensilmente (1/12 per ogni mese o frazioni >15 giorni). La stagionalità consente al datore di programmare le ferie prevalentemente in bassa stagione. I lavoratori stagionali ricevono l’indennità sostitutiva alla fine del contratto.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Quantità annua | Note |
|---|---|---|
| Ferie | 4 settimane (160 ore su 5 gg/sett.) | Almeno 2 settimane consecutive se richiesto; legge e contratto |
| ROL (Riduzione Orario Lavoro) | 64 ore | Fruibili come permessi individuali o collettivi |
| Festività soppresse | Secondo calendario legge (4 giorni ex festivi nazionali) | Se cadono in giorno lavorativo generano permesso retribuito |
| Rateo ferie stagionali | 1/12 per ogni mese lavorato | Liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto stagionale |
La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie: il CCNL si allinea a questo minimo. Il godimento di almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale è un diritto del lavoratore (art. 10 D.Lgs. 66/2003), salvo diverso accordo.
Come maturano le ferie
Le ferie si maturano per ogni mese di servizio: 1/12 delle 160 ore totali = circa 13 ore e 20 minuti per ogni mese intero. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono conteggiate come mese intero; quelle inferiori o uguali a 15 giorni non danno diritto al rateo.
Le ferie maturate ma non godute non si perdono automaticamente alla fine dell’anno. Il datore ha l’obbligo di mettere il lavoratore in condizione di fruirne; solo in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore le ferie possono decadere (orientamento della Corte di Giustizia UE, causa C-619/16 e seguenti).
Stagionalità e programmazione delle ferie
Il settore termale è uno dei pochi in cui l’alta stagione coincide con il periodo estivo: aprile-ottobre è la finestra in cui le strutture termali eroga il massimo dei servizi, in parte in convenzione con il SSN per le cure idrotermali. Questo determina che:
- Le ferie estive sono spesso incompatibili con le esigenze operative delle terme;
- Il datore di lavoro può legittimamente programmare le ferie nel periodo di bassa stagione (novembre-marzo), previa comunicazione con congruo preavviso;
- I lavoratori stagionali assunti solo per la stagione estiva godono generalmente dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, liquidata alla fine del contratto stagionale.
I 64 ore di ROL: utilizzo e accumulo
Le 64 ore annue di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) previste dal CCNL Aziende Termali si aggiungono alle ferie ordinarie e alle festività legali. Sono fruibili secondo modalità da concordare tra azienda e lavoratore:
- Come permessi individuali a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze operative;
- Come giornate di chiusura aziendale stabilite dall’azienda previa informazione ai lavoratori;
- In combinazione con le ferie o i periodi di bassa stagione.
I ROL non goduti entro l’anno solare di maturazione non si perdono automaticamente: le regole sulla decadenza rispecchiano quelle delle ferie. Alla cessazione del rapporto sono liquidati come indennità sostitutiva.
Permessi per eventi particolari (legge)
Oltre alle ferie e ai ROL contrattuali, la legge (art. 4 L. 53/2000) riconosce a tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore termale, permessi retribuiti per:
- Lutto: 3 giorni per decesso o grave infermità di coniuge/convivente o parenti entro il 2° grado;
- Matrimonio: 15 giorni (previsti da molti CCNL e spesso confermati per il settore termale);
- Donazione di sangue (L. 584/1982): giornata di riposo;
- Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese per l’assistenza a familiari disabili.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Terme?
Quando si possono godere le ferie nelle terme?
Le ferie non godute si perdono?
Cosa sono le 64 ore di ROL?
I lavoratori stagionali maturano ferie?
Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Terme?
Il CCNL Aziende Termali prevede 4 settimane di ferie per anno di servizio, pari a 160 ore per un lavoratore a tempo pieno su 5 giorni. Le ferie si maturano per ogni mese di servizio (1/12 del totale annuo).
Quando si possono godere le ferie nelle terme?
Il datore di lavoro ha facoltà di programmare le ferie tenendo conto delle esigenze produttive. Nel settore termale, caratterizzato da stagionalità aprile-ottobre, le ferie sono spesso collocate nel periodo di chiusura invernale (novembre-marzo). Il lavoratore ha comunque diritto di richiedere almeno 2 settimane consecutive nel periodo estivo se ciò non contrasta con le esigenze aziendali.
Le ferie non godute si perdono?
In base alla normativa europea (Direttiva 2003/88/CE) e alle interpretazioni giurisprudenziali, il datore ha l'obbligo di mettere il lavoratore in condizione di fruire delle ferie. Se non lo fa, le ferie non si perdono ma rimangono un diritto monetizzabile alla cessazione. La prescrizione decennale si applica solo se il datore ha dimostrato di aver invitato il lavoratore a fruirle.
Cosa sono le 64 ore di ROL?
Le 64 ore di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono permessi retribuiti aggiuntivi maturati ogni anno, previsti dal CCNL. Equivalgono a circa 8 giornate di riposo supplementare fruibili individualmente come permessi o collettivamente per chiusure aziendali programmate.
I lavoratori stagionali maturano ferie?
Sì. I lavoratori stagionali maturano ferie proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni). Le ferie non godute durante il rapporto stagionale sono liquidate con l'indennità sostitutiva alla cessazione del contratto.
Si possono monetizzare le ferie?
In linea generale no: il D.Lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro. L'indennità sostitutiva è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto per le ferie maturate e non godute.
Vedi anche