Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Aziende Termali

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aziende Termali

Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è tutelato dalla Costituzione (art. 36) e dal diritto europeo. Nel settore termale, la stagionalità delle cure incide profondamente sulla programmazione del riposo annuale: comprendere le regole contrattali è fondamentale per lavoratori e datori.

In sintesi

Il CCNL Terme garantisce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite, più 64 ore di ROL. I ratei maturano mensilmente (1/12 per ogni mese o frazioni >15 giorni). La stagionalità consente al datore di programmare le ferie prevalentemente in bassa stagione. I lavoratori stagionali ricevono l’indennità sostitutiva alla fine del contratto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ferie annue
4 settimane = 160 ore (tempo pieno 5 gg/sett.)
ROL annui
64 ore
Maturazione
1/12 per ogni mese (o frazioni >15 giorni)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel CCNL Aziende Termali
Istituto Quantità annua Note
Ferie 4 settimane (160 ore su 5 gg/sett.) Almeno 2 settimane consecutive se richiesto; legge e contratto
ROL (Riduzione Orario Lavoro) 64 ore Fruibili come permessi individuali o collettivi
Festività soppresse Secondo calendario legge (4 giorni ex festivi nazionali) Se cadono in giorno lavorativo generano permesso retribuito
Rateo ferie stagionali 1/12 per ogni mese lavorato Liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto stagionale

La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie: il CCNL si allinea a questo minimo. Il godimento di almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale è un diritto del lavoratore (art. 10 D.Lgs. 66/2003), salvo diverso accordo.

Come maturano le ferie

Le ferie si maturano per ogni mese di servizio: 1/12 delle 160 ore totali = circa 13 ore e 20 minuti per ogni mese intero. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono conteggiate come mese intero; quelle inferiori o uguali a 15 giorni non danno diritto al rateo.

Le ferie maturate ma non godute non si perdono automaticamente alla fine dell’anno. Il datore ha l’obbligo di mettere il lavoratore in condizione di fruirne; solo in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore le ferie possono decadere (orientamento della Corte di Giustizia UE, causa C-619/16 e seguenti).

Stagionalità e programmazione delle ferie

Il settore termale è uno dei pochi in cui l’alta stagione coincide con il periodo estivo: aprile-ottobre è la finestra in cui le strutture termali eroga il massimo dei servizi, in parte in convenzione con il SSN per le cure idrotermali. Questo determina che:

  • Le ferie estive sono spesso incompatibili con le esigenze operative delle terme;
  • Il datore di lavoro può legittimamente programmare le ferie nel periodo di bassa stagione (novembre-marzo), previa comunicazione con congruo preavviso;
  • I lavoratori stagionali assunti solo per la stagione estiva godono generalmente dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, liquidata alla fine del contratto stagionale.

I 64 ore di ROL: utilizzo e accumulo

Le 64 ore annue di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) previste dal CCNL Aziende Termali si aggiungono alle ferie ordinarie e alle festività legali. Sono fruibili secondo modalità da concordare tra azienda e lavoratore:

  • Come permessi individuali a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze operative;
  • Come giornate di chiusura aziendale stabilite dall’azienda previa informazione ai lavoratori;
  • In combinazione con le ferie o i periodi di bassa stagione.

I ROL non goduti entro l’anno solare di maturazione non si perdono automaticamente: le regole sulla decadenza rispecchiano quelle delle ferie. Alla cessazione del rapporto sono liquidati come indennità sostitutiva.

Permessi per eventi particolari (legge)

Oltre alle ferie e ai ROL contrattuali, la legge (art. 4 L. 53/2000) riconosce a tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore termale, permessi retribuiti per:

  • Lutto: 3 giorni per decesso o grave infermità di coniuge/convivente o parenti entro il 2° grado;
  • Matrimonio: 15 giorni (previsti da molti CCNL e spesso confermati per il settore termale);
  • Donazione di sangue (L. 584/1982): giornata di riposo;
  • Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese per l’assistenza a familiari disabili.

Casi pratici

Tizio — Lavoratore a tempo indeterminato, ferie in bassa stagione
Tizio è a tempo indeterminato presso uno stabilimento termale. Il datore programma le ferie da novembre a gennaio (bassa stagione). Tizio vorrebbe una settimana in agosto per ragioni familiari. Il datore può negarlo citando le esigenze produttive dell’alta stagione, ma deve garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale su richiesta. Le parti si accordano: una settimana ad agosto e le restanti 3 a novembre.
Caia — Stagionale, indennità ferie a fine contratto
Caia lavora come addetta alle prenotazioni da aprile a ottobre (7 mesi). Durante il contratto non ha goduto di alcun giorno di ferie. A ottobre, alla cessazione del contratto stagionale, le spetta l’indennità sostitutiva pari a 7/12 delle 160 ore (circa 93 ore retribuite) più la quota proporzionale di ROL.
Sempronio — ROL non goduti, liquidazione a fine anno
Sempronio ha maturato 64 ore di ROL nell’anno ma ne ha fruito solo 32. I 32 residui non decadono automaticamente a dicembre: rimangono nel suo c/c ore. Il datore deve dimostrare di averlo invitato a fruirne; se non l’ha fatto, quelle ore restano un diritto e in caso di cessazione saranno liquidate.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Terme?
4 settimane (160 ore) per anno di servizio. La maturazione è mensile (1/12 per mese intero o frazioni >15 giorni).
Quando si possono godere le ferie nelle terme?
Il datore può programmarne il godimento tenendo conto delle esigenze produttive. Nel termale, le ferie sono spesso collocate in bassa stagione (novembre-marzo). Il lavoratore ha comunque diritto ad almeno 2 settimane consecutive se richiesto.
Le ferie non godute si perdono?
No, se il datore non ha invitato il lavoratore a fruirne. In tal caso le ferie rimangono un diritto anche oltre l’anno di maturazione.
Cosa sono le 64 ore di ROL?
Sono permessi retribuiti aggiuntivi previsti dal CCNL (circa 8 giornate), fruibili individualmente o collettivamente. Non goduti entro l’anno, non decadono automaticamente.
I lavoratori stagionali maturano ferie?
Sì, in proporzione ai mesi lavorati. Le ferie non godute durante il rapporto stagionale vengono liquidate come indennità sostitutiva alla cessazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie spettano nella misura minima di 4 settimane l'anno (D.Lgs. 66/2003), irrinunciabili e di regola non monetizzabili se non alla cessazione.
  • Almeno 2 settimane vanno godute nell'anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dalla fine dell'anno.
  • I permessi ROL (riduzione orario di lavoro) e gli ex festività maturano e si fruiscono secondo le regole del CCNL Aziende Termali vigente.
  • La maturazione è proporzionale ai mesi di servizio; le ferie non godute alla cessazione sono indennizzate.
  • La fruizione è fissata dal datore contemperando esigenze aziendali e interessi del lavoratore.
Indice dei contenuti

Nelle aziende termali, con forte stagionalità legata alla domanda di cure, la gestione di ferie, permessi e ROL deve conciliare la continuità del servizio con il diritto al riposo. La cornice è quella dell'art. 36 Cost. e del D.Lgs. 66/2003, specificata dal CCNL.

Il diritto irrinunciabile alle ferie

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile a tutela della salute psico-fisica: la misura minima legale è di quattro settimane annue. Non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto, salvo la parte eccedente il minimo se previsto; alla cessazione le ferie residue sono sempre monetizzate.

Tempistica di fruizione

Almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente su richiesta, nell'anno di maturazione; le ulteriori due nei diciotto mesi successivi alla fine dell'anno. Il superamento di tali termini fa scattare l'obbligo di fruizione e, in difetto, la rilevanza contributiva delle ferie arretrate.

ROL ed ex festività

I permessi ROL e quelli per le festività soppresse maturano in misura oraria proporzionale al servizio. Le ore non fruite entro i termini contrattuali sono di norma liquidate o riportate secondo quanto previsto dal CCNL; le quantità e le regole di riporto sono nelle tabelle del contratto vigente.

Pianificazione e stagionalità

Il datore stabilisce il periodo di godimento contemperando le esigenze dell'impresa con quelle del lavoratore; nelle terme la concentrazione delle ferie nella bassa stagione è legittima se ragionevole e comunicata con congruo preavviso, fermo il diritto a un periodo continuativo adeguato.

Permessi per ragioni personali e legali

Accanto a ferie e ROL operano i permessi di fonte legale (assemblea, cariche pubbliche, donazione, L. 104/1992 per assistenza a disabili, permessi per visite e cure) che seguono regimi propri e non intaccano il monte ferie. Il CCNL può prevedere permessi retribuiti aggiuntivi.

Maturazione e cessazione

Ferie e permessi maturano per ratei mensili; in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spettano in proporzione. Alla fine del rapporto le ferie e i permessi maturati e non goduti sono liquidati con la retribuzione di fatto.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano all'anno?

Almeno quattro settimane di minimo legale (D.Lgs. 66/2003), eventualmente migliorate dal CCNL. Almeno due vanno godute nell'anno di maturazione, le altre entro 18 mesi.

Le ferie si possono pagare invece di farle?

No durante il rapporto, per la quota di minimo legale: è un diritto irrinunciabile. Alla cessazione, le ferie residue sono sempre monetizzate.

Cosa sono i ROL?

Sono permessi di riduzione orario di lavoro che maturano in ore proporzionalmente al servizio; misura e regole di fruizione/riporto sono fissate dal CCNL Aziende Termali vigente.

L'azienda termale può impormi le ferie in bassa stagione?

Sì, se ragionevole e comunicata con congruo preavviso: il datore fissa il periodo contemperando esigenze aziendali e del lavoratore, garantendo un periodo continuativo adeguato.

Le ferie maturano se lavoro solo qualche mese?

Sì, in proporzione: la maturazione è per ratei mensili e, alla cessazione, le ferie e i ROL non goduti sono liquidati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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