Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Aziende Termali

Tabelle retributive CCNL Aziende Termali 2024-2027: minimi, aumenti e scatti

Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha introdotto aumenti graduali fino a 200 euro al livello 4 entro dicembre 2026. Questa guida illustra la struttura retributiva, i livelli salariali, gli scatti biennali e le novità economiche per i circa 15.000 addetti del settore termale.

In sintesi

Il CCNL Aziende Termali 2024-2027 prevede un aumento complessivo di 200 euro al livello 4, distribuito in cinque tranches da ottobre 2024 a dicembre 2026. I minimi variano da circa 770 euro (livello 6) a oltre 2.100 euro (livello 1 Super A). I lavoratori hanno diritto a 14 mensilità e a 5 scatti biennali di anzianità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
8 ottobre 2024
Vigenza
1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
circa 15.000 lavoratori
Ambito
Aziende termali e centri benessere termali delle stesse aziende

Importi minimi

Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

Tabella riepilogativa dei minimi

Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Aziende Termali, vigenti dal 1° giugno 2026
Livello Minimo tabellare Contingenza Retribuzione totale
1 Super A 2.046,11 € 531,96 € 2.578,07 €
1 Super B 1.918,12 € 531,38 € 2.449,50 €
1 1.739,07 € 528,99 € 2.268,06 €
2 1.423,65 € 521,47 € 1.945,12 €
3 1.193,48 € 516,42 € 1.709,90 €
4 Super 1.125,30 € 515,01 € 1.640,31 €
4 1.091,20 € 514,86 € 1.606,06 €
5 971,61 € 513,22 € 1.484,83 €
6 852,65 € 510,89 € 1.363,54 €

Nota: rinnovo Federterme-Filcams/Fisascat/Uiltucs dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1/10/2024-31/12/2027): aumento a regime di 200 € sul 4° livello in 5 tranche; l’ultima (+35 €) decorre dal 1° dicembre 2026.

Il piano di aumenti 2024-2027

Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha previsto un percorso di aumento retributivo articolato in cinque tranches, calcolato con riferimento al livello 4 come parametro di raffronto. Per i livelli superiori e inferiori gli importi sono proporzionali ai parametri contrattuali di ciascun livello.

Come si compone la retribuzione

La retribuzione mensile del lavoratore termale si articola in più voci:

  • Paga base contrattuale: il minimo tabellare fissato dal CCNL per ciascun livello, soggetto agli aumenti periodici stabiliti dal rinnovo.
  • Contingenza: importo fisso storico derivante dall’indennità di contingenza, cristallizzato negli anni e incorporato nella retribuzione.
  • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato tra azienda e lavoratore, che può essere assorbibile o non assorbibile.

Le 14 mensilità e il calcolo dei ratei

Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: oltre alle 12 mensili ordinarie, i lavoratori hanno diritto a tredicesima (pagata a dicembre) e quattordicesima (pagata in luglio). Entrambe le mensilità aggiuntive sono commisurate alla retribuzione tabellare vigente al momento del pagamento e sono frazionabili in dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno solare di riferimento.

Stagionalità e retribuzione

Il settore termale è caratterizzato da una marcata stagionalità, con picchi da aprile a ottobre legati alle cure idrotermali e ai soggiorni benessere. Il CCNL disciplina le assunzioni stagionali: i lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei lavoratori a tempo indeterminato per il livello corrispondente, nonché alla maturazione proporzionale di ferie, tredicesima e quattordicesima. La contrattazione di secondo livello può prevedere specifici trattamenti per la stagionalità.

Casi pratici

Tizio — Addetto alle cure termali, livello 4
Tizio lavora da tre anni alle terme come addetto alle cure fangoterapiche, inquadrato al livello 4. Prima del rinnovo il suo minimo era inferiore. Con l’incremento del 1° ottobre 2024 (+60 euro) ha visto aumentare immediatamente la busta paga; con le successive tranches raggiungerà i 200 euro di aumento complessivi a dicembre 2026. Avendo maturato uno scatto biennale (circa euro), la sua retribuzione base a regime sarà il minimo tabellare di livello 4 più uno scatto.
Caia — Receptionist, livello 3
Caia è inquadrata al livello 3 come receptionist senior con mansioni di coordinamento prenotazioni e rapporti con il SSN. Il suo incremento dal rinnovo è proporzionalmente superiore a quello del livello 4, poiché calcolato sul parametro del livello 3. Con due scatti di anzianità già maturati, la sua busta paga mensile si colloca stabilmente oltre il minimo tabellare di livello 3.
Sempronio — Inserviente, livello 6, stagionale
Sempronio è assunto con contratto stagionale (aprile-ottobre) come inserviente di livello 6 in uno stabilimento termale. Pur lavorando solo sette mesi all’anno, matura i ratei di tredicesima e quattordicesima in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, riceve i minimi tabellari del livello 6 e accumula anzianità ai fini degli scatti biennali computando i periodi stagionali.

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Domande frequenti

Quanto guadagna un lavoratore di livello 4 nel CCNL Terme?
A regime (dicembre 2026) il minimo tabellare del livello 4 è indicativamente intorno a 1.346-1.350 euro mensili lordi (su 14 mensilità). A questo si aggiungono eventuali scatti di anzianità, indennità e superminimi individuali.
Quanti aumenti sono previsti dal rinnovo 2024-2027?
Cinque tranches: 60 euro da ottobre 2024, poi 35 euro ciascuna da giugno 2025, dicembre 2025, giugno 2026 e dicembre 2026, per un totale di 200 euro al livello 4. I livelli superiori e inferiori ricevono aumenti proporzionali.
Quante mensilità prevede il CCNL Terme?
Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio). Entrambe sono frazionabili in dodicesimi in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno.
Come funzionano gli scatti di anzianità?
I lavoratori maturano 5 aumenti biennali di anzianità per ogni due anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale. L’importo varia da circa euro (livelli bassi) a circa euro (livelli alti) al mese per ogni scatto.
Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
Sì, il CCNL Aziende Termali fissa minimi nazionali uniformi. Possono esistere differenze tramite contrattazione di secondo livello (premi di produttività, accordi aziendali), ma il minimo nazionale è identico su tutto il territorio.
Cosa succede se l’azienda non aderisce a FONTUR?
Le aziende che non versano i contributi all’assistenza sanitaria integrativa FONTUR sono obbligate a erogare un EDR non riassorbibile di 16 euro lordi per ciascuna delle 14 mensilità ai lavoratori interessati.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I valori retributivi riportati sono indicativi: per i minimi ufficiali fare riferimento alle tabelle pubblicate da Federterme Confindustria e dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Aziende Termali (vigenza 2024-2027) prevede un percorso di aumenti retributivi articolato in tranche successive, calcolate sul livello-parametro.
  • La retribuzione si compone di paga base tabellare, indennità di contingenza cristallizzata, EDR e scatti di anzianità.
  • Il CCNL riconosce 14 mensilità (tredicesima a dicembre, quattordicesima a luglio), frazionabili in dodicesimi.
  • Gli scatti di anzianità sono biennali, fino a un numero massimo fissato dal contratto.
  • Per i minimi esatti per livello fa fede il testo del CCNL vigente e le tabelle delle parti firmatarie.
Indice dei contenuti

Per il lavoratore termale la busta paga non si riduce al minimo tabellare: è la somma di più voci che si stratificano e che vanno lette insieme per capire il valore reale del rapporto. Il rinnovo in vigore ha introdotto un percorso di aumenti pluriennale e ha confermato una struttura retributiva articolata, tipica dei contratti dei servizi. Conoscere come si compone la retribuzione è la premessa per verificare la correttezza del cedolino, soprattutto in un settore segnato da una forte stagionalità.

Un aumento distribuito nel tempo

Il rinnovo ha previsto un incremento retributivo complessivo erogato in più tranche successive, calcolato con riferimento a un livello-parametro e riproporzionato sugli altri livelli secondo i parametri contrattuali di ciascuno. La logica delle tranche distribuisce l'aumento lungo l'intera vigenza, evitando uno scalino unico: il lavoratore vede crescere il minimo a date prefissate. Per gli importi e le decorrenze esatte di ciascuna tranche fa fede il testo del CCNL vigente.

Le voci che compongono la retribuzione

La retribuzione mensile si articola in più componenti. La paga base contrattuale è il minimo tabellare del livello, soggetto agli aumenti del rinnovo. La contingenza è un importo fisso di origine storica, cristallizzato negli anni e incorporato nella retribuzione. L'EDR - Elemento Distinto della Retribuzione - è una voce aggiuntiva non riassorbibile prevista dagli accordi interconfederali. A queste si aggiungono gli scatti di anzianità e l'eventuale superminimo individuale, che può essere assorbibile o non assorbibile a seconda di come è stato pattuito.

Gli scatti di anzianità biennali

Il CCNL riconosce scatti di anzianità maturati per ogni biennio di servizio presso la stessa azienda o gruppo, fino a un numero massimo fissato dal contratto. L'importo del singolo scatto varia in funzione del livello di inquadramento. Gli scatti premiano la fedeltà aziendale e, una volta maturati, si consolidano nella retribuzione. Per gli importi puntuali si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Le 14 mensilità e il calcolo dei ratei

Il contratto prevede 14 mensilità: oltre alle 12 ordinarie, la tredicesima pagata a dicembre e la quattordicesima a luglio. Entrambe sono commisurate alla retribuzione tabellare vigente al momento del pagamento e sono frazionabili in dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell'anno solare. Per il lavoratore stagionale ciò significa che le mensilità aggiuntive maturano pro quota sui mesi effettivamente lavorati, e vanno liquidate di conseguenza. Il calcolo della retribuzione oraria e giornaliera avviene mediante divisori contrattuali specifici.

La stagionalità e i diritti del lavoratore termale

Il settore termale è segnato da una marcata stagionalità, con picchi legati alle cure idrotermali e ai soggiorni benessere. Il lavoratore stagionale ha diritto agli stessi minimi tabellari del lavoratore a tempo indeterminato: la stagionalità incide sulla durata del rapporto, non sul livello retributivo. Mensilità aggiuntive, TFR e ratei di ferie maturano pro quota sui mesi lavorati, secondo le regole generali. La precarietà del rapporto non giustifica un trattamento economico inferiore a parità di mansione.

Perché i minimi vanno verificati sulle tabelle aggiornate

I minimi tabellari del CCNL Aziende Termali sono fissati per ciascun livello dalle tabelle allegate all'ultimo accordo di rinnovo e adeguati a ogni rinnovo successivo, oltre che integrati da scatti ed elementi accessori. Qualsiasi importo riportato in via indicativa va sempre confrontato con le tabelle ufficiali pubblicate dalle parti firmatarie alla data corrente. Per il valore preciso del proprio livello fa fede il testo del CCNL vigente e il cedolino predisposto dal consulente del lavoro.

Domande frequenti

Da quante mensilità è composta la retribuzione termale?

14: le 12 ordinarie più la tredicesima (pagata a dicembre) e la quattordicesima (pagata a luglio). Entrambe sono commisurate alla retribuzione tabellare vigente e frazionabili in dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell'anno.

Come è composta la busta paga oltre al minimo?

Paga base tabellare, contingenza (importo storico cristallizzato), EDR (elemento distinto non riassorbibile), scatti di anzianità ed eventuale superminimo individuale. Per gli importi esatti per livello si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Come funzionano gli scatti di anzianità?

Sono biennali: maturano per ogni due anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo, fino a un numero massimo fissato dal contratto. L'importo del singolo scatto varia in base al livello. Una volta maturati, si consolidano nella retribuzione.

Il lavoratore stagionale termale guadagna meno?

No, a parità di mansione: ha diritto agli stessi minimi tabellari del lavoratore a tempo indeterminato. La stagionalità incide sulla durata del rapporto, non sul livello retributivo. Mensilità aggiuntive, TFR e ratei di ferie maturano pro quota sui mesi lavorati.

Dove trovo i minimi aggiornati per il mio livello?

Nelle tabelle retributive allegate all'ultimo accordo di rinnovo, pubblicate dalle parti firmatarie e adeguate a ogni rinnovo. Per il valore preciso fa fede il testo del CCNL vigente e il cedolino predisposto dal consulente del lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.