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La guida

CCNL Aziende Termali

Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aziende Termali

L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel settore termale. Il CCNL Aziende Termali ne regola durata, retribuzione graduale e formazione obbligatoria, con specificità per la stagionalità delle cure.

In sintesi

Il CCNL Terme prevede l’apprendistato professionalizzante per le qualifiche dei livelli 3, 4 (e 4 Super) e 5, con durata di 36, 24 e 18 mesi. Il trattamento economico è dato dal sotto-inquadramento: per la prima metà del periodo due livelli sotto quello finale, per la seconda un livello sotto (per il 5° livello: 6° livello e poi 6° più il 50% del differenziale). La formazione è di 100 ore annue con qualifica o diploma superiore e di 80 con laurea. È possibile articolare l’apprendistato in più stagioni, fino a 48 mesi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Tipo apprendistato
Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
Età
Da 18 a 29 anni (fino al giorno prima del 30° compleanno); dai 17 anni con qualifica ai sensi della L. 53/2003 (art. 13 CCNL)
Legge di riferimento
D.Lgs. 81/2015, Titolo V

Tabella riepilogativa

Apprendistato nel CCNL Aziende Termali: durata e inquadramento (art. 13)
Livello di destinazione Durata Prima metà del periodo Seconda metà del periodo
3 36 mesi 5° livello 4° livello
4 e 4 Super 24 mesi 6° livello (per il 4°) 5° livello (per il 4°)
5 18 mesi 6° livello 6° livello + 50% del differenziale tra 5° e 6°

Il trattamento economico non è una percentuale del minimo: è quello del livello di inquadramento (due livelli sotto quello finale per la prima metà del periodo, uno sotto per la seconda), che si legge nella tabella retributiva. Per il 4° livello super il testo non precisa quali siano i livelli di sotto-inquadramento. Gli apprendisti destinati al 3° livello non possono svolgere funzioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Il livello 6 non compare tra le qualifiche per cui il CCNL fissa una durata. Fonte: art. 13 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); non abbiamo potuto leggere il testo consolidato 2024.

Accesso all’apprendistato: chi può assumerlo

L’apprendistato professionalizzante è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento dei 30 anni); il CCNL lo consente dai 17 anni a chi ha una qualifica conseguita ai sensi della L. 53/2003. Per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, salvo limiti diversi dei CCNL, l’assunzione di nuovi apprendisti professionalizzanti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti (art. 42, comma 8, D.Lgs. 81/2015).

Piano formativo individuale e formazione

Ogni apprendista deve avere un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto. La formazione professionalizzante obbligatoria è di:

  • 100 ore annue per apprendisti con attestato di qualifica o diploma di scuola media superiore;
  • 80 ore annue per apprendisti con diploma universitario o laurea.
  • Per chi ha solo la scuola dell’obbligo il valore non è leggibile nella copia del CCNL consultata.

Le ore si riproporzionano per gli apprendisti stagionali in base ai mesi effettivamente lavorati. Il CCNL affida a una Commissione paritetica nazionale la definizione delle modalità di svolgimento della formazione, e la contrattazione integrativa può stabilire un impegno diverso; le attività formative svolte per la stessa qualifica presso più datori o istituti si cumulano. L’apprendista è seguito da un tutore o referente aziendale (non più di 5 apprendisti ciascuno), e il datore lo informa per iscritto sui risultati del percorso almeno ogni 6 mesi.

Apprendistato stagionale

Il CCNL consente di articolare l’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, ma non oltre 48 mesi (art. 13, punto 11). Le ore di formazione si riproporzionano ai mesi effettivamente lavorati.

Al termine dell’apprendistato

Il datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, può:

  • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato al livello di destinazione;
  • Non confermare il lavoratore, con un preavviso ai sensi del CCNL. In questo caso si applica l’art. 2118 c.c. (recesso con preavviso), senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del termine formativo.

L’apprendistato completato con esito positivo conta come prova effettuata: il lavoratore, se riassunto entro 3 anni per le stesse mansioni, non deve ripetere il periodo di prova.

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Casi pratici

Tizio — Apprendista addetto cure (destinazione livello 4)
Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4 (addetto fanghi). La durata è 24 mesi. Per i primi 12 mesi è inquadrato al 6° livello (due livelli sotto il 4°) e per gli altri 12 al 5° livello. Al termine, se confermato, passa al 4° livello.
Caia — Apprendista stagionale, cumulo durate
Caia, 23 anni, è assunta come apprendista (destinazione livello 3) per la stagione aprile-ottobre. A ottobre il contratto si sospende. L’anno successivo viene riassunta nella stessa stagione: i 7 mesi della prima stagione si sommano ai 7 della seconda. Dopo 3 stagioni (21 mesi cumulati) avrà quasi completato i 36 mesi previsti per il livello 3.
Sempronio — Mancata conferma, preavviso contrattuale
Sempronio, al termine dei 24 mesi di apprendistato (livello 4), riceve la comunicazione che l’azienda non intende confermarlo. Il datore deve comunicarglielo con il preavviso contrattuale previsto per il livello 4 (20 giorni fino a 5 anni di servizio, art. 42 del CCNL). Sempronio riceve il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso se questo non viene lavorato.

Domande frequenti

Qual è la durata dell’apprendistato nel settore termale?
Da 18 mesi (livello 5) a 36 mesi (livello 3); 24 mesi per i livelli 4 e 4 Super. Il livello 6 non compare nell’art. 13.
Quanto guadagna un apprendista nelle terme?
Non una percentuale del minimo: il CCNL usa il sotto-inquadramento (due livelli sotto quello finale per la prima metà del periodo, uno sotto per la seconda; per il 5° livello, 6° livello e poi 6° più il 50% del differenziale). Alla conferma passa al livello di destinazione.
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
100 ore annue con qualifica o diploma di scuola superiore, 80 con laurea; per la scuola dell’obbligo il valore non è leggibile nella copia consultata. Per gli stagionali le ore si riproporzionano ai mesi lavorati.
L’apprendistato può essere stagionale?
Sì. È possibile l’apprendistato in cicli stagionali: la durata si cumula tra le stagioni, senza superare 48 mesi (art. 13, punto 11).
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (al livello di destinazione) oppure non confermarlo con preavviso contrattuale. La mancata conferma è ammessa senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del periodo formativo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (legge) e dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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