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La guida
Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aziende Termali
L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel settore termale. Il CCNL Aziende Termali ne regola durata, retribuzione graduale e formazione obbligatoria, con specificità per la stagionalità delle cure.
Il CCNL Terme prevede l’apprendistato professionalizzante per le qualifiche dei livelli 3, 4 (e 4 Super) e 5, con durata di 36, 24 e 18 mesi. Il trattamento economico è dato dal sotto-inquadramento: per la prima metà del periodo due livelli sotto quello finale, per la seconda un livello sotto (per il 5° livello: 6° livello e poi 6° più il 50% del differenziale). La formazione è di 100 ore annue con qualifica o diploma superiore e di 80 con laurea. È possibile articolare l’apprendistato in più stagioni, fino a 48 mesi.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Livello di destinazione | Durata | Prima metà del periodo | Seconda metà del periodo |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 mesi | 5° livello | 4° livello |
| 4 e 4 Super | 24 mesi | 6° livello (per il 4°) | 5° livello (per il 4°) |
| 5 | 18 mesi | 6° livello | 6° livello + 50% del differenziale tra 5° e 6° |
Il trattamento economico non è una percentuale del minimo: è quello del livello di inquadramento (due livelli sotto quello finale per la prima metà del periodo, uno sotto per la seconda), che si legge nella tabella retributiva. Per il 4° livello super il testo non precisa quali siano i livelli di sotto-inquadramento. Gli apprendisti destinati al 3° livello non possono svolgere funzioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Il livello 6 non compare tra le qualifiche per cui il CCNL fissa una durata. Fonte: art. 13 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); non abbiamo potuto leggere il testo consolidato 2024.
Accesso all’apprendistato: chi può assumerlo
L’apprendistato professionalizzante è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento dei 30 anni); il CCNL lo consente dai 17 anni a chi ha una qualifica conseguita ai sensi della L. 53/2003. Per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, salvo limiti diversi dei CCNL, l’assunzione di nuovi apprendisti professionalizzanti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti (art. 42, comma 8, D.Lgs. 81/2015).
Piano formativo individuale e formazione
Ogni apprendista deve avere un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto. La formazione professionalizzante obbligatoria è di:
- 100 ore annue per apprendisti con attestato di qualifica o diploma di scuola media superiore;
- 80 ore annue per apprendisti con diploma universitario o laurea.
- Per chi ha solo la scuola dell’obbligo il valore non è leggibile nella copia del CCNL consultata.
Le ore si riproporzionano per gli apprendisti stagionali in base ai mesi effettivamente lavorati. Il CCNL affida a una Commissione paritetica nazionale la definizione delle modalità di svolgimento della formazione, e la contrattazione integrativa può stabilire un impegno diverso; le attività formative svolte per la stessa qualifica presso più datori o istituti si cumulano. L’apprendista è seguito da un tutore o referente aziendale (non più di 5 apprendisti ciascuno), e il datore lo informa per iscritto sui risultati del percorso almeno ogni 6 mesi.
Apprendistato stagionale
Il CCNL consente di articolare l’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, ma non oltre 48 mesi (art. 13, punto 11). Le ore di formazione si riproporzionano ai mesi effettivamente lavorati.
Al termine dell’apprendistato
Il datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, può:
- Confermare il lavoratore a tempo indeterminato al livello di destinazione;
- Non confermare il lavoratore, con un preavviso ai sensi del CCNL. In questo caso si applica l’art. 2118 c.c. (recesso con preavviso), senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del termine formativo.
L’apprendistato completato con esito positivo conta come prova effettuata: il lavoratore, se riassunto entro 3 anni per le stesse mansioni, non deve ripetere il periodo di prova.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la durata dell’apprendistato nel settore termale?
Quanto guadagna un apprendista nelle terme?
Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
L’apprendistato può essere stagionale?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (legge) e dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.