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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Aziende Termali richiama la legge per malattia e infortunio. Comporto indicativamente 180 giorni/anno. L'INPS eroga il 50% nei primi 20 giorni e il 66,66% dal 21°. Infortunio professionale coperto da INAIL. Il licenziamento durante inabilità da infortunio è nullo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Aziende Termali

Malattia, comporto e infortunio nel CCNL Aziende Termali

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore del settore termale gode di tutele che derivano in parte dalla legge e in parte dal contratto collettivo. È fondamentale distinguere le due fonti per conoscere esattamente a cosa si ha diritto e per quanto tempo si conserva il posto di lavoro.

In sintesi

Il CCNL Aziende Termali richiama le norme di legge per la disciplina di malattia e infortunio. Il comporto è indicativamente di 180 giorni nell’anno. L’indennità INPS copre il 50% nei primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° giorno. L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL con percentuali maggiori. Il licenziamento durante l’inabilità da infortunio è nullo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Fonte principale
Art. 2110 c.c. (legge) + CCNL (integrazioni)
Indennità malattia
INPS (50% primi 20 gg; 66,66% dal 21°)
Infortunio professionale
INAIL (60% primi 90 gg; 75% dal 91°)

Tabella riepilogativa

Tutele per malattia e infortunio a confronto
Evento Ente pagante Misura indennità Conservazione posto
Malattia comune INPS 50% (1-20 gg) poi 66,66% Comporto (~180 gg/anno)
Infortunio non professionale INPS Come malattia comune Come malattia comune
Infortunio professionale INAIL 60% (1-90 gg) poi 75% Tutta l’inabilità temporanea
Malattia professionale INAIL Come infortunio professionale Tutta l’inabilità temporanea

Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore per avvicinare il trattamento economico alla normale retribuzione. Per i valori aggiornati verificare il testo contrattuale vigente.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo massimo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro pur non essendo in grado di prestare la propria opera. È disciplinato dall’art. 2110 del Codice Civile, che affida la determinazione della durata alla contrattazione collettiva o agli usi.

Per il CCNL Aziende Termali, il comporto è indicativamente collocato nell’ordine di 180 giorni nell’arco di 12 mesi per i lavoratori con anzianità consolidata. Per i lavoratori con breve anzianità il comporto può essere più ridotto. Le malattie brevi e ricorrenti (comporto per sommatoria) si cumulano nel calcolo del periodo di conservazione del posto.

Superato il comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR maturato, ma non dell’indennità risarcitoria per ingiustificato motivo.

Distinzione legge e CCNL

Il diritto alla conservazione del posto durante la malattia è un diritto di legge (art. 2110 c.c.), non una concessione contrattuale. Il CCNL interviene su due fronti:

  • Determina la durata del comporto (ove non fissata per legge), specificandone i criteri di computo e l’eventuale frazionamento in malattie brevi;
  • Può prevedere integrazioni a carico del datore sull’indennità INPS, per ridurre la perdita economica del lavoratore durante l’assenza.

L’indennità di malattia erogata dall’INPS è invece una prestazione previdenziale di legge (D.L. 663/1979), non una previsione contrattuale. Il datore anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.

Infortunio professionale e malattia professionale

Gli infortuni che si verificano durante il lavoro (o in itinere, nel percorso casa-lavoro) e le malattie contratte a causa del lavoro sono coperti dall’INAIL, non dall’INPS. Nel settore termale i rischi specifici includono:

  • Scivolamenti e cadute in ambienti umidi (piscine, vasche fango, docce);
  • Patologie muscolo-scheletriche per movimentazione dei pazienti (fisioterapisti, bagnini);
  • Esposizione a sostanze chimiche negli impianti termali.

L’indennità INAIL per infortunio è pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità, e al 75% dal 91° giorno in poi. Il licenziamento durante la inabilità temporanea assoluta da infortunio professionale è nullo (art. 11 T.U. INAIL, D.P.R. 1124/1965).

Personale sanitario: specificità

Il personale sanitario che opera nelle terme (medici, infermieri, fisioterapisti) è soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori dipendenti in materia di malattia e infortunio. Non si applicano le discipline speciali del comparto pubblico sanitario, poiché il rapporto è di lavoro privato. L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per tutti, incluso il personale sanitario che svolge attività a rischio infortunistico.

Casi pratici

Tizio — Addetto cure, malattia lunga
Tizio lavora da tre anni come addetto ai fanghi (livello 4). A febbraio si ammala e rimane assente per 4 mesi. Supera i 120 giorni ma non i 180: il datore non può ancora licenziarlo per superamento del comporto. Riceve dall’INPS il 50% della retribuzione media per i primi 20 giorni e il 66,66% per i restanti. Il CCNL prevede un’integrazione a carico del datore: Tizio deve verificarne l’entità nel testo contrattuale o contattando il sindacato.
Caia — Fisioterapista, infortunio in vasca
Caia scivola sul bordo della piscina termale e si frattura il polso. L’infortunio avviene durante l’orario di lavoro e viene denunciato immediatamente all’INAIL. Caia riceve l’indennità INAIL (60%, poi 75%). Il posto di lavoro è garantito per tutta la durata dell’inabilità temporanea: il datore non può licenziarla, né computare questi giorni nel comporto per malattia comune.
Sempronio — Malattia durante le ferie
Sempronio è in ferie ad agosto quando si ammala e viene ricoverato per 5 giorni. Comunica tempestivamente la malattia al datore e trasmette il numero di certificato INPS. Le ferie si sospendono per quei 5 giorni, che non vengono consumati dal monte ferie: Sempronio potrà recuperarli in un altro periodo.

Domande frequenti

Per quanto tempo si conserva il posto in caso di malattia?
Indicativamente 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto). Superato questo limite, il datore può procedere al licenziamento pagando il preavviso e il TFR. Il testo aggiornato del CCNL Aziende Termali va verificato per la durata esatta.
Chi paga lo stipendio durante la malattia?
L’INPS eroga il 50% della retribuzione media nei primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° giorno. Il datore anticipa l’importo e lo recupera dall’INPS. Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL con percentuali più elevate (60% poi 75%) e garantisce la conservazione del posto per tutta l’inabilità temporanea.
La malattia durante le ferie sospende le ferie?
Sì, secondo la giurisprudenza europea e italiana. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende; i giorni di malattia non consumano il monte ferie.
Come si comunica la malattia al datore?
Il lavoratore deve avvisare il datore tempestivamente (al più tardi entro la giornata di assenza) e comunicare il numero di protocollo del certificato medico trasmesso telematicamente all’INPS dal medico curante.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I dati su indennità INPS e INAIL si basano sulle aliquote di legge vigenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Per quanto tempo si conserva il posto in caso di malattia nel settore termale?

La conservazione del posto durante la malattia è regolata dall'art. 2110 c.c. e dal CCNL. In mancanza di previsione contrattuale specifica diversa, il periodo di comporto è indicativamente di 180 giorni nell'arco di 12 mesi. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento, pagando il preavviso.

Chi paga lo stipendio durante la malattia?

L'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni e del 66,66% dal 21° giorno in poi. Il CCNL Aziende Termali può prevedere integrazioni a carico del datore per raggiungere una percentuale più elevata della retribuzione; per i dettagli specifici verificare il testo contrattuale aggiornato.

L'infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?

Sì. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL (non dall'INPS): l'indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi al 75%. Il comporto per infortunio professionale di norma è più lungo di quello per malattia comune, e il CCNL in genere prevede tutele aggiuntive.

Un fisioterapista che si infortuna durante le cure può perdere il posto?

L'infortunio sul lavoro determina la conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea, senza decorrenza del comporto. Solo al termine del periodo indennizzato dall'INAIL si applica eventualmente il comporto residuale. Il licenziamento durante l'inabilità da infortunio professionale è nullo.

La malattia durante le ferie sospende le ferie stesse?

Sì, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-78/11 e seguenti) e la Cassazione italiana, la malattia sopravvenuta durante le ferie sospende il decorso di queste ultime, che riprendono al termine della malattia. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia e produrre il certificato medico.

Come funziona la comunicazione della malattia?

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare la malattia al datore al più tardi entro la giornata in cui avrebbe dovuto presentarsi al lavoro (o secondo le regole aziendali). Il medico curante trasmette il certificato all'INPS in via telematica; il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.